Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967.
Art. 39
Articolo 39
In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, che ha con lui convissuto, i beni mobili che rientrano nell'eredita' e che si trovano nello Stato di residenza sono esenti da imposte o tributi di qualsiasi genere, a condizione che il defunto non fosse cittadino dello Stato di residenza o che ivi non avesse risieduto stabilmente e che detti beni si trovassero in detto Stato esclusivamente in relazione al soggiorno del defunto in qualita' di membro dell'ufficio consolare o di componente della famiglia.
Lo Stato di residenza consente l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli acquistati nel territorio di detto Stato e di cui e' vietata l'esportazione.
In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, che ha con lui convissuto, i beni mobili che rientrano nell'eredita' e che si trovano nello Stato di residenza sono esenti da imposte o tributi di qualsiasi genere, a condizione che il defunto non fosse cittadino dello Stato di residenza o che ivi non avesse risieduto stabilmente e che detti beni si trovassero in detto Stato esclusivamente in relazione al soggiorno del defunto in qualita' di membro dell'ufficio consolare o di componente della famiglia.
Lo Stato di residenza consente l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli acquistati nel territorio di detto Stato e di cui e' vietata l'esportazione.