Per i chiostri monumentali di San Vitale e di Santa Maria in Porto in Ravenna. (008U0421)
Art. 1.
E' approvata la Convenzione unita alla presente legge, stipulata il giorno 4 dicembre 1907 fra i Ministeri della pubblica istruzione, della guerra e delle finanze, il comune di Ravenna e gli azionisti della Esposizione romagnola del 1904; in forza della quale Convenzione l'Amministrazione della guerra cede a quella dell'istruzione pubblica l'uso di due chiostri di San Vitale e di una casupola presso il Mausoleo di Galla Placidia, e retrocede al municipio di Ravenna l'uso del chiostro di Santa Maria in Porto.