Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967.
Art. 21
Articolo 21
Oltre alle funzioni previste dalla presente convenzione, il capo dell'ufficio consolare puo' esplicare le altre funzioni consolari attribuitegli dall'ordinamento dello Stato d'invio purche' esse non siano contrarie all'ordinamento dello Stato di residenza.
Oltre alle funzioni previste dalla presente convenzione, il capo dell'ufficio consolare puo' esplicare le altre funzioni consolari attribuitegli dall'ordinamento dello Stato d'invio purche' esse non siano contrarie all'ordinamento dello Stato di residenza.