Per i chiostri monumentali di San Vitale e di Santa Maria in Porto in Ravenna. (008U0421)
Art. 9
Art. 9.
Si conviene pero' che la consegna dei chiostri e dei locali, di cui nel precedente articolo, fatta eccezione per gli ambienti indicati nel secondo capoverso dell'articolo medesimo, dovra' in ogni caso avvenire non oltre i settecento giorni dalla data in cui sara' stata messa a disposizione dell'Amministrazione militare la intera somma complessiva di L. 80,000 di cui all'ultimo capoverso dell'art. 7.