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Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.

Art. 21

ARTICOLO 21.
(Limiti temporali)

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili ai reati commessi posteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.