N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.

Art. 38

ARTICOLO 38.
(Richiesta di assunzione del procedimento)

La richiesta di assunzione del procedimento penale dovra' contenere una esposizione sommaria dei fatti a cui occorre allegare:
a) l'incartamento originale o la copia o la fotocopia autenticate di esso nonche' gli oggetti che possono servire come prove;
b) a titolo di informazione le norme della legislazione in vigore nello Stato richiedente applicabili al reato commesso;
c) inoltre, nel caso di reati contro la sicurezza della circolazione stradale, le norme della circolazione stradale necessarie alla valutazione del reato.