N NORME. red.it

Che approva i provvedimenti finanziari. (095U0486)

Art. 9


Art. 9.

Magazzini per la preparazione del cognac.

Ai fabbricanti di cognac e' concesso di preparare e custodire spirito di vino in magazzino assimilato ai depositi doganali privati.

Essi fabbricanti dovranno dare cauzione corrispondente all'ammontare della tassa di fabbricazione su tutta la quantita' di spirito che dichiareranno di voler tenere nel deposito.

Sulla quantita' di spirito di vino introdotto in magazzino sara' accordato un abbuono a titolo di calo di affinazione e giacenza nella misura del 10 per cento l'anno.

Non si concedera' l'abbuono se lo spirito di vino non sara' rimasto in deposito almeno tre anni.

Per le frazioni di anno, al di la' dei tre anni, l'abbuono si liquida in ragione di mesi compiuti.