Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951.
Art. 4
Articolo 4
Al fine di evitare pratiche discriminatorie ed al fine di rispettare il principio di uguaglianza di trattamento, viene stabilito che:
1. Le tasse e gli altri gravami fiscali che ciascuna delle Parti Contraenti puo' imporre o permettere che siano imposti all'impresa o imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente, per l'uso degli aeroporti e delle altre attrezzature, non debbono essere piu' elevate di quelle dovute per l'uso di tali aeroporti ed attrezzature, dagli aeromobili delle imprese nazionali che svolgono servizi internazionali similari.
2. I carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio introdotti nel territorio di una Parte Contraente e presi a bordo degli aeromobili dell'altra Parte Contraente che si trovino in quel territorio, sia direttamente da un'impresa da questa designata, sia per conto di tale impresa e destinati unicamente all'uso dei suoi aeromobili, godranno del trattamento dato alle imprese nazionali o alle imprese della nazione piu' favorita, per quanto riguarda i diritti doganali, le tasse di ispezione e gli altri diritti e gravami nazionali.
3. Gli aeromobili di una delle Parti Contraenti utilizzati nell'esercizio dei servizi convenuti ed i combustibili, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio nonche' il normale equipaggiamento e le provviste di bordo, che si trovino sui detti aeromobili, godranno dell'esenzione dai diritti doganali, dalle tasse d'ispezione e dai diritti o tasse similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, anche quando i materiali anzidetti siano usati e consumati dagli stessi aeromobili in volo su tale territorio.
4. Le cose descritte nel paragrafo precedente e che godono dell'esenzione nello stesso stabilita, non potranno essere introdotte senza il consenso delle Autorita' Doganali dell'altra Parte Contraente. Esse rimarranno soggette, in attesa della loro riesportazione o utilizzazione, al controllo delle Autorita' Doganali dell'altra Parte Contraente, che non dovra' pero' influire sulla loro disponibilita'.
Al fine di evitare pratiche discriminatorie ed al fine di rispettare il principio di uguaglianza di trattamento, viene stabilito che:
1. Le tasse e gli altri gravami fiscali che ciascuna delle Parti Contraenti puo' imporre o permettere che siano imposti all'impresa o imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente, per l'uso degli aeroporti e delle altre attrezzature, non debbono essere piu' elevate di quelle dovute per l'uso di tali aeroporti ed attrezzature, dagli aeromobili delle imprese nazionali che svolgono servizi internazionali similari.
2. I carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio introdotti nel territorio di una Parte Contraente e presi a bordo degli aeromobili dell'altra Parte Contraente che si trovino in quel territorio, sia direttamente da un'impresa da questa designata, sia per conto di tale impresa e destinati unicamente all'uso dei suoi aeromobili, godranno del trattamento dato alle imprese nazionali o alle imprese della nazione piu' favorita, per quanto riguarda i diritti doganali, le tasse di ispezione e gli altri diritti e gravami nazionali.
3. Gli aeromobili di una delle Parti Contraenti utilizzati nell'esercizio dei servizi convenuti ed i combustibili, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio nonche' il normale equipaggiamento e le provviste di bordo, che si trovino sui detti aeromobili, godranno dell'esenzione dai diritti doganali, dalle tasse d'ispezione e dai diritti o tasse similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, anche quando i materiali anzidetti siano usati e consumati dagli stessi aeromobili in volo su tale territorio.
4. Le cose descritte nel paragrafo precedente e che godono dell'esenzione nello stesso stabilita, non potranno essere introdotte senza il consenso delle Autorita' Doganali dell'altra Parte Contraente. Esse rimarranno soggette, in attesa della loro riesportazione o utilizzazione, al controllo delle Autorita' Doganali dell'altra Parte Contraente, che non dovra' pero' influire sulla loro disponibilita'.