Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.
Art. 21
ARTICOLO 21.
(Limiti temporali)
Le disposizioni della presente sezione sono applicabili ai reati commessi posteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
(Limiti temporali)
Le disposizioni della presente sezione sono applicabili ai reati commessi posteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.