N NORME. red.it

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951.

Art. 9

Articolo 9

Ove una delle Parti Contraenti ritenga opportuno di modificare una clausola dell'allegato al presente Accordo o servirsi della facolta' concessale all'articolo 7, puo' richidere uno scambio di vedute fra le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti. Le consultazioni debbono avere inizio entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta.
Le modificazioni all'allegato, concordate fra le Autorita' Aeronautiche, entreranno in vigore dopo aver formato oggetto di uno scambio di note per via diplomatica.