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Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.

Art. 2

ARTICOLO 2.
(Oggetto dell'estradizione)

1) Saranno soggetti a estradizione:
a) gli individui perseguiti per reati punibili dalle leggi delle Parti contraenti con una pena massima di almeno due anni di reclusione o con una pena piu' grave;
b) gli individui che, per reati punibili dalle leggi delle due Parti contraenti sono stati condannati definitivamente dai Tribunali dello Stato richiedente ad una pena non inferiore ai sei mesi di reclusione.
2) In caso di richieste di estradizione relativa a piu' reati, alcuni dei quali non rispondenti alle condizioni menzionate nei commi precedenti per quel che concerne l'entita' della pena, la Parte contraente richiesta puo' consentire l'estradizione per tutti i reati.