Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967.
Art. 7
Articolo 7
Lo Stato di residenza puo' informare, per via diplomatica, lo Stato d'invio che un membro dell'ufficio consolare non e' piu' accettabile.
Dopo aver ricevuto questa comunicazione, lo Stato d'invio fa cessare, in un termine ragionevole, l'attivita' del membro dell'ufficio consolare.
Lo Stato di residenza puo' informare, per via diplomatica, lo Stato d'invio che un membro dell'ufficio consolare non e' piu' accettabile.
Dopo aver ricevuto questa comunicazione, lo Stato d'invio fa cessare, in un termine ragionevole, l'attivita' del membro dell'ufficio consolare.