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Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951.

Art. 2

Articolo 2

a) Le Parti Contraenti si concedono reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo e nel suo Allegato, al fine di istituire i servizi aerei internazionali regolari in esso descritti e menzionati come "servizi convenuti".
b) Ciascuna delle Parti Contraenti designera' una o piu' imprese aeree nazionali per l'esercizio dei servizi convenuti e determinera' la data d'inizio dei servizi stessi.