N NORME. red.it

Riordinamento della previdenza marinara.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

Scopi della Cassa nazionale per la previdenza marinara


La Cassa nazionale per la previdenza marinara costituisce una gestione autonoma dell'INPS ed ha lo scopo di integrare, secondo le norme contenute nella presente legge, in favore degli iscritti alle Gestioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, il trattamento dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e di corrispondere, a proprio carico, pensioni o indennita' negli speciali casi previsti dalle disposizioni che seguono.

Art. 2.

Poteri del Comitato amministratore


Il Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 delibera:
1) sulla formazione dei regolamenti interni e sui criteri generali di applicazione delle leggi per la previdenza marinara;
2) sulla formazione dei bilanci annuali;
3) sui ricorsi riguardanti contributi e prestazioni relativi alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale;
4) sull'impiego dei fondi, in conformita' delle norme generali stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e delle disposizioni di legge riguardanti l'Istituto medesimo.
Il Comitato amministratore esprime pareri sulla determinazione della misura dei contributi dovuti alla Gestione marittimi ed alla Gestione speciale ed in ogni altro caso previsto dalla presente legge.
TITOLO I
Gestione marittimi
CAPO I
SOGGETTI

Art. 3.

Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti


A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, i marittimi per i quali, durante i periodi di navigazione, ricorra l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a norma dell'articolo 4 della presente legge, fatta eccezione per il personale di cui ai successivi articoli 23 e 35, sono assoggettati anche all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni e integrazioni nonche' secondo le norme della presente legge.

Art. 4.

Le categorie degli iscritti alla Gestione marittimi


Sono iscritti alla Gestione marittimi:
a) le persone di nazionalita' italiana o straniera che compongono ai sensi di legge l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;
b) le persone assunte con contratto scritto che prestano servizio sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, purche' siano iscritte nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria;
c) i piloti;
d) i civili imbarcati su navi militari, quali cuochi, domestici borghesi e panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;
e) il personale imbarcato con contratto scritto su navi e natanti dello Stato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;
f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, durante il periodo intercorrente fra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;
g) le persone componenti l'equipaggio delle navi da diporto munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;
h) gli allievi imbarcati sulle navi adibite a corsi pratici per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta e di macchina ovvero di radiotelegrafia.
CAPO II
CONTRIBUZIONI

Art. 5.

Retribuzione assoggettabile a contributo


I contributi dovuti dagli armatori e dai lavoratori alla Gestione marittimi, all'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, nonche' quelli dovuti dagli armatori e dai lavoratori all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sono calcolati in base alla retribuzione prevista dalla tabella G. M. n. 2, annessa alla presente legge, in relazione alla qualifica rivestita a bordo dall'iscritto ed al genere della nave e della navigazione.
I contributi base dovuti per le assicurazioni obbligatorie indicate nel precedente comma, nonche' il contributo base dovuto allo ENAOLI possono essere riscossi in contanti, anziche' mediante marca, nella misura stabilita dalle norme vigenti nel tempo, in corrispondenza alla retribuzione tabellare.
Ai fini suddetti nonche' ai fini del secondo comma del successivo articolo 13, la retribuzione giornaliera s'intende pari ad un trentesimo della retribuzione mensile.
I contributi di cui ai precedenti comma godono degli stessi privilegi attribuiti ai contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dall'articolo 20 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.
Essi sono riscossi dalla Cassa medesima a norma degli articoli 20, ultimo comma, e 21 del citato testo unico, fermi restando i privilegi e la procedura ivi prevista nonche' l'obbligo del riscosso per il non riscosso a carico degli esattori.
Si applicano per tutti i contributi indicati nel presente articolo le disposizioni dell'articolo 19, secondo, terzo e quarto comma del citato testo unico, nonche' gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, approvato con regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447.
La Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara cura la ripartizione dei contributi riscossi fra tutte le gestioni indicate nel presente articolo.

Art. 6.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1973, N. 27))

Art. 7.

Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'equilibrio della Gestione marittimi, la costituzione della riserva di cui all'articolo 55 e l'ammortamento del disavanzo di cui all'articolo 56, e' dovuto un contributo pari al 6 per cento della retribuzione di cui al precedente articolo 5, posto per il 5 per cento a carico dell'armatore, e per l'1 per cento a carico del marittimo.
L'aliquota contributiva della Gestione marittimi puo' essere modificata, in relazione alle risultanze annuali di gestione e a conguaglio degli avanzi e disavanzi annuali della medesima, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, numero 2109.
In aggiunta al contributo di cui al primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli iscritti alla Gestione marittimi devono essere versati i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento.

Art. 8.

Rimborso contributi a favore dei superstiti in caso di morte di iscritto senza diritto a pensione a carico della Gestione marittimi

In caso di morte dell'iscritto che non abbia raggiunto i requisiti per il diritto a pensione di cui all'articolo 15 della presente legge, spetta ai superstiti previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti una somma pari all'importo dei contributi versati per l'iscritto medesimo nella Gestione marittimi ai sensi del precedente articolo 7, comprensiva dell'indennita' per morte corrisposta, in luogo di pensione, dalla citata assicurazione obbligatoria.
CAPO III
CONTRIBUZIONI FIGURATIVE

Art. 9.

Equiparazione alla navigazione mercantile del servizio militare in tempo di pace


Si considera come navigazione mercantile il periodo di imbarco su navi militari in armamento o in riserva degli iscritti alla leva di mare della Marina militare, durante il primo periodo della ferma o in occasione del loro richiamo alle armi.
I periodi di servizio militare prestato a terra in tempo di pace, per obbligo di leva o per richiamo alle armi, sono considerati utili, entro i limiti del servizio di leva, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della Gestione marittimi, purche':
1) non siano coperti da contribuzione;
2) siano stati compiuti dopo l'inizio della navigazione mercantile;
3) risulti, nell'anno precedente la data di inizio del servizio militare da riconoscere, un periodo di contribuzione alla Gestione marittimi.
Per il raggiungimento del limite previsto dal precedente comma si computa anche la navigazione su navi militari.
I servizi militari da volontario in tempo di pace sono considerati utili nei limiti di quelli compiuti nel periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva.

Art. 10.

Doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra

Agli effetti della determinazione dei servizi utili per la pensione di cui al successivo articolo 13 sono considerati per una entita' doppia della loro durata:
a) i periodi di imbarco sulle navi in armamento della Marina militare e sulle navi mercantili nazionali, compiuti dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;
b) i periodi di imbarco sulle navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, compiuti dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;
c) il servizio effettuato dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su navi da guerra in armamento e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, limitatamente al periodo delle effettive operazioni di dragaggio;
d) il periodo di servizio a terra nei reparti combattenti della Marina militare, compiuto in zona di operazioni dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918.
Se, durante i periodi elencati nel precedente comma, il marittimo sia stato assicurato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o ad altre forme previdenziali sostitutive della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che abbiano dato luogo ad esclusione od esonero dalla assicurazione medesima, i periodi predetti sono considerati, agli effetti della pensione da liquidare secondo le norme della pensione marittima, utili per una sola volta, oltre a quelli di effettiva contribuzione.

Art. 11.

Computo del servizio militare compiuto a terra durante la guerra 1940-1945


I periodi di servizio militare prestati dagli iscritti alla Gestione marittimi per richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato, fra il 10 giugno 1940 ed il 15 ottobre 1946, sono considerati utili per l'accertamento del diritto e la determinazione della misura della pensione prevista dal successivo articolo 13, purche' nell'anno immediatamente precedente alla data di richiamo alle armi l'iscritto possa far valere un periodo di effettiva contribuzione alla predetta Gestione.
Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di richiamo alle armi anche quelli di arruolamento volontario e di trattenimento alle armi dopo il compimento del periodo di ferma ordinaria.
CAPO IV
PRESTAZIONI

Art. 12.

Carattere integrativo della Gestione marittimi


Il trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e dalla presente legge, per i periodi valutati ai fini della pensione marittima, e' integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente legge, delle prestazioni spettanti in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, fatta eccezione per i trattamenti previsti dal successivo Capo VII - Sezione I e III - che restano ad esclusivo carico della Gestione marittimi.

Art. 13.

La misura della pensione

((La misura della pensione complessiva e' pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi. Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere - vigenti alla data di decorrenza della pensione - relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di navigazione o di imbarco - o nel minor periodo complessivo che l'iscritto puo' far valere ai fini del conseguimento della pensione - ed al genere della nave e della navigazione. La determinazione delle medie anzidette e' eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione. Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione. L'importo della pensione e' integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ed e' maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dalla assicurazione medesima. Tale maggiorazione e' a carico dell'assicurazione obbligatoria allorquando competa al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per i familiari a carico. L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato, applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento. ((3))
La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d) della presente legge.
La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva.
Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.
La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, e' ripartita in tredici rate mensili.
La tredicesima mensilita' e' corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1 gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970)). ((3))
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le pensioni in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge che siano state assoggettate a riduzione per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13, settimo comma, della legge 27 luglio 1967, numero 658, sostituito dal presente articolo, sono ripristinate nel loro effettivo ammontare con decorrenza dalla data predetta"; ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1976, la percentuale prevista dall'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' elevata all'80 per cento ed essa si applica alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle liquidate a superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1975 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976".

Art. 14.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1973, N. 27))

Art. 15.

Requisiti per il diritto a pensione


Hanno diritto alla pensione prevista dalla presente legge:
a) le persone che possano far valere almeno 20 anni di servizio utile e abbiano compiuto 60 anni di eta', se uomini, o 55 anni, se donne. Se siano stati compiuti 20 anni di navigazione effettiva al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione puo' essere liquidata a 50 anni. Se siano stati compiuti 20 anni di servizio utile, di cui 10 di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo la pensione puo' essere liquidata a 55 anni;
b) le persone che possano far valere 15 anni di servizio utile, di cui almeno un anno di effettiva navigazione o di contribuzione nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e abbiano compiuto 60 anni di eta', se uomini, o 55 anni, se donne;
c) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione per qualsiasi causa, qualunque sia la loro eta', purche' possano far valere 20 anni di servizio utile, oppure 10 anni a condizione che, in questo caso, possano far valere almeno un anno intero di servizio utile nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o di dichiarazione di permanente inidoneita' alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni;
d) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio, occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcate.
((e) le persone di qualsiasi eta' che possano far valere almeno 30 anni di contribuzione, ivi compresa la contribuzione figurativa per periodi di navigazione militare e mercantile e di servizio militare, riconosciuti utili ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge. Il requisito di contribuzione di cui al precedente comma s'intende anche raggiunto allorche' l'iscritto possa far valere almeno 25 anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge. La pensione di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e' calcolata secondo le norme vigenti a tale data, e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia e non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente. Per quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria)).
Il marittimo che abbia maturato i requisiti per la liquidazione della pensione non perde il relativo diritto per effetto della tardiva presentazione della domanda.
La decorrenza di questa pensione e' stabilita dall'articolo 18 della presente legge.

Art. 16.

Misura della pensione per anni 25 di effettiva navigazione


La misura della pensione e' determinata sulla base ci 30 anni di servizio, quando i periodi di navigazione effettiva con contribuzione alla Cassa e quelli compiuti su navi militari, valutabili ai sensi delle disposizioni della presente legge, raggiungano complessivamente la durata di almeno 25 anni interi.
Agli effetti del beneficio previsto dal precedente comma non si computano:
a) la maggiorazione prevista per i periodi d'imbarco compiuti su navi militari o su navi mercantili battenti bandiera nazionale, dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;
b) la maggiorazione per i periodi d'imbarco effettuati su navi da guerra e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato adibito al dragaggio mine, dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1957;
c) la maggiorazione dei periodi di servizio effettuati a terra nei reparti combattenti della Marina militare in zona di operazioni, dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918;
d) il servizio militare comunque compiuto a terra;
e) il servizio militare prestato per speciali esigenze dal 1 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 su navi mercantili noleggiate dallo Stato;
f) il servizio prestato come legionario nella impresa fiumana;
g) i periodi riconosciuti utili per disoccupazione, malattia, assistenza antitubercolare, gravidanza e puerperio nonche' i servizi a terra riscattati e quelli il cui riconoscimento sia ottenuto a seguito di richiesta dello iscritto.

Art. 17.

Pensione di superstiti


Nel caso di morte del pensionato o dello iscritto che, alla data del decesso risulti in possesso delle condizioni di pensionabilita' previste dall'articolo 15 della presente legge, lettere a), b), e c), ovvero nel caso di morte dell'iscritto che sia deceduto per infortunio, occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio, o per malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, spetta ai superstiti una pensione da calcolare secondo le stesse aliquote stabilite dalle corrispondenti disposizioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni.
I beneficiari della pensione di cui al precedente comma sono quelli previsti dalle corrispondenti disposizioni riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le stesse disposizioni disciplinano i casi di esclusione e di perdita del diritto a pensione.
La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere complessivamente superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico.

Art. 18.

Decorrenza della pensione


La pensione di vecchiaia e' liquidata, su domanda dell'iscritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'iscritto stesso raggiunga i limiti di eta' previsti per la liquidazione della suddetta pensione, purche' a tale data sussistano le altre relative condizioni e purche' l'iscritto non abbia compiuto ulteriori periodi di navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi dalla data del raggiungimento di detti limiti di eta' a quella della presentazione della domanda, nel quale caso la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la domanda e' presentata.
La decorrenza per la pensione d'invalidita', conseguibile ai sensi del precedente articolo 15, e' fissata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto e' dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda e' presentata, purche' le relative condizioni sussistano alla data di presentazione della domanda stessa.
La pensione per i superstiti di cui all'articolo 17 della presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato, sempreche' da parte degli aventi diritto sia presentata regolare domanda entro un anno dal decesso dell'iscritto o del pensionato. In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
La data di decorrenza della pensione in favore dei piloti e' fissata secondo quanto disposto dal primo comma e dal secondo comma del presente articolo, tenuto presente l'articolo 118 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni.

Art. 19.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1973, N. 27))
CAPO V
MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 20.

Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e sostituzione della Gestione marittimi nei diritti derivanti da posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.


Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima. Qualora i contributi versati o accreditati a favore del pensionato nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non diano diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, danno titolo alla liquidazione di una pensione complementare, purche' l'iscritto abbia compiuto l'eta' stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione medesima o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 5 luglio 1939, numero 1272.
La pensione complementare non puo' essere integrata ai trattamenti minimi e ad essa si applicano le norme stabilite per la pensione supplementare di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ivi inclusa quella di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
La Gestione marittimi si sostituisce agli iscritti ed ai loro superstiti nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi valutati ai fini della pensione della gestione medesima.
Qualora il trattamento a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti risulti determinato anche da contributi relativi a periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione marittimi, la sostituzione di cui al precedente comma e' limitata alla quota di pensione corrispondente al rapporto che intercorre tra i contributi versati o accreditati alla predetta assicurazione con riferimento ai periodi valutati ai fini della Gestione marittimi ed i contributi che hanno determinato l'intero importo della pensione a carico della citata assicurazione.
La sostituzione di cui al presente articolo opera dalla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione marittimi, se a tale data l'iscritto ha diritto alla pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, o dalla data successiva in cui il diritto medesimo risulti acquisito, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.

Art. 21.

Effetti della domanda di pensione e dell'accertamento dell'inabilita' alla navigazione ai fini delle prestazioni a carico della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.


La domanda di pensione di cui all'articolo 18 si intende rivolta anche al conseguimento delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Nel caso di dichiarazione di inabilita' alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i nominativi dei marittimi dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.
Quando si verifichi l'ipotesi del precedente comma, l'istituto accerta, anche inidipendentemente dalla domanda dell'interessato, l'esistenza dell'invalidita' ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.
Qualora sia accertata l'invalidita' predetta e sempreche' intervenga la liquidazione della pensione a carico della Gestione marittimi, le relative quote di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, da attribuire alla Gestione marittimi ai sensi del precedente articolo 20, avranno la stessa decorrenza della pensione marittimi.
CAPO VI
FINANZIAMENTO

Art. 22.

Concorso finanziario dello Stato


A decorrere dall'anno 1966, il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, e' elevato da lire 1.700 milioni a lire 2.650 milioni annui.
L'ammontare complessivo del contributo annuo di cui al precedente comma e' destinato, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge ed in relazione alle norme di cui agli articoli 3 e 51 della stessa:
a) per lire 2.050 milioni alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;
b) per lire 600 milioni al Fondo istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903, ad integrazione del contributo annuo a carico dello Stato di cui all'articolo 3, lettera a), di detta legge.
((Per i marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, e' concesso dallo Stato alla cassa stessa un contributo straordinario di lire 10.000 milioni - ripartito in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1967 e 1968 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 - destinato a concorrere alla riduzione degli oneri derivanti agli armatori e ai marittimi stessi dall'applicazione del precedente articolo 7)).
((Con la forma e le modalita' previste dal secondo comma dello stesso articolo 7 sara' determinata l'aliquota contributiva da applicarsi per la medesima categoria di marittimi e per le gestioni assicurative interessate, tenendo conto del concorso statale di cui al precedente comma)).
Al maggiore onere di lire 950 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967 derivante allo Stato dall'applicazione del primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
((All'onere di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, derivante allo Stato dalla applicazione del terzo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso)).
Il Ministro per il tesoro, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 28 marzo 1968, n. 479 ha disposto (con l'art. 19) che le modifiche del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della L. 27 luglio 1967, n. 658.
CAPO VII.
NORME RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE
SEZIONE I
PERSONALE DELLE NAVI-TRAGHETTO DIPENDENTE DALLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 23.

Iscrizione alla Gestione marittimi del personale delle navi-traghetto dipendente dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Variazioni dell'aliquota contributiva.


Il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, e' iscritto alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, ancorche' iscritto al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni.
L'assicurazione di cui al precedente comma e' esercitata esclusivamente dalla Gestione marittimi cui fa carico l'onere delle prestazioni stabilite dalla presente legge e cui compete l'importo globale dei contributi previsti dal precedente articolo 7, riferiti alla retribuzione prevista dal successivo articolo 24.
Le variazioni del contributo di cui al precedente comma sono disposte nella stessa misura in cui intervengano variazioni dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 7 e variazioni dei contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria ed al Fondo adeguamento pensioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

Art. 24.

La retribuzione contributiva e pensionabile


La retribuzione assoggettabile a contributo e da prendersi a base per il calcolo della pensione, ai sensi del precedente articolo 13, e' fissata dalle tabelle G.M. n. 1 e G. M. n. 2 allegate alla presente legge, in relazione alle qualifiche rivestite a bordo dal personale interessato ed al genere della nave e della navigazione, e sara' successivamente variata, ove ricorrano le condizioni previste dal precedente articolo 6, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro.

Art. 25.

Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio con iscrizione alla Gestione marittimi ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato


L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e' tenuta a versare, con le stesse modalita' previste per i marittimi imbarcati sulle navi mercantili nazionali, i contributi dovuti a norma del precedente articolo 23 prelevandoli, sia per la parte a carico dell'Azienda sia per quella a carico del marittimo, dal Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato.
Per i periodi di servizio non di ruolo con iscrizione alla Gestione marittimi, riconosciuti ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, l'azienda provvedera' a rimborsare ai dipendenti interessati la quota posta a loro carico dei contributi versati alla Gestione stessa.

Art. 26.

Condizioni per il pensionamento e determinazioni dei servizi utili a pensione


Il personale di cui al precedente articolo 23 ha diritto alla pensione ed alle relative maggiorazioni previste dalla presente legge a carico della Gestione marittimi quando cessi in via definitiva dallo imbarco sulle navi delle Ferrovie dello Stato e sia in possesso dei requisiti di pensionabilita' stabiliti dal precedente articolo 15.
La pensione compete anche ai familiari dell'iscritto quando si verifichino le condizioni previste dalle norme vigenti.
Nel calcolo dei servizi utili a pensione sono considerati anche i periodi di navigazione compiuti per conto delle Ferrovie dello Stato.
Sono esclusi dal computo dei servizi utili i periodi di servizio militare svolto a terra o con imbarco su navi militari e ogni altro servizio figurativo, se i servizi stessi siano stati computati per la pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato o a carico dello Stato o per la determinazione di altro trattamento pensionistico.
I periodi di imbarco su navi militari sono, tuttavia, considerati validi secondo le norme vigenti, ai fini del diritto a pensione, ma non per la determinazione della misura della pensione medesima.

Art. 27.

Regolamento ai fini previdenziali dei rapporti fra la Gestione marittimi, il Fondo pensioni ed i marittimi di ruolo delle Ferrovie dello Stato


Il trattamento a carico della gestione marittimi e' ripartito, tra il Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato ed il marittimo, in proporzione, rispettivamente, alla durata dei servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria - per i quali il predetto Fondo e l'Azienda ferroviaria abbiano contribuito alla Gestione marittimi - ed alla durata dei rimanenti servizi considerati utili per la determinazione della pensione a carico della gestione stessa.
La sospensione della pensione prevista dalle norme sulla previdenza marinara per i casi di reimbarco dopo il pensionamento non opera sulle somme devolute al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, ai sensi del precedente comma.
Per il marittimo che risulti imbarcato su navi delle Ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge la quota di pensione spettante in relazione ai periodi di navigazione effettuati prima della iscrizione al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, secondo le norme di cui alla presente legge, non puo' essere inferiore a quella determinata sulla base delle competenze medie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, numero 1237 e delle qualifiche rivestite nel triennio immediatamente precedente al collocamento in pensione ed e' integrata eventualmente fino al raggiungimento dell'importo di detta ultima quota.
La quota spettante al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato ai sensi del primo comma del presente articolo e' ridotta della corrispondente integrazione di cui al precedente comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del marittimo dipendente di ruolo dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato che passi ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per il quale si faccia luogo alla ricongiunzione dei servizi, ai sensi della legge 12 ottobre 1949, n. 771 e della legge 22 giugno 1954, n. 523 o di altre disposizioni che prevedano tale ricongiungimento.

Art. 28.

Liquidazione delle prestazioni secondo le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.


Se il marittimo non consegua il diritto a pensione a carico della Gestione marittimi, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 52 per la ricostituzione di posizioni assicurative anteriori alla entrata in vigore della presente legge, ovvero le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, per la ricostituzione delle posizioni assicurative posteriori alla data citata, sulla base della retribuzione stabilita ai sensi del precedente articolo 24.
Il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato subentra nei diritti del marittimo e dei superstiti in conformita' alle disposizioni dell'articolo 27 della presente legge.

Art. 29.

Modalita' per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o di altri Enti ed Amministrazioni


Se il marittimo non consegua il diritto a pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai periodi coperti di contribuzione alla Gestione marittimi.
In tali casi i periodi sopra specificati non vengono considerati utili ai fini dell'indennita' una tantum in luogo della pensione prevista dal testo unico per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni.
Nel caso che si debba provvedere al ricongiungimento dei servizi ai sensi delle norme richiamate dall'ultimo comma dell'articolo 27 della presente legge, le disposizioni di cui ai precedenti commi sono rispettivamente applicate secondo gli effetti derivanti dal ricongiungimento medesimo.
Al marittimo che abbia maturato il diritto alla pensione a carico della Gestione marittimi prima della data di cessazione del servizio ferroviario e che non consegua poi il titolo al trattamento di pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato o a carico del bilancio dello Stato o di altre Amministrazioni od enti, la Gestione marittimi corrispondera' a decorrere da tale data, l'intero trattamento di pensione ed il Fondo medesimo restituira' l'importo complessivo delle quote di pensione acquisito ai sensi del precedente articolo 27, primo comma, nel periodo compreso fra la data di decorrenza della pensione a carico della gestione marittimi e quella di cessazione dal servizio.

Art. 30.

Revisione e riliquidazione delle pensioni corrisposte ai marittimi dipendenti dalle Ferrovie dello Stato


Tutte le pensioni in atto corrisposte ai marittimi dipendenti dalle Ferrovie dello Stato e ai loro superstiti, liquidate in base alle norme abrogate con la presente legge, sono sottoposte a revisione e riliquidate a seconda della decorrenza, in base alle disposizioni previste nell'articolo 47 ovvero con l'applicazione delle norme di cui agli articoli 48, 49 e 50 e delle norme di cui all'articolo 27 della presente legge.
Qualora l'importo della quota di pensione da corrispondere al marittimo ai sensi del precedente comma risulti inferiore al trattamento in atto, nessuna variazione sara' apportata alla misura del trattamento stesso ma la differenza sara' corrisposta a titolo di assegno personale, non riassorbibile in occasione di futuri miglioramenti e riversibile secondo le vigenti disposizioni.
La quota di pensione corrispondente ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato resta in tal caso acquisita alla Gestione marittimi.

Art. 31.

Abrogazione delle disposizioni contrarie e incompatibili con la nuova disciplina del trattamento pensionistico del personale delle navi traghetto appartenenti alle Ferrovie dello Stato.
SEZIONE II
PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI

Art. 32.

Iscrizione alla Gestione marittimi ed alle altre forme assicurative obbligatorie del personale del Corpo equipaggi militari marittimi


Ferme restando le disposizioni in vigore per il computo, ai fini delle assicurazioni sociali, del servizio militare corrispondente alla ferma di leva, l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, previsto dall'articolo 39 del regio decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, per i volontari del Corpo equipaggi militari marittimi durante le ferme successive a quella sessennale, sussiste anche durante il periodo intercorrente fra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale e di quella triennale, di cui all'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, nonche' durante il compimento delle rafferme biennali di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 447.
L'articolo 20, secondo comma, della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e' abrogato.

Art. 33.

La misura della retribuzione contributiva e pensionabile per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi.


La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui all'articolo 20 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, nonche' l'importo della pensione sono determinati sulla base delle retribuzioni mensili di lire 36.000 per i secondi capi e sergenti e di lire 15.000 per i sottocapi e comuni. Tali retribuzioni saranno variate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa.
Il contributo dovuto alla Gestione marittimi per il servizio prestato a terra del personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi o su navi in posizione diversa da quella in armamento o riserva, e' pari ai tre quinti di quello stabilito dall'articolo 7, primo comma, della presente legge, fermo restando l'obbligo del versamento del contributo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti nella misura prevista dalle disposizioni della medesima assicurazione.
Il primo e il terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, sono abrogati.

Art. 34.

Rimborso allo Stato da parte della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria dei contributi di pensione per il personale appartenente al Corpo equipaggi militari marittimi trasferito in servizio permanente o in ruolo


La Gestione marittimi e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti rimborseranno allo Stato, per il personale trasferito in servizio permanente, i contributi dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti versati dalla Amministrazione militare marittima.
Parimenti le Gestioni predette rimborseranno allo Stato i contributi versati a favore dei sottufficiali volontari raffermati, di cui all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianita' di servizio ovvero che abbiano conseguito la nomina all'impiego civile di Stato, a norma degli articoli 57 e seguenti della legge 31 luglio 1954, n. 599.
L'articolo 23 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e' abrogato.
SEZIONE I
MARITTIMI ITALIANI IMBARCATI SU NAVI STRANIERE E PILOTI ITALIANI CHE EFFETTUANO SERVIZI IN ACQUE STRANIERE

Art. 35.

Assicurazione dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere - Competenza esclusiva della Gestione marittimi


I marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera straniera o esercitanti l'attivita' di pilota in acque straniere possono essere iscritti alla Gestione marittimi.
L'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere e' esercitata esclusivamente dalla Gestione marittimi.
Il contributo dovuto per l'iscrizione e' quello globale previsto dal precedente articolo 7, comprese le quote poste a carico dello Stato da apposite norme di legge.
Il contributo stesso e' integralmente versato alla Gestione marittimi, cui fa esclusivo carico l'onere delle corrispondenti prestazioni.

Art. 36.

Assicurazione dei marittimi italiani durante l'imbarco su navi straniere


I marittimi italiani imbarcati su navi straniere e i connazionali che svolgono servizi di pilotaggio in acque straniere possono chiedere di essere assicurati presso la Gestione marittimi contro tutti i rischi previsti dalla legislazione sulla previdenza marinara.
L'assicurazione di cui al presente articolo conferisce il diritto, purche' si verifichino le relative condizioni, alla liquidazione delle prestazioni nella stessa misura prevista dalla legge sulla previdenza marinara per i marittimi iscritti obbligatoriamente e per i loro superstiti.
Il contributo per l'assicurazione e' dovuto nell'importo globale indicato nell'articolo 35 ed e' calcolato sulle retribuzioni di tabella previste per i marittimi imbarcati su navi mercantili nazionali.
I contributi versati a norma del presente articolo producono gli stessi effetti di quelli obbligatori per i marittimi imbarcati su navi mercantili nazionali e per i piloti.
Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara stabilira' le modalita' ed i termini per l'accoglimento delle domande di iscrizione, per la riscossione dei contributi e per la sospensione della copertura assicurativa nei casi di tardivo pagamento del contributo, nonche' per la revoca dell'autorizzazione ai versamenti nei casi di protratta inadempienza alle condizioni di assicurazione.
I contributi versati alla Gestione marittimi ai sensi del presente articolo per i periodi di navigazione su navi straniere che diano luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali, non sono considerati utili e sono rimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa, senza maggiorazione di interessi.
Il rimborso non puo' essere effettuato se i contributi medesimi abbiano gia' concorso alla liquidazione della pensione a carico della Gestione marittimi, anche se i relativi periodi di navigazione siano divenuti utili per la liquidazione della pensione in regime di accordi o convenzioni internazionali.

Art. 37.

Riscatto della navigazione effettuata su navi straniere


I marittimi italiani possono chiedere di riscattare i periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera straniera, purche' la navigazione medesima non sia gia' riconosciuta utile ai fini previdenziali dalle leggi dello Stato cui la nave appartiene o in forza di accordi o convenzioni internazionali ovvero il marittimo italiano, pur essendo stato assoggettato alla contribuzione della assicurazione straniera, non consegua il diritto a prestazioni secondo le norme di questa assicurazione.
Analoga facolta' e' ammessa, alle stesse condizioni, per i connazionali che abbiano svolto servizi di pilotaggio in acque straniere, limitatamente ai servizi compiuti nei due anni che precedono la data di presentazione della domanda.
In tali casi i periodi di dipendenza da compagnie straniere e da altri organismi ai quali e' affidata nei Paesi esteri la direzione dei servizi di pilotaggio sono computati utili in ragione di tre quinti della loro durata effettiva e corrispondentemente e' ridotto a tre quinti il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, se trattasi di periodi di servizio compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora invece, il servizio sia posteriore, esso e' computato per intero, sempre nei limiti di due anni, e il contributo dovuto e' quello complessivo previsto dal precedente articolo 7.
I periodi di navigazione su navi straniere ed i servizi di pilotaggio in acque straniere compiuti dopo il conseguimento della pensione, secondo le norme contenute nella presente legge, non possono essere riscattati.
I riscatti di cui ai comma precedenti sono di esclusiva pertinenza della Gestione marittimi, sia per i contributi, sia per le corrispondenti quote di pensione che restano a carico della Gestione medesima.
La navigazione ed i servizi riscattati sono considerati utili per conseguire il diritto alle ordinarie prestazioni previste dalla legislazione sulla previdenza marinara, esclusa in ogni caso la pensione privilegiata di cui all'articolo 15, lettera d), per eventi occorsi a bordo di navi straniere o comunque connessi all'espletamento del servizio.
Il riconoscimento e' subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dei documenti prescritti dall'articolo 44 del regolamento approvato con il regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447, ed al versamento del contributo nella misura complessiva prevista per l'iscritto e l'armatore italiano dal precedente articolo 7.
Il contributo e' calcolato in base alle retribuzioni dei marittimi imbarcati su navi nazionali ed alla aliquota contributiva vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.
Il marittimo decade dalla facolta' di riscatto se la relativa domanda e' presentata dopo trascorsi due anni dalla data in cui ha avuto fine ciascuno dei periodi di navigazione che si intendono riscattare.
Ferme restando tutte le precedenti disposizioni circa il calcolo del contributo dovuto per il riscatto, la retribuzione da applicare ai servizi, di pilotaggio svolti all'estero e' quella stabilita dalla tabella G. M. n. 2, allegata alla presente legge per i piloti italiani del primo gruppo di porti.
Sono fatti salvi i diversi termini previsti da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali.

Art. 38.

Effetti del riscatto della navigazione straniera


Gli effetti del riscatto decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se il pagamento del contributo sia effettuato entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara, del relativo ammontare.
Qualora il pagamento della somma dovuta sia effettuato dopo sei mesi dalla data della richiesta, ma non oltre un anno dalla data stessa, gli effetti del riscatto decorrono dalla data del versamento.
Trascorso un anno dalla data di comunicazione, il marittimo e' considerato decaduto dalla concessione se non abbia effettuato il versamento della somma dovuta, ma puo' presentare una nuova domanda per gli stessi servizi, purche' non sia scaduto il termine di due anni dalla data in cui ha avuto fine ciascuno dei periodi di navigazione che si intendono riscattare.
Se nei termini sopra previsti il marittimo non effettui il pagamento dell'intero contributo dovuto, i pagamenti parziali saranno imputati a copertura dei periodi di navigazione piu' remoti corrispondenti ai versamenti effettuati.
Le modalita' per il versamento del contributo di riscatto, previste dal presente articolo, si applicano anche alle domande di riscatto avanzate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purche' presentate entro il termine previsto dall'articolo 30 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, considerando le domande stesse come se presentate nel giorno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

Utilizzazione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei periodi di navigazione su navi straniere.


Se il marittimo italiano che abbia versato i contributi per i periodi di navigazione su navi straniere o per servizi di pilotaggio in acque straniere non consegua il diritto alla pensione prevista dal precedente articolo 13, i periodi stessi sono considerati utili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e cio' anche quando l'iscritto non abbia mai contribuito all'assicurazione stessa.
In tale caso la Cassa nazionale per la previdenza marinara versera' l'assicurazione obbligatoria, per i periodi ed i servizi di cui al primo comma, i contributi base e per il Fondo di adeguamento che sarebbero stati dovuti alla citata assicurazione, in relazione alla retribuzione percepita dagli interessati in base alla quale e' stato versato il contributo secondo le disposizioni del precedente articolo 5.
I periodi di contribuzione di cui agli articoli 36 e 37 sono considerati utili agli effetti della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ancorche' l'iscritto non sia stato soggetto all'assicurazione medesima.
La prosecuzione volontaria non e' ammessa se l'iscritto abbia diritto alla liquidazione della pensione marittima ovvero sia in atto soggetto ad altre forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti oppure fruisca di altro trattamento di pensione.
Ai fini previsti dai precedenti commi, i servizi di pilotaggio, riscattati ai sensi dell'articolo 37, si computano per l'intera loro durata.
Se l'iscritto consegua il diritto alle prestazioni della assicurazione obbligatoria, la Gestione marittimi provvede al trasferimento alla predetta assicurazione dei contributi calcolati nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo.
CAPO VIII
NORME SPECIALI

Art. 40.

Personale salariato inquadrato nei ruoli organici degli operai dello Stato


Per il personale salariato immesso nei ruoli degli operai dello Stato ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90 o di altre norme di legge, che ottenga il riscatto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 dei servizi di navigazione compiuti su navi di proprieta' dello Stato o comunque gestite dalla Amministrazione statale, durante i quali il personale medesimo abbia contribuito alla Gestione marittimi ai sensi della presente legge, la Cassa rimborsera' allo Stato ed agli interessati i contributi di propria pertinenza.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le contribuzioni versate alla Gestione marittimi, in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
La Cassa non e' tenuta al rimborso dei contributi di cui sopra quando, alla data del decreto di inquadramento nei ruoli, abbia gia' provveduto alla liquidazione della pensione con il compito dei detti contributi.
In tal caso, dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di riscatto dei periodi valutabili agli effetti della pensione statale di cui al primo comma, la Cassa versera' all'Amministrazione statale le quote di pensione corrispondenti ai contributi relativi ai periodi di servizio riconosciuti.

Art. 41.

Prosecuzione volontaria dell'assicurazione


L'iscritto che, al compimento del 60° anno di eta', se uomo, o del 550, se donna, possa far valere almeno 7 anni di navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, di cui uno compiuto nell'ultimo decennio, e non abbia titolo alla liquidazione della pensione, puo' chiedere di continuare a proprio carico la contribuzione in forma volontaria.
Ai fini della determinazione della misura del contributo, si considera la media delle retribuzioni giornaliere vigenti alla data di presentazione della domanda di prosecuzione volontaria dell'assicurazione, in relazione al genere della nave e della navigazione e alle qualifiche rivestite dallo iscritto, negli ultimi dodici mesi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi.
La media suddetta dovra' essere variata ogni qualvolta si proceda a variazioni tabellari ai sensi dell'articolo 6. L'aliquota contributiva dovuta e' quella complessivamente prevista per la Gestione marittimi e per l'assicurazione obbligatoria dall'articolo 7, tenuto conto delle modificazioni previste dal secondo comma dell'articolo medesimo.
Se l'iscritto possieda i requisiti per la prosecuzione volontaria anche nell'assicurazione obbligatoria, si fa luogo alla devoluzione delle quote contributive di pertinenza dell'assicurazione medesima ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.
Se l'iscritto non possieda invece i requisiti per la prosecuzione volontaria nella assicurazione obbligatoria, tutti i contributi di cui al secondo comma restano acquisiti alla Gestione marittimi, che assumera' a proprio carico l'intero onere delle prestazioni relative ai periodi di prosecuzione volontaria dell'iscrizione nella Gestione medesima.
L'iscritto che presta opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria e' tenuto a versare per la prosecuzione volontaria nella Gestione marittimi il solo contributo integrativo previsto dall'articolo 7 per la Gestione medesima.
In tal caso la quota di pensione corrispondente ai contributi versati all'assicurazione obbligatoria e' devoluta alla Gestione marittimi ai sensi dell'articolo 20.
La prosecuzione volontaria di cui al presente articolo non e' ammessa quando l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, o che, comunque, ne comportino la esclusione o l'esonero, nonche' quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle stesse forme, ivi compresa l'assicurazione citata.

Art. 42.

Riscatto della navigazione per i piloti


I piloti appartenenti alle corporazioni istituite con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1953, n. 369 e successive disposizioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riconoscimento del servizio prestato anteriormente al 1 giugno 1957 in qualita' di "pratici locali" o di "piloti" nei porti indicati dal citato decreto presidenziale, limitatamente ai tre quinti della durata effettiva del servizio medesimo a norma delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Per il riconoscimento del servizio predetto gli interessati debbono versare i contributi relativi ai periodi da riconoscere utili, calcolati sulla retribuzione prevista dal precedente articolo 5 e nella misura complessiva prevista dal precedente articolo 7.
I piloti che durante i periodi da riconoscere non siano stati assoggettati all'assicurazione obbligatoria debbono versare per l'intera durata dei turni d'imbarco anche i contributi dell'assicurazione medesima nella misura prevista dalle disposizioni vigenti nell'assicurazione obbligatoria alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.
La facolta' di cui ai precedenti commi deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge, se il versamento del contributo dovuto sia eseguito entro tre mesi dalla comunicazione del relativo importo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Se il versamento del contributo dovuto sia effettuato oltre il termine di cui al comma precedente, gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento, sempreche' questo sia stato effettuato entro un anno dalla data di comunicazione del relativo importo.
L'iscritto decade dalla facolta' prevista dal presente articolo se il versamento non sia effettuato entro un anno dalla comunicazione di cui al quinto comma.

Art. 43.

Esclusione dei servizi militari dal calcolo della pensione


I periodi di servizio militare non coperti da contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione prevista dal precedente articolo 13 purche':
a) durante i periodi stessi l'iscritto non abbia contribuito a fondi previdenziali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a forme previdenziali che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero dalla predetta assicurazione;
b) i periodi stessi non siano riconosciuti utili ai fini di una pensione a carico dello Stato, di altri enti pubblici ovvero di fondi previdenziali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 44.

Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra


I marittimi che, avendo almeno 7 anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Gestione marittimi, possano far valere le condizioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, e che siano chiamati dagli armatori, dai cantieri navali, dalle organizzazioni sindacali degli armatori e della gente di mare, dal registro navale italiano, dagli uffici di collocamento della gente di mare, dalle societa' concessionarie di impianti radiotelegrafici marittimi, dalle scuole professionali marittime a prestare servizio a terra per lavori attinenti alla navigazione, per la tutela di interessi sindacali e per l'istruzione marinara, possono, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, ottenere il riconoscimento di tali servizi in ragione di 3/5 della loro durata agli effetti delle disposizioni sulla Gestione marittimi, salvo le esclusioni esplicitamente previste, purche' ne facciano domanda entro un anno dalla data di inizio del servizio a terra.
Analoga facolta' e' concessa ai medici di bordo che abbiano almeno 10 anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Gestione marittimi e che ne facciano richiesta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara non oltre un anno dalla data dell'ultimo sbarco.
Il contributo da versare e' stabilito nelle misure previste dall'articolo 7 della presente legge ed e' calcolato sulla media delle retribuzioni corrispondenti alle qualifiche rivestite a bordo dall'interessato nell'ultimo anno di effettiva navigazione, con riferimento alle tabelle e all'aliquota in vigore alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.
Il contributo deve essere versato direttamente alla Gestione marittimi in rate trimestrali.
L'aliquota di pertinenza della Gestione marittimi e' ridotta a 3/5 e la pensione o quota di essa a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da trasferire alla Gestione marittimi per i periodi in questione, ai sensi dell'articolo 20, terzo comma, e' ridotta a 3/5 del suo importo.
Il marittimo che presti opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, e' tenuto a versare il solo contributo integrativo alla Gestione marittimi. In tal caso le prestazioni relative ai periodi di servizio riconosciuti resteranno a carico della Gestione marittimi per la sola quota integrativa. ((19))
AGGIORNAMENTO (19)


La L. 26 luglio 1984, n. 413 ha disposto (con l'art. 22) che "La facolta' prevista dall'articolo 44 della legge 27 luglio 1967, n. 658, cessa a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla stessa data viene meno la possibilita' di versamento dei contributi di pertinenza della soppressa Cassa".

Art. 45.

Contributi per il riconoscimento del lavorio meccanico


I macchinisti navali possono ottenere, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione marittimi, il riconoscimento del lavorio valutato dalle autorita' marittime per il conseguimento delle patenti di grado. Tale riconoscimento e' effettuato in ragione dei 3/5 della durata del lavorio, previo versamento, nelle epoche e con le modalita' stabilite dalla Cassa nazionale di previdenza marinara, di un contributo stabilito in base all'aliquota in vigore alla data della domanda di riconoscimento ed alla retribuzione relativa agli allievi ufficiali di macchina.
Il riconoscimento deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla data del rilascio della patente.
CAPO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46.

Riliquidazione delle pensioni a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1964


Le pensioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi decorrenza dal 1 gennaio 1965 in poi - escluse le pensioni ai superstiti costituite a seguito del decesso dell'assicurato avvenuto prima del mese di dicembre 1964 o del titolare della pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 - sono riliquidate, con riferimento alla tabella G. M.
n. 1 annessa alla presente legge, ai sensi del precedente articolo 13, con effetto dalle rispettive decorrenze.
La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, richiesta per i periodi di lavoro prestati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' effettuata secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 52.
I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle precedenti norme sono inclusi, per l'importo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge, nel disavanzo di cui all'articolo 56.
La sostituzione di cui al precedente articolo 20 opera dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a questa data sussistano i requisiti per la liquidazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ovvero dalla data successiva in cui suddetti requisiti risultino maturati, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.

Art. 47.

Rivalutazione preliminare delle pensioni liquidate in base a periodi di navigazione anteriori al 1 giugno 1957


Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 e liquidate in tutto o in parte sulla base delle competenze medie attribuibili ai periodi di navigazione compiuti anteriormente al 1 giugno 1957, con effetto dal 1 gennaio 1965 sono maggiorate del 10 per cento prima di essere adeguate e ricostituite ai sensi dei successivi articoli 48 e 49.
L'assegno personale corrisposto ai marittimi pensionati gia' imbarcati su navi da 151 a 500 tonnellate di stazza lorda - e che per effetto delle norme previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 915 e 12 ottobre 1960, n. 1183, hanno subito un declassamento delle loro competenze medie - e' aumentato del 20 per cento prima di essere adeguato e ricostituito ai sensi del precedente comma e dei successivi articoli 48 e 49.
La maggiorazione predetta si applica anche sulle pensioni ai superstiti aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 1965 purche' il dante causa sia deceduto prima del mese di dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 o dalle rispettive date di assegnazione della pensione.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo sono determinate sugli importi della pensione non integrati al trattamento minimo.
L'importo delle pensioni maggiorate ai sensi dei precedenti commi non potra' superare l'ammontare della pensione calcolata sulla base delle competenze di cui alla tabella allegata alla legge 12 ottobre 1960, n. 1183, da considerare in relazione allo stesso periodo di navigazione, al grado e alle qualifiche rivestite dal pensionato nel triennio preso a base per il calcolo della pensione.
Il valore di copertura del maggior onere derivante all'assicurazione obbligatoria dall'applicazione del presente articolo, rispetto a quello che deriverebbe alla assicurazione predetta dalla applicazione dei soli aumenti di cui agli articoli 48 e 49, e' posto a carico della Gestione marittimi ed e' inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del successivo articolo 56.
Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in separata evidenza e trasferite alla assicurazione obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967.

Art. 48.

Miglioramenti delle pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965


A decorrere dal 1 gennaio 1965, sono aumentati del 20 per cento:
a) l'importo delle pensioni dirette a carico della Gestione marittimi, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli;
b) l'importo dei supplementi diretti costituiti con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, dell'articolo 14 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1952, n. 915.
A decorrere dalla stessa data, l'importo delle pensioni e dei supplementi, aumentato ai sensi del comma precedente, e' conglobato:
1) con i supplementi liquidati ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 e dell'articolo 27 del citato decreto, durante il periodo della sua validita', al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico;
2) con le pensioni supplementari e i supplementi liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico;
3) con eventuali altri trattamenti di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge.
L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui ai precedenti commi e' integrato al trattamento minimo e maggiorato per il coniuge e per i figli secondo le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle pensioni da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.
L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' a carico della Gestione marittimi sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 49.

Miglioramenti delle pensioni ai superstiti


Le pensioni indirette e di riversibilita' a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 o anche decorrenza posteriore purche' il dante causa sia deceduto prima del mese di dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 - nonche' i supplementi indiretti e di riversibilita', costituiti, con la medesima decorrenza, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, e dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono riliquidati, applicando le disposizioni dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per quanto riguarda le aliquote di riversibilita' e i limiti di eta' per i figli, con effetto dal 1 gennaio 1965 o dalla data di assegnazione ai superstiti della pensione.
L'importo delle pensioni e dei supplementi, ricostituiti ai sensi del precedente comma, e' aumentato del 20 per cento e conglobato, purche' liquidato agli stessi beneficiari e per lo stesso evento:
1) con i supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;
2) con l'importo delle pensioni supplementare e dei supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338:
3) con l'importo degli eventuali altri trattamenti di pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo.
L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui sopra e' integrato al trattamento minimo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle pensioni ai superstiti da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi indiretti e di riversibilita' da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.
L'onere derivante dalla applicazione delle disposizioni di cui sopra e' a carico della Gestione marittimi sino alla data in entrata in vigore della presente legge.

Art. 50.

Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti delle pensioni dirette e per i superstiti


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dei precedenti articoli 47, 48 e 49 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima.
Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell'eta' prevista dal preesistente ordinamento, se piu' favorevole.
La misura delle pensioni indirette e di riversibilita' a favore dei genitori, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' fissata in relazione alle aliquote disposte dal preesistente ordinamento.

Art. 51.

Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i marittimi titolari di pensione


Le riserve corrispondenti alla quota base delle pensioni poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, a seguito di quanto previsto nei precedenti articoli 48 e 49, s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione delle somme accumulate per la copertura delle pensioni vigenti nel Fondo di capitalizzazione della Gestione marittimi al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 52.

Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori marittimi in attivita' di servizio


I marittimi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione in relazione ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla Gestione marittimi tra il 1 luglio 1920 e la predetta data, sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi medesimi, a tutti gli effetti derivanti da questa iscrizione.
A tale fine, quando il marittimo abbia raggiunto i requisiti per la liquidazione di una prestazione a carico della predetta assicurazione, la Gestione marittimi e' tenuta a versare i contributi base determinati in relazione alle competenze medie, maggiorate del 15 per cento, sulle quali l'iscritto ha versato i contributi alla Gestione stessa, ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione e' stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1919, n. 603, dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana o mese di navigazione puo' superare il contributo corrispondente alla classe massima di contribuzione vigente al tempo in cui la navigazione e' stata compiuta.

Art. 53.

Visita sanitaria per i titolari di pensioni liquidate per inabilita' alla navigazione


I titolari delle pensioni liquidate per inabilita' alla navigazione, senza il concorso dell'invalidita' prevista dalle norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono soggetti d'ufficio a visita sanitaria triennale sino a concorrenza dell'eta' di 60 anni, ai fini dell'accertamento del requisito posto dalla citata assicurazione per la liquidazione delle pensioni stesse.
Il pensionato e' tenuto a sottoporsi alla visita sanitaria disposta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara. Ove egli, senza giustificato motivo, non ottemperi all'invito rivoltogli, la erogazione della pensione e' sospesa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la visita sanitaria avrebbe dovuto effettuarsi.
La erogazione della pensione e' ripristinata dalla data di sospensione, non appena l'interessato sia stato sottoposto alla visita sanitaria richiesta ovvero sia deceduto.
Ove, dalla visita sanitaria di cui al precedente comma, risulti accertata l'invalidita' richiesta dall'assicurazione obbligatoria, la liquidazione della quota di pensione a carico dell'assicurazione medesima decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di accertamento.

Art. 54.

Diritto a pensione degli orfani maggiorenni inabili dei pensionati o iscritti deceduti fra il 1 gennaio 1940 ed il 19 giugno 1946.


I figli maggiorenni legittimi o equiparati inabili degli iscritti e dei pensionati deceduti fra il 1 gennaio 1940 e il 19 giugno 1946, possono chiedere la pensione purche':
1) conviventi e a carico dell'iscritto o del pensionato all'atto del decesso;
2) l'inabilita' al lavoro proficuo sussistesse alla data di morte dell'iscritto o del pensionato;
3) non siano provvisti di redditi propri d'importo superiore al trattamento minimo stabilito per le pensioni di riversibilita' a carico della Gestione marittimi e non siano titolari di pensione;
4) non abbiano contratto matrimonio. ((3))
La pensione e' liquidata ricostituendo, ai sensi degli articoli 48 e 50 della presente legge e dei provvedimenti migliorativi emanati in precedenza, il trattamento percepito dal pensionato, o che sarebbe spettato all'iscritto alla data del decesso.
La pensione da liquidare ai sensi del presente articolo e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la relativa domanda e' presentata alla Gestione marittimi e puo' essere revocata se vengano meno le condizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo.
La facolta' prevista dal presente articolo deve essere esercitata dagli aventi diritto nel termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il termine per l'esercizio della facolta' prevista dallo articolo 54, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' riaperto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 55.

Sistema tecnico-finanziario della Gestione marittimi


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara e' organizzata con il sistema della ripartizione.
Contemporaneamente sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.
Le attivita' e le passivita' appartenenti ai Fondi soppressi, compresa la riserva accumulata nel Fondo a ripartizione ai sensi dell'articolo 88 del citato testo unico sono devoluti alla Gestione marittimi e se ne terra' conto ai fini della determinazione del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 56, salvo le diverse destinazioni della presente legge.
Presso la Gestione predetta e' costituita una speciale riserva mediante il prelievo del 5 per cento dei contributi di spettanza della Gestione marittimi.
Alla data predetta la speciale riserva deve essere pari a lire 1.000 milioni da computare ai fini della determinazione del disavanzo patrimoniale ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 56.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, la percentuale suddetta puo' essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico della Gestione marittimi.
A tal fine si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.
I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

Art. 56.

Ammortamento del disavanzo


Gli importi a debito della Gestione marittimi verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari soppresso con la presente legge, per l'eventuale quota a carico di detta Gestione, valutata sino alla data in entrata in vigore della presente legge e comprensiva degli oneri derivanti alla Gestione marittimi sino a tale data ai sensi dei precedenti articoli, saranno rimborsati in quindici annualita' posticipate d'importo decrescente al tasso del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967.
Le annualita' di cui al primo comma, per i primi sette anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue:
Rate
di ammortamento
(milioni di lire)

1° anno.................................... 7.020
2° anno.................................... 6.570
3° anno.................................... 6.040
4° anno.................................... 5.300
5° anno.................................... 4.520
6° anno.................................... 3.700
7° anno.................................... 2.860

Per gli anni successivi, le annualita' di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, sentiti il Comitato esecutivo dell'istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale della previdenza marinara.

Art. 57.

Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatorio per tubercolosi, dei periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilita' temporanea per infortunio e per i periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio.


I periodi di disoccupazione indennizzata, i periodi di degenza in regime sanatoriale per tubercolotici ed i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, i periodi di malattia e di inabilita' temporanea per infortunio ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza o di puerperio, che non risultino gia' coperti da contribuzione, sono riconosciuti utili sia agli effetti della pensione prevista dal precedente articolo 13, sia di quella da liquidarsi a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia, ed i superstiti, se l'ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi sopra considerati sia stato compiuto con imbarco su navi mercantili.
Il riconoscimento avviene nei limiti disposti dalle norme della predetta assicurazione obbligatoria.
La copertura degli oneri relativi ai periodi di disoccupazione e di assistenza antitubercolare degli iscritti alla Gestione marittimi e' effettuata annualmente mediante il trasferimento alla gestione medesima di una somma da determinare dal Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale a carico delle gestioni delle assicurazioni contro la disoccupazione e contro la tubercolosi, sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate e di assistenza sanatoriale e post-sanatoriale complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio integrativo giornaliero versato alla Gestione marittimi per la generalita' degli iscritti.
Restano ferme le disposizioni per la copertura degli oneri derivanti all'assicurazione obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dall'accreditamento dei periodi di assistenza indicati nel precedente comma.
TITOLO II
Gestione speciale
CAPO I
NORME SULLA ISCRIZIONE

Art. 58.

Estensione della assicurazione obbligatoria agli iscritti alla Gestione speciale


A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante, compreso il personale dirigente in servizio alla data citata, dipendente dalle Societa' di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, postali e commerciali, alle quali, dalle relative convenzioni con lo Stato, e' fatto obbligo di un regolamento organico e di speciali norme contrattuali per i dirigenti, e' obbligatoriamente iscritto alla Gestione speciale ed e' assoggettato altresi' all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge.
Il regime previdenziale previsto dal precedente comma e' applicato anche agli iscritti alla Gestione speciale ai sensi degli articoli 62 e 64 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, numero 2109.

Art. 59.

Cessazione dell'iscrizione del personale di stato maggiore navigante alla Gestione marittimi e norme sulla iscrizione dei dirigenti alla Gestione speciale.


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente allo stato maggiore navigante dipendente dalle Societa' indicate nel precedente articolo, cessa dall'essere iscritto alla Gestione marittimi per i periodi di navigazione effettuati alle dipendenze delle Societa' stesse.
I periodi di servizio prestati anteriormente alla predetta data, in costanza di iscrizione alla Gestione speciale, sono integralmente riconosciuti agli effetti delle norme contenute nel Titolo II della presente legge.
La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale i contributi relativi ai periodi da riconoscere. A tal fine e' fatto riferimento all'aliquota ed alle tabelle di competenze medie vigenti in ciascuno dei periodi da riconoscere, nonche' alle qualifiche rivestite dagli interessati.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale che risulti iscritto alla Gestione speciale alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli iscritti appartenenti al personale amministrativo e di stato maggiore navigante, che conseguano la qualifica di dirigente dopo l'entrata in vigore della presente legge, hanno facolta' di continuare la iscrizione alla Gestione speciale ai sensi del successivo art. 84.
I dirigenti assunti in servizio con tale qualifica dalle Societa' di cui al primo comma dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dalla iscrizione alla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla Gestione speciale.

Art. 60.

Carattere integrativo della Gestione speciale.

Il trattamento di pensione a carico della Gestione speciale, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, numero 2109, e dalla presente legge, e' integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dal presente titolo, delle prestazioni spettanti in base ai contributi versati e accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai periodi valutati ai fini della pensione di cui al successivo articolo 67.
CAPO II
LA RETRIBUZIONE E LA CONTRIBUZIONE

Art. 61.

La retribuzione contributiva.


I contributi dovuti, dalle aziende e dal personale di cui al precedente articolo 58, alla Gestione speciale, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed all'assicurazione contro la tubercolosi nonche' quelli dovuti all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, sono calcolati in base alla retribuzione assoggettabile a contributo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Il contributo, per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale ai sensi del precedente articolo 58, e' versato all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, sia per la parte a carico del dirigente sia per la parte a carico dell'azienda, per essere poi da questi trasferito alla Gestione speciale.
Il contributo di cui al precedente comma e' dovuto nella misura globale stabilita dall'articolo 62 della presente legge sulla retribuzione riferita, per pari anzianita' di servizio e di grado, alla qualifica immediatamente inferiore a quella di dirigente, tenuto conto del ruolo o della categoria attribuibili allo iscritto. Per la parte di retribuzione eccedente restano ferme le norme di leggi e contrattuali collettive che disciplinano, per i dirigenti delle societa' di cui all'articolo 58, la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

Art. 62.

Le aliquote contributive


A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per l'equilibrio della Gestione speciale, la costituzione della riserva di cui all'articolo 63 e l'ammortamento del disavanzo di cui all'articolo 64 e' dovuto un contributo pari al 20 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61, posto per il 14,35 per cento a carico delle aziende e per il 5,65 per cento a carico dello iscritto. ((3))
In aggiunta al contributo di cui al primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli iscritti alla Gestione speciale devono essere versati i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e di superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento.
L'aliquota contributiva della Gestione speciale puo' essere modificata in relazione alle risultanze annuali di gestione ed a conguaglio degli avanzi e dei disavanzi annuali della medesima, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.
La Cassa nazionale per la previdenza marinara effettua la riscossione dell'importo complessivo dei contributi di cui al presente articolo, secondo le norme contenute nell'articolo 66, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e ne cura la ripartizione fra le gestioni interessate.
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 febbraio 1973, n.27 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il contributo di cui all'articolo 62, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla Gestione speciale e' stabilito nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed e' posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto".

Art. 63.

Sistema tecnico finanziario della gestione speciale.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara e' organizzata con il sistema della ripartizione.
Contemporaneamente sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 82 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.
Le attivita' e le passivita' appartenenti ai Fondi soppressi, compresa la riserva accumulata nel Fondo a ripartizione ai sensi dell'articolo 88 del citato testo unico, sono devoluti alla Gestione speciale e se ne terra' conto ai fini della determinazione del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 64, salvo le diverse destinazioni previste dalla presente legge.
Presso la Gestione predetta e' costituita una speciale riserva mediante il prelievo del 5 per cento dei contributi di spettanza della Gestione speciale.
Alla data predetta, la speciale riserva deve essere pari a L. 500.000.000 da computare ad incremento del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 64.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, la percentuale suddetta puo' essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico della Gestione speciale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascuno esercizio.
I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

Art. 64.

Ammortamento del disavanzo


Gli importi a debito della Gestione speciale verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari per l'eventuale quota a carico di detta Gestione, valutato alla data di entrata in vigore della presente legge e comprensivo degli oneri derivanti alla Gestione speciale sino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei successivi articoli, saranno rimborsati in quindici annualita' posticipate al tasso di interesse del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967.
Le annualita' di cui al primo comma, per i primi 7 anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue:
Rate
di ammortamento
(milioni di lire)

1° anno................................... 905
2° anno................................... 795
3° anno................................... 675
4° anno................................... 570
5° anno................................... 460
6° anno................................... 355
7° anno................................... 255 ((3))

Per gli anni successivi le annualita' di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, sentiti il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le annualita' di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono fissate, in deroga a quanto in precedenza previsto, per il quinto, sesto e settimo anno, nell'importo di L. 570 milioni ciascuna".

Art. 65.

Requisiti per il diritto a pensione


L'iscritto alla Gestione speciale ha diritto di conseguire la pensione, quando sia dispensato dal servizio presso le aziende di cui al precedente articolo 58 e si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) abbia compiuto 60 anni di eta' con almeno 20 anni di contribuzione ovvero 65 anni di eta' con 10 anni di contribuzione o 35 anni di contribuzione. Detti limiti di eta' sono ridotti, rispettivamente, a 55 e 60 anni per le donne;
b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di contribuzione.
La pensione si consegue a qualsiasi eta' ove si tratti di appartenenti al personale di stato maggiore navigante rimasti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio, occorso mentre erano imbarcati o per causa di servizio, o di malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcati.
Nei casi previsti dal precedente secondo comma, l'importo della pensione non potra' essere inferiore alla meta' della media annua delle retribuzioni di cui al primo comma del successivo articolo 67.
Per il personale di stato maggiore navigante, i periodi di contribuzione di cui al primo comma comprendono anche i periodi di navigazione effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge con iscrizione, sia alla Gestione marittimi, sia alla Gestione speciale; detti periodi cessano, pertanto, dal produrre qualsiasi effetto ai fini della prestazione della Gestione marittimi.
Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al secondo comma e' ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta non superi la retribuzione annua percepita dall'iscritto alla data immediatamente precedente l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione.
((I periodi di malattia debitamente accertati dalle Casse marittime, trascorsi dagli iscritti, posteriormente al 31 agosto 1967, senza retribuzione ovvero con retribuzione ridotta, sono considerati integralmente utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione di cui al successivo articolo 67, sempreche', durante detti periodi, non risulti operante un rapporto assicurativo diverso da quelli che concorrono alla formazione della citata pensione. Il beneficio di cui al precedente comma spetta, su domanda, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai titolari di pensione in atto alla data stessa se la domanda, e' presentata entro un anno da tale data. In caso contrario, il beneficio decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda)).

Art. 66.

Retribuzione pensionabile

((Le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo articolo 67 sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando, per gli iscritti aventi grado ed anzianita' di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimo, nel triennio indicato nel citato articolo, e sono definite dai commi seguenti. Per il personale amministrativo: a) stipendio e complemento stipendio ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di contingenza, indennita' di grado, indennita' sostitutiva della mensa, indennita' sostitutiva compensi lavoro straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafisti, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali; b) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze. Per il personale di stato maggiore navigante: a) paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di grado, indennita' di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali; b) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze. ((3))
Gli altri elementi della retribuzione non compresi nelle lettere a) e b) del secondo e terzo comma del presente articolo, assoggettati a contribuzione, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile nella misura del 40 per cento dell'importo complessivo effettivamente percepito dall'iscritto negli ultimi 36 mesi di servizio, sino alla concorrenza del limite retributivo massimo previsto dalle vigenti norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti)). ((3))
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto per le pensioni dirette aventi decorrenza successiva alla data del 31 dicembre 1972 e per le pensioni in favore di superstiti di assicurato deceduto successivamente alla data del 30 novembre 1972"; ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Il massimale previsto dal penultimo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' soppresso fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369".

Art. 67.

La misura della pensione

((La misura annua della pensione e' stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 66, riferibile all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianita' a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale. Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi. L'importo della pensione e' maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Tale maggiorazione e' a carico dell'assicurazione citata, allorche' competa all'iscritto un trattamento di pensione a carico di detta assicurazione che preveda la concessione della maggiorazione per i familiari. La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva. Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al comma precedente, pure al netto delle maggiorazioni stesse, spetta all'iscritto una pensione di importo pari alla quota predetta. La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazioni per familiari a carico, e' ripartita in tredici rate mensili. La tredicesima mensilita' e' corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale, ai sensi dell'articolo 58 della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente e dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versare a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima. Ove alla data della definitiva cessazione del servizio il dirigente non possa far valere i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione secondo le norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, non si fa luogo all'applicazione del precedente comma ed il trattamento spettante al dirigente ed ai suoi superstiti e' corrisposto dalla Gestione speciale direttamente agli aventi diritto. La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale e' corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali unitamente alla pensione dovuta ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge)).
AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza del 18-30 dicembre 1972, n. 213 (in G.U. 1a s.s. 03/03/1973 n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 67, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara, nella parte in cui, per conseguire il massimo della pensione, stabilisce un numero di anni di iscrizione alla Gestione speciale non raggiungibile dagli ufficiali dello stato maggiore navigante dipendente dalle societa' di navigazione di preminente interesse nazionale".

Art. 68.

I trattamenti minimi ed il massimale pensionistico


L'importo annuo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore ai trattamenti minimi stabiliti per i titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In nessun caso l'importo annuo della pensione puo' superare il 90 per cento della media delle retribuzioni previste dal precedente articolo 67.
La pensione d'invalidita' e quella di vecchiaia non possono essere comunque inferiori ai quindici quarantesimi della media annua delle retribuzioni previste dal primo comma del precedente articolo 67.
L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, non puo' essere altresi' inferiore al trattamento che sarebbe spettato all'iscritto applicando le norme e le retribuzioni vigenti anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del 20 per cento.
Ai fini della determinazione della misura e delle condizioni per il conseguimento dei trattamenti minimi di pensione di cui al primo comma, si applicano le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
CAPO III
PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 69.

Rivalutazione preliminare delle pensioni del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965


Le pensioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate con decorrenza fino al 1 gennaio 1965 compreso, al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, prima di essere trasferite a carico dell'assicurazione obbligatoria ai sensi del successivo articolo 72, sono maggiorate come segue:
a) se aventi decorrenza anteriore al 1 agosto 1952, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione stabilito dall'articolo 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183;
b) se aventi decorrenza tra il 1 agosto 1952 ed il 31 gennaio 1965, sulla base della retribuzione pensionabile definita dall'articolo 65 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, nei limiti del massimale annuo di L. 2.600.000, in atto al 31 dicembre 1964 per gli iscritti aventi qualifiche ed anzianita' di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano alle pensioni dei superstiti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1 febbraio 1965, oppure con decorrenza posteriore, se derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla detta data o di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa.
Il valore di copertura dell'onere derivante all'assicurazione obbligatoria dalla rivalutazione prevista dal presente articolo, tenuto conto anche degli aumenti di cui agli articoli 70 e 71, e' posto a carico della Gestione speciale ed e' inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 64.
Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in evidenza separata e trasferite all'assicurazione generale obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967.

Art. 70.

Miglioramenti delle pensioni dirette del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965.


A decorrere dal 1° gennaio 1965, sono aumentati del 20 per cento:
a) l'importo delle pensioni dirette a carico della Gestione speciale aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965 compreso, liquidate al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli;
b) l'importo dei supplementi diretti, liquidati ai sensi degli articoli 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915.
A decorrere dalla stessa data, l'importo delle pensioni, aumentato ai sensi del comma precedente, e' conglobato:
1) con i supplementi liquidati ai sensi degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, al netto delle maggiorazioni per i figli;
2) con le pensioni supplementari ed i supplementi liquidati rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, al netto delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge;
3) con eventuali altri trattamenti di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge.
L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui al precedente comma e' integrato al trattamento minimo e maggiorato per il coniuge e per i figli secondo le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore delle, presente legge, nonche' alle pensioni da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.
L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' a carico della Gestione speciale sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 71.

Miglioramenti delle pensioni ai superstiti del personale amministrativo


Le pensioni indirette e di reversibilita' ai superstiti a carico della Gestione speciale, aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965 compreso, o anche decorrenza posteriore, purche' il dante causa sia deceduto prima di tale data o se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza compresa entro la data stessa, nonche' i supplementi indiretti e di riversibilita' costituiti, con la medesima decorrenza, ai sensi degli articoli 13 del decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono riliquidati, applicando le disposizioni dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per quanto riguarda le aliquote di riversibilita' e i limiti di eta' per i figli, con effetto dal 1 febbraio 1965 o dalla data di assegnazione ai superstiti delle pensioni.
L'importo del trattamento di cui al precedente comma e' aumentato dal 20 per cento, con decorrenza 1 gennaio 1965, conglobato, purche' liquidato agli stessi beneficiari e per lo stesso evento:
1) con i supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;
2) con l'importo delle pensioni supplementari e dei supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati, rispettivemente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
3) con l'importo degli eventuali altri trattamenti di pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto della integrazione al trattamento minimo.
L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui sopra e' integrato al trattamento minimo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle pensioni ai superstiti da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima, ed ai supplementi indiretti e di riversibilita' da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.
L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' a carico della Gestione speciale sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 72.

Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle pensioni liquidate al personale amministrativo ed ai superstiti fino al 1 gennaio 1965


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dell'articolo 69 e maggiorate a norma degli articoli 70 e 71 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima.

Art. 73.

Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti del fondo per la copertura delle pensioni del personale amministrativo e dei superstiti titolari di pensioni trasferite a carico della medesima assicurazione


Le riserve della quota base delle pensioni, poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti a seguito di quanto previsto nei precedenti articoli 70, 71 e 72, s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione del 65 per cento del fondo per la copertura delle pensioni esistente nella Gestione speciale a capitalizzazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 74.

Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per il personale amministrativo in attivita' di servizio


L'appartenente al personale amministrativo delle Societa' menzionate nel precedente articolo 58 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione in relazione ai periodi di lavoro compiuti alle dipendenze delle citate Societa', e' iscritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i periodi di lavoro compiuti dal 1 luglio 1920 alla predetta data con assicurazione alla Gestione speciale, a tutti gli effetti derivanti da questa iscrizione.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, quando l'iscritto abbia raggiunto i requisiti per la liquidazione di una prestazione a carico della predetta assicurazione, la Gestione speciale versera' all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti i contributi base calcolati sulle retribuzioni considerate per la contribuzione alla Gestione speciale durante i periodi di servizio da riconoscere utili, senza tener conto dei limiti retributivi, previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479, e dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
L'importo contributivo accreditabile all'iscritto per ogni mese di servizio non puo', comunque, superare il massimo previsto dalle norme dell'assicurazione obbligatoria, in vigore al tempo in cui il servizio e' stato compiuto.

Art. 75.

Riliquidazione delle pensioni in favore del personale amministrativo e dei superstiti aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 1965


Le pensioni liquidate agli appartenenti al personale amministrativo delle Societa' indicate nel precedente articolo 58 ed ai loro superstiti, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, ed aventi decorrenza successiva al 10 gennaio 1965 escluse le pensioni ai superstiti costituite a seguito di decesso dell'assicurato, avvenuto anteriormente alla suddetta data o di decesso del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza compresa entro la data medesima - sono riliquidate ai sensi dei precedenti articoli 67 e 68.
La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, richiesta per i periodi di servizio prestati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si effettua osservando le disposizioni di cui al precedente articolo 74.
I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle precedenti norme sono inclusi, per l'importo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge, nel disavanzo di cui al precedente articolo 64.
CAPO IV
PERSONALE DI STATO MAGGIORE NAVIGANTE

Art. 76.

Riliquidazione delle pensioni in favore del personale di stato maggiore navigante


Le pensioni aventi decorrenza sino alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate a carico della Gestione speciale agli appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, ivi comprese, per questi ultimi, quelle con decorrenza posteriore purche' derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla citata data e di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa, sono riliquidate considerando l'ammontare dei contributi versati alla Gestione speciale, per i periodi di servizio anteriori al 1 agosto 1952, aumentati del 50 per cento ed ulteriormente maggiorati di 70 volte.
L'aumento e la maggiorazione dei contributi di cui al precedente comma sono operati, considerando i contributi afferenti il periodo 1 gennaio 1940-31 luglio 1952, nella stessa misura dovuta in base alla retribuzione soggetta a contributo nell'anno 1937 per un iscritto avente pari grado ed anzianita' di servizio ed alla aliquota contributiva in vigore in tale anno.
I benefici previsti dal presente articolo sono concessi a far tempo dal 1 gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione se posteriore.
Ai titolari di pensione che hanno diritto alla rata del mese di dicembre spetta un'altra rata di pari ammontare da corrispondere in occasione delle festivita' natalizie.
La pensione prevista dal presente articolo e' corrisposta unitamente a quella spettante ai sensi dei precedenti articoli 46, 47, 48, 49 - Titolo I, della presente legge ed e' riversibile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, dal 1 gennaio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inserito nel disavanzo da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 64. ((3))
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che le pensioni di cui al presente comma "sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1970: del 6,20 per cento, se aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1967, ivi comprese quelle, con decorrenza posteriore, derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla data citata, del 4,10 per cento, se aventi decorrenza compresa fra la data del 1 gennaio 1967 e la data del 31 agosto 1967 o posteriore, purche' in tal caso derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente al 1 settembre 1967".

Art. 77.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1973, N. 27))

Art. 78.

Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per il personale di stato maggiore navigante in attivita' di servizio


In favore del personale appartenente allo stato maggiore navigante delle Societa' menzionate nel precedente articolo 58, in attivita' di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' costituita a carico della Gestione speciale una posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti con le modalita' previste nel precedente articolo 74 per il personale amministrativo.

Art. 79.

Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale

((L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante, che cessi dal prestare servizio presso le societa' di cui al precedente articolo 58 senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, ha facolta' di chiedere, presentando domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di iscrizione alla Gestione speciale, alla pari, se trattasi di periodi di navigazione, ed in ragione di 3/5, se trattasi di periodi di lavoro a terra)). ((3))
La Gestione speciale, in dipendenza della domanda presentata dall'iscritto, trasferira' alla Gestione marittimi gli importi contributivi di pertinenza di detta Gestione per il periodo da riconoscere, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui il servizio e' stato compiuto, in relazione alle qualifiche rivestite dall'interessato nei periodi sopra specificati.
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 4 gennaio 1973.

Art. 80.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1973, N. 27))
CAPO V
RAPPORTI CON L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI E CON LA GESTIONE MARITTIMI

Art. 81.

Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti - Concorso della Gestione marittimi - Assegno "una tantum"


Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima.
Il pensionato della Gestione speciale, qualora in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non abbia diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, ha titolo ad una pensione complementare, purche' abbia compiuto l'eta' stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione medesima o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.
La pensione complementare di cui al comma precedente non puo' essere integrata ai trattamenti minimi; ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso che l'iscritto muoia senza raggiungere i requisiti per il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, spetta ai superstiti previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti un'indennita' pari all'importo dei contributi versati per l'iscritto medesimo alla Gestione speciale ai sensi del precedente articolo 62, comprensiva della indennita' per morte corrisposta, in luogo di pensione, dalla assicurazione citata.
Per l'iscritto cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione a carico della Gestione speciale, che non intenda proseguire volontariamente la iscrizione alla Gestione medesima, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 67, primo comma, lettera b) e secondo comma, lettera b), del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

Art. 82.

Accertamento dell'invalidita' ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale


Nel caso di dichiarazione di inabilita' alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1173, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara i nominativi degli appartenenti allo stato maggiore navigante dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.

Art. 83.

Sostituzione della Gestione speciale nei diritti derivanti agli iscritti dall'assicurazione obbligatoria


La Gestione speciale provvedera' alla liquidazione della pensione di cui all'articolo 67 della presente legge, ove concorrano le condizioni previste dal precedente articolo 65, e si sostituira' agli interessati nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e nella Gestione marittimi per i periodi valutati ai fini della pensione della Gestione medesima.
Qualora il trattamento a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, risulti determinato anche dai contributi relativi a periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione speciale, la sostituzione di cui al precedente comma e' limitata alla quota di pensione corrispondente al rapporto che intercorre fra i contributi che hanno determinato l'intero importo della pensione a carico della citata assicurazione ed i contributi afferenti i periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione speciale.
La sostituzione di cui al primo comma opera dalla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione speciale, se a tale data l'iscritto abbia diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, o dalla data successiva in cui il diritto medesimo risulti acquisito, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.

Art. 84.

Continuazione della iscrizione alla Gestione speciale dopo la cessazione del servizio


L'iscritto che cessi dal prestare servizio presso le aziende di cui al precedente articolo 58 o che sia trasferito nella categoria dei dirigenti, senza aver maturato il diritto a pensione, e che possa far valere le condizioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ha la facolta' di continuare a proprio carico il versamento dei contributi alla Gestione speciale sulla base della retribuzione di cui al precedente articolo 61, determinata alla data di cessazione del servizio o del trasferimento nella categoria dei dirigenti.
La retribuzione soggetta a contribuzione sara' adeguata in relazione alle variazioni delle retribuzioni percepite dagli iscritti aventi pari grado ed anzianita' di servizio alla data di risoluzione del rapporto di lavoro dell'interessato o di trasferimento del medesimo nella categoria dei dirigenti.
L'aliquota contributiva dovuta e' quella complessivamente fissata ai sensi del precedente articolo 62, tenuto conto delle modificazioni previste dal secondo comma dello stesso articolo.
L'iscritto che presta opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria e' tenuto a versare, per la prosecuzione volontaria nella Gestione speciale, il solo contributo integrativo previsto dall'articolo 62 per la Gestione medesima; in tal caso, le prestazioni relative ai periodi di prosecuzione volontaria resteranno a carico della Gestione speciale per le sole quote integrative.
La prosecuzione volontaria di cui al presente articolo non e' ammessa quando l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che comunque ne comportino la esclusione o l'esonero, nonche' quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle stesse forme ivi compresa l'assicurazione citata.
La facolta' prevista dal primo comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla data dell'anzidetto trasferimento.
L'iscritto cessato dal servizio che possa far valere almeno 15 anni interi di contribuzione alla Gestione speciale o che consegua tale requisito con la contribuzione prevista dal primo comma del presente articolo, puo' rimanere iscritto senza versamento del contributo.
Per l'iscritto trasferito nella categoria dei dirigenti non e' piu' ammesso il versamento volontario dei contributi allorche' l'iscritto possa far valere 15 anni interi di contribuzione alla Gestione speciale.
In tali casi la pensione spettante all'iscritto o ai superstiti e' calcolata in relazione alla retribuzione riferita alla data di cessazione del servizio o dell'iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale oppure alla data di sospensione dei versamenti volontari e la pensione cosi' calcolata e' maggiorata nella stessa misura e con le stesse modalita' con le quali saranno maggiorate le pensioni liquidate con decorrenza dalla suddetta data di cessazione dal servizio o di trasferimento nella categoria dei dirigenti o di sospensione dei versamenti volontari.
CAPO VI
NORME SPECIALI, TRANSITORIE E MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO APPROVATO CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 DICEMBRE 1962, n. 2109.

Art. 85.

Trattamento pensionistico spettante agli iscritti ai sensi del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058


I periodi di iscrizione alla Gestione speciale secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano dato luogo alla liquidazione delle relative prestazioni, sono considerati validi ai sensi e per gli effetti derivanti dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e successive modificazioni ed integrazioni, quando cio' renda possibile la liquidazione di una pensione secondo le norme contenute nel presente titolo.

Art. 86.

Facolta' di opzione per il trattamento pensionistico previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595


I titolari di pensione liquidata secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, possono optare per il trattamento di pensione di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate dalla presente legge.
Gli effetti dell'opzione decorrono dal 1 gennaio 1965, se la relativa domanda sia presentata entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; se la domanda sia presentata oltre il termine suddetto, gli effetti della opzione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Per la determinazione del trattamento previsto dal primo comma del presente articolo si applicano, secondo la decorrenza originaria delle pensioni, le disposizioni che la presente legge prevede rispettivamente per le pensioni aventi decorrenza sino al 1 gennaio 1965 incluso, ovvero posteriore.

Art. 87.

Riliquidazione delle pensioni calcolate secondo le disposizioni di cui al regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058


Per i pensionati che non esercitino o non possano esercitare la facolta' di opzione prevista dal precedente articolo o siano titolari di una pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1 agosto 1952, il trattamento in atto e' ricostituito con decorrenza dal 1 gennaio 1965, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 12 ottobre 1960, n. 1183.
Per i pensionati che abbiano liquidato la pensione con decorrenza successiva al 1 agosto 1952, la quota di pensione corrispondente ai contributi versati prima di tale data e' maggiorata di 57 volte, con effetto dal 1 gennaio 1965.
Le pensioni cosi' ricostituite sono trasferite in carico all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'articolo 72, tenute conto di quanto previsto dall'articolo 69, ultimo comma, e previa applicazione dei benefici stabiliti dall'articolo 70 della presente legge.

Art. 88.

Ricostituzione delle pensioni liquidate in misura ridotta


Le pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 sono riliquidate, con effetto dal 1 gennaio 1965, sulla base del servizio riconosciuto utile a pensione, non applicando la riduzione prevista dal secondo comma della norma stessa.

Art. 89.

Pensioni di riversibilita'


Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che, alla data del decesso, possa far valere le condizioni di pensionabilita' previste dall'articolo 65 della presente legge, lettere a) e b), ovvero, limitatamente al personale appartenente allo stato maggiore navigante iscritto alla "Gestione speciale", quando l'iscritto medesimo sia deceduto per infortunio, occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio, o per malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, spetta ai superstiti una pensione da calcolare secondo le stesse aliquote stabilite dalle corrispondenti disposizioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
I beneficiari da pensione di cui a precedente comma sono quelli previsti dalle corrispondenti disposizioni riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; le stesse disposizioni disciplinano i casi di esclusione e di perdita del diritto a pensione.
La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere complessivamente superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico.

Art. 90.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1973, N. 27))

Art. 91.

Accreditamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento


Il pensionato gia' iscritto alla Cassa per la previdenza marinara, che abbia ottenuto una pensione a carico della Gestione marittimi o della Gestione speciale e si rioccupi presso gli uffici amministrativi delle aziende di cui all'articolo 58 della presente legge, ha diritto allo accreditamento in un conto di risparmio fruttifero al tasso di interesse del 4 per cento, della quota integrativa dei contributi dovuti alla Gestione speciale a norma dell'articolo 62 ed avra' restituita la quota medesima al momento della cessazione dal servizio.
TITOLO III
Norme generali relative alla Gestione marittimi ed alla Gestione speciale
CAPO I
ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI E SOPPRESSIONE DEL FONDO ASSEGNI COMPLEMENTARI E DI ALTRE GESTIONI

Art. 92.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1973, N. 27))

Art. 93.

Soppressione del Fondo assegni complementari e di altre gestioni


Con la data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'attivita' del Fondo degli assegni complementari, istituito con la legge 10 agosto 1950, n. 724, e delle gestioni istituite in applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266, e della legge 11 aprile 1941, n. 267.
Il disavanzo del Fondo assegni complementari e' trasferito a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale in proporzione dell'onere che il Fondo ha rispettivamente sostenuto per le due Gestioni nell'anno immediatamente precedente quello di entrata in vigore della presente legge.
Le attivita' e le passivita' delle altre gestioni previste dal primo comma sono trasferite alla Gestione marittimi.
CAPO II
NORME PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 94.

I ricorsi


Contro i provvedimenti concernenti le prestazioni e i contributi di cui alla presente legge nonche' avverso i provvedimenti in materia di previdenza marinara di cui alla presente legge ed al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e' ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato amministratore che decide in via definitiva a norma dell'articolo 2 della presente legge.
Non e' ammessa proposizione della domanda giudiziale ai sensi dei successivi articoli 95 e 96 prima che sia definito il procedimento di reclamo in via amministrativa, salvo il caso previsto dall'articolo 95, secondo comma.
Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Art. 95.

I termini per la presentazione e la decisione dei ricorsi


Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi del precedente articolo 94, e' di 90 giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato amministratore entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facolta' di adire l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile.
Il termine per ricorrere previsto dal primo comma decorre dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento a mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

Art. 96.

La decadenza dell'azione giudiziaria: la risoluzione delle controversie riguardanti la inidoneita' alla navigazione


Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nel precedente articolo 94, l'azione giudiziaria non puo' essere piu' proposta trascorso il termine di 5 anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto nel primo comma del precedente articolo 95, nel caso che non sia intervenuta la decisione amministrativa.
La risoluzione delle controversie riguardanti l'accertamento della inidoneita' alla navigazione e' devoluta alla competenza delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo il ricorso all'Autorita' giudiziaria.

Art. 97.

Esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie

Nei giudizi in cui sia parte la Cassa nazionale per la previdenza marinara si applicano, per quanto riguarda i benefici di esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie, le norme concernenti l'Istituto nazionale della previdenza sociale o quelle piu' favorevoli riguardanti la Cassa stessa.
CAPO III
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 98.

Norme transitorie per le vedove gia' escluse dal pensionamento


La vedova dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, gia' esclusa dal pensionamento per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 74 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, ha diritto alla pensione secondo le norme degli articoli 17 e 89 della presente legge, a condizione che:
a) non si sia verificato nei suoi confronti, tra la data di morte del dante causa e la data di entrata in vigore della presente legge, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto alla pensione, secondo i citati articoli 17 e 89;
b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza. (3) ((4))
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Il termine di cui al punto b), dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' riaperto, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la durata di due anni".

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Il termine di decadenza di cui all'articolo 98, primo comma, lettera b), della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' soppresso".

Art. 99.

Richiamo delle norme del testo unico di previdenza marinara e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti


Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare si intendono richiamate:
a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni, per la prevenzione, e la cura dell'invalidita';
b) le norme concernenti i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e tasse giudiziarie previste negli articoli 109, 122, 124 e segg. del citato decreto-legge.
I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, decorrono per i contributi dell'assicurazione generale obbligatoria riscossi unitamente agli altri contributi ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, dalla data di decontazione definitiva dei ruoli equipaggio.

Art. 100.

Abrogazione di alcune norme contenute nel testo unico delle leggi sulla previdenza marinara incompatibili con la presente legge


Sono abrogati gli articoli:
2, 3, ultimo comma, 8, 16, 17, secondo comma 18, 19, primo comma, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 60, 61, 65, 66, primo e terzo comma, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.
E' abrogato l'articolo 39 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 101.

Entrata in vigore


La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1967
SARAGAT MORO - Bosco - REALE - COLOMBO - TREMELLONI - SCALFARO - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE

Tabelle

TABELLA G. M. n. 1

Tabella delle retribuzioni medie mensili per la riliquidazione delle pensioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.


Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLA G. M. n. 2

Tabella delle retribuzioni medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.


Parte di provvedimento in formato grafico

(3)(3a)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)
(17)(18) ((20))
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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1971, la tabella GM 2, annessa alla legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge".

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AGGIORNAMENTO (3a)


Il D.M. 8 giugno 1973 (in G.U. 01/09/1973, n. 226) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il porto di Gela e l'approdo di Sarroch sono inseriti nel I gruppo di porti di cui alla lettera P) della tabella delle retribuzioni G.M. n. 2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658 e alla lettera P) della tabella delle retribuzioni allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti, con effetto dalla data di istituzione delle rispettive corporazioni dei piloti e, comunque, da data non anteriore al 1° settembre 1967".

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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.M. 22 luglio 1975 (in G.U. 22/08/1975, n. 223), nel modificare la Tabella allegata alla L. 22 febbraio 1973, n. 27 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il porto di Lipari e' inserito nel 2° gruppo di porti di cui alla lettera P) della tabella delle retribuzioni allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , che ha sostituito la tabella G.M. n. 2, lettera P), allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658 , valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti, con effetto dalla data di istituzione della rispettiva corporazione dei piloti".

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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.P.R. 28 aprile 1975, n. 833 , nel modificare la Tabella allegata alla L. 22 febbraio 1973, n. 27 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974, le retribuzioni medie mensili di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , da valere per il calcolo dei contributi e delle pensioni della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono ulteriormente maggiorate nella misura del 9,8 per cento con arrotondamento a 1000".

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AGGIORNAMENTO (7)


Il Decreto Ministeriale 27 marzo 1976 (in G.U. 05/04/1976, n. 89), nel modificare la Tabella allegata alla L. 22 febbraio 1973, n. 27 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1976, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate del 6,9 per cento piu' una quota aggiuntiva di L. 18.096, con arrotondamento a 1000".

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AGGIORNAMENTO (8)


Il Decreto 11 novembre 1977 (in G.U. 09/01/1978, n. 8), nel modificare la Tabella allegata alla L. 22 febbraio 1973, n. 27 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1978, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate del 9,2 per cento piu' una quota aggiuntiva di L. 36.288, con arrotondamento a mille".

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AGGIORNAMENTO (9)


Il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1980 (in G.U. 02/04/1980, n. 91), nel modificare la Tabella allegata alla L. 22 febbraio 1973, n. 27 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1980 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate del 2,9 per cento piu' una quota aggiuntiva di L. 47.750 con arrotondamento a mille".

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AGGIORNAMENTO (10)


Il Decreto Ministeriale 8 agosto 1980 (in G.U. 29/08/1980, n. 237), nel modificare la Tabella allegata alla L. 22 febbraio 1973, n. 27 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° luglio 1980 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 30.560 con arrotondamento a mille".

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AGGIORNAMENTO (11)


Il Decreto 9 marzo 1981 (in G.U. 26/05/1981, n. 142), nel modificare la Tabella allegata alla L. 22 febbraio 1973, n. 27 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1981, gli importi vigenti al 30 giugno 1980 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate del 5 per cento, da applicarsi al netto della quota aggiuntiva di cui al decreto interministeriale 5 febbraio 1980, piu' una quota aggiuntiva di L. 68.760, con arrotondamento a lire mille".

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AGGIORNAMENTO (12)


Il Decreto 27 luglio 1981 (in G.U. 06/10/1981, n. 274), nel modificare la Tabella allegata alla L. 22 febbraio 1973, n. 27 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° luglio 1981 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 40.110 con arrotondamento a mille".

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AGGIORNAMENTO (13)


Il Decreto 28 ottobre 1981 (in G.U. 26/01/1982, n. 24), nel modificare la Tabella allegata alla L. 22 febbraio 1973, n. 27 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° settembre 1981 le retribuzioni con tenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di lire 19.100 con arrotondamento a mille".

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AGGIORNAMENTO (14)


Il Decreto 31 marzo 1982 (in G.U. 15/09/1982, n. 254), nel modificare la Tabella allegata alla L. 22 febbraio 1973, n. 27 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1982, gli importi vigenti al 30 giugno 1981 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentati del 3,3 per cento, da applicarsi al netto delle quote aggiuntive di cui ai decreti interministeriali 5 febbraio 1980 e 9 marzo 1981, piu' una quota aggiuntiva di L. 85.950, con arrotondamento a lire mille".

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AGGIORNAMENTO (15)


Il Decreto 5 ottobre 1982 (in G.U. 20/12/1982, n. 348), nel modificare la Tabella allegata alla L. 22 febbraio 1973, n. 27 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° settembre 1982 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 26.740 con arrotondamento a mille".

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AGGIORNAMENTO (16)


Il Decreto 27 aprile 1983 (in G.U. 09/07/1983, n. 187), nel modificare la Tabella allegata alla L. 22 febbraio 1973, n. 27 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° aprile 1983 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 24.830 con arrotondamento a lire mille".

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AGGIORNAMENTO (17)


Il Decreto 4 ottobre 1983 (in G.U. 20/12/1983, n. 347), nel modificare la Tabella allegata alla L. 22 febbraio 1973, n. 27 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° luglio 1983 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 21.760 con arrotondamento a lire mille".

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AGGIORNAMENTO (18)


Il Decreto 8 marzo 1984 (in G.U. 03/07/1984, n. 181), nel modificare la Tabella allegata alla L. 22 febbraio 1973, n. 27 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1984, gli importi vigenti al 31 dicembre 1983 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentati dello 0,2 per cento, da applicarsi al netto delle quote aggiuntive attribuite agli importi stessi successivamente al 1° gennaio 1979, piu' una quota aggiuntiva di L. 10.880, con arrotondamento a L. 1.000".

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AGGIORNAMENTO (20)


Il Decreto 20 ottobre 1984 (in G.U. 20/10/1984, n. 290), nel modificare la Tabella allegata alla L. 22 febbraio 1973, n. 27 , ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° maggio 1984, gli importi vigenti al 31 marzo 1984 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentati applicando l'aumento del 2,1 per cento sull'importo non eccedente L. 640.400, dell'1,89 per cento sulla fascia d'importo compresa tra L. 640.401 e L. 960.600, e dell'1,575 per cento sulla fascia d'importo superiore a L. 960.600, con arrotondamento a mille degli importi relativi alle singole retribuzioni tabellari".
- (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° agosto 1984, gli importi delle retribuzioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 sono ulteriormente aumentati applicando l'aumento dell'1,9 per cento sull'importo non eccedente L. 657.900, dell'1,71 per cento sulla fascia d'importo compresa tra L. 657.901 e L. 986.850, e dell'1,425 per cento sulla fascia d'importo superiore a L. 986.850, con arrotondamento a mille degli importi relativi alle singole retribuzioni tabellari".
- (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dal 1° novembre 1984, gli importi delle retribuzioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 2 sono ulteriormente aumentati applicando l'aumento dell'1,6 per cento sull'importo non eccedente lire 670.300, dell'1,44 per cento sulla fascia d'importo compresa tra L. 670.301 e L. 1.005.450, e dell'1,2 per cento sulla fascia d'importo superiore a L. 1.005.450, con arrotondamento a mille degli importi relativi alle singole retribuzioni tabellari".