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Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale.

Art. 1.



Alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di cui al presente capo.((4))
AGGIORNAMENTO (4)


La L. 18 marzo 1968, n. 249 ha disposto (con l'art. 40) che "Nei riguardi del personale contemplato dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, nonche' dall'articolo 26 della legge 13 marzo 1953, n. 165, dall'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727 e dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1743, la differenza tra il trattamento di quiescenza dovuto secondo le norme dei regolamenti comunali e quello previsto dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato resta a carico delle amministrazioni comunali ed e' determinata e corrisposta direttamente dalle stesse, agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1 agosto 1954 in poi con effetto dalla stessa data."