Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.
Art. 38
ARTICOLO 38.
(Richiesta di assunzione del procedimento)
La richiesta di assunzione del procedimento penale dovra' contenere una esposizione sommaria dei fatti a cui occorre allegare:
a) l'incartamento originale o la copia o la fotocopia autenticate di esso nonche' gli oggetti che possono servire come prove;
b) a titolo di informazione le norme della legislazione in vigore nello Stato richiedente applicabili al reato commesso;
c) inoltre, nel caso di reati contro la sicurezza della circolazione stradale, le norme della circolazione stradale necessarie alla valutazione del reato.
(Richiesta di assunzione del procedimento)
La richiesta di assunzione del procedimento penale dovra' contenere una esposizione sommaria dei fatti a cui occorre allegare:
a) l'incartamento originale o la copia o la fotocopia autenticate di esso nonche' gli oggetti che possono servire come prove;
b) a titolo di informazione le norme della legislazione in vigore nello Stato richiedente applicabili al reato commesso;
c) inoltre, nel caso di reati contro la sicurezza della circolazione stradale, le norme della circolazione stradale necessarie alla valutazione del reato.