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Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951.

Art. 4

Articolo 4

Al fine di evitare pratiche discriminatorie ed al fine di rispettare il principio di uguaglianza di trattamento, viene stabilito che:
1. Le tasse e gli altri gravami fiscali che ciascuna delle Parti Contraenti puo' imporre o permettere che siano imposti all'impresa o imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente, per l'uso degli aeroporti e delle altre attrezzature, non debbono essere piu' elevate di quelle dovute per l'uso di tali aeroporti ed attrezzature, dagli aeromobili delle imprese nazionali che svolgono servizi internazionali similari.
2. I carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio introdotti nel territorio di una Parte Contraente e presi a bordo degli aeromobili dell'altra Parte Contraente che si trovino in quel territorio, sia direttamente da un'impresa da questa designata, sia per conto di tale impresa e destinati unicamente all'uso dei suoi aeromobili, godranno del trattamento dato alle imprese nazionali o alle imprese della nazione piu' favorita, per quanto riguarda i diritti doganali, le tasse di ispezione e gli altri diritti e gravami nazionali.
3. Gli aeromobili di una delle Parti Contraenti utilizzati nell'esercizio dei servizi convenuti ed i combustibili, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio nonche' il normale equipaggiamento e le provviste di bordo, che si trovino sui detti aeromobili, godranno dell'esenzione dai diritti doganali, dalle tasse d'ispezione e dai diritti o tasse similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, anche quando i materiali anzidetti siano usati e consumati dagli stessi aeromobili in volo su tale territorio.
4. Le cose descritte nel paragrafo precedente e che godono dell'esenzione nello stesso stabilita, non potranno essere introdotte senza il consenso delle Autorita' Doganali dell'altra Parte Contraente. Esse rimarranno soggette, in attesa della loro riesportazione o utilizzazione, al controllo delle Autorita' Doganali dell'altra Parte Contraente, che non dovra' pero' influire sulla loro disponibilita'.