Sistemazione della previdenza marinara.
Art. 1.
Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e della pensione, le competenze degli inscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara si intendono stabilite secondo la tabella delle competenze medie allegata alla presente legge in relazione al grado e alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della navigazione.