N NORME. red.it

Che approva i provvedimenti finanziari. (095U0486)

Art. 12


Art. 12.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli ha un patrimonio suo proprio, distinto da quello del Banco, e sopra di esso i creditori del Banco non possono mai avere alcuna ragione.

Il Banco garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni della Cassa di risparmio di fronte ai terzi.

La Cassa e' amministrata dal Direttore generale del Banco, valendosi degli uffici e dei funzionari del Banco. Essa e' sottoposta alla vigilanza del ministro del Tesoro.

Il Banco potra' tenere in conto corrente fruttifero, ad una ragione d'interesse non inferiore alla meta' dell'interesse pagato dalla Cassa al pubblico, una somma non mai superiore ad un quinto della totalita' delle attivita' della Cassa.(88)

Ogni altra attivita' della Cassa dovra' essere impiegata esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Le attivita' gia' impiegate diversamente alla data della pubblicazione della presente legge dovranno essere liquidate entro non piu' di cinque anni, salvi i termini piu' lunghi stipulati con precedenti contratti. Ogni parziale riscossione dovra' essere impiegata esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. (26)(79)
((94))
AGGIORNAMENTO (26)


La L. 7 luglio 1902, n. 318, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La Cassa di risparmio del Banco di Napoli, a deroga dell'articolo 12, ultimo comma, dell'allegato T all'articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e' autorizzata a concedere alla Camera di commercio ed arti di Napoli di estinguere in un periodo di 20 anni, a cominciare dal 1° gennaio 1903, con una rata annuale costante di L. 35,613.57, per capitale ed interessi, il residuale debito di L. 484,000, per il mutuo ipotecario di L. 500,000, stipulato con istrumento del 3 gennaio 1895, fermo rimanendo l'obbligo della Cassa di risparmio medesima d'impiegare le somme realizzate in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato".

AGGIORNAMENTO (79)


Il D.L. Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 826, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A deroga dell'art. 12, ultimo comma, dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli e' autorizzata a concedere alla Camera di commercio e industria di Napoli il prolungamento ad anni 30, a decorrere dal 1° gennaio 1915, del termine stabilito dall'art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 318, per estinguere con una rata annuale posticipata e costante di L. 15.925,86, tra capitale ed interessi, il residuale debito di L. 275.390,51 per il mutuo ipotecario di L. 500.000, stipulato con istrumento del 3 gennaio 1895".

AGGIORNAMENTO (88)


Il Regio D.L. 9 novembre 1923, n. 2494, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il quarto comma dell'art. 12 dell'allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e' modificato nel senso che il Banco di Napoli potra' tenere in conto corrente fruttifero, ad una ragione d'interesse non inferiore alla meta' dell'interesse pagato dalla sua Cassa di risparmio al pubblico, una somma non mai superiore ad un decimo della totalita' delle attivita' della Cassa".

AGGIORNAMENTO (94)


Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486".