N NORME. red.it

Che approva i provvedimenti finanziari. (095U0486)

Art. 21


Art. 21.

I fiammiferi importati dall'estero, o fabbricati all'interno, non si possono mettere in vendita se non racchiusi entro involti, ossia scatole, bossoli, buste, pacchetti od astucci che portino impressa l'indicazione della fabbrica, siano muniti di apposite marche, e ne contengano un numero compreso nei limiti:

di 30 e di 3, o di un multiplo di 30 e di 3, rispettivamente, fino a 360 ed a 30 per i fiammiferi di cera o di legno o d'altre materie fini, e per quelli di cera detti: ascendiscale.

di 60 o di un multiplo di 60 fino a 360, per quelli di legno o di altre materie, comuni, cioe' solforati.

Sul numero massimo di fiammiferi stabilito come sopra per ciascun involto, e' tollerata un'eccedenza compresa fra 1 e 10 per cento.

Le dette marche, ossia contrassegni della tassa pagata, saranno distribuite dagli uffici del registro, e la applicazione di esse agli involti sara' fatta a cura e spese dei fabbricanti e degli importatori.

L'aggio da concedersi dallo Stato ai ricevitori del registro per la vendita delle marche suindicate verra' stabilito per decreto Reale.