Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951.
Art. 6
Articolo 6
1) Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti che si riferiscono all'entrata, alla, permanenza nel suo territorio ed all'uscita dal medesimo degli aeromobili destinati alla navigazione aerea internazionale, all'esercizio ed alla navigazione di tali aeromobili durante la loro sosta all'interno del predetto territorio, si applicano agli aerei impiegati dalle imprese designate dall'altra Parte Contraente.
2) Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti che si riferiscono all'entrata, alla permanenza nel territorio ed alla uscita dal medesimo dei passeggeri, dell'equipaggio e del carico degli aerei (come le disposizioni che si riferiscono all'entrata, all'uscita, alla permanenza, all'immigrazione, ai passaporti, alla Dogana, alla quarantena), si applicano, nel territorio della prima Parte Contraente, ai passeggeri, all'equipaggio e al carico degli aeromobili impiegati dalle imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente.
1) Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti che si riferiscono all'entrata, alla, permanenza nel suo territorio ed all'uscita dal medesimo degli aeromobili destinati alla navigazione aerea internazionale, all'esercizio ed alla navigazione di tali aeromobili durante la loro sosta all'interno del predetto territorio, si applicano agli aerei impiegati dalle imprese designate dall'altra Parte Contraente.
2) Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti che si riferiscono all'entrata, alla permanenza nel territorio ed alla uscita dal medesimo dei passeggeri, dell'equipaggio e del carico degli aerei (come le disposizioni che si riferiscono all'entrata, all'uscita, alla permanenza, all'immigrazione, ai passaporti, alla Dogana, alla quarantena), si applicano, nel territorio della prima Parte Contraente, ai passeggeri, all'equipaggio e al carico degli aeromobili impiegati dalle imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente.