Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione e al protocollo addizionale di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 44 della convenzione stessa.
Convenzione
Art. 1
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL PRESIDENTE
DEL PRESIDIUM DEL SOVIET SUPREMO
DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE
SOVIETICHE
animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche e di contribuire in tal modo all'ulteriore sviluppo dei rapporti amichevoli tra i due Paesi,
hanno deciso di concludere una convenzione consolare e a tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari:
il Presidente della Repubblica italiana:
il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana on.
Amintore FANFANI,
il Presidente del Presidium del Soviet supremo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche:
il Ministro degli affari esteri dell'U.R.S.S. Andrej Andrevitch GROMYKO,
i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti:
Articolo 1
Ai fini della presente convenzione, le espressioni seguenti vanno intese nel senso qui sotto precisato:
1) l'espressione "Ufficio consolare" designa un consolato generale, un consolato o vice consolato;
2) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
3) l'espressione "Capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualita';
4) l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata dell'esercizio delle funzioni consolari;
5) l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un ufficio consolare;
6) l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona addetta al servizio domestico di un ufficio consolare;
7) l'espressione "membri dell'ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
8) l'espressione "membro del personale privato" designa una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'ufficio consolare;
9) l'espressione "archivi consolari" comprende tutta la corrispondenza di servizio, il materiale di cifra, i documenti, libri e i mezzi tecnici adibiti alla cancelleria, nonche' i mobili destinati a custodirli;
10) l'espressione "cittadini" comprende egualmente le persone giuridiche costituite in conformita' alla legislazione di una delle due Parti contraenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL PRESIDENTE
DEL PRESIDIUM DEL SOVIET SUPREMO
DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE
SOVIETICHE
animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche e di contribuire in tal modo all'ulteriore sviluppo dei rapporti amichevoli tra i due Paesi,
hanno deciso di concludere una convenzione consolare e a tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari:
il Presidente della Repubblica italiana:
il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana on.
Amintore FANFANI,
il Presidente del Presidium del Soviet supremo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche:
il Ministro degli affari esteri dell'U.R.S.S. Andrej Andrevitch GROMYKO,
i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti:
Articolo 1
Ai fini della presente convenzione, le espressioni seguenti vanno intese nel senso qui sotto precisato:
1) l'espressione "Ufficio consolare" designa un consolato generale, un consolato o vice consolato;
2) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
3) l'espressione "Capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualita';
4) l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata dell'esercizio delle funzioni consolari;
5) l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un ufficio consolare;
6) l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona addetta al servizio domestico di un ufficio consolare;
7) l'espressione "membri dell'ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
8) l'espressione "membro del personale privato" designa una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'ufficio consolare;
9) l'espressione "archivi consolari" comprende tutta la corrispondenza di servizio, il materiale di cifra, i documenti, libri e i mezzi tecnici adibiti alla cancelleria, nonche' i mobili destinati a custodirli;
10) l'espressione "cittadini" comprende egualmente le persone giuridiche costituite in conformita' alla legislazione di una delle due Parti contraenti.
Art. 2
Articolo 2
1) Uffici consolari di una delle Parti contraenti possono essere aperti nel territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima.
2) La sede dell'ufficio consolare, la classe e la circoscrizione, nonche' le successive modifiche sono fissate di comune accordo fra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.
1) Uffici consolari di una delle Parti contraenti possono essere aperti nel territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima.
2) La sede dell'ufficio consolare, la classe e la circoscrizione, nonche' le successive modifiche sono fissate di comune accordo fra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.
Art. 3
Articolo 3
Prima della nomina del capo dell'ufficio consolare lo Stato d'invio chiede per via diplomatica l'assenso dello Stato di residenza per tale nomina.
Prima della nomina del capo dell'ufficio consolare lo Stato d'invio chiede per via diplomatica l'assenso dello Stato di residenza per tale nomina.
Art. 4
Articolo 4
1) Il capo dell'ufficio consolare esplica le sue funzioni dopo essere stato riconosciuto in tale qualita' dallo Stato di residenza.
Tale riconoscimento, dopo la presentazione delle lettere patenti, avra' luogo in forma di exequatur.
2) La rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio presenta al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza le lettere patenti in cui viene indicato il nome e cognome del capo dell'ufficio consolare, il suo rango, nonche' la circoscrizione consolare e la sede dell'ufficio consolare.
3) In attesa del rilascio dell'exequatur, lo Stato di residenza, quando cio' e' necessario, autorizza l'esercizio temporaneo delle funzioni consolari.
4) Dopo il riconoscimento, anche provvisorio, le autorita' dello Stato di residenza adottano i necessari provvedimenti perche' il capo dell'ufficio consolare possa svolgere le sue funzioni e godere dei diritti, privilegi e immunita' previsti dalla presente convenzione.
1) Il capo dell'ufficio consolare esplica le sue funzioni dopo essere stato riconosciuto in tale qualita' dallo Stato di residenza.
Tale riconoscimento, dopo la presentazione delle lettere patenti, avra' luogo in forma di exequatur.
2) La rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio presenta al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza le lettere patenti in cui viene indicato il nome e cognome del capo dell'ufficio consolare, il suo rango, nonche' la circoscrizione consolare e la sede dell'ufficio consolare.
3) In attesa del rilascio dell'exequatur, lo Stato di residenza, quando cio' e' necessario, autorizza l'esercizio temporaneo delle funzioni consolari.
4) Dopo il riconoscimento, anche provvisorio, le autorita' dello Stato di residenza adottano i necessari provvedimenti perche' il capo dell'ufficio consolare possa svolgere le sue funzioni e godere dei diritti, privilegi e immunita' previsti dalla presente convenzione.
Art. 5
Articolo 5
1) Se, per qualsiasi ragione, il capo dell'ufficio consolare e' impedito nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto e' vacante, la reggenza temporanea dell'ufficio consolare puo' essere affidata ad un funzionario o ad un impiegato dello stesso o di un altro ufficio consolare dello Stato d'invio, oppure ad un funzionario della sua rappresentanza diplomatica.
Il cognome ed il nome di questa persona devono essere preventivamente comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.
2) La persona incaricata della reggenza temporanea dell'ufficio consolare godra' delle facilitazioni, privilegi ed immunita' del capo dell'ufficio consolare stabiliti dalla presente convenzione.
1) Se, per qualsiasi ragione, il capo dell'ufficio consolare e' impedito nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto e' vacante, la reggenza temporanea dell'ufficio consolare puo' essere affidata ad un funzionario o ad un impiegato dello stesso o di un altro ufficio consolare dello Stato d'invio, oppure ad un funzionario della sua rappresentanza diplomatica.
Il cognome ed il nome di questa persona devono essere preventivamente comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.
2) La persona incaricata della reggenza temporanea dell'ufficio consolare godra' delle facilitazioni, privilegi ed immunita' del capo dell'ufficio consolare stabiliti dalla presente convenzione.
Art. 6
Articolo 6
I funzionari consolari possono essere soltanto cittadini dello Stato d'invio.
I funzionari consolari possono essere soltanto cittadini dello Stato d'invio.
Art. 7
Articolo 7
Lo Stato di residenza puo' informare, per via diplomatica, lo Stato d'invio che un membro dell'ufficio consolare non e' piu' accettabile.
Dopo aver ricevuto questa comunicazione, lo Stato d'invio fa cessare, in un termine ragionevole, l'attivita' del membro dell'ufficio consolare.
Lo Stato di residenza puo' informare, per via diplomatica, lo Stato d'invio che un membro dell'ufficio consolare non e' piu' accettabile.
Dopo aver ricevuto questa comunicazione, lo Stato d'invio fa cessare, in un termine ragionevole, l'attivita' del membro dell'ufficio consolare.
Art. 8
Articolo 8
Lo Stato d'invio comunica, per via diplomatica, allo Stato di residenza la cessazione dell'attivita' di un membro dell'ufficio consolare.
Lo Stato d'invio comunica, per via diplomatica, allo Stato di residenza la cessazione dell'attivita' di un membro dell'ufficio consolare.
Art. 9
Articolo 9
Con la sua attivita', il funzionario consolare favorisce lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturali, scientifiche e turistiche fra le Parti contraenti e tende in ogni modo a promuovere relazioni amichevoli tra di esse.
Con la sua attivita', il funzionario consolare favorisce lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturali, scientifiche e turistiche fra le Parti contraenti e tende in ogni modo a promuovere relazioni amichevoli tra di esse.
Art. 10
Articolo 10
Il capo dell'ufficio consolare nei limiti della circoscrizione consolare tutela i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini comprese le persone giuridiche.
Il capo dell'ufficio consolare nei limiti della circoscrizione consolare tutela i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini comprese le persone giuridiche.
Art. 11
Articolo 11
Il capo dell'ufficio consolare puo' prendere le disposizioni necessarie per assicurare, in conformita' con la legge e i regolamenti dello Stato di residenza, la rappresentanza appropriata dei cittadini dello Stato d'invio dinanzi ai tribunali o alle altre autorita' della circoscrizione consolare, se essi, per assenza o per qualsiasi altro motivo, non sono in grado di far valere in tempo utile i propri diritti o interessi.
Questa disposizione si applica anche alle persone giuridiche dello Stato d'invio.
Il capo dell'ufficio consolare puo' prendere le disposizioni necessarie per assicurare, in conformita' con la legge e i regolamenti dello Stato di residenza, la rappresentanza appropriata dei cittadini dello Stato d'invio dinanzi ai tribunali o alle altre autorita' della circoscrizione consolare, se essi, per assenza o per qualsiasi altro motivo, non sono in grado di far valere in tempo utile i propri diritti o interessi.
Questa disposizione si applica anche alle persone giuridiche dello Stato d'invio.
Art. 12
Articolo 12
Il capo dell'ufficio consolare:
a) tiene l'elenco dei cittadini dello Stato d'invio ed agli stessi rilascia, rinnova, modifica o annulla i passaporti o qualsiasi documento analogo;
b) rilascia, rinnova, modifica o annulla i visti dello Stato d'invio.
Il capo dell'ufficio consolare:
a) tiene l'elenco dei cittadini dello Stato d'invio ed agli stessi rilascia, rinnova, modifica o annulla i passaporti o qualsiasi documento analogo;
b) rilascia, rinnova, modifica o annulla i visti dello Stato d'invio.
Art. 13
Articolo 13
1) Il capo dell'ufficio consolare puo':
a) stendere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato d'invio;
b) celebrare i matrimoni nei casi in cui i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio;
c) registrare lo scioglimento dei matrimoni per cause ammesse dall'ordinamento dello Stato d'invio.
2) Quanto precede non dispensa le persone interessate dall'obbligo di fare le relative dichiarazioni richieste dalla legislazione dello Stato di residenza.
3) I competenti uffici dello Stato di residenza devono inviare all'ufficio consolare senza alcun onere di spesa il certificato di morte del cittadino dello Stato d'invio.
1) Il capo dell'ufficio consolare puo':
a) stendere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato d'invio;
b) celebrare i matrimoni nei casi in cui i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio;
c) registrare lo scioglimento dei matrimoni per cause ammesse dall'ordinamento dello Stato d'invio.
2) Quanto precede non dispensa le persone interessate dall'obbligo di fare le relative dichiarazioni richieste dalla legislazione dello Stato di residenza.
3) I competenti uffici dello Stato di residenza devono inviare all'ufficio consolare senza alcun onere di spesa il certificato di morte del cittadino dello Stato d'invio.
Art. 14
Articolo 14
1) Il capo dell'ufficio consolare puo', nell'ambito della sua circoscrizione, compiere nell'ufficio consolare, nella propria abitazione e altresi', su richiesta, nelle abitazioni dei cittadini dello Stato d'invio e a bordo delle navi dello Stato suddetto i seguenti atti:
a) ricevere, redigere o certificare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio;
b) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;
c) redigere o certificare i contratti e gli strumenti unilaterali conclusi tra cittadini dello Stato d'invio, a meno che essi non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza e non concernano la costituzione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili situati nello Stato di residenza;
d) redigere o certificare contratti, conclusi tra cittadini dello Stato di invio da una parte e cittadini dello Stato di residenza o cittadini di un terzo Stato dall'altra, allorche' l'effetto giuridico di tali contratti si produce esclusivamente sul territorio dello Stato d'invio, a condizione che non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza;
e) autenticare su documenti le firme di cittadini dello Stato d'invio;
f) legalizzare i documenti e le copie degli stessi;
g) tradurre atti e documenti e certificarne la traduzione;
h) ricevere in deposito dai cittadini dello Stato d'invio documenti, denaro, valori ed altri beni ad essi appartenenti.
2) I documenti, il denaro, i valori e gli altri beni lasciati in deposito all'ufficio consolare in conformita' al numero 1-h) del presente articolo possono essere esportati dallo Stato di residenza soltanto in conformita' alla legislazione di questo Stato.
1) Il capo dell'ufficio consolare puo', nell'ambito della sua circoscrizione, compiere nell'ufficio consolare, nella propria abitazione e altresi', su richiesta, nelle abitazioni dei cittadini dello Stato d'invio e a bordo delle navi dello Stato suddetto i seguenti atti:
a) ricevere, redigere o certificare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio;
b) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;
c) redigere o certificare i contratti e gli strumenti unilaterali conclusi tra cittadini dello Stato d'invio, a meno che essi non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza e non concernano la costituzione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili situati nello Stato di residenza;
d) redigere o certificare contratti, conclusi tra cittadini dello Stato di invio da una parte e cittadini dello Stato di residenza o cittadini di un terzo Stato dall'altra, allorche' l'effetto giuridico di tali contratti si produce esclusivamente sul territorio dello Stato d'invio, a condizione che non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza;
e) autenticare su documenti le firme di cittadini dello Stato d'invio;
f) legalizzare i documenti e le copie degli stessi;
g) tradurre atti e documenti e certificarne la traduzione;
h) ricevere in deposito dai cittadini dello Stato d'invio documenti, denaro, valori ed altri beni ad essi appartenenti.
2) I documenti, il denaro, i valori e gli altri beni lasciati in deposito all'ufficio consolare in conformita' al numero 1-h) del presente articolo possono essere esportati dallo Stato di residenza soltanto in conformita' alla legislazione di questo Stato.
Art. 15
Articolo 15
1) Le autorita' dello Stato di residenza riconoscono i documenti e gli atti, indicati nell'articolo 14, stesi o autenticati dal funzionario consolare con l'apposizione del timbro ufficiale, nonche' le copie, gli estratti e le traduzioni di tali atti e documenti, per gli usi consentiti dall'ordinamento dello Stato di residenza.
2) Gli atti, i documenti, le copie, le traduzioni e gli estratti elencati nel punto 1), quando siano presentati alle autorita' dello Stato di residenza, devono essere legalizzati se cio' e' richiesto dalla legislazione di questo Stato.
1) Le autorita' dello Stato di residenza riconoscono i documenti e gli atti, indicati nell'articolo 14, stesi o autenticati dal funzionario consolare con l'apposizione del timbro ufficiale, nonche' le copie, gli estratti e le traduzioni di tali atti e documenti, per gli usi consentiti dall'ordinamento dello Stato di residenza.
2) Gli atti, i documenti, le copie, le traduzioni e gli estratti elencati nel punto 1), quando siano presentati alle autorita' dello Stato di residenza, devono essere legalizzati se cio' e' richiesto dalla legislazione di questo Stato.
Art. 16
Articolo 16
1) Le competenti autorita' dello Stato di residenza al piu' presto possibile informano l'ufficio consolare della morte sul territorio dello Stato di residenza del cittadino dello Stato d'invio e gli comunicano le notizie di cui dispongono in merito ai beni ereditari, agli eredi o legatari, nonche' all'esistenza del testamento.
2) Le competenti autorita' informano al piu' presto possibile l'ufficio consolare dell'apertura di una successione nello Stato di residenza, qualora l'erede od il legatario sia cittadino dello Stato d'invio.
Tale comunicazione viene fatta anche nel caso in cui le autorita' dello Stato di residenza hanno notizia dell'apertura di una successione nel territorio di uno Stato terzo a favore di un cittadino dello Stato d'invio.
3) a) Le competenti autorita' dello Stato di residenza comunicano al piu' presto possibile all'ufficio consolare i provvedimenti da esse adottati in merito alla conservazione e all'amministrazione dei beni ereditari che si trovano in detto Stato a seguito della morte di un cittadino dello Stato d'invio.
b) Il funzionario consolare puo' prestare il suo concorso, direttamente o per mezzo di un delegato, alla messa in esecuzione delle misure previste dalla lettera a).
4) Se dopo il compimento delle formalita' di successione nel territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato dalla vendita dei beni mobili o immobili spettano ad un erede o legatario dello Stato d'invio che non risieda nello Stato di residenza e che non abbia nominato ii suo rappresentante, i menzionati beni o le somme ricavate dalla loro vendita vengono trasmessi all'ufficio consolare dello Stato d'invio per trasmissione all'erede a condizione che:
a) le competenti autorita' dello Stato di residenza abbiano autorizzato, se e' necessario, la consegna dei beni ereditari o della somma ricavata dalla loro vendita;
b) tutti i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti;
c) le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite.
5) Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio si trovi provvisoriamente nello Stato di residenza e muoia sul detto territorio, gli effetti, il danaro ed i preziosi che egli ha con se' saranno consegnati senza alcuna formalita' all'ufficio consolare dello Stato d'invio. La consegna, e, ove necessario, l'esportazione di detti beni vengono effettuate con l'osservanza della legislazione dello Stato di residenza.
1) Le competenti autorita' dello Stato di residenza al piu' presto possibile informano l'ufficio consolare della morte sul territorio dello Stato di residenza del cittadino dello Stato d'invio e gli comunicano le notizie di cui dispongono in merito ai beni ereditari, agli eredi o legatari, nonche' all'esistenza del testamento.
2) Le competenti autorita' informano al piu' presto possibile l'ufficio consolare dell'apertura di una successione nello Stato di residenza, qualora l'erede od il legatario sia cittadino dello Stato d'invio.
Tale comunicazione viene fatta anche nel caso in cui le autorita' dello Stato di residenza hanno notizia dell'apertura di una successione nel territorio di uno Stato terzo a favore di un cittadino dello Stato d'invio.
3) a) Le competenti autorita' dello Stato di residenza comunicano al piu' presto possibile all'ufficio consolare i provvedimenti da esse adottati in merito alla conservazione e all'amministrazione dei beni ereditari che si trovano in detto Stato a seguito della morte di un cittadino dello Stato d'invio.
b) Il funzionario consolare puo' prestare il suo concorso, direttamente o per mezzo di un delegato, alla messa in esecuzione delle misure previste dalla lettera a).
4) Se dopo il compimento delle formalita' di successione nel territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato dalla vendita dei beni mobili o immobili spettano ad un erede o legatario dello Stato d'invio che non risieda nello Stato di residenza e che non abbia nominato ii suo rappresentante, i menzionati beni o le somme ricavate dalla loro vendita vengono trasmessi all'ufficio consolare dello Stato d'invio per trasmissione all'erede a condizione che:
a) le competenti autorita' dello Stato di residenza abbiano autorizzato, se e' necessario, la consegna dei beni ereditari o della somma ricavata dalla loro vendita;
b) tutti i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti;
c) le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite.
5) Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio si trovi provvisoriamente nello Stato di residenza e muoia sul detto territorio, gli effetti, il danaro ed i preziosi che egli ha con se' saranno consegnati senza alcuna formalita' all'ufficio consolare dello Stato d'invio. La consegna, e, ove necessario, l'esportazione di detti beni vengono effettuate con l'osservanza della legislazione dello Stato di residenza.
Art. 17
Articolo 17
Le autorita' dello Stato di residenza comunicano all'ufficio consolare i casi in cui e' necessario nominare un tutore o curatore per il cittadino dello Stato d'invio o un amministratore per i beni dello stesso, quando questi beni restano incustoditi.
Il funzionario consolare puo' rivolgersi alle competenti autorita' dello Stato di residenza per i problemi relativi alla nomina dei tutori e curatori dei cittadini dello Stato d'invio o degli amministratori dei beni delle persone assenti e, in particolare, puo' proporre la candidatura per l'affidamento delle funzioni dei tutori e dei curatori.
Le autorita' dello Stato di residenza comunicano all'ufficio consolare i casi in cui e' necessario nominare un tutore o curatore per il cittadino dello Stato d'invio o un amministratore per i beni dello stesso, quando questi beni restano incustoditi.
Il funzionario consolare puo' rivolgersi alle competenti autorita' dello Stato di residenza per i problemi relativi alla nomina dei tutori e curatori dei cittadini dello Stato d'invio o degli amministratori dei beni delle persone assenti e, in particolare, puo' proporre la candidatura per l'affidamento delle funzioni dei tutori e dei curatori.
Art. 18
Articolo 18
1) Il capo dell'ufficio consolare puo' prestare aiuto ed assistenza alle navi dello Stato d'invio che sono entrate in porto nella sua circoscrizione consolare. Egli puo' salire a bordo della nave dopo che questa sia stata ammessa a libera pratica e prendere contatto con l'equipaggio della nave dello Stato d'invio.
2) Il capo dell'ufficio consolare puo':
a) senza ledere i diritti delle autorita' dello Stato di residenza, svolgere indagini per qualsiasi incidente verificatosi sulle navi dello Stato d'invio durante il viaggio; interrogare il comandante o qualsiasi membro dell'equipaggio; controllare le carte di bordo; decidere le controversie tra il comandante, gli ufficiali ed i marinai, nei limiti consentiti dall'ordinamento dello Stato d'invio, nonche' facilitare l'entrata, l'uscita e la permanenza della nave nel porto;
b) prendere provvedimenti relativi al ricovero in ospedale o rimpatrio del comandante o di qualsiasi membro dell'equipaggio della nave;
c) ricevere, redigere o certificare qualsiasi dichiarazione o altro documento previsti dalla legislazione dello Stato d'invio relativa alle navi;
d) il capo dell'ufficio consolare puo' rivolgersi per assistenza alle competenti autorita' dello Stato di residenza nello svolgere dette funzioni.
3) Nel caso in cui le competenti autorita' dello Stato di residenza intendano adottare provvedimenti coercitivi sulla nave dello Stato d'invio la quale si trovi nelle acque dello Stato di residenza, dette autorita' prima di adottare tali provvedimenti informano in tempo utile l'ufficio consolare affinche' il capo dell'ufficio consolare o un suo delegato possa assistere alla esecuzione di detti provvedimenti. Se il capo dell'ufficio consolare o il suo delegato non sono stati presenti a quanto sopra, le citate autorita' danno al piu' presto possibile la piena informazione di cio' che ha avuto luogo.
Questa disposizione si applica anche nel caso in cui i membri dell'equipaggio della nave debbano essere interrogati a terra dalle autorita' del luogo in cui si trova il porto.
4) Il punto 3) del presente articolo non si applica al controllo doganale, dei passaporti ed a quello sanitario.
5) Nel termine di nave impiegato nella presente convenzione non sono comprese le navi da guerra.
1) Il capo dell'ufficio consolare puo' prestare aiuto ed assistenza alle navi dello Stato d'invio che sono entrate in porto nella sua circoscrizione consolare. Egli puo' salire a bordo della nave dopo che questa sia stata ammessa a libera pratica e prendere contatto con l'equipaggio della nave dello Stato d'invio.
2) Il capo dell'ufficio consolare puo':
a) senza ledere i diritti delle autorita' dello Stato di residenza, svolgere indagini per qualsiasi incidente verificatosi sulle navi dello Stato d'invio durante il viaggio; interrogare il comandante o qualsiasi membro dell'equipaggio; controllare le carte di bordo; decidere le controversie tra il comandante, gli ufficiali ed i marinai, nei limiti consentiti dall'ordinamento dello Stato d'invio, nonche' facilitare l'entrata, l'uscita e la permanenza della nave nel porto;
b) prendere provvedimenti relativi al ricovero in ospedale o rimpatrio del comandante o di qualsiasi membro dell'equipaggio della nave;
c) ricevere, redigere o certificare qualsiasi dichiarazione o altro documento previsti dalla legislazione dello Stato d'invio relativa alle navi;
d) il capo dell'ufficio consolare puo' rivolgersi per assistenza alle competenti autorita' dello Stato di residenza nello svolgere dette funzioni.
3) Nel caso in cui le competenti autorita' dello Stato di residenza intendano adottare provvedimenti coercitivi sulla nave dello Stato d'invio la quale si trovi nelle acque dello Stato di residenza, dette autorita' prima di adottare tali provvedimenti informano in tempo utile l'ufficio consolare affinche' il capo dell'ufficio consolare o un suo delegato possa assistere alla esecuzione di detti provvedimenti. Se il capo dell'ufficio consolare o il suo delegato non sono stati presenti a quanto sopra, le citate autorita' danno al piu' presto possibile la piena informazione di cio' che ha avuto luogo.
Questa disposizione si applica anche nel caso in cui i membri dell'equipaggio della nave debbano essere interrogati a terra dalle autorita' del luogo in cui si trova il porto.
4) Il punto 3) del presente articolo non si applica al controllo doganale, dei passaporti ed a quello sanitario.
5) Nel termine di nave impiegato nella presente convenzione non sono comprese le navi da guerra.
Art. 19
Articolo 19
1) Se una nave dello Stato d'invio naufraga, s'incaglia o subisce una qualsiasi avaria nelle acque dello Stato di residenza, le competenti autorita' dello Stato di residenza ne informano al piu' presto possibile l'ufficio consolare e gli danno notizia dei provvedimenti adottati per la salvezza dell'equipaggio, della nave e del carico.
Il capo dell'ufficio consolare puo' prestare ogni genere di assistenza alla nave, ai membri dell'equipaggio, ai passeggeri nonche' prendere provvedimenti per la conservazione del carico e la riparazione della nave.
Il capo dell'ufficio consolare puo' rivolgersi alle autorita' dello Stato di residenza chiedendo che vengano adottati i provvedimenti stessi.
2) Il capo dell'ufficio consolare puo' prendere i provvedimenti necessari relativi alla nave ed al carico qualora il proprietario della nave, il comandante od un'altra persona autorizzata non sono in grado di farlo.
3) Il capo dell'ufficio consolare puo' anche prendere i provvedimenti relativi al carico ed alle provviste appartenenti a cittadini dello Stato d'invio e che fanno parte del carico di una nave sinistrata che si e' arenata sulla costa dello Stato di residenza o nelle sue immediate vicinanze o che e' stata rimorchiata in un porto della circoscrizione consolare.
4) Le competenti autorita' dello Stato di residenza prestano l'assistenza al capo dell'ufficio consolare nei provvedimenti da lui adottati in merito al sinistro della nave.
5) La nave che ha subito il sinistro, il suo carico, le provviste di bordo non sono assoggettabili nello Stato di residenza a diritti doganali a meno che non vengano destinati al consumo interno.
1) Se una nave dello Stato d'invio naufraga, s'incaglia o subisce una qualsiasi avaria nelle acque dello Stato di residenza, le competenti autorita' dello Stato di residenza ne informano al piu' presto possibile l'ufficio consolare e gli danno notizia dei provvedimenti adottati per la salvezza dell'equipaggio, della nave e del carico.
Il capo dell'ufficio consolare puo' prestare ogni genere di assistenza alla nave, ai membri dell'equipaggio, ai passeggeri nonche' prendere provvedimenti per la conservazione del carico e la riparazione della nave.
Il capo dell'ufficio consolare puo' rivolgersi alle autorita' dello Stato di residenza chiedendo che vengano adottati i provvedimenti stessi.
2) Il capo dell'ufficio consolare puo' prendere i provvedimenti necessari relativi alla nave ed al carico qualora il proprietario della nave, il comandante od un'altra persona autorizzata non sono in grado di farlo.
3) Il capo dell'ufficio consolare puo' anche prendere i provvedimenti relativi al carico ed alle provviste appartenenti a cittadini dello Stato d'invio e che fanno parte del carico di una nave sinistrata che si e' arenata sulla costa dello Stato di residenza o nelle sue immediate vicinanze o che e' stata rimorchiata in un porto della circoscrizione consolare.
4) Le competenti autorita' dello Stato di residenza prestano l'assistenza al capo dell'ufficio consolare nei provvedimenti da lui adottati in merito al sinistro della nave.
5) La nave che ha subito il sinistro, il suo carico, le provviste di bordo non sono assoggettabili nello Stato di residenza a diritti doganali a meno che non vengano destinati al consumo interno.
Art. 20
Articolo 20
Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 vengono applicate anche agli aeromobili civili.
Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 vengono applicate anche agli aeromobili civili.
Art. 21
Articolo 21
Oltre alle funzioni previste dalla presente convenzione, il capo dell'ufficio consolare puo' esplicare le altre funzioni consolari attribuitegli dall'ordinamento dello Stato d'invio purche' esse non siano contrarie all'ordinamento dello Stato di residenza.
Oltre alle funzioni previste dalla presente convenzione, il capo dell'ufficio consolare puo' esplicare le altre funzioni consolari attribuitegli dall'ordinamento dello Stato d'invio purche' esse non siano contrarie all'ordinamento dello Stato di residenza.
Art. 22
Articolo 22
1) La bandiera dello Stato d'invio puo' essere esposta sull'edificio dell'ufficio consolare, sulla residenza del capo dell'ufficio consolare e sui mezzi di trasporto da lui impiegati per esigenze di servizio.
2) Sull'edificio dell'ufficio consolare puo' essere fissato lo stemma con l'emblema dello Stato d'invio e con la denominazione dell'ufficio consolare.
1) La bandiera dello Stato d'invio puo' essere esposta sull'edificio dell'ufficio consolare, sulla residenza del capo dell'ufficio consolare e sui mezzi di trasporto da lui impiegati per esigenze di servizio.
2) Sull'edificio dell'ufficio consolare puo' essere fissato lo stemma con l'emblema dello Stato d'invio e con la denominazione dell'ufficio consolare.
Art. 23
Articolo 23
1) Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto o l'affitto sul suo territorio, nel quadro delle sue leggi e dei suoi regolamenti, di terreni, edifici, parti di edifici per l'ufficio consolare o prestare aiuto allo Stato d'invio perche' se li procuri in altra maniera.
2) Esso deve anche, in caso di necessita', prestare aiuto allo Stato d'invio perche' ottenga gli alloggi occorrenti ai membri dell'ufficio consolare.
3) Quanto previsto dal presente articolo non dispensa lo Stato d'invio dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti urbanistici in vigore nei luoghi dove si trovano i relativi appezzamenti di terreno, edifici o parti di edifici.
1) Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto o l'affitto sul suo territorio, nel quadro delle sue leggi e dei suoi regolamenti, di terreni, edifici, parti di edifici per l'ufficio consolare o prestare aiuto allo Stato d'invio perche' se li procuri in altra maniera.
2) Esso deve anche, in caso di necessita', prestare aiuto allo Stato d'invio perche' ottenga gli alloggi occorrenti ai membri dell'ufficio consolare.
3) Quanto previsto dal presente articolo non dispensa lo Stato d'invio dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti urbanistici in vigore nei luoghi dove si trovano i relativi appezzamenti di terreno, edifici o parti di edifici.
Art. 24
Articolo 24
1) Gli edifici o parti di edifici nonche' il terreno ad essi attinente, usati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario, sono inviolabili. Le autorita' dello Stato di residenza non possono penetrare nell'edificio, parti dell'edificio, o sul terreno ad essi attinente, usati esclusivamente per scopi consolari, senza il consenso del capo dell'ufficio consolare, del capo della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio o di una persona da essi autorizzata.
2) La presente disposizione si applica altresi' alla residenza privata del capo dell'ufficio consolare.
1) Gli edifici o parti di edifici nonche' il terreno ad essi attinente, usati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario, sono inviolabili. Le autorita' dello Stato di residenza non possono penetrare nell'edificio, parti dell'edificio, o sul terreno ad essi attinente, usati esclusivamente per scopi consolari, senza il consenso del capo dell'ufficio consolare, del capo della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio o di una persona da essi autorizzata.
2) La presente disposizione si applica altresi' alla residenza privata del capo dell'ufficio consolare.
Art. 25
Articolo 25
1) I locali dell'ufficio consolare e la residenza del capo dell'ufficio consolare sono esenti da ogni imposta, tassa o tributo di qualsiasi genere, statale, regionale, provinciale, comunale, a condizione che detti beni siano di proprieta' o presi in affitto dallo Stato d'invio o da persona che agisca in suo nome.
Le stesse esenzioni si applicano:
a) ai contratti e agli atti relativi all'acquisto dei suddetti beni immobili;
b) alla proprieta', al possesso e all'uso dei beni mobili utilizzati per gli scopi dell'ufficio consolare.
2) Le disposizioni di cui al punto 1) del presente articolo non si applicano:
a) alle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi resi;
b) alle imposte, tasse o tributi di qualsiasi genere cui sono soggette le persone che hanno concluso un contratto o atto con lo Stato d'invio o con persona che agisce in nome di tale Stato.
1) I locali dell'ufficio consolare e la residenza del capo dell'ufficio consolare sono esenti da ogni imposta, tassa o tributo di qualsiasi genere, statale, regionale, provinciale, comunale, a condizione che detti beni siano di proprieta' o presi in affitto dallo Stato d'invio o da persona che agisca in suo nome.
Le stesse esenzioni si applicano:
a) ai contratti e agli atti relativi all'acquisto dei suddetti beni immobili;
b) alla proprieta', al possesso e all'uso dei beni mobili utilizzati per gli scopi dell'ufficio consolare.
2) Le disposizioni di cui al punto 1) del presente articolo non si applicano:
a) alle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi resi;
b) alle imposte, tasse o tributi di qualsiasi genere cui sono soggette le persone che hanno concluso un contratto o atto con lo Stato d'invio o con persona che agisce in nome di tale Stato.
Art. 26
Articolo 26
Gli archivi consolari sono sempre inviolabili, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Negli archivi consolari devono essere custoditi soltanto i documenti ufficiali.
Gli archivi consolari sono sempre inviolabili, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Negli archivi consolari devono essere custoditi soltanto i documenti ufficiali.
Art. 27
Articolo 27
Si deve permettere ai membri dell'ufficio consolare di muoversi liberamente nei limiti della circoscrizione consolare per esplicare le loro funzioni di servizio purche' cio' non sia contrario alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza relativi alle zone in cui e' vietato o limitato l'ingresso per motivi di sicurezza di Stato.
Si deve permettere ai membri dell'ufficio consolare di muoversi liberamente nei limiti della circoscrizione consolare per esplicare le loro funzioni di servizio purche' cio' non sia contrario alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza relativi alle zone in cui e' vietato o limitato l'ingresso per motivi di sicurezza di Stato.
Art. 28
Articolo 28
1) L'ufficio consolare puo' comunicare con il suo Governo o con la rappresentanza diplomatica e gli uffici consolari dello Stato d'invio nello Stato di residenza o con le altre rappresentanze diplomatiche e gli altri uffici consolari dello Stato d'invio. A tale scopo l'ufficio consolare puo' usare tutti i mezzi normali di comunicazione, i corrieri e le valigie con il sigillo ufficiale, la cifra ed il codice. Per l'uso dei normali mezzi di comunicazione, all'ufficio consolare vengono applicate le stesse tariffe della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio.
2) La corrispondenza di servizio dell'ufficio consolare, indipendentemente dai mezzi di comunicazione da esso usati, nonche' le valigie con il sigillo ufficiale e con timbri esternamente visibili, dimostranti il loro carattere ufficiale, sono inviolabili e non sono soggette al controllo o al fermo da parte delle autorita' dello Stato di residenza.
3) Le persone impiegate in qualita' di corrieri per il trasporto delle valigie, citate al punto 2) del presente articolo, godono degli stessi diritti, privilegi e immunita' di cui godono i corrieri diplomatici.
1) L'ufficio consolare puo' comunicare con il suo Governo o con la rappresentanza diplomatica e gli uffici consolari dello Stato d'invio nello Stato di residenza o con le altre rappresentanze diplomatiche e gli altri uffici consolari dello Stato d'invio. A tale scopo l'ufficio consolare puo' usare tutti i mezzi normali di comunicazione, i corrieri e le valigie con il sigillo ufficiale, la cifra ed il codice. Per l'uso dei normali mezzi di comunicazione, all'ufficio consolare vengono applicate le stesse tariffe della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio.
2) La corrispondenza di servizio dell'ufficio consolare, indipendentemente dai mezzi di comunicazione da esso usati, nonche' le valigie con il sigillo ufficiale e con timbri esternamente visibili, dimostranti il loro carattere ufficiale, sono inviolabili e non sono soggette al controllo o al fermo da parte delle autorita' dello Stato di residenza.
3) Le persone impiegate in qualita' di corrieri per il trasporto delle valigie, citate al punto 2) del presente articolo, godono degli stessi diritti, privilegi e immunita' di cui godono i corrieri diplomatici.
Art. 29
Articolo 29
1) Il funzionario consolare puo', nell'ambito della circoscrizione consolare, incontrarsi e comunicare con i cittadini dello Stato d'invio, prestar loro aiuto, dare consigli e, in caso di necessita', prendere provvedimenti per fornire loro assistenza giudiziaria. Lo Stato di residenza non limita in alcun modo al cittadino dello Stato d'invio l'accesso all'ufficio consolare.
2) Le competenti autorita' dello Stato di residenza informano l'ufficio consolare dello Stato d'invio dell'arresto, fermo, o di qualsiasi misura limitativa della liberta' personale del cittadino di questo Stato nell'ambito della circoscrizione consolare.
3) Il funzionario consolare puo' visitare e comunicare con il cittadino dello Stato d'invio che sia stato arrestato, fermato o sottoposto a qualsiasi misura limitativa della liberta' personale oppure che sconti una pena detentiva, nell'ambito della circoscrizione consolare.
Le facolta' indicate nel presente comma devono essere attuate in conformita' con le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza purche', tuttavia, tali leggi o regolamenti non rendano tali facolta' inoperanti.
1) Il funzionario consolare puo', nell'ambito della circoscrizione consolare, incontrarsi e comunicare con i cittadini dello Stato d'invio, prestar loro aiuto, dare consigli e, in caso di necessita', prendere provvedimenti per fornire loro assistenza giudiziaria. Lo Stato di residenza non limita in alcun modo al cittadino dello Stato d'invio l'accesso all'ufficio consolare.
2) Le competenti autorita' dello Stato di residenza informano l'ufficio consolare dello Stato d'invio dell'arresto, fermo, o di qualsiasi misura limitativa della liberta' personale del cittadino di questo Stato nell'ambito della circoscrizione consolare.
3) Il funzionario consolare puo' visitare e comunicare con il cittadino dello Stato d'invio che sia stato arrestato, fermato o sottoposto a qualsiasi misura limitativa della liberta' personale oppure che sconti una pena detentiva, nell'ambito della circoscrizione consolare.
Le facolta' indicate nel presente comma devono essere attuate in conformita' con le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza purche', tuttavia, tali leggi o regolamenti non rendano tali facolta' inoperanti.
Art. 30
Articolo 30
Nell'adempimento delle sue funzioni il funzionario consolare puo' rivolgersi alle competenti autorita' della circoscrizione consolare, inclusi gli organi dell'amministrazione centrale.
Nell'adempimento delle sue funzioni il funzionario consolare puo' rivolgersi alle competenti autorita' della circoscrizione consolare, inclusi gli organi dell'amministrazione centrale.
Art. 31
Articolo 31
1) L'ufficio consolare puo', in relazione all'adempimento delle funzioni consolari, applicare i diritti consolari previsti dalla legislazione dello Stato d'invio.
2) Le somme percepite a titolo di diritti, di cui al paragrafo 1) del presente articolo, sono esenti da tutte le imposte e tasse nello Stato di residenza.
1) L'ufficio consolare puo', in relazione all'adempimento delle funzioni consolari, applicare i diritti consolari previsti dalla legislazione dello Stato d'invio.
2) Le somme percepite a titolo di diritti, di cui al paragrafo 1) del presente articolo, sono esenti da tutte le imposte e tasse nello Stato di residenza.
Art. 32
Articolo 32
Le autorita' dello Stato di residenza tratteranno il funzionario consolare con il rispetto che gli e' dovuto; assicurano la sua difesa e prendono i provvedimenti necessari perche' egli possa esercitare le sue funzioni e godere delle facilitazioni, privilegi e immunita' previsti dalla presente convenzione.
Le autorita' dello Stato di residenza tratteranno il funzionario consolare con il rispetto che gli e' dovuto; assicurano la sua difesa e prendono i provvedimenti necessari perche' egli possa esercitare le sue funzioni e godere delle facilitazioni, privilegi e immunita' previsti dalla presente convenzione.
Art. 33
Articolo 33
1) Il capo dell'ufficio consolare e' inviolabile e gode dell'immunita' dalla giurisdizione dello Stato di residenza, salvo si tratti:
a) di un'azione reale concernente un immobile privato situato sul territorio dello Stato di residenza, tranne il caso in cui il capo dell'ufficio consolare lo possegga per conto dello Stato d'invio per esigenze di servizio;
b) di un'azione concernente una successione, nella quale il capo dell'ufficio consolare figuri come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario, a titolo privato e non in nome dello Stato d'invio;
c) di un'azione concernente una professione liberale od una qualsiasi attivita' commerciale, esercitata dal capo dell'ufficio consolare nello Stato di residenza al di fuori delle funzioni ufficiali.
2) I funzionari e gli impiegati consolari godono dell'immunita' dalla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
3) Il funzionario consolare non puo' essere arrestato o privato in altra forma della liberta' personale, se non nel caso di reato grave o in seguito a sentenza di condanna irrevocabile dello Stato di residenza. Ai sensi della presente convenzione per reato grave si intende il reato non colposo per il quale la legislazione dello Stato di residenza stabilisce una pena detentiva non inferiore nel minimo a cinque anni o una pena piu' grave.
4) Qualora debba essere iniziato un procedimento penale nei confronti di un funzionario consolare, nei casi previsti dal punto 3) del presente articolo, lo Stato di residenza ne informa immediatamente la rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio.
1) Il capo dell'ufficio consolare e' inviolabile e gode dell'immunita' dalla giurisdizione dello Stato di residenza, salvo si tratti:
a) di un'azione reale concernente un immobile privato situato sul territorio dello Stato di residenza, tranne il caso in cui il capo dell'ufficio consolare lo possegga per conto dello Stato d'invio per esigenze di servizio;
b) di un'azione concernente una successione, nella quale il capo dell'ufficio consolare figuri come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario, a titolo privato e non in nome dello Stato d'invio;
c) di un'azione concernente una professione liberale od una qualsiasi attivita' commerciale, esercitata dal capo dell'ufficio consolare nello Stato di residenza al di fuori delle funzioni ufficiali.
2) I funzionari e gli impiegati consolari godono dell'immunita' dalla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
3) Il funzionario consolare non puo' essere arrestato o privato in altra forma della liberta' personale, se non nel caso di reato grave o in seguito a sentenza di condanna irrevocabile dello Stato di residenza. Ai sensi della presente convenzione per reato grave si intende il reato non colposo per il quale la legislazione dello Stato di residenza stabilisce una pena detentiva non inferiore nel minimo a cinque anni o una pena piu' grave.
4) Qualora debba essere iniziato un procedimento penale nei confronti di un funzionario consolare, nei casi previsti dal punto 3) del presente articolo, lo Stato di residenza ne informa immediatamente la rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio.
Art. 34
Articolo 34
1) I membri dell'ufficio consolare possono essere chiamati a deporre come testimoni nei procedimenti giudiziari e amministrativi.
Tuttavia nessuna misura coercitiva puo' essere applicata al funzionario consolare.
2) Le autorita' giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza, nel richiedere la testimonianza di un funzionario consolare, prendono tutte le misure ragionevoli allo scopo di non intralciare l'adempimento delle funzioni consolari e, eventualmente, ricevono la deposizione nell'ufficio consolare e nella residenza del funzionario consolare.
3) Il funzionario consolare chiamato a prestare testimonianza puo', in luogo del giuramento, rilasciare una dichiarazione che assicuri la verita' dei fatti affermati.
4) I membri dell'ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie, con essi conviventi, possono rifiutarsi di testimoniare sulle circostanze relative alle attivita' proprie dell'ufficio consolare.
1) I membri dell'ufficio consolare possono essere chiamati a deporre come testimoni nei procedimenti giudiziari e amministrativi.
Tuttavia nessuna misura coercitiva puo' essere applicata al funzionario consolare.
2) Le autorita' giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza, nel richiedere la testimonianza di un funzionario consolare, prendono tutte le misure ragionevoli allo scopo di non intralciare l'adempimento delle funzioni consolari e, eventualmente, ricevono la deposizione nell'ufficio consolare e nella residenza del funzionario consolare.
3) Il funzionario consolare chiamato a prestare testimonianza puo', in luogo del giuramento, rilasciare una dichiarazione che assicuri la verita' dei fatti affermati.
4) I membri dell'ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie, con essi conviventi, possono rifiutarsi di testimoniare sulle circostanze relative alle attivita' proprie dell'ufficio consolare.
Art. 35
Articolo 35
1) Lo Stato d'invio puo' rinunziare alle immunita' dei membri dell'ufficio consolare. La rinuncia deve essere in ogni caso espressa e comunicata per iscritto per via diplomatica.
2) La rinuncia all'immunita' dalla giurisdizione in materia civile ed amministrativa non comporta la rinuncia all'immunita' relativa all'esecuzione della decisione per la quale e' necessaria una distinta rinuncia.
1) Lo Stato d'invio puo' rinunziare alle immunita' dei membri dell'ufficio consolare. La rinuncia deve essere in ogni caso espressa e comunicata per iscritto per via diplomatica.
2) La rinuncia all'immunita' dalla giurisdizione in materia civile ed amministrativa non comporta la rinuncia all'immunita' relativa all'esecuzione della decisione per la quale e' necessaria una distinta rinuncia.
Art. 36
Articolo 36
I membri dell'ufficio consolare e delle loro famiglie, i quali con essi convivono, qualora siano cittadini dello Stato d'invio, sono esenti da qualsiasi obbligo previsto dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione e di permesso di soggiorno per stranieri.
I membri dell'ufficio consolare e delle loro famiglie, i quali con essi convivono, qualora siano cittadini dello Stato d'invio, sono esenti da qualsiasi obbligo previsto dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione e di permesso di soggiorno per stranieri.
Art. 37
Articolo 37
1) I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie con loro conviventi, a condizione che siano cittadini dello Stato d'invio, sono esenti da tutte le imposte e tasse ad eccezione:
a) delle imposte indirette di natura tale che esse sono normalmente incorporate nel prezzo dei beni o dei servizi;
b) delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprieta' situati sul territorio dello Stato di residenza, con riserva delle disposizioni dell'articolo 25;
c) delle imposte e tasse sui redditi privati che hanno la loro fonte nello Stato di residenza;
d) delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie, nonche' dei diritti di segreteria, con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 25;
e) delle imposte di successione e di trasferimento percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 39;
f) delle imposte e tasse percepite in rimunerazione di servizi resi.
2) I membri del personale di servizio che siano cittadini dello Stato d'invio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per il loro servizio.
1) I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie con loro conviventi, a condizione che siano cittadini dello Stato d'invio, sono esenti da tutte le imposte e tasse ad eccezione:
a) delle imposte indirette di natura tale che esse sono normalmente incorporate nel prezzo dei beni o dei servizi;
b) delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprieta' situati sul territorio dello Stato di residenza, con riserva delle disposizioni dell'articolo 25;
c) delle imposte e tasse sui redditi privati che hanno la loro fonte nello Stato di residenza;
d) delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie, nonche' dei diritti di segreteria, con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 25;
e) delle imposte di successione e di trasferimento percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 39;
f) delle imposte e tasse percepite in rimunerazione di servizi resi.
2) I membri del personale di servizio che siano cittadini dello Stato d'invio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per il loro servizio.
Art. 38
Articolo 38
1) In conformita' con le sue disposizioni legislative e regolamentari lo Stato di residenza autorizza l'importazione ed accorda l'esenzione dai diritti doganali e altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto e da quelle attinenti a servizi analoghi, per:
a) gli oggetti, ivi comprese le autovetture, destinati all'uso ufficiale dell'ufficio consolare;
b) gli oggetti destinati all'uso e consumo personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia con lui conviventi.
2) Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni, previste dal paragrafo 1-b) del presente articolo, per quanto attiene agli oggetti importati in occasione della loro prima sistemazione.
1) In conformita' con le sue disposizioni legislative e regolamentari lo Stato di residenza autorizza l'importazione ed accorda l'esenzione dai diritti doganali e altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto e da quelle attinenti a servizi analoghi, per:
a) gli oggetti, ivi comprese le autovetture, destinati all'uso ufficiale dell'ufficio consolare;
b) gli oggetti destinati all'uso e consumo personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia con lui conviventi.
2) Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni, previste dal paragrafo 1-b) del presente articolo, per quanto attiene agli oggetti importati in occasione della loro prima sistemazione.
Art. 39
Articolo 39
In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, che ha con lui convissuto, i beni mobili che rientrano nell'eredita' e che si trovano nello Stato di residenza sono esenti da imposte o tributi di qualsiasi genere, a condizione che il defunto non fosse cittadino dello Stato di residenza o che ivi non avesse risieduto stabilmente e che detti beni si trovassero in detto Stato esclusivamente in relazione al soggiorno del defunto in qualita' di membro dell'ufficio consolare o di componente della famiglia.
Lo Stato di residenza consente l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli acquistati nel territorio di detto Stato e di cui e' vietata l'esportazione.
In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, che ha con lui convissuto, i beni mobili che rientrano nell'eredita' e che si trovano nello Stato di residenza sono esenti da imposte o tributi di qualsiasi genere, a condizione che il defunto non fosse cittadino dello Stato di residenza o che ivi non avesse risieduto stabilmente e che detti beni si trovassero in detto Stato esclusivamente in relazione al soggiorno del defunto in qualita' di membro dell'ufficio consolare o di componente della famiglia.
Lo Stato di residenza consente l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli acquistati nel territorio di detto Stato e di cui e' vietata l'esportazione.
Art. 40
Articolo 40
I membri dell'ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie, che convivono con essi e che non sono cittadini dello Stato di residenza, sono esentati dagli obblighi militari nello Stato di residenza e da ogni prestazione obbligatoria.
I membri dell'ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie, che convivono con essi e che non sono cittadini dello Stato di residenza, sono esentati dagli obblighi militari nello Stato di residenza e da ogni prestazione obbligatoria.
Art. 41
Articolo 41
Senza pregiudizio ai loro privilegi ed immunita', tutte le persone le quali, in conformita' alla presente convenzione, godono dei privilegi e delle immunita', devono rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, inclusi le leggi ed i regolamenti relativi alla assicurazione e circolazione dei mezzi di trasporto.
Senza pregiudizio ai loro privilegi ed immunita', tutte le persone le quali, in conformita' alla presente convenzione, godono dei privilegi e delle immunita', devono rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, inclusi le leggi ed i regolamenti relativi alla assicurazione e circolazione dei mezzi di trasporto.
Art. 42
Articolo 42
1) Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche all'attivita' consolare esplicata dai membri del personale della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio, ai quali e' stato affidato l'adempimento delle funzioni consolari ed i cui nomi e cognomi siano stati comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.
2) L'esercizio delle funzioni consolari da parte dei membri del personale della rappresentanza diplomatica, di cui al comma 1) del presente articolo, non pregiudica il godimento dei privilegi e delle immunita' ad essi spettanti in quanto membri del personale della rappresentanza diplomatica.
1) Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche all'attivita' consolare esplicata dai membri del personale della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio, ai quali e' stato affidato l'adempimento delle funzioni consolari ed i cui nomi e cognomi siano stati comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.
2) L'esercizio delle funzioni consolari da parte dei membri del personale della rappresentanza diplomatica, di cui al comma 1) del presente articolo, non pregiudica il godimento dei privilegi e delle immunita' ad essi spettanti in quanto membri del personale della rappresentanza diplomatica.
Art. 43
Articolo 43
La presente convenzione sara' sottoposta a ratifica.
Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Roma.
La presente convenzione sara' sottoposta a ratifica.
Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Roma.
Art. 44
Articolo 44
La presente convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore fino a che una delle Alte Parti contraenti non la denunzi con il preavviso di un anno.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari delle Alte Parti contraenti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.
FATTO a Mosca il 16 maggio 1967 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana
FANFANI
Per l'Unione delle repubbliche
socialiste sovietiche
GROMYKO
La presente convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore fino a che una delle Alte Parti contraenti non la denunzi con il preavviso di un anno.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari delle Alte Parti contraenti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.
FATTO a Mosca il 16 maggio 1967 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana
FANFANI
Per l'Unione delle repubbliche
socialiste sovietiche
GROMYKO
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1973
LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI - COLOMBO - LA MALFA - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Convenzione-Protocollo add.
Protocollo addizionale alla convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche.
1) Le Parti contraenti concordano che la comunicazione all'ufficio consolare prevista al punto 2) dell'articolo 29 della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche deve essere effettuata entro il termine da uno a tre giorni a partire dal momento dell'arresto, del fermo o di qualsiasi altra misura limitativa della liberta' personale, in relazione ai mezzi di comunicazione.
2) Le Parti contraenti concordano che le facolta' previste al punto 3) dell'articolo 29 della convenzione consolare si realizzino nel termine da due a quattro giorni, dal momento dell'arresto, del fermo o della misura limitativa della liberta' personale del cittadino in questione, in relazione al luogo dove egli si trova.
3) Le Parti contraenti concordano che le facolta' previste al punto 3) dell'articolo 29 della convenzione consolare trovino attuazione in maniera periodica.
Il presente protocollo e' parte integrante della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche del 16 maggio 1967.
FATTO a Mosca il 16 maggio 1967 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana
FANFANI
Per l'Unione delle repubbliche
socialiste sovietiche
GROMYKO
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO
1) Le Parti contraenti concordano che la comunicazione all'ufficio consolare prevista al punto 2) dell'articolo 29 della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche deve essere effettuata entro il termine da uno a tre giorni a partire dal momento dell'arresto, del fermo o di qualsiasi altra misura limitativa della liberta' personale, in relazione ai mezzi di comunicazione.
2) Le Parti contraenti concordano che le facolta' previste al punto 3) dell'articolo 29 della convenzione consolare si realizzino nel termine da due a quattro giorni, dal momento dell'arresto, del fermo o della misura limitativa della liberta' personale del cittadino in questione, in relazione al luogo dove egli si trova.
3) Le Parti contraenti concordano che le facolta' previste al punto 3) dell'articolo 29 della convenzione consolare trovino attuazione in maniera periodica.
Il presente protocollo e' parte integrante della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche del 16 maggio 1967.
FATTO a Mosca il 16 maggio 1967 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana
FANFANI
Per l'Unione delle repubbliche
socialiste sovietiche
GROMYKO
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO