Per i chiostri monumentali di San Vitale e di Santa Maria in Porto in Ravenna. (008U0421)
Art. 1.
E' approvata la Convenzione unita alla presente legge, stipulata il giorno 4 dicembre 1907 fra i Ministeri della pubblica istruzione, della guerra e delle finanze, il comune di Ravenna e gli azionisti della Esposizione romagnola del 1904; in forza della quale Convenzione l'Amministrazione della guerra cede a quella dell'istruzione pubblica l'uso di due chiostri di San Vitale e di una casupola presso il Mausoleo di Galla Placidia, e retrocede al municipio di Ravenna l'uso del chiostro di Santa Maria in Porto.
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1908.
VITTORIO EMANUELE
Rava.
Casana.
Lacava.
Carcano.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Convenzione
Art. 1
Regnando Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
Re d'Italia.
L'anno millenovecentosette e questo giorno 4 del mese di dicembre, in una sala della R. prefettura di Ravenna, si sono riuniti i signori:
1° Ferrari commendatore avvocato Adolfo, prefetto di Ravenna, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, giusta delega ricevuta da quel dicastero con telegramma 30 agosto 1906 (allegato sotto il n. 1);
2° Perizzi cavaliere Tebaldo, tenente colonnello sottodirettore del genio militare di Ravenna, rappresentante l'Amministrazione militare, in forza di delega ricevuta dal Ministero della guerra e per esso dal comando della divisione militare di Ravenna con nota 18 ottobre 1906, n. 3307 (allegato sotto il n. 2);
3° Gallina Ferdinando, sindaco di Ravenna, rappresentante il Municipio, come da deliberazione consigliare del 28 dicembre 1906 (allegato sotto il n. 3), debitamente resa esecutoria;
4° Conti commendatore ingegnere Romolo, che interviene in rappresentanza degli azionisti della Esposizione regionale romagnola del 1904;
5° Righini Orazio, ricevitore del registro di Ravenna, rappresentante il Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio e delle tasse, come da nota in data 10 gennaio 1907, n. 397-150 della Intendenza di finanza (allegato n. 4), che per delegazione del Ministero delle finanze contenuta in nota 5 gennaio 1907, n. 143,233 gli dona facolta' di intervenire in questo atto. Per addivenire alla stipulazione del seguente contratto:
si premette
Che avendo il municipio di Ravenna e il Ministero della pubblica istruzione fatte vive istanze per ottenere rispettivamente la restituzione o la consegna dei chiostri artistici esistenti nella Caserma di Santa Maria in Porto e San Vitale, e di alcuni locali ad essi adiacenti, allo scopo di poter sistemare nei locali stessi musei ed archivi, di poter cosi serbare i chiostri suindicati esclusivamente allo studio ed alla ammirazione artistica, e, per parte del municipio di Ravenna, allo scopo sovrattutto di poter sfollare l'edificio comunale di Classe da troppi numerosi Istituti collocativi, per riacquistare il posto necessario a sistemarvi le scuole secondarie ed altre in progetto, l'Amministrazione militare, rappresentata dal comando di questa divisione militare, aderiva di buon grado a tali domande e poneva ogni studio per trovar modo di conciliare le esigenze dell' accasermamento delle truppe del presidio con queste domande, con gl'interessi dell'arte e dello studio;
Che corsero pertanto trattative fra l'onorevole Ministero della guerra, rappresentato, come sopra e' detto, e l'onorevole Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichita' e belle arti, per la cessione da quello a questo degli accennati chiostri di San Vitale ed alcuni locali annessi; fra detto Ministero della guerra ed il municipio di Ravenna per la retrocessione da quello a questo del chiostro di S. Maria in Porto ed alcuni locali annessi;
Che essendo le parti riuscite a concordare le condizioni per addivenire alle cessioni e retrocessioni dianzi accennate, l'onorevole Ministero della pubblica istruzione con dispaccio del 30 agosto 1906 incaricava questa prefettura di predisporre, d'accordo con gli enti e le autorita' interessate, la bozza della relativa convenzione;
Che nel lodevole intento di agevolare la conclusione dei su citati accordi fra le dette autorita', i signori azionisti dell'Esposizione regionale romagnola, qui tenutasi nel 1904, animati da nobili sentimenti di patriottismo, si offersero di devolvere a beneficio del Comune l'avanzo della gestione economica della Esposizione stessa sborsando per conto di esso il prezzo di L. 18,000, pattuito come corrispettivo verso l'autorita' militare per i lavori che questa, in seguito alla retrocessione del chiostro, dovra' eseguire allo scopo di isolare l'adiacente caserma, e procedere alla conseguente sistemazione dell'accasermamento delle truppe;
Che predisposti cosi gli elementi necessari per il contratto, la locale sottodirezione del genio militare per incarico ricevuto da questa Prefettura presentava uno schema di convenzione composto di numero dodici articoli con allegate tavole di disegni, il quale schema, accettato come obbligazione puramente compromessoria fra le parti, fu dalla Prefettura stessa trasmesso per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione, ed il detto dicastero con lettere del 4 e 21 dicembre 1906, nn. 21914 e 23625, mentre dichiarava di approvare nelle sue linee generali lo schema anzidetto, faceva presenti l'opportunita' di apportarvi talune modificazioni ed aggiunte, sia per includere nella cessione dei chiostri di San Vitale alcuni altri locali, oltre quelli indicati in pianta, sia perche' la cessione fosse estesa anche alla casupola fronteggiante il mausoleo di Galla Placidia;
Che circa l'opportunita' della cessione di detta casupola il Ministero ha infatti osservato che la cosa e' consigliata non solo pei riguardi estetici, ma anche, e piu' principalmente, perche' essa insiste sull'ardica che fronteggiava la chiesa di Santa Croce, contemporanea al mausoleo predetto (cioe' del V secolo), al quale l'ardica stessa si congiungeva e i cui ruderi si trovano a circa un metro sotto il suolo. Che essendo, quindi, la casupola piantata sugli avanzi di un monumento importantissimo, la cessione di essa e' indispensabile per gli eventuali studi in avvenire e per le ricerche che fossero ritenute necessarie;
Che in seguito alle maggiori richieste di cui sopra, avendo l'autorita' militare annuito alle domande, il suaccennato schema di convenzione fu anche sottoposto, per la parte riflettente il chiostro di Santa Maria in Porto, al Consiglio comunale di Ravenna, il quale con la sua rammentata deliberazione del 28 dicembre 1906, debitamente resa esecutoria, lo accettava, fatta eccezione per l'articolo 12 concernente la riserva, da parte dell'Amministrazione militare, di aprire un portone carraio per l'accesso all'ippodromo del cortile della caserma di Santa Maria in Porto, articolo che di comune accordo fra le parti fu poi soppresso.
Che dovendo il passaggio dei chiostri di San Vitale dall'una all'altra Amministrazione dello Stato avvenire per tramite dell'Amministrazione demaniale fu anche interpellata in proposito, per le disposizioni di sua competenza, l'onorevole Direzione del demanio e tasse, la quale con nota del 5 gennaio 1907, n. 143,233, autorizzava l'Intendenza di finanza di Ravenna a prendere parte all'atto di cessione.
Tutto cio' premesso e considerato, volendo le parti contraenti far risultare mediante pubblico istromento, dei patti e delle condizioni contenute nell'accennato schema di convenzione, con le modificazioni od aggiunte successivamente apportatovi, i sunnominati signori si sono oggi qui riuniti, e, previa dichiarazione che essi agiscono unicamente per conto dei Dicasteri ed enti, rispettivamente da essi rappresentati, senza obbligare in alcun modo le loro persone ed i loro averi, con l'assistenza del sottoscritto segretario delegato ai contratti ed alla presenza dei sottosegnati testimoni, noti, idonei ed all'uopo richiesti, statuiscono quanto segue:
Art. 1.
L'Amministrazione militare dismette a quella del demanio pubblico, perche' quest'ultima li consegni poi al Ministero della pubblica istruzione, i due chiostri artistici della caserma di San Vitale con i corridoi e le celle soprastanti ai porticati in 1° piano, e con lo scalone, i locali ed il cortiletto adiacente ai lati nord-est del chiostro piu' piccolo in tutti i piani, fatta eccezione soltanto per la camera isolata del 2° piano situata alla estremita' occidentale del lato sud, e cioe' precisamente i chiostri, locali e cortiletto che sono segnati con tinta rossa nelle tavole di disegno le quali si dichiarano parte integrale della presente convenzione.
Art. 2
Art. 2.
L'Amministrazione suddetta cede poi al Ministero della pubblica istruzione anche la casupola prospettante il mausoleo di Galla Placidia e, dovendo la medesima essere abbassata di un piano per effetto delle vigenti disposizioni legislative, l'autorita' militare concede, ed il Ministero della pubblica istruzione accetta che la demolizione sia effettuata alle seguenti condizioni:
a) la casetta sara' demolita fino al livello del muro di cinta circostante, e sara' ridotta a semplice ufficio di custode del monumento;
b) per guarentigia dell'Amministrazione militare tutte le finestre della suaccennata casetta rivolte verso l'interno della caserma San Vitale, e cioe' verso i cortili della caserma stessa, verranno chiuse a muro pieno in modo che i due muri, che sono a nord e ad ovest di detta casetta, diventino due muri di cinta dei predetti cortili;
c) l'immobile abbassato fino al livello dei muri di cinta circostanti, e ridotto al solo piano terreno, non dovra' mai e per nessun motivo servire come alloggio di persone o ricovero di animali;
d) Sara' infine demolito il muro di cinta a sud del cortiletto annesso alla casetta che lo divide dal mausoleo di Galla Placidia.
Art. 3
Art. 3.
L'Amministrazione militare si riserva servitu' attiva sul piu' piccolo dei due chiostri, per la raccolta e presa d'acqua della cisterna che si trova sotto il cortile, rimanendo stabilito che spettera' al Ministero della pubblica istruzione l'obbligo di mantenere in perfetto stato di conservazione e di pulitura i tetti, le grondaie, i cortili, i condotti e tubi e tutto quanto serve alla raccolta delle acque piovane fino ai filtri, e che l'Amministrazione militare avra' l'obbligo e il diritto di eseguire tutti i lavori che reputera' necessari per riparazioni e spurgo dei filtri, delle cisterne, dei condotti e tubi e di tutto quanto serve all'ammissione delle acque dai filtri alle cisterne e alla presa delle acque dalla cisterna stessa, col solo onere di tener sotterra i tubi di aspirazione, della tromba o delle trombe idrauliche immesse o da immettersi nella cisterna, e di collocare tali trombe e il rubinetto di presa nei locali che restano all'Amministrazione militare.
Art. 4
Art. 4.
L'Amministrazione militare retrocede al municipio di Ravenna il chiostro artistico della caserma di Santa Maria in Porto con loggiato sovrastante al porticato in primo piano e con tutti i locali adiacenti al lato orientale del chiostro artistico in tutti i piani, e cioe' precisamente il chiostro ed i locali segnati con la tinta rossa nelle annesse tavole di disegno le quali si dichiarano parte integrale della presente convenzione.
Art. 5
Art. 5.
L'Amministrazione militare si impegna di provvedere a tutta sua cura e spese all'accasermamento delle truppe di fanteria che debbono sgombrare i locali ceduti, mediante la costruzione di apposita casermetta da erigersi nel recinto della caserma di San Vitale, e si obbliga altresi' di eseguire tutti i lavori necessari per l'isolamento dei locali stessi nonche' i lavori necessari per la sistemazione dei locali che rimangono al Ministero della guerra per uso di caserma, in modo da porre riparo al peggioramento delle condizioni di abitabilita' che l'isolamento dei locali ceduti produce nei rimanenti.
Art. 6
Art. 6.
L'Amministrazione militare si riserva pero' a piu' ampio diritto di luce e di prospetto sui chiostri ceduti, sia conservando tutte le finestre attuali, sia riducendo a finestre uguali altro attualmente esistenti, sempre pero' con rispetto all'architettura del chiostro, tutte le porte e passate attuali, con l'obbligo di munire le finestre vecchie e nuove di inferriate e reti metalliche di maglie non inferiore a due centimetri, ma non mai di vetrata fissa.
Art. 7
Art. 7.
In corrispettivo dell'abbandono che fa l'Amministrazione militare di tutti i sopradetti locali, e per metterla in grado di costruirne altri nei quali poter accasermare le truppe che da quelli dovranno sgombrare, l'autorita' militare, avendo chiesto un fabbisogno di L. 98,000 per le nuove costruzioni che dovra' intraprendere, il Comitato della Esposizione regionale romagnola, rappresentato in questo atto, come sopra si disse, dal signor ing. comm. Romolo Conti, facendo opera patriottica e nell'intento di redimere al decoro della citta' i pregevoli chiostri, si e' spontaneamente profferto di concorrere con la somma di L. 18,000, parte dell'avanzo attivo della gestione economica dell'Esposizione, o nel nome degli azionisti ha fatto deposito della detta somma presso la locale Banca cooperativa popolare in libretto n. 4-1864 con vincolo della medesima a favore del Ministero della guerra, che potra' prelevarla non appena avra' dato corso alle nuove opere e sotto le riserve contenute nel certificato di deposito che si allega in atti, del seguente tenore, riserve che vengono pienamente accettate dall'Amministrazione militare;
«Banca popolare cooperativa di Ravenna;
Libretto di deposito vincolato n. 4-1864;
Intestato al Comitato dell'Esposizione romagnola rappresentato dai signori ing. Romolo Conti e rag. Giuseppe Badiali.
Il direttore
G. Mazzoni.
Il ragioniere
M. Baldini.
Il cassiere
E. Fabbri.
Descrizione del vincolo.
Vincolato per la sola sorte capitale di L. 18,000 (diciottomila) a favore del Ministero della guerra fino a1 31 dicembre 1908, dopo il qual giorno il vincolo cessera', come alla stipulazione prefettizia che va a compiersi domani 4 dicembre 1907, pel ricupero dei chiostri di Santa Maria in Porto. Il Ministero della guerra, trascorso il 31 dicembre 1908 non potra' piu', se non lo ha fatto prima, disporre di detta somma che restera' libera di vincolo.»
Il Ministero della pubblica istruzione corrispondera' al Ministero della guerra, non appena la presente convenzione sara' stata approvata per legge, la somma di L. 80,000 riconosciuta sufficiente insieme con le L. 18,000 di cui sopra, per la costruzione di una casermetta capace di duecento uomini e pei lavori d'isolamento sistemazione.
Art. 8
Art. 8.
La consegna dei chiostri di San Vitale e dei locali annessi al Ministero della pubblica istruzione, avverra' dopo che l'Amministrazione militare avra' potuto eseguire tutti i lavori sopra indicati e dopo che le costruzioni nuove saranno state dichiarate abitabili, in modo che le truppe non abbiano a subire alcun incomodo, ne' si verifichi interruzione fra il godimento dell'accasermamento attuale e quello che sara' per derivare dai nuovi lavori.
Da tali disposizioni pero' vengono eccettuati tutti gli ambienti adiacenti al piu' piccolo dei due chiostri di San Vitale, ora affatto disabitati, i quali ambienti saranno dati in consegna dall'Amministrazione militare al Ministero della pubblica istruzione, subito dopo intervenuta l'approvazione del presente contratto.
Art. 9
Art. 9.
Si conviene pero' che la consegna dei chiostri e dei locali, di cui nel precedente articolo, fatta eccezione per gli ambienti indicati nel secondo capoverso dell'articolo medesimo, dovra' in ogni caso avvenire non oltre i settecento giorni dalla data in cui sara' stata messa a disposizione dell'Amministrazione militare la intera somma complessiva di L. 80,000 di cui all'ultimo capoverso dell'art. 7.
Art. 10
Art. 10.
Si conviene poi che l'Amministrazione militare debba sgombrare, e consegnare al Municipio di Ravenna, il chiostro artistico di Santa Maria in Porto entro un anno dalla data del prelevamento della somma di L. 18,000 (lire diciottomila) di cui nel surriferito certificato.
Art. 11
Art. 11.
Il Ministero della pubblica istruzione si obbliga a sgombrare i locali dove attualmente si trova il museo di Ravenna e restituirli al Municipio che ne e' proprietario, non appena abbia i mezzi di installare detto museo nei locali di S. Vitale che ad esso vengono ceduti; e senza accampare alcun diritto a compenso pei valori eseguiti nei predetti locali municipali ove ora si trova il museo.
Art. 12
Art. 12.
Il presente contratto non sara' valido, ne impegnativo per le due Amministrazioni, militare e della pubblica istruzione, come pure quella del Demanio pubblico, se prima non avra' riportato l'approvazione per legge.
Art. 13
Art. 13.
Per ogni conseguente effetto di legge si dichiara che il presente atto viene redatto in carta libera, con esenzione dalle tasse di registro e bollo, trattandosi di convenzione stipulata nell'interesse esclusivo dello Stato.
E perche' delle obbligazioni, che a mente di quanto sopra le parti contraenti si assumono per conto dei Dicasteri ed enti rispettivamente da essi rappresentati, consti nel modo piu' certo e solenne, io sottoscritto segretario delegato ai contratti della R. prefettura di Ravenna, ho redatto il presente che, scritto da persona di mia fiducia, viene da me letto a chiara ed intelligibile voce, presenti i testimoni e tutti gli intervenuti i quali dichiarano di accettarne in ogni sua parte il contenuto.
Ed in fede di cio' i signori contraenti, insieme coi testimoni e con me, si sottoscrivono come segue:
Ferrari comm. Adolfo.
Tebaldo cav. Perizzi.
Gallina, sindaco.
Romolo Conti.
Orazio Righini, ricevitore.
Enrico Degli Atti, teste.
Domenico Bramante, teste.
D. Adolfo Lastrucci, segretario delegato ai contratti.