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Provvidenze a favore della pesca marittima.

Art. 1.


E' autorizzato, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, lo stanziamento di lire 230.000.000 per l'anno finanziario 1967 e di lire 260.000.000 per l'anno finanziario 1968, allo scopo di provvedere alla concessione di contributi nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata, per la esecuzione delle opere e per l'acquisto delle attrezzature di cui al seguente articolo 2, da parte di imprese singole o associate esercitanti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei prodotti ittici. Alle cooperative e loro consorzi e' accordata la preferenza nell'esame delle domande di concessione dei contributi.
I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici. ((3))
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " L'entita' massima del contributo, prevista dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nella misura del 40 per cento della spesa documentata, e' ridotta al 30 per cento."
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il predetto limite e' elevato al 45 per cento per iniziative poste in essere da cooperative e loro consorzi e al 50 per cento quando le predette iniziative hanno per oggetto la pesca, la lavorazione e la conservazione del pesce azzurro."