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Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.

Art. 34

ARTICOLO 34.
(Comunicazione di estratti del casellario giudiziario)

1) Le Parti Contraenti si inviano reciprocamente su richiesta, per via diplomatica, e nella misura in cui le rispettive autorita' giudiziarie potrebbero a loro volta ottenerli in analogo caso, gli estratti del casellario giudiziario relativi ai cittadini dell'altra Parte o a persone residenti sul territorio di questa Parte, per esigenze di carattere penale.
2) La Parte Contraente richiesta puo' rifiutarsi di soddisfare la richiesta se questa si riferisce ad un proprio cittadino.