Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951.
Art. 7
Articolo 7
Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva la facolta' di negare o revocare il permesso di esercizio alle imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente, quando giudichera' non sufficientemente provato che la parte preponderante della proprieta' ed il controllo effettivo di esse appartengono a cittadini dell'altra Parte Contraente o ad Enti effettivamente controllati da cittadini della parte medesima.
Il permesso potra' egualmente essere revocato nel caso che le imprese designate non osservino le leggi ed i regolamenti indicati nell'articolo 13 della citata Convenzione di Chicago, o non soddisfino alle condizioni cui i diritti sono subordinati, a norma del presente Accordo e del suo Allegato, oppure quando gli equipaggi degli aeromobili in esercizio non siano composti da persone che posseggano la nazionalita' dell'uno o dell'altra Parte Contraente, eccezione fatta dei casi di addestramento di personale navigante, mediante istitutori debitamente autorizzati dai competenti organi della Parte Contraente a cui appartiene l'aeromobile.
Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva la facolta' di negare o revocare il permesso di esercizio alle imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente, quando giudichera' non sufficientemente provato che la parte preponderante della proprieta' ed il controllo effettivo di esse appartengono a cittadini dell'altra Parte Contraente o ad Enti effettivamente controllati da cittadini della parte medesima.
Il permesso potra' egualmente essere revocato nel caso che le imprese designate non osservino le leggi ed i regolamenti indicati nell'articolo 13 della citata Convenzione di Chicago, o non soddisfino alle condizioni cui i diritti sono subordinati, a norma del presente Accordo e del suo Allegato, oppure quando gli equipaggi degli aeromobili in esercizio non siano composti da persone che posseggano la nazionalita' dell'uno o dell'altra Parte Contraente, eccezione fatta dei casi di addestramento di personale navigante, mediante istitutori debitamente autorizzati dai competenti organi della Parte Contraente a cui appartiene l'aeromobile.