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Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967.

Art. 13

Articolo 13

1) Il capo dell'ufficio consolare puo':
a) stendere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato d'invio;
b) celebrare i matrimoni nei casi in cui i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio;
c) registrare lo scioglimento dei matrimoni per cause ammesse dall'ordinamento dello Stato d'invio.
2) Quanto precede non dispensa le persone interessate dall'obbligo di fare le relative dichiarazioni richieste dalla legislazione dello Stato di residenza.
3) I competenti uffici dello Stato di residenza devono inviare all'ufficio consolare senza alcun onere di spesa il certificato di morte del cittadino dello Stato d'invio.