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Sistemazione della previdenza marinara.

Art. 1.


Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e della pensione, le competenze degli inscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara si intendono stabilite secondo la tabella delle competenze medie allegata alla presente legge in relazione al grado e alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della navigazione.