N NORME. red.it

Che approva i provvedimenti finanziari. (095U0486)

Art. 1.



E' convertito in legge il Regio decreto del 10 dicembre 1894, n. 532, costituente l'allegato A, che reca variazioni alla tariffa dei dazi doganali e delle tare, nonche' al regime fiscale delle fabbriche di glucosio, di cicoria e degli spiriti, ed impone una tassa sulla raffinazione degli olii minerali greggi di origine nazionale e sulla fabbricazione dei fiammiferi.

Col giorno in cui entrera' in vigore la presente legge cessera' di aver effetto il decreto sopradetto in quanto esso sia modificato dalle disposizioni della legge stessa.

Art. 2.



Sono approvate le leggi costituenti gli allegati B, C, D ed E riguardanti rispettivamente:

1° la riforma della tassa sulla cicoria e sulle sostanze che nel consumo possono servire agli usi della cicoria preparata o del caffe' e modificazioni all'ordinamento della tassa sul glucosio;

2° le norme per l'applicazione del tributo sulla raffinazione degli olii minerali greggi;

3° il nuovo testo di disposizioni relative alla tassa sugli spiriti;

4° le disposizioni per l'applicazione della tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi.

Art. 3.



Sono pure approvate le leggi costituenti gli allegati F, G ed H, riguardanti rispettivamente:

1° la tassa sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica a scopo d'illuminazione e di riscaldamento;

2° disposizioni relative alle tasse ipotecarie ed agli emolumenti dei conservatori delle ipoteche;

3° disposizioni relative alle tasse sulle assicurazioni.

Art. 4.



La tassa interna di fabbricazione degli zuccheri e' stabilita nella misura di L. 70,15 per ogni quintale di zucchero di prima classe, e di L. 67,20 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Quando le materie prime, da cui si estrae 1o zucchero, non siano prodotti dell'agricoltura nazionale, spetta alla finanza la facolta', data dall'art. 1 della legge 15 luglio 1883, n. 1501, serie 3ª, ai fabbricanti di zucchero indigeno, di liquidare la tassa sulla quantita' di zucchero effettivamente prodotto.

Art. 5.



Con effetto dal giorno 11 marzo 1895 la restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero, destinati alla esportazione, sara' conceduta nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato I.

E' concessa la restituzione del dazio sul cotone impiegato nella fabbricazione dei filati e dei tessuti di cotone, o misti con cotone, esportati all'estero, eccettuati i filati ed i tessuti nei quali il cotone entri in misura inferiore al 20 per cento.

La restituzione sara' fatta nella misura di L. 4 per ogni quintale di cotone in filati e di L. 4.50 per ogni quintale di cotone in tessuti, con le norme che saranno determinate con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

Il Governo potra' estendere la restituzione del dazio sul cotone greggio alle ovatte di cotone esportate, determinandone con decreto Reale la misura e stabilendo le condizioni alle quali la concessione dovra' essere subordinata.

Art. 6.



Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le modificazioni ed aggiunte indicate nella tabella che costituisce l'allegato K.

Art. 7.



E' data facolta' al Governo del Re di rivedere, completare e riunire in testo unico, con decreto Reale da presentare al Parlamento per la conversione in

legge non piu' tardi del 31 dicembre 1895, le disposizioni sulle tare per le merci che si importano dall'estero, determinando le discipline per la loro applicazione.

Art. 8.



Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sara' pubblicato il testo unico delle disposizioni preliminari alla tariffa e quello della tariffa generale dei dazi doganali, coordinandone e suddividendone le voci e sottovoci e sopprimendo e modificando le note in relazione con le disposizioni della presente legge, con quelle tuttora in vigore di leggi precedenti, coi trattati di commercio e con le modificazioni approvate col Regio decreto del 26 aprile 1893, n. 208.

E' data parimenti facolta' al Governo del Re di pubblicare il repertorio della tariffa generale dei dazi doganali con decreto Reale, che sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge, nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 9.



E' data facolta' al Governo del Re di rivedere e di coordinare in testo unico le disposizioni regolamentari per l'applicazione delle leggi relative a tutte le tasse interne di fabbricazione.

E' parimenti autorizzato il ministro delle finanze, nei casi in cui non abbia luogo l'abbonamento con i fabbricanti, a fare accertare il prodotto da sottoporsi alla tassa di fabbricazione delle acque gassose, col sussidio di un congegno meccanico da applicarsi a spese dell'Amministrazione.

Art. 10.



Le tasse fisse di registro sulle sentenze dei tribunali, delle Corti d'appello e delle Corti di cassazione stabilite dagli articoli 123, 124, 126, 127, 128, 130 e 131 della tariffa annessa alla legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076, sono aumentate della meta'.

La tassa fissa sulle sentenze e' unica qualunque sia il numero dei provvedimenti contenuti nelle medesime.

La tassa graduale sulle sentenze di qualsiasi grado di giurisdizione stabilita dagli articoli 129 e 130 della precitata tariffa e' da applicarsi nella misura di lire 2 per ogni mille lire.

Le decisioni degli arbitri debbono essere scritte su carta da lire 3: su dette sentenze sara' dovuta la tassa fissa prescritta per le sentenze dei tribunali e la tassa graduale di lire 3 per ogni mille lire, salva, ove occorra, la tassa proporzionale.

Al decreto d'omologazione delle decisioni arbitrali si applica la sola tassa fissa di lire 2.

La sovrimposta dei decimi e' mantenuta anche per le tasse stabilite dal presente articolo.

Art. 11.



Gli Istituti di credito, le Societa', gli Enti e le Ditte che abbiano emesso od emetteranno cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, tanto definitivi quanto provvisori, non potranno prendere qualsiasi nota nelle loro scritture, ne' addivenire ad altre operazioni in dipendenza di trasferimento di detti titoli a causa di morte, senza averne fatta prima denunzia all'Ufficio del registro.

Omettendosi questa denunzia, i contravventori incorreranno in una pena uguale all'ammontare della tassa dovuta per legge sui titoli ed azioni, come e' stabilito pei detentori con l'articolo 5 della legge 12 luglio 1888, n. 5515; e salva la responsabilita' solidale anche per la tassa che fosse tuttora da recuperarsi a carico degli eredi e legatari sui detti titoli, azioni o certificati.

Art. 12.



La disposizione contenuta nel comma 3° dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, s'intende applicabile soltanto nel caso in cui il debitore avesse assunto genericamente l'obbligo di pagare l'imposta di ricchezza mobile. Non s'intendono pertanto invalidati dalla detta disposizione i patti speciali relativi all'obbligo assuntosi espressamente dal debitore, anteriormente alla pubblicazione di detta legge, di sostenere a suo carico qualsiasi futuro aumento dell'imposta di ricchezza mobile o di ogni imposta, garantendo al creditore un determinato interesse netto.

Art. 13.



Salvo il disposto dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la indennita' di residenza in annua somma fissa stabilita dall'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, a favore degli impiegati civili ed uscieri od inservienti di ruolo delle amministrazioni dello Stato con sede in Roma, e' da ritenersi dovuta rispettivamente nella somma di lire 400 e di lire 300 agli impiegati ed agli uscieri od inservienti ammogliati o vedovi con figli, ovvero scapoli con genitori se conviventi con essi, quando almeno uno dei figli o dei genitori conviva con l'impiegato od usciere e sia a carico di lui; altrimenti gli impiegati ed uscieri od inservienti anzidetti sono da considerarsi rispettivamente come ammogliati senza prole o come scapoli.

Art. 14.



Il Governo del Re e' autorizzato a stipulare con le Societa' italiane per le strade ferrate esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula gli accordi necessari per esonerarle dal servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento considerate dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª, con effetto a datare dal 31 dicembre 1895.

A partire dal 1° gennaio 1896 il detto servizio sara' affidato alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 15.



A compimento della facolta' data al Governo del Re con l'articolo 5 della legge 22 luglio 1894, n. 347, esso e' autorizzato a prendere accordi con le Societa' italiane delle strade ferrate del Mediterraneo e Meridionali per il pagamento anticipato delle annualita' complementari ancora dovute dal Tesoro, ai termini dell'articolo 9 delle convenzioni sottoscritte addi' 20 e 21 giugno 1888 ed approvate con la legge 20 luglio 1888, n. 5550.

Art. 16.



E' abrogata la facolta' concessa dall'articolo 5, comma primo, dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, di provvedere alle spese per le costruzioni ferroviarie e per le Casse per gli aumenti patrimoniali mediante emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento netto.

Nelle dette spese s'intendono comprese anche quelle che potranno essere eventualmente impegnate cogli appalti da fare dopo la pubblicazione della presente legge per il compimento delle linee ferroviarie indicate nell'articolo 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e nell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550.

Art. 17.



Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato L, che forma parte integrante della presente legge, riguardanti la conversione di vari debiti dello Stato e di buoni del Tesoro a lunga scadenza in consolidato 4.50 per cento netto esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.

Art. 18.



I titoli del consolidato 4.50 per cento netto, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, emessi a norma dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e per effetto della presente legge, non potranno essere assoggettati a conversione a tutto il 30 giugno 1900.

Art. 19.



E' convertito in legge il Regio decreto 21 novembre 1894, n. 517 (Allegato M alla presente legge), che disciplina il cambio dei certificati nominativi e misti del consolidato 5 per cento con quelli nominativi e misti del nuovo consolidato 4 per cento netto.

Art. 20.



Nel limite massimo di 800 milioni di lire, fissato dall'articolo 2 dell'allegato I, approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per qualsiasi emissione di biglietti di Stato, e' compreso anche il valore nominale dei buoni di cassa da 1 e 2 lire, creati secondo le disposizioni approvate con l'articolo 14 della citata legge ed emessi contro immobilizzazione di monete divisionali italiane di argento.

La somma di 400 milioni di lire, oltre la quale, ai termini della medesima legge, ogni emissione di biglietti di Stato dev'essere interamente coperta da valuta metallica, e' ridotta a 320 milioni; e le somme di 400 milioni di lire, di cui nel primo comma dell'articolo 3 del citato allegato, e di 200 milioni, di cui alla lettera b dello stesso articolo, sono rispettivamente elevate a 480 e a 280 milioni, restando in esse compreso il valore nominale dei buoni di cassa creati a forma delle disposizioni vigenti.

Entro tali limiti potra' pure essere immobilizzata, come riserva speciale dei biglietti di Stato, una somma di 20 milioni di lire di monete divisionali d'argento di conio italiano.
((11))
AGGIORNAMENTO (11)


Il Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520, ha disposto (con l'art. 2, delle disposizioni) che "A deroga dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1895, n. 486, il limite massimo della circolazione dei biglietti a debito dello Stato viene ridotto di 200 milioni, e viene revocata la disposizione di cui alla lettera a dell'articolo 3 dell'allegato I alla legge 22 luglio 1894, n, 339".
Ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Siffatte disposizioni avranno applicazione dopo il 1° gennaio 1897".

Art. 21.



Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, il ministro del Tesoro provvedera' al deposito, presso la Cassa dei depositi e prestiti, come riserva speciale di 400 milioni in biglietti di Stato presentemente emessi; della somma di 80 milioni di lire in specie d'oro e in monete d'argento di conio italiano, di cui non piu' di 20 milioni in moneta divisionale d'argento ai termini dell'articolo precedente.

Art. 22.



Compiuta l'estinzione dei debiti redimibili della tabella A, e al termine dell'esercizio 1898-99, nel quale si chiudera' l'operazione sui debiti redimibili della tabella B, secondo le disposizioni contenute nell'allegato M, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, l'avanzo che, per le disposizioni medesime, sarebbe devoluto al Tesoro dello Stato, sara', invece, destinato a diminuzione del debito pubblico, mediante corrispondente annullamento di rendita sul Gran Libro.

Non potra' quindi essere destinata a scopo diverso da quello previsto dalla legge mentovata qualsiasi parte della rendita messa a disposizione della Cassa dei depositi e prestiti per il servizio dei debiti redimibili descritti nelle tabelle citate; e la stessa rendita non potra' essere alienata se non nelle proporzioni strettamente necessarie in ogni esercizio per provvedere, nella misura dei rispettivi stanziamenti di bilancio, i fondi occorrenti per gl'interessi, i premi e l'ammortizzazione dei debiti redimibili indicati.

Art. 23.



Tutti i fondi della Cassa dei depositi e prestiti, provenienti dai depositi del risparmio e dai depositi volontari, saranno impiegati per non meno di una meta' in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e pel resto in prestiti alle provincie, ai comuni e ai consorzi, ai termini delle leggi vigenti, o in conto corrente col Tesoro.

Art. 24.



A deroga di quanto dispone l'articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, il ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'agricoltura, industria e commercio, e col ministro delle poste e telegrafi, avra' facolta' di mutare, anche semestralmente, la ragione dell'interesse sulle somme depositate a titolo di risparmio, quando lo esigano le condizioni del mercato.

Per la prima volta, dopo la promulgazione della presente legge, purche' entro trenta giorni dalla pubblicazione di essa, la detta facolta' potra' essere esercitata pel tempo che manchera' a compier l'anno 1895.

Art. 25.



La ragione dell'interesse, da stabilirsi con decreti Reali, registrati alla Corte dei conti, per i buoni del Tesoro di ogni specie, che saranno emessi dopo la promulgazione della presente legge, sara' esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.

Il ministro del Tesoro accordera' sui buoni del Tesoro che vengano ceduti direttamente alle Casse di risparmio di cui nella legge 15 luglio 1888, n. 5546, un interesse maggiore dell'ordinario, con la condizione che i buoni stessi non siano dalle Casse di risparmio girati a terzi.

L'applicazione dell'articolo 61 del testo unico approvato col Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, per quanto riguarda i buoni del Tesoro emessi anteriormente alla pubblicazione della presente legge, avra' effetto dal 31 dicembre 1895 in poi, detraendo dall'accertamento dei redditi propri o dei depositanti soggetti all'imposta di ricchezza mobile delle Casse di risparmio sopra accennate una somma uguale agli interessi netti derivanti dai buoni medesimi.

Art. 26.



Sono convertiti in legge:

il Regio decreto 12 ottobre 1894, num. 442, col quale e' unificata nel Ministero del Tesoro la vigilanza permanente sugli Istituti di emissione, riprodotto nell'allegato N alla presente legge;

i Regi decreti 10 dicembre 1894, n. 534, 16 maggio 1895, n. 334, e 30 maggio 1895, n. 343, che approvano ed emendano il regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione, riprodotti nell'allegato O, alla presente legge, con le modificazioni determinate dalla legge che costituisce l'allegato P, per il regolamento unico di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Art. 27.



E' abrogato l'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133.

Sui provvedimenti, intorno ai quali doveva essere sentita la Commissione di che agli articoli 24 e 26 della citata legge, dara' il suo avviso, quando ne sia richiesta dal ministro del Tesoro, la Commissione permanente per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione, istituita con l'articolo 3 del regolamento unico per la vigilanza sugli Istituti di emissione, di cui nell'articolo precedente della presente legge.

Art. 28.



E' convertito in legge il Regio decreto del 10 dicembre 1894, n. 533, riprodotto nell'allegato Q, alla presente legge, con cui si approva la convenzione stipulata il di' 30 ottobre 1894 fra il ministro del Tesoro e la Banca d'Italia, e si provvede intorno al personale reso disponibile dal passaggio del servizio di tesoreria alla Banca d'Italia.

Art. 29.



Restano ferme le disposizioni del primo comma dell'articolo 26 e degli articoli 27, 28 (2° comma), 29 e prima parte dell'articolo 30 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riguardanti la liquidazione della Banca Romana, e sono abrogati l'articolo 18, il 1° comma dell'articolo 28 e l'ultima parte dell'articolo 30 della legge medesima.

Agli effetti della liquidazione delle immobilizzazioni derivanti dalla liquidazione della Banca Romana saranno applicabili termini di tempo doppi di quelli stabiliti dall'articolo 13 della citata legge per la liquidazione delle immobilizzazioni proprie della Banca d'Italia.

Agli stessi effetti la riduzione delle tasse di registro all'unica tassa fissa di lire 3.60, di che nell'articolo 18 della citata legge 10 agosto 1893, non avra' effetto oltre il 31 dicembre 1912, e sara' applicabile unicamente agli atti di vendita ai terzi degli immobili posseduti gia' dalla Banca Romana al 1° ottobre 1894, e per le cessioni ai terzi dei crediti gia' esistenti al 23 novembre 1893, e limitatamente alla sola misura dei crediti stessi.

Ad ogni altra operazione riguardante la liquidazione medesima saranno estese tutte le riduzioni di tasse e sopratasse di registro concesse agli Istituti di emissione con le disposizioni dell'allegato R, approvato con l'articolo 37 della presente legge, e limitatamente ai termini stabiliti nelle dette disposizioni.

Art. 30.



A deroga dell'articolo 21 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e dell'articolo 11 dell'allegato I, approvato coll'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la somma totale delle anticipazioni ordinarie che gli Istituti d'emissione debbono fare al Tesoro e' fissata in 135 milioni di lire, cosi' ripartite:

Banca d'Italia . . . . L. 100,000,000

Banco di Napoli . . . » 28,000,000

Banco di Sicilia . . . » 7,000,000

A partire dal 1° gennaio 1895, l'interesse dovuto dal Tesoro per le dette anticipazioni sara' ragguagliato alla ragione di lire 1.50 per cento al netto da ogni imposta.

La circolazione per conto dello Stato, dipendente dalle anticipazioni di che sopra, a partire dal 1° gennaio 1895, non e' soggetta alla tassa di cui negli articoli 10 e 21 della citata legge 10 agosto 1893, n. 449.
((11))
AGGIORNAMENTO (11)


Il Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520, ha disposto (con l'art. 3, delle disposizioni) che "A deroga dell'articolo 30 della legge 8 agosto 1895, n. 486, l'ammontare delle anticipazioni ordinarie che gli istituti di emissione saranno obbligati a fare al Tesoro, dal 1° marzo 1897, sara' ripartito cosi':



Banca d'Italia . . . . L. 85,000,000
Banco di Sicilia . . . » 5,000,000
-------------
Totale . . . L. 90,000,000
-------------"

Ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Siffatte disposizioni avranno applicazione dopo il 1° gennaio 1897".

Art. 31.



La quota della riserva degli Istituti di emissione che, ai termini dell'articolo 6 della legge 10 agosto 1893, n. 449, puo', fino al limite del 7 per cento, essere composta di divisa estera, potra' essere costituita, oltreche' di cambiali sull'estero pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, di certificati di somme depositate in conto corrente all'estero, e pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, presso le grandi Banche di emissione, o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del Tesoro.

Saranno stabiliti con decreto Reale, da emanarsi entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, i requisiti delle cambiali sull'estero ammesse a far parte della riserva, la forma dei certificati di conto corrente all'estero e le norme per il riscontro dei relativi depositi attivi.

Art. 32.



Le somme che gli Istituti di emissione possono tenere impiegate in rendita italiana, ai termini dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono elevate:

per la Banca d'Italia a . . . . L. 75,000,000

per il Banco di Napoli a . . . » 30,000,000

per il Banco di Sicilia a . . . » 8,000,000

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a comprendere nelle dette somme, oltre i titoli di rendita consolidata italiana, altri titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato.

Essi sono pure autorizzati ad impiegare in rendita consolidata italiana o nei detti titoli la parte libera della rispettiva massa di rispetto, all'infuori delle scorte fissate nei limiti di che sopra, o con disposizioni speciali aventi forza di legge.

Art. 33.



Agli effetti della graduale riduzione della circolazione richiesta dall'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, il termine di 4 anni di cui nei comma 2 e 3 del detto articolo, e quello di 14 anni, di cui nei comma 3, 4, 6 e 7 dello stesso articolo, sono rispettivamente prolungati di un anno.

Art. 34.



I limiti fissati dall'art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per l'ammontare dai depositi in conto corrente fruttifero sono elevati:

per il Banco di Napoli a . . . . L. 50,000,000

per il Banco di Sicilia a . . . » 15,000,000

Rimane fermo quanto dispone l'articolo 2 dell'allegato E, approvato con l'articolo 10 della legge 22 luglio 1894, n. 339, sostituendo alle somme dei conti correnti fruttiferi indicate per i Banchi di Napoli e di Sicilia dalla citata legge del 10 agosto 1893 quelle riportate sopra.

Art. 35.



Durante il corso legale, la ragione dell'interesse per le anticipazioni indicate al n. 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sara' uguale per tutti gli Istituti e la medesima non potra' variare senza l'autorizzazione del Governo.

A deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riguardante la ragione dello sconto durante il corso legale, e' data facolta' al Governo del Re di determinare con decreto Reale, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le condizioni nelle quali, indipendentemente dalle eccezioni contemplate dal citato articolo 4 della detta legge 10 agosto 1893 e dall'articolo 13 dell'allegato T, approvato con l'articolo 39 della legge presente, gli Istituti di emissione potranno concedere sconti di effetti cambiari ad un saggio inferiore a quello normale.

Art. 36.



Agli effetti della liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, il termine di 10 anni, di cui al comma 1° dell'articolo 13 della legge 10 agosto 1893, e' prorogato fino a 15 anni, ed al termine del biennio per la liquidazione di ciascun quinto delle immobilizzazioni stesse e' sostituito quello di un triennio.

Tale concessione resta subordinata per la Banca d'Italia al mantenimento dell'obbligo da essa assunto col 2° comma dell'articolo 4 della convenzione stipulata tra il ministro del Tesoro e la Banca stessa addi' 30 ottobre 1894.

Le prescrizioni e le sanzioni dell'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893, riferentisi ai termini di 10 anni e rispettivamente di 2 anni, restano applicabili ai nuovi termini accordati, e l'ispezione straordinaria di cui al 2° comma dell'articolo 15 della stessa legge avra' luogo ogni triennio.

Art. 37.



Al comma 1° dell'articolo 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono sostituite le disposizioni contenute nell'allegato R, che forma parte integrante della presente legge.

Art. 38.



Sono approvate le disposizioni contenuto nell'allegato S, che forma parte integrante della presente legge, riguardanti i Crediti fondiari degli Istituti d'emissione.

Art. 39.



E' data facolta' al Governo del Re di riformare con decreto Reale, da emanarsi non piu' tardi del 30 novembre 1895, gli statuti dei due Banchi di Napoli e di Sicilia e delle Amministrazioni dipendenti, conservandone integre le funzioni ai termini della legge 10 agosto 1893, n. 449, e in base alle disposizioni di cui all'allegato T, che forma parte integrante della presente legge. ((79))
AGGIORNAMENTO (79)


Il D.L. Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 826, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A deroga dell'art. 12, ultimo comma, dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli e' autorizzata a concedere alla Camera di commercio e industria di Napoli il prolungamento ad anni 30, a decorrere dal 1° gennaio 1915, del termine stabilito dall'art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 318, per estinguere con una rata annuale posticipata e costante di L. 15.925,86, tra capitale ed interessi, il residuale debito di L. 275.390,51 per il mutuo ipotecario di L. 500.000, stipulato con istrumento del 3 gennaio 1895".

Art. 40.



E' prorogato sino al 30 giugno 1896 il termine stabilito dall'articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la cessazione di ogni emissione dei biglietti di banca presentemente in corso.

Art. 41.



A deroga del primo comma dell'articolo 27 della legge 10 agosto 1893, n. 449, i biglietti della Banca Romana che entro il mese di dicembre 1895 non fossero presentati per il cambio alla sede della Banca d'Italia in Roma saranno prescritti.

Art. 42.



Per la liquidazione della pensione di riposo degl'impiegati civili e degli ufficiali dell'esercito e della marina, sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato U, che forma parte integrante della presente legge.

Art. 43.



Per le conversioni previste all'articolo 8 dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e che siano richieste anteriormente al 1° luglio 1896, e' data facolta' al Governo del Re di assumere, con decreto Reale, a carico del bilancio del Tesoro, l'importo dei diritti di bollo riguardanti i nuovi titoli 4 per cento netto da darsi in cambio della rendita consolidata 5 per cento. ((7))
AGGIORNAMENTO (7)


La L. 2 luglio 1896, n. 253 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine del 1° luglio 1896, di cui nell'art. 43 della legge 8 agosto 1895 n. 486, e' prorogato al 31 dicembre 1897".

Art. 44.



Per le conversioni previste all'articolo 1 dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e agli articoli 1, 6 e 7 dell'allegato L, approvato con l'articolo 17 della legge presente, e' data facolta' al Governo del Re di assumere, con decreto Reale, a carico del bilancio del Tesoro, l'importo dei diritti di bollo riguardanti i nuovi titoli 4.50 per cento netto, da darsi in cambio dei titoli da convertire.

Art. 45.



E' data facolta' al Governo del Re di pubblicare in testo unico da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, tutte le disposizioni di legge che riguardano gl'Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 agosto 1895.

UMBERTO.

P. Boselli.
Sidney Sonnino.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Allegato A

Art. 1


Allegato A all'articolo I.

R. decreto 10 dicembre 1894, n. 532, che reca variazioni alla tariffa dei dazi doganali e delle tare, nonche' al regime delle fabbriche di glucosio, cicoria e di spiriti ed impone una tassa sulla raffinazione degli olii minerali e fabbricazione dei fiammiferi.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono introdotte le seguenti modificazioni nella tariffa generale dei dazi doganali:

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2


Art. 2.

La tassa interna sulla fabbricazione di glucosio solido e' stabilita come segue:

Per ogni quintale di glucosio solido di 1ª classe, L. 54.

Per ogni quintale di glucosio solido di 2ª classe, L. 34.

E' abrogato l'art. 5 della legge 10 luglio 1887, numero 4665 (serie 3ª).

Art. 3


Art. 3.

Nelle fabbriche che producono glucosi soggetti a diverse misure di tassa, le relative lavorazioni devono essere eseguite in periodi distinti, e i prodotti devono essere custoditi in locali separati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale.

Art. 4


Art. 4.

La tara di chilogrammi 12,50 per cento stabilita dall'articolo 8 della legge del 14 luglio 1891, n. 391, per le cassette di legno con due recipienti di latta contenenti olii minerali, e' ridotta a 11,50 per cento.

Art. 5


Art. 5.

Durante il primo trimestre dall'applicazione del presente decreto la restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero che si esportano, continuera' a farsi nella misura stabilita dalla legge del 30 dicembre 1892, n. 733.

Art. 6


Art. 6.

La restituzione del dazio pagato sulla materia prima impiegata nella fabbricazione dei filati e tessuti di cotone sara' fatta a decorrere dal 10 gennaio 1895, nella misura di lire 4 per ogni quintale di filati o di lire 4,50 per ogni quintale di tessuti che saranno esportati all'estero colle norme che saranno determinate, udito il Consiglio di Stato, con decreto Reale.

Art. 7


Art. 7.

La tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e di ogni altra sostanza, che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata e del caffe', e' riscossa sul prodotto effettivo accertato in tutte le fabbriche direttamente dagli agenti della finanza, esclusa ogni convenzione d'abbonamento.

La cicoria preparata e le altre sostanze non possono essere estratte dalle fabbriche o dalle dogane se non in pacchetti e recipienti chiusi e identificati nei modi e colle norme che saranno stabiliti con decreto Reale.

I pacchetti e recipienti devono essere introdotti e conservati nei depositi e negli esercizi di vendita, nel preciso stato in cui furono identificati.

Pero' negli esercizi di vendita al minuto potra' essere tenuto aperto un pacchetto o recipiente per ogni marca di fabbrica.

Art. 8


Art. 8.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono stabilite nella misura di lire 180 per ogni ettolitro di alcool anidro alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale.

La tassa di vendita sugli spiriti e' soppressa.

I seguenti prodotti a base d'alcool, quando vengono importati dall'estero sono soggetti alla sopratassa nella misura qui sotto indicata:

Parte di provvedimento in formato grafico

I medicamenti ed i prodotti chimici a base d'alcool, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa doganale, devono assolvere la sopratassa sulla quantita' di spirito, che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione.

La misura di detto tributo e' determinata dal ministro delle finanze, sentito il collegio dei periti doganali.

Art. 9


Art. 9.

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed ogni altra passivita', e' stabilito nella misura:

a) di 7 per cento per le fabbriche che adoperano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di canna;

b) di 15 per cento per le distillerie che estraggono lo spirito dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella lettera a);

c) di 18 per cento per le fabbriche che distillano le materie di cui alla lettera b), esercitate da Societa' cooperative.

Art. 10


Art. 10.

Alle merci che a termini dell'articolo 81 della legge doganale non possono circolare o detenersi in qualunque modo nelle zone di vigilanza se non siano munite di una bolletta di legittimazione, sono aggiunti gli spiriti in quantita' maggiore di 10 litri.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo II del testo unico della legge sugli spiriti, in data 29 agosto 1889, n. 6358 (serie 3ª), eccezione fatta per quelle contenute nell'art. 56.

Art. 11


Art. 11.

La restituzione della tassa di fabbricazione e della sopratassa sugli spiriti e' fatta per intero esclusivamente per gli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipici, Marsala, Porto o Vermouth, all'infuori della vigilanza dell'amministrazione, e nella misura del 90 per cento per i liquori che si esportano all'estero.

La ricchezza alcoolica del vino naturale adoperato per la fabbricazione del Marsala e del Porto e' ritenuta di 14 gradi, e quella del vino naturale adoperato per il Vermouth, e' ritenuta di 11 gradi.

Il limite massimo per la restituzione della tassa o della sopratassa sull'alcool aggiunto a detti vini tipici, e' stabilito:

pel Marsala a gradi 23;

» Porto » 22;

» Vermouth » 18.

Art. 12


Art. 12.

La restituzione della tassa di fabbricazione sugli spiriti esportati all'estero:

a) in natura;

b) aggiunti ai vini comuni, ai mosti ed alle frutta, in presenza degli agenti di finanza;

e' fatta esclusivamente con detrazione degli accertamenti di fabbrica o dal carico di magazzino, da cui gli spiriti provengono.

L'abbuono ha luogo in ragione del 90 per cento, per lo spirito esportato in natura, ed in ragione dell'intiera tassa per quello aggiunto ai vini, ai mosti ed alle frutta, e pel cognac estratto dai depositi sotto vincolo doganale. Sugli spiriti esteri aggiunti in presenza degli agenti dell'amministrazione ai vini comuni, ai mosti ed alle frutta nazionali esportati, sara' abbuonata la intera sopratassa di confine.

Art. 13


Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni finora vigenti, che riguardano la restituzione sugli spiriti esportati all'estero, sia in natura, sia aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta.

Art. 14


Art. 14.

Pei vini conciati all'infuori dell'assistenza dell'amministrazione ed esportati all'estero dal 1° luglio corrente anno fino all'attuazione del presente decreto, le restituzioni di tasse saranno accordate nella misura media delle aliquote risultate dal riparto del contingente fisso, di cui all'art. 5 della legge 30 giugno 1890, n. 6915 (serie 3ª), per gli esercizi 1890-91 al 1893-94 inclusivamente.

Le domande per la restituzione della tassa non presentate entro due mesi dall'attuazione del presente decreto, saranno prescritte.

Art. 15


Art. 15.

Sugli spiriti che all'attuazione del presente decreto esisteranno nei magazzini delle fabbriche, in quelli dei commercianti all'ingrosso e negli opifici di rettificazione, sara' riscossa la tassa di fabbricazione nella misura di lire 180 per ettolitro di alcool anidro, esclusa la tassa di vendita. Se i detti spiriti fossero soggetti alla sola tassa di vendita, saranno riscosse lire 40 per ettolitro di alcool anidro, se invece fossero soggetti alla sola tassa di fabbricazione, saranno riscosse lire 140.

Art. 16


Art. 16.

Per i liquori ed i cognac fabbricati prima dell'attuazione del presente decreto ed esportati, la restituzione sara' fatta in base alla tassa di fabbricazione di lire 180 esclusa pero' la tassa di vendita.

Pei vini tipici conciati senza l'assistenza degli agenti di finanza la restituzione in base alla nuova tassa di lire 180 sara' fatta per le esportazioni che avranno luogo dal 1° luglio 1895 in poi.

Art. 17


Art. 17.

E' stabilita una tassa interna sulla raffinazione degli olii minerali greggi nazionali, nella misura di lire 10 per ogni quintale di prodotto ottenuto che appartenga alla classe di quelli considerati sotto il n. 7 b) della tariffa generale dei dazi doganali.

Art. 18


Art. 18.

Nel giorno in cui entrera' in vigore il presente decreto, sara' proceduto all'inventario del prodotto esistente nelle raffinerie di olii minerali greggi.

E' in facolta' del raffinatore di pagare la tassa a misura della estrazione del prodotto, purche' lo custodisca in magazzini assimilati ai doganali.

Art. 19


Art. 19.

E' imposta a favore dello Stato una tassa sui fiammiferi fabbricati nel Regno ed una sopratassa su quelli importati dall'estero, nella misura di un centesimo di lira:

ogni 30 fiammiferi di cera, oppure di legno o di altra materia, fini, cioe' parafinati, stearinati, ecc.;

ogni 3 fiammiferi di cera detti ascendiscale;

ogni 60 fiammiferi di legno o di altre materie, comuni, cioe' solforati.

I fiammiferi con due capocchie accensibili pagano doppia tassa.

Non sono soggetti a tassa i fiammiferi esportati all'estero.

Art. 20


Art. 20.

Chiunque raffini olii minerali greggi e fabbrichi fiammiferi deve essere in possesso di una licenza d'esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza.

Questa licenza e' soggetta alla tassa di lire 100 per le raffinerie di olii minerali greggi; di lire 10 per le fabbriche che producono esclusivamente fiammiferi di legno o di altre materie, solforati, e di lire 20 per le fabbriche di fiammiferi di ogni altra specie.

Le raffinerie di olii minerali greggi e le fabbriche di fiammiferi sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, ed i prodotti, appena ultimati, devono essere immessi e custoditi in appositi magazzini ai quali sono applicabili tutte le disposizioni della legge doganale per i magazzini di proprieta' privata, escluso l'obbligo della cauzione.

Art. 21


Art. 21.

I fiammiferi importati dall'estero, o fabbricati all'interno, non si possono mettere in vendita se non racchiusi entro involti, ossia scatole, bossoli, buste, pacchetti od astucci che portino impressa l'indicazione della fabbrica, siano muniti di apposite marche, e ne contengano un numero compreso nei limiti:

di 30 e di 3, o di un multiplo di 30 e di 3, rispettivamente, fino a 360 ed a 30 per i fiammiferi di cera o di legno o d'altre materie fini, e per quelli di cera detti: ascendiscale.

di 60 o di un multiplo di 60 fino a 360, per quelli di legno o di altre materie, comuni, cioe' solforati.

Sul numero massimo di fiammiferi stabilito come sopra per ciascun involto, e' tollerata un'eccedenza compresa fra 1 e 10 per cento.

Le dette marche, ossia contrassegni della tassa pagata, saranno distribuite dagli uffici del registro, e la applicazione di esse agli involti sara' fatta a cura e spese dei fabbricanti e degli importatori.

L'aggio da concedersi dallo Stato ai ricevitori del registro per la vendita delle marche suindicate verra' stabilito per decreto Reale.

Art. 22


Art. 22.

Entro otto giorni dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale del Regno i fabbricanti e venditori di fiammiferi e di oggetti che nell'uso possano ad essi sostituirsi, devono denunziare all'ufficio tecnico di finanza le quantita' che ne possiedono ove queste superino i tre chilogrammi al lordo, e pagare le relative tasse presso l'ufficio finanziario indicato dal Ministero delle finanze.

Per dette rimanenze e' consentito che l'accertamento della tassa dovuta venga fatto, prendendo per base il numero dei fiammiferi complessivamente contenuto negli involucri rinvenuti in deposito ed in base alle tasse unitarie di cui all'art. 19, coll'abbuono del 5 per cento.

I fabbricanti ed i venditori pero' potranno introdurre i fiammiferi in magazzini di deposito a termini dell'articolo 20 e pagare la tassa a misura che ne faranno l'estrazione.

Chiunque intenda proseguire nella fabbricazione dei fiammiferi, dovra' munirsi della licenza di cui all'articolo 20 succitato.

Trascorsi quaranta giorni dopo quello in cui il presente decreto sara' andato in vigore, ogni deposito di fiammiferi in condizioni non conformi a quelle prescritte dall'art. 21, sara' oggetto di contravvenzione.

E' considerato come deposito il possesso di fiammiferi in quantita' eccedente un chilogrammo a lordo.

Trascorsi tre mesi non sara' tollerata la circolazione od il deposito di qualsivoglia quantita' di fiammiferi che non siano nelle condizioni stabilite dall'art. 21.

Art. 23


Art. 23.

Sono considerati in contrabbando:

a) la cicoria e le altre sostanze che nel consumo possono servire agli usi della cicoria preparata e del caffe';

b) i fiammiferi

trovati nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite da questo decreto.

Sono pure considerati in contrabbando i fiammiferi esistenti nei depositi o presso i venditori in quantita' eccedente i tre chilogrammi a peso lordo e non denunziati nel termine prefisso dall'art. 22 all'ufficio tecnico di finanza.

La raffinazione clandestina degli olii minerali greggi e la fabbricazione clandestina dei fiammiferi sono punite colle pene comminate per le contravvenzioni congeneri dalla legge sugli spiriti.

Sono pure applicabili le disposizioni di detta legge a tutte le altre infrazioni relative alle discipline sulla fabbricazione della cicoria e dei fiammiferi.

Art. 24


Art. 24.

Non verranno considerate come prodotte in contrabbando la cicoria e le sostanze che nei consumi possono servire agli usi della cicoria preparata e del caffe' esistenti fuori le fabbriche, che nei tre mesi dall'attuazione di questo decreto non siano poste nelle condizioni prescritte dall'art. 7.

Art. 25


Art. 25.

I proventi della tassa sulla raffinazione degli olii minerali greggi e sulla fabbricazione dei fiammiferi si imputano al capitolo 28 Tasse di fabbricazione dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1894-95.

Gli stanziamenti fatti ai capitoli 91, 92 e 94 dello stato di previsione delle spese del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio per indennita' al personale, per aggio ai contabili incaricati della riscossione e per provvista di materiale, sono rispettivamente aumentati di lire sessantamila (L. 60,000), di lire venticinquemila (L. 25,000) e di lire centosettantamila (L. 170,000).

Art. 26


Art. 26.

Il presente decreto entrera' in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1894.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.

Visto, I Ministri delle Finanze e del Tesoro

P. Boselli.
Sidney Sonnino.

Allegato B

Art. 1


Allegato B all'articolo 2.

Riforma delle tasse sulla cicoria e sul glucosio.

Art. 1.

La tassa di lire 50 il quintale stabilita sulla fabbricazione della cicoria preparata e di ogni altra sostanza, che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffe', e' riscossa sul prodotto effettivo, accertato in tutte le fabbriche direttamente dagli agenti della finanza.

La tassa e' dovuta indipendentemente da qualsiasi destinazione diversa si volesse attribuire alla cicoria preparata ed alle altre sostanze, e qualunque operazione mediante la quale si inizi, si eseguisca o si compia la loro preparazione e' considerata come fabbricazione soggetta a tassa.

La cicoria preparata e le altre sostanze non possono essere estratte dalle fabbriche se non in pacchetti o recipienti chiusi e identificati.

Le condizioni nelle quali devono trovarsi i pacchetti o recipienti, la qualita' dei contrassegni da usare per la loro identificazione e le norme per l'applicazione di tali contrassegni saranno determinate con decreto del ministro delle finanze.

I pacchetti o recipienti devono essere introdotti e conservati nei depositi e negli esercizi di vendita nel preciso stato in cui furono identificati. Pero' negli esercizi di vendita al minuto non potranno tenersi contemporaneamente aperti piu' di tre pacchetti, ciascuno di capacita' non superiore a cento grammi.

Sui prodotti esportati all'estero sara' abbonata la tassa di fabbricazione.
(83)((90))
AGGIORNAMENTO (83)


Il Regio D.L. 16 novembre 1921, n. 1593, convalidato senza modificazioni dalla L. 10 maggio 1923, n. 1792, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, sono richiamate in vigore le disposizioni dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895 n. 486, ad eccezione dell'articolo 4 e salve le modificazioni arrecate all'art. 5 con l'art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308".

AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 24 febbraio 1924, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla citta' ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[...]
i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:
[...]
4° Cicoria e surrogati del caffe'. - Legge 3 giugno 1874, n. 1950, legge 2 aprile 1886, n. 3754, legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato B), R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1593, R. decreto 16 aprile 1896, n. 107, e successive norme modificatrici e complementari".

Art. 2


Art. 2.

Chiunque inizi, eseguisca o compia in frode operazioni per la fabbricazione della cicoria preparata, o di qualsivoglia altra sostanza, che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffe', e' punito con una multa, dal doppio al decuplo della tassa di fabbricazione, commisurata alla somma delle quantita' del prodotto ultimato, di quello in corso di lavorazione e delle materie prime esistenti nel locale di fabbrica e nei locali annessi, senza eccezioni rispetto al loro uso o destinazione. Dalla quantita' di materie prime e' dedotto il 25 per cento a titolo di calo di trasformazione. Qualora la multa risulti inferiore a lire 1,000, sara' applicata in questa somma. I prodotti, le materie prime e gli apparecchi sono confiscati.

La cicoria preparata ed ogni altra sostanza, che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffe', trovate fuori delle fabbriche autorizzate, in condizioni diverse da quelle stabilite dal precedente articolo, e la cicoria e le altre sostanze semplicemente torrefatte rinvenute fuori delle fabbriche autorizzate in condizioni diverse da quelle che verranno stabilite con decreto Reale, saranno considerate di contrabbando ed i contravventori saranno puniti con le pene comminate per il contrabbando dalla legge doganale. (22)(32)(81)(83)
((90))
AGGIORNAMENTO (22)


Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera g)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:
[...]
g) contravvenzioni previste agli articoli 2 secondo comma, 3 secondo comma, e 4 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per la tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffe'".

AGGIORNAMENTO (32)


Il Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496, ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera g)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:
[...] g) contravvenzioni previste dagli articoli 2 secondo comma, 3 secondo comma, e 4 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per la tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffe'".

AGGIORNAMENTO (81)


Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale.
[...]
Articoli 2, 3 e 4 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486, in materia di tasse sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffe'".


AGGIORNAMENTO (83)


Il Regio D.L. 16 novembre 1921, n. 1593, convalidato senza modificazioni dalla L. 10 maggio 1923, n. 1792, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, sono richiamate in vigore le disposizioni dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895 n. 486, ad eccezione dell'articolo 4 e salve le modificazioni arrecate all'art. 5 con l'art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308".

AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 24 febbraio 1924, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla citta' ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[...]
i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:
[...]
4° Cicoria e surrogati del caffe'. - Legge 3 giugno 1874, n. 1950, legge 2 aprile 1886, n. 3754, legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato B), R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1593, R. decreto 16 aprile 1896, n. 107, e successive norme modificatrici e complementari".

Art. 3


Art. 3.

Chiunque contraffaccia i contrassegni, che saranno stabiliti con decreto Reale, per l'identificazione dei pacchetti, o gli strumenti per la fabbricazione o per l'applicazione dei detti contrassegni, ovvero faccia uso di strumenti o contrassegni contraffatti, o ponga in vendita o in circolazione pacchetti muniti di tali contrassegni, e chiunque detenga contrassegni o strumenti contraffatti, ovvero detenga o ponga in uso, senza autorizzazione, i veri strumenti o i veri contrassegni, od alteri in qualsivoglia modo i contrassegni per fare da essi sparire le traccie dell'uso gia' fattone, o faccia uso di contrassegni cosi alterati, e' punito con le pene stabilite dal capo II, titolo VI, libro II del Codice penale.

Chiunque, senza alterarli, faccia uso di contrassegni che gia' servirono per l'identificazione di altri pacchetti, oppure faccia uso di involucri gia' identificati per legittimare la vendita di cicoria preparata o di qualsivoglia altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata e del caffe' e' punito con la multa fissa di lire 20 per ogni contrassegno ed involucro.(22)(32)(81)(83)
((90))
AGGIORNAMENTO (22)


Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera g)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:
[...]
g) contravvenzioni previste agli articoli 2 secondo comma, 3 secondo comma, e 4 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per la tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffe'".

AGGIORNAMENTO (32)


Il Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496, ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera g)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:
[...] g) contravvenzioni previste dagli articoli 2 secondo comma, 3 secondo comma, e 4 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per la tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffe'".

AGGIORNAMENTO (81)


Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale.
[...]
Articoli 2, 3 e 4 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486, in materia di tasse sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffe'".

AGGIORNAMENTO (83)


Il Regio D.L. 16 novembre 1921, n. 1593, convalidato senza modificazioni dalla L. 10 maggio 1923, n. 1792, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, sono richiamate in vigore le disposizioni dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895 n. 486, ad eccezione dell'articolo 4 e salve le modificazioni arrecate all'art. 5 con l'art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308".

AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 24 febbraio 1924, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla citta' ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[...]
i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:
[...]
4° Cicoria e surrogati del caffe'. - Legge 3 giugno 1874, n. 1950, legge 2 aprile 1886, n. 3754, legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato B), R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1593, R. decreto 16 aprile 1896, n. 107, e successive norme modificatrici e complementari".

Art. 4


Art. 4.

Le contravvenzioni, che non siano espressamente previste dagli articoli precedenti e le infrazioni alle discipline, che saranno stabilite per regolamento, sono punite con multa da lire 10 a lire 100. (20)(22)(27)(32)(41)(55)(81)(83)((90))
AGGIORNAMENTO (20)


Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera g)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto e punite a' termini dei seguenti articoli di legge e di Regolamento:
[...]
g) articolo 4 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per le contravvenzioni alla tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffe'".


AGGIORNAMENTO (22)


Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera g)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:
[...]
g) contravvenzioni previste agli articoli 2 secondo comma, 3 secondo comma, e 4 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per la tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffe'".

AGGIORNAMENTO (27)


Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera g)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:
[...]
g) contravvenzioni previste dall'articolo 4 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per la tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffe'".

AGGIORNAMENTO (32)


Il Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496, ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera g)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:
[...] g) contravvenzioni previste dagli articoli 2 secondo comma, 3 secondo comma, e 4 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per la tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffe'".

AGGIORNAMENTO (41)


Il Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389, ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera d)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:
[...]
d) contravvenzioni previste dall'art. 4 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per la tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffe'".

AGGIORNAMENTO (55)


Il Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276, ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera d)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:
[...]
d) contravvenzioni previste dall'art. 4 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per la tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffe'".

AGGIORNAMENTO (81)


Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale.
[...]
Articoli 2, 3 e 4 dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895, n. 486, in materia di tasse sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffe'".

AGGIORNAMENTO (83)


Il Regio D.L. 16 novembre 1921, n. 1593, convalidato senza modificazioni dalla L. 10 maggio 1923, n. 1792, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, sono richiamate in vigore le disposizioni dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895 n. 486, ad eccezione dell'articolo 4 e salve le modificazioni arrecate all'art. 5 con l'art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308".

AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 24 febbraio 1924, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla citta' ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[...]
i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:
[...]
4° Cicoria e surrogati del caffe'. - Legge 3 giugno 1874, n. 1950, legge 2 aprile 1886, n. 3754, legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato B), R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1593, R. decreto 16 aprile 1896, n. 107, e successive norme modificatrici e complementari".

Art. 5


Art. 5.

L'azione per il piu' o meno riscosso si prescrive nel termine di due anni, tanto per l'Amministrazione quanto per il contribuente; pero' l'Amministrazione conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto, verso l'impiegato al quale fosse imputata la mancata o la incompleta riscossione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo in caso di frode.
(83)((90))
AGGIORNAMENTO (83)


Il Regio D.L. 16 novembre 1921, n. 1593, convalidato senza modificazioni dalla L. 10 maggio 1923, n. 1792, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, sono richiamate in vigore le disposizioni dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895 n. 486, ad eccezione dell'articolo 4 e salve le modificazioni arrecate all'art. 5 con l'art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308".

AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 24 febbraio 1924, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla citta' ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[...]
i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:
[...]
4° Cicoria e surrogati del caffe'. - Legge 3 giugno 1874, n. 1950, legge 2 aprile 1886, n. 3754, legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato B), R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1593, R. decreto 16 aprile 1896, n. 107, e successive norme modificatrici e complementari".

Art. 6


Art. 6.

Oltre a quanto e' indicato negli art. 1 e 2, saranno determinati con decreto Reale:

a) i modi e le condizioni per l'accertamento e la riscossione della tassa;

b) gli obblighi dei fabbricanti in ordine ai locali da mettere gratuitamente a disposizione degli agenti incaricati della vigilanza;

c) le norme per la denuncia e l'esercizio dei depositi, e per la sorveglianza nelle fabbriche, nei depositi e negli esercizi di vendita;

d) le norme e le condizioni per la identificazione, il deposito e la vendita del prodotto ottenuto dalle fabbriche interne e importato dall'estero;

e) le norme e le condizioni per l'abbuono della tassa di fabbricazione sui prodotti esportati all'estero;

f) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della finanza;

g) la procedura per le contravvenzioni e per la ripartizione delle multe da farsi secondo le prescrizioni della legge doganale;

h) i provvedimenti d'indole transitoria atti a legittimare la circolazione e la detenzione dei prodotti messi in libero commercio prima dell'attuazione dell'obbligo di munire i pacchetti o recipienti di speciale contrassegno.
(83)((90))
AGGIORNAMENTO (83)


Il Regio D.L. 16 novembre 1921, n. 1593, convalidato senza modificazioni dalla L. 10 maggio 1923, n. 1792, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, sono richiamate in vigore le disposizioni dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895 n. 486, ad eccezione dell'articolo 4 e salve le modificazioni arrecate all'art. 5 con l'art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308".

AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 24 febbraio 1924, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla citta' ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[...]
i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:
[...]
4° Cicoria e surrogati del caffe'. - Legge 3 giugno 1874, n. 1950, legge 2 aprile 1886, n. 3754, legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato B), R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1593, R. decreto 16 aprile 1896, n. 107, e successive norme modificatrici e complementari".

Art. 7


Art. 7.

La tassa di fabbricazione del glucosio liquido e' ridotta da lire 30 a lire 23.
(83)((90))
AGGIORNAMENTO (83)


Il Regio D.L. 16 novembre 1921, n. 1593, convalidato senza modificazioni dalla L. 10 maggio 1923, n. 1792, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, sono richiamate in vigore le disposizioni dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895 n. 486, ad eccezione dell'articolo 4 e salve le modificazioni arrecate all'art. 5 con l'art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308".

AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 24 febbraio 1924, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla citta' ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[...]
i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:
[...]
4° Cicoria e surrogati del caffe'. - Legge 3 giugno 1874, n. 1950, legge 2 aprile 1886, n. 3754, legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato B), R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1593, R. decreto 16 aprile 1896, n. 107, e successive norme modificatrici e complementari".

Art. 8


Art. 8.

Il Governo del Re e' autorizzato a rivedere e completare le disposizioni regolamentari vigenti sulla tassa di fabbricazione del glucosio, e a determinare:

a) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della finanza;

b) gli obblighi dei fabbricanti in ordine ai locali da mettere gratuitamente a disposizione degli agenti incaricati della vigilanza;

c) le discipline e le altre condizioni per l'accertamento e la riscossione della tassa, i procedimenti per le contravvenzioni e le pene da applicarsi entro i limiti stabiliti dalla legge sulla tassa di fabbricazione degli spiriti;

d) le norme da seguire per il disgravio della tassa sul glucosio esportato all'estero.
(83)((90))

Visto, I Ministri delle Finanze e del Tesoro

P. Boselli.
Sidney Sonnino.

AGGIORNAMENTO (83)


Il Regio D.L. 16 novembre 1921, n. 1593, convalidato senza modificazioni dalla L. 10 maggio 1923, n. 1792, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, sono richiamate in vigore le disposizioni dell'allegato B alla legge 8 agosto 1895 n. 486, ad eccezione dell'articolo 4 e salve le modificazioni arrecate all'art. 5 con l'art. 6 della legge 29 giugno 1905, n. 308".

AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 24 febbraio 1924, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla citta' ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[...]
i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:
[...]
4° Cicoria e surrogati del caffe'. - Legge 3 giugno 1874, n. 1950, legge 2 aprile 1886, n. 3754, legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato B), R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1593, R. decreto 16 aprile 1896, n. 107, e successive norme modificatrici e complementari".
Allegato C

Art. 1


Allegato C all'articolo 2.

Disposizioni riguardanti la tassa sulla raffinazione degli olii minerali.

Art. 1.

E' imposta a favore dello Stato una tassa interna sulla trasformazione o rettificazione degli olii minerali greggi e sull'estrazione degli olii minerali, di resina o di catrame dai residui della distillazione degli olii minerali, dal catrame o residui di catrame e da ogni altra materia, di origine estera o nazionale.

La tassa e' stabilita:

a) nella misura di lire 10 per ogni quintale di prodotto ottenuto che appartenga alla classe di quelli considerati sotto il n. 7 b) della tariffa generale dei dazi doganali, se le materie prime impiegate sono di origine nazionale; (39) (40)

b) in misura eguale al dazio di entrata che sarebbe dovuto secondo la tariffa doganale per l'importazione dall'estero dei prodotti ottenuti, se le materie prime impiegate sono di origine estera. ((89))

Sui prodotti destinati al consumo nell'interno dello Stato sara' abbonato il dazio d'entrata dovuto sulla materia prima.

Sui prodotti esportati all'estero saranno abbonati il dazio d'entrata dovuto sulla materia prima e la tassa interna di fabbricazione.

AGGIORNAMENTO (39)


La L. 24 marzo 1907, n. 86, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La tassa interna sulla trasformazione o rettificazione degli oli minerali greggi e sull'estrazione degli oli minerali, di resina o di catrame, dai residui della distillazione degli oli minerali, dal catrame o da ogni altra materia, di origine nazionale, stabilita dall'art. 1°, lettera a, dell'allegato C, alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e' abolita".

AGGIORNAMENTO (40)


Il Regio Decreto 27 marzo 1907, n. 113, nel modificare l'art. 5, comma 1 della L. 24 marzo 1907, n. 86, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la su citata legge entra in vigore il 1 aprile 1907.

AGGIORNAMENTO (89)


Il Regio Decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La tassa interna nella trasformazione o rettificazione degli oli minerali greggi e sulla estrazione degli oli minerali di resina o di catrame dai residui di distillazione degli oli minerali, dal catrame o da ogni altra materia, di origine estera, stabilita dall'art. 1, lett. b), dell'allegato C) alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e' abolita".

Art. 2


Art. 2.

Chiunque intenda trasformare o rettificare olii minerali greggi o estrarre gli olii minerali, di resina o di catrame dalle materie indicate nel precedente articolo deve munirsi di licenza, soggetta alla tassa di lire 50.

Art. 3


Art. 3.

Gli opifici destinati alla trasformazione o rettificazione di olii minerali, di resina, o di catrame, nazionali od esteri, o alla estrazione di questi olii dalle materie indicate nell'articolo 1° sono sottoposti alla vigilanza permanente dell'Amministrazione.

I fabbricanti sono inoltre tenuti a mettere gratuitamente a disposizione degli agenti di finanza un apposito locale nell'interno dello stabilimento, nelle condizioni che saranno stabilite dal Regolamento.

Art. 4


Art. 4.

La trasformazione, rettificazione o estrazione clandestina di olii minerali, di resina o di catrame, e' punita colla detenzione da tre mesi a due anni e con una multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulla quantita' di prodotto ottenuto clandestinamente e sulla quantita' estraibile dalle materie greggie rinvenute nella fabbrica.

((In nessun caso la multa puo' essere inferiore a L. 500.))

Gli apparecchi, i prodotti e le materie prime cadono in confisca.

Le infrazioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento sono punite con una multa da lire 10 a lire 100.

(( I. I locali di fabbrica, dovunque situati, sono sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha anche la facolta' di appilcare suggelli in qualunque punto degli apparecchi e delle tubazioni, nonche', di ordinare, a spese del fabbricante, tutte quelle opere che ritenga necessarie per una efficace vigilanza. La finanza ha inoltre diritto di applicare nelle fabbriche, a spese degli esercenti, congegni atti ad accertare la natura, qualita' e quantita' dei prodotti o delle materie prime poste in lavorazione e il numero delle operazioni compiute. II. Ogni altra azione, mediante la quale si sottragga o si tenti sottrarre gli oli minerali al pagamento delle imposte di produzione o di vendita e' punita con una multa variabile dal doppio al quintuplo dell'imposta dovuta per il prodotto sottratto o che si tentava di sottrarre. Tale multa non potra' essere inferiore a L. 100. III. La mancanza o la negata presentazione dei registri prescritti dal regolamento e la tenuta irregolare di essi sono punite con multa non minore di L. 50 ne' maggiore di L. 300, estensibile al doppio per i recidivi. IV. Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione e' punito con una multa non minore di L. 10 ne' maggiore di L. 300. V. Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso piu' persone, ciascuna e' passibile dall'intera pena applicabile al fatto stesso. VI. Qualora col fatto, che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di produzione o di vendita, il contravventore e' tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa. VII. L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni dal giorno in cui furono commesse, pero' un atto giudiziario, interrompe la prescrizione. VII. I prodotti, nonche' il macchinario e tutto il materiale mobile esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi ed in quelli comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento delle imposte di fabbricazione e di vendita a preferenza di ogni altro creditore. Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore. IX. I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria. In ogni caso, se il fatto costituente la contravvenzione non sia in tutto od in parte punibile con pene corporali, prima che il giudice ordinario abbia pronunziata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore puo' chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa dall'intendente di finanza della Provincia, il quale decide senza limite di somma anche per cio' che riguarda la confisca e le spese. Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento Pero' il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'erario.))

Art. 5


Art. 5.

Con decreto Reale saranno stabilite:

a) le norme per il rilascio delle licenze per la trasformazione, rettificazione o estrazione di olii minerali di resina o di catrame;

b) le discipline e le condizioni per l'accertamento e la riscossione della tassa;

c) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della Finanza.

Art. 6


Art. 6.

Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge n. 391 del 14 luglio 1891.

Visto, I Ministri delle Finanze e del Tesoro

P. Boselli.
Sidney Sonnino.

Allegato D

Art. 1


Allegato D all'articolo 2.

Nuovo testo di legge sugli spiriti.

Art. 1.

Misura della tassa.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di lire 180 per ogni ettolitro di alcool anidro, alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale.

L'attuale tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato e' abolita.

I seguenti prodotti a base di alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti alla sopratassa nella misura qui sotto indicata:

Parte di provvedimento in formato grafico

I generi medicinali, i medicamenti composti ed i prodotti chimici non specialmente nominati nella tariffa, contenenti spirito o nella fabbricazione dei quali sia stato consumato lo spirito, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa doganale, devono assolvere la sopratassa sulla quantita' di spirito che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione.

La misura del detto tributo e' determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti.

Art. 2


Art. 2.

Esenzioni - Adulterazione dei residui della rettificazione.

Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette a dazio di consumo.

La rettificazione e la trasformazione degli spiriti, pei quali fu pagata la tassa di fabbricazione, sono esenti da imposta.

I residui della rettificazione non potranno essere messi in commercio, se prima non saranno stati adulterati, a spese delle parti, e secondo le prescrizioni dell'Amministrazione delle gabelle, in guisa da escludere ogni possibilita' del loro uso come sostanze alimentari.

I residui adulterati godranno di un rimborso di tassa di lire 40 all'ettolitro.

Art. 3


Art. 3.

Classificazione delle fabbriche.

Per l'applicazione della tassa interna di fabbricazione, le fabbriche sono divise in due categorie. La prima comprende le fabbriche nelle quali si adoperano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di canna; la seconda comprende le distillerie che estraggono lo spirito dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella prima categoria.

La quantita' del prodotto sara' determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro da applicarsi alla prima distillazione.
Occorrendo riparazioni o cambi di misuratore, il prodotto sara' accertato direttamente dagli agenti della finanza durante il tempo a cio' necessario.

Pero' le fabbriche di 2ª categoria, la cui produzione annua non abbia oltrepassato ettolitri 10 di alcool anidro, pagheranno la tassa in ragione della produttivita' giornaliera dei lambicchi.

Per le fabbriche di nuovo impianto si avra' riguardo alla potenzialita' degli apparecchi, di cui sono provvedute.

La produttivita' giornaliera sara' determinata avuto riguardo alla capacita' media utilizzata di ciascun lambicco, alle materie da adoperarsi ed al modo con cui ha luogo la distillazione, tenendo conto di tutte le circostanze che possono influire sulla quantita' del prodotto.

Art. 4


Art. 4.

Abbuoni per le perdite di fabbricazione.

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed ogni altra passivita', e' stabilito nella misura:

a) di sette per cento per le fabbriche di prima categoria;

b) di quindici per cento per le fabbriche di seconda categoria;

c) di diciotto per cento per le fabbriche di seconda categoria esercitate dalle Societa' cooperative.

La distillazione di materie, cui spetta abbuono diverso, potra' essere eseguita in una medesima fabbrica, purche' cio' avvenga in tempi diversi e con apparecchi diversi ed affatto disgiunti e collocati in locali non aventi tra loro alcuna comunicazione interna.

Art. 5


Art. 5.

Vigilanza.

Le fabbriche di spirito (escluse quelle che pagano la tassa in ragione della produttivita' giornaliera dei lambicchi), gli opifici di rettificazione e quelli di trasformazione, sono soggetti alla vigilanza permanente della finanza.

L'accesso alle fabbriche ed agli opifici esclusi i locali di abitazione purche' siano distinti e separati, dovra' essere sempre aperto e libero agli agenti di finanza si' di giorno come di notte, e l'esercente avra' l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Nelle fabbriche, che pagano la tassa in ragione della produttivita' giornaliera dei lambicchi, l'accesso deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

Per quanto si riferisca alle perquisizioni domiciliari esse continueranno ad essere regolate dalle disposizioni vigenti.

Art. 6


Art. 6.

Liquidazione e pagamento della tassa.

La liquidazione della tassa di fabbricazione e' fatta dall'ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese.

La riscossione viene eseguita in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di 15 giorni l'una, di un mese l'altra, dal di' della liquidazione.

Per le fabbriche soggette all'accertamento del prodotto col misuratore, e' data facolta' al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa sia versata direttamente nelle Tesorerie dello Stato.

I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di un bimestre.

Qualora il fabbricante si obblighi a depositare lo spirito in un magazzino annesso alla fabbrica ed a pagare la tassa direttamente nella Tesoreria prima dell'estrazione dello spirito ed in ragione della quantita' da estrarre, la cauzione sara' limitata ad un decimo della tassa corrispondente alla quantita' massima dello spirito che sara' introdotta nel magazzino. Pero', anche in questo caso, il debito del fabbricante e' costituito dalla liquidazione della tassa fatta alla fine di ogni mese, giusta il comma primo.

Art. 7


Art. 7.

Trasporti vincolati a bolletta a cauzione.

Gli spiriti soggetti alla tassa possono sotto vincolo di bollette a cauzione, osservate le prescrizioni della legge doganale relative al trasporto delle merci estere da una dogana ad un'altra, far passaggio:

a) dalle fabbriche alle dogane, ai depositi doganali, agli opifici di rettificazione e ai magazzini dei commercianti all'ingrosso e degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, non che ai magazzini per la preparazione del cognac ed a quelli annessi alle fabbriche d'aceto;

b) dagli opifici di rettificazione alle dogane, ai depositi doganali ed ai magazzini summentovati;

c) dai magazzini dei commercianti all'ingrosso alle dogane ed ai depositi doganali.

Gli spiriti aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta non che i cognac dovranno essere accompagnati da bolletta a cauzione dagli stabilimenti di concia o dai magazzini di preparazione alle dogane, per le quali avviene la loro esportazione.

Art. 8


Art. 8.

Magazzini dei rettificatori, dei commercianti all'ingrosso, degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta.

I rettificatori pagheranno la tassa a misura che gli spiriti destinati al consumo vengono estratti.

Con eguale sistema sara' pagata la tassa dai commercianti all'ingrosso che avessero ottenuto di depositare in apposito magazzino spiriti soggetti a tassa.

I rettificatori dovranno destinare due magazzini nell'interno dell'opificio: uno per gli spiriti grezzi, l'altro per gli spiriti rettificati.

Sara' permesso ai rettificatori di introdurre nei loro opifici spiriti non piu' soggetti a tassa a condizione che li custodiscano in magazzini separati da quelli degli spiriti gravati di tassa e compiano le operazioni di rettificazione in base a dichiarazioni distinte ed in periodi diversi. Potranno pero' essere sollevati da tali obblighi, purche' si assoggettino a non estrarre spiriti in esenzione da tassa fino a che non sia saldato il debito per gli spiriti gravati dalla tassa.

Gli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi potranno ottenere che sia loro esteso il beneficio del deposito degli spiriti soggetti a tassa, in appositi magazzini.

Tanto i magazzini contemplati dal presente articolo, quanto quelli indicati nell'articolo precedente, saranno sottoposti alle prescrizioni ed alle sanzioni dalla legge doganale per i depositi di proprieta' privata, esclusa pero' la concessione dell'abbuono di che all'art. 65 della legge stessa.

I commercianti all'ingrosso, gli esercenti di stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e della frutta da esportarsi, dovranno dare una cauzione corrispondente alla tassa sulla quantita' massima di spiriti che sara' introdotta nei magazzini.

E' pure dovuta una cauzione per l'esercizio dei magazzini annessi agli opifici di rettificazione, ma limitata ad un decimo della tassa come sopra calcolata.

Art. 9


Art. 9.

Magazzini per la preparazione del cognac.

Ai fabbricanti di cognac e' concesso di preparare e custodire spirito di vino in magazzino assimilato ai depositi doganali privati.

Essi fabbricanti dovranno dare cauzione corrispondente all'ammontare della tassa di fabbricazione su tutta la quantita' di spirito che dichiareranno di voler tenere nel deposito.

Sulla quantita' di spirito di vino introdotto in magazzino sara' accordato un abbuono a titolo di calo di affinazione e giacenza nella misura del 10 per cento l'anno.

Non si concedera' l'abbuono se lo spirito di vino non sara' rimasto in deposito almeno tre anni.

Per le frazioni di anno, al di la' dei tre anni, l'abbuono si liquida in ragione di mesi compiuti.

Art. 10


Art. 10.

Industria agevolata.

Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto e' ammesso allo sgravio della tassa di fabbricazione nella misura di lire 90 per ogni ettolitro di alcool anidro.

Tale sgravio avra' luogo mediante detrazione dal debito dei distillatori o dalla sopratassa di confine, secondoche' si tratti di spirito prodotto nello Stato od importato dall'estero.

I fabbricanti di aceto dovranno custodire lo spirito loro concesso a tassa ridotta in magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprieta' privata.

Gli stessi fabbricanti presteranno una cauzione per la tassa o la sopratassa di fabbricazione non abbonata.

Art. 11


Art. 11.

Privilegio sugli spiriti vincolati alla tassa.

Gli spiriti esistenti nelle fabbriche e quelli introdotti nei magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprieta' privata guarentiscono l'Amministrazione del pagamento della tassa di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Le cosidette teste e code non sono ammesso a guarentigia della tassa.

Art. 12


Art. 12.

Circolazione e deposito degli spiriti.

Il trasporto di spiriti in quantita' superiore a dieci litri e' soggetto ovunque a bolletta di legittimazione.

Il deposito di spiriti in quantita' maggiori di venti litri e' soggetto a denunzia ed a vigilanza degli agenti di finanza, non che alla tenuta del registro di carico e scarico, in base al quale potranno essere rilasciate bollette di legittimazione.

Le bevande alcooliche sono esenti da ogni vincolo tanto nella circolazione quanto nel deposito.

I caratteri delle bevande alcooliche saranno determinati con decreto Reale.

Le controversie sul punto: se un liquido sia spirito o bevanda alcoolica, saranno definite colle norme fissate per la risoluzione delle controversie sulla applicazione della tariffa doganale.

Art. 13


Art. 13.

Restituzione di tassa pei vini tipici e pei liquori che si esportano.

E' concessa la restituzione dell'intiera tassa di fabbricazione o della sovratassa sugli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipici Marsala, Porto e Vermouth esportati all'estero, e conciati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria.

La ricchezza alcoolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione del Marsala e del Porto e' ritenuta di 13 gradi.

Per il vino Vermouth, comunque fabbricato, tale ricchezza si ritiene di gradi 11.

Il limite massimo per la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai detti vini, e' stabilito per il Marsala a gradi 23, per il Porto a gradi 22 e per il Vermouth a gradi 18.

Per i liquori esportati all'estero, la restituzione e' concessa nella misura del 90 per cento della tassa.

Art. 14


Art. 14.

Abbuoni per le esportazioni.

Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero:

a) in natura;

b) aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini comuni od ai mosti oppure alle frutta,

e' concesso l'abbuono della tassa di fabbricazione mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica o dal carico del magazzino da cui gli spiriti provengono.

Sul cognac estratto dai depositi sotto vincolo doganale ed esportato all'estero, e' concesso l'abbuono della tassa mediante detrazione dal carico del registro di deposito.

L'abbuono della tassa di fabbricazione e' di 90 per cento per lo spirito esportato in natura e dell'intiera tassa per quello aggiunto, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini, ai mosti od alle frutta e per il cognac, che vengono esportati.

Sugli spiriti esteri aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini od ai mosti esportati all'estero, sara' abbuonata la sopratassa di confine.

Art. 15


Art. 15.

Prescrizione delle restituzioni e degli abbuoni.

Le domande per ottenere l'abbuono o la restituzione dovranno essere sempre corredate dalla bolletta originale di uscita, ed ove occorra, dal verbale di assistenza degli agenti alle operazioni di concia.

Gli abbuoni e le restituzioni di tassa, di cui nei due articoli precedenti, non domandati nel termine di anni due dalla data della bolletta doganale di uscita, rimarranno prescritti.

Art. 16


Art. 16.

Ingiunzione - Prescrizione dell'azione pel risarcimento degli errori di liquidasione.

Le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge doganale riguardanti i diritti dovuti, od in tutto od in parte non riscossi, o riscossi in piu' del dovuto, sono applicabili alla tassa degli spiriti, e sono estese anche alla riscossione delle tasse dovute sulle deficienze di spiriti riscontrate nei magazzini.

La prescrizione biennale e' estesa ai rimborsi di tassa per sospensione di lavoro nelle fabbriche in causa di forza maggiore.

Art. 17


Art. 17.

Spese di vigilanza a carico degli interessati.

Sono a carico degli interessati le indennita' di viaggio e di soggiorno agli agenti dell'Amministrazione delegati alla vigilanza sugli opifici di trasformazione, sugli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, sulle fabbriche di liquori da esportarsi, sui magazzini dei commercianti all'ingrosso e sulle fabbriche di aceto.

Art. 18


Art. 18.

Pene per la fabbricazione clandestina.

La fabbricazione clandestina degli spiriti e' punita con la detenzione da tre mesi a due anni, nonche' con multa ragguagliata al prodotto ed alla resa in alcool delle materie alcooliche od alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi od attigui, in misura non minore del doppio della tassa e non maggiore del decuplo. Qualora la multa minima venga a risultare inferiore a mille lire, dovra' essere ritenuta come ammontante a questa somma.

Gli apparecchi, i prodotti e le materie alcooliche ed alcoolizzabili cadono in confisca.

La fabbricazione clandestina e' provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale od in locali annessi od attigui, dell'apparecchio di distillazione o di parte di esso, e di materie alcooliche od alcoolizzabili, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunziati all'ufficio tecnico di finanza e da esso verificati.

Art. 19


Art. 19.

Contravvenzioni e pene.

Sono mantenute le pene comminate dal testo unico di legge del 29 agosto 1889, n. 6358, cioe':

a) dall'articolo 69, contro i contravventori alle disposizioni regolamentari intese ad assicurare la preservazione dei misuratori, strumenti, congegni, bolli e sigilli applicati dall'Amministrazione;

b) dall'articolo 72, per l'esistenza di materie diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, nei locali delle fabbriche di spirito, negli opifici di rettificazione e di trasformazione, nei locali delle fabbriche destinate alla rettificazione, e per la presenza di materie prime alcooliche (vino, vinacce, ecc.), in quelli apparecchi delle fabbriche a tassa giornaliera che sono destinati alla rettificazione delle flemme, oppure negli apparecchi di distillazione durante il tempo in cui sono dichiarati per la rettificazione delle flemme;

c) dagli articoli 73 e 78 contro gli esercenti delle fabbriche di aceto per abusi nell'impiego dello spirito concesso a tassa ridotta;

d) dall'articolo 67, per il caso di ritorno dall'estero di vini stati conciati con spirito per il quale ha luogo la restituzione o l'abbuono della tassa.

In tutti i suddetti casi ed in quello pure di lavorazioni fuori dei termini della dichiarazione di lavoro, la multa sara' stabilita in misura non minore del doppio ne' maggiore del decuplo della tassa frodata o che pote' essere frodata.

Il deposito non denunziato e la circolazione senza 1a bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non piu' valida sono puniti colle pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Le contravvenzioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento sono punite con multa da lire 10 a lire 100. Le trasgressioni alle prescrizioni dei comma 2° e 3° dell'articolo 5 della presente legge sono punite col maximum della detta multa.

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso piu' persone ciascuna e' passibile dell'intiera pena applicabile al fatto stesso.

Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione sia stata o possa essere stata defraudata la tassa di fabbricazione, il contravventore e' tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dalla multa.

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in un anno; pero' un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 20


Art. 20.

Decisione amministrativa.

Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, la quale sara' riguardata come irrevocabile, puo' chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo sia fatta dall'Amministrazione delle finanze. Pero' la domanda non e' ammessa se non e' corredata della bolletta comprovante il deposito della multa, delle spese e della tassa, e se il fatto costituente la contravvenzione sia in tutto od in parte punibile con pena corporale.

La decisione amministrativa spetta all'Intendenza di finanza senza limite di somma, e si estende alla confisca ed alle spese.

Art. 21


Art. 21.

Riparto delle multe.

La ripartizione del prodotto delle multe si fa con le norme dettate dalla legge doganale e dal relativo regolamento.

Il prodotto della vendita degli oggetti caduti in confisca appartiene allo Stato.

Art. 22


Art. 22.

Regolamento.

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sara' approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nel quale si determinera' piu' specialmente:

a) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;

b) le disposizioni da osservarsi per l'attivazione e l'esercizio delle fabbriche di spiriti e degli opifici di rettificazione e di trasformazione e le facolta' ed i diritti della finanza per l'applicazione alle fabbriche di spiriti degli strumenti misuratori e saggiatori, ed agli apparecchi di distillazione nonche' a quelli di rettificazione e di trasformazione, di speciali congegni atti ad accertare la qualita' delle materie poste in lavorazione od ove occorra il numero delle operazioni compiute;

c) i criteri e le modalita' per la tassazione delle fabbriche di spirito non munite di misuratore, e la procedura per la risoluzione delle controversie sull'ammontare della tassa giornaliera;

d) le disposizioni per i depositi di spiriti in magazzini destinati alla preparazione del cognac; per l'industria dell'aceto ammessa all'impiego degli spiriti a tassa ridotta; per le operarazioni di concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi; per gli stabilimenti enologici che fanno esportazione di vini tipici e per le fabbriche di liquori;

e) i registri che dovranno essere tenuti dai negozianti, i quali intendono ottenere bolletta di legittimazione per il trasporto di spiriti;

f) il limite minimo della quantita' da estrarsi per ciascuna volta dalle distillerie non soggette alla vigilanza permanente e dai magazzini per la preparazione del cognac;

g) i modi ed i tempi per la formazione degli inventari degli spiriti;

h) le norme per l'accertamento e la liquidazione della tassa e la procedura per la riscossione, nonche' i modi per la determinazione e la prestazione delle cauzioni dovute;

i) i modi per la liquidazione della tassa, da servire di base per la determinazione della multa, e la procedura per la riscossione della tassa stessa e della multa, nei casi previsti dagli articoli 18 e 19 della presente legge;

k) le modalita' da osservarsi per ottenere l'abbuono o la restituzione della tassa nei casi di esportazione, e nei casi di forzata sospensione di lavoro nelle fabbriche;

l) le cautele per l'esenzione del dazio di consumo delle materie prime impiegate nella produzione degli spiriti;

m) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di cauzione per il trasporto degli spiriti, non che le cautele da osservarsi per la identificazione dei prodotti scortati dalle bollette medesime;

n) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione e le condizioni per il rilascio e la validita' di tali bollette;

o) i provvedimenti di carattere transitorio;

p) le disposizioni che, udito il Consiglio superiore di Sanita', siano necessarie a tutela della pubblica igiene, subordinando anche alla loro osservanza le concessioni di agevolezze, di restituzioni e di abbuoni stabilite dalla presente legge.

Art. 23


Art. 23.

Testo della legge sugli spiriti.

Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare il testo della legge coordinandovi le disposizioni della legge doganale e quelle del testo unico del 29 agosto 1889, n. 6358, in quanto riguarda le pene.

Visto, I Ministri delle Finanze e del Tesoro

P. Boselli.
Sidney Sonnino.

Allegato E

Art. 1


Allegato E all'articolo 2.

Legge riguardante la tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi.

Art. 1.

E' imposta a favore dello Stato una tassa sui fiammiferi fabbricati nel Regno ed una sopratassa su quelli importati dall'estero, nella misura di un centesimo di lira ogni 30 fiammiferi di cera oppure di legno o d'altra materia fini, cioe' parafinati, stearinati, ecc. e nella stessa misura ogni 3 fiammiferi di cera detti ascendiscala, ed ogni 60 di legno o d'altra materia, comuni, cioe' solforati.

I fiammiferi con due capocchie accensibili pagano doppia tassa. Non sono soggetti a tassa i fiammiferi esportati all'estero.
((85))
AGGIORNAMENTO (85)


Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 560, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto".

Art. 2


Art. 2.

Sono considerati come fiammiferi e percio' sottoposti alle disposizioni di questa legge i bastoncini, i fuscelli e le listerelle di qualunque materia, preparati in modo da accendersi o produrre fuoco per sfregamento o per contatto con altra materia che non sia in combustione.

Le dimensioni dei fiammiferi destinati al consumo nel Regno non devono essere maggiori delle seguenti:

lunghezza mm. 35 e diametro mm. 2 pei bastoncini di cera;

lunghezza mm. 55, diametro o lati mm. 4 pei fuscelli di legno o d'altra materia;

lunghezza mm. 60 e diametro mm. 6 per gli ascendiscala;

lunghezza mm. 45 e lati mm. 1 X 6 per le listerelle di carta, di tela o d'altra materia.
((85))
AGGIORNAMENTO (85)


Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 560, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto".

Art. 3


Art. 3.

Chiunque fabbrichi fiammiferi deve essere in possesso di licenza d'esercizio, soggetta alla tassa di L. 10 per la produzione esclusiva di quelli di legno o d'altra materia solforati, e di L. 20 per la produzione dei fiammiferi di ogni altra specie.

Le fabbriche sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, la quale puo' richiedere, in qualunque momento, l'esecuzione delle opere stimate necessarie all'efficace esercizio della vigilanza stessa.

I prodotti, appena ultimati, devono essere immessi e custoditi in apposito e distinto magazzino, secondo che sono destinati all'estero, oppure all'interno, ed a tali magazzini sono applicabili tutte le disposizioni della legge doganale per i magazzini di proprieta' privata, escluso l'obbligo della cauzione.

I fabbricanti sono obbligati a tenere, per ogni magazzino, un registro di carico e scarico, che ponga in evidenza il movimento giornaliero dei fiammiferi.

Il trasporto dalla fabbrica al confine dei fiammiferi destinati all'estero e' vincolato a bolletta di cauzione ed a certificato di scarico, osservate le norme relative della legge doganale.

Per l'esercizio della vigilanza permanente i fabbricanti dovranno mettere gratuitamente a disposizione della finanza un locale nelle condizioni che saranno determinate dal Regolamento.
((85))
AGGIORNAMENTO (85)


Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 560, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto".

Art. 4


Art. 4.

I fiammiferi impostati dall'estero o fabbricati all'interno, non si possono mettere in vendita se non entro involucri, ossia scatole, bossoli, buste, pacchetti od astucci che portino impressa l'indicazione della fabbrica e siano chiusi con apposita marca, di valore corrispondente alla tassa dovuta sul numero dei fiammiferi in essi contenuti. Questo numero dovra' mantenersi nei limiti:

di 30 e di 3 o di un multiplo di 30 e di 3, rispettivamente fino a 360 ed a 30 per i fiammiferi di cera e di legno o d'altra materia fini, e per quelli di cera detti ascendiscala;

di 60 o di un multiplo di 60 fino a 360, per quelli di legno o d'altra materia, comuni, cioe' solforati.

Sul numero massimo dei fiammiferi stabilito come sopra per ciascun involucro e' tollerata una eccedenza compresa fra 1 e 12 per cento.

Con decreto Reale, in quanto le esigenze generali del consumo lo richiedano, potra' essere consentito che siano posti in vendita involucri contenenti un numero di fiammiferi frazionario delle unita' e dei multipli summentovati.

Le marche, ossia contrassegni della tassa pagata, saranno distribuite dagli uffici del registro, e l'applicazione di esse agli involucri sara' fatta a cura e spese dei fabbricanti e degli importatori.
(61)(77)((85))
AGGIORNAMENTO (61)


Il Regio Decreto 27 marzo 1911, n. 249, ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera d)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:
[...]
d) contravvenzioni previste dall'art. 4, comma 4°, dell'allegato E) alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per la tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffe'".

AGGIORNAMENTO (77)


Il Regio Decreto 21 novembre 1915, n. 1643, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 2, dell'allegato F) che "Il numero di fiammiferi da mettersi in ciascun involucro, ai sensi dell'art. 4, dell'allegato E, alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e' stabilito in ragione di 50 o di un multiplo di 50 fino a 300 pei fiammiferi di legno comuni, ed in ragione di 20 o di un multiplo di 20, fino a 300 per gli altri, ad eccezione degli ascendiscala".
- (con l'art. 1, comma 3, dell'allegato F) che "Sul numero massimo di fiammiferi stabilito come sopra per ciascun involucro e' tollerata un'eccedenza non superiore al 10 per cento".
- (con l'art. 1, comma 4, dell'allegato F) che "Sui fiammiferi esistenti nelle fabbriche e nei magazzini annessi alle fabbriche alla data dell'attuazione delle disposizioni di cui nei commi precedenti e' dovuta la tassa in base alle aliquote suindicate".

AGGIORNAMENTO (85)


Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 560, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto".

Art. 5


Art. 5.

Ai fabbricanti sara' concessa una dotazione a fido di marche in misura corrispondente ai bisogni della lavorazione per un periodo massimo di quaranta giorni, a condizione:

a) che depositino i fiammiferi prodotti in detto periodo di tempo nel magazzino di cui al terzo comma dell'art. 3;

b) che non facciano alcuna estrazione di fiammiferi dal magazzino ora mentovato senza il preventivo pagamento dell'importo di tassa rappresentato dalle marche applicate agli involucri che vogliono estrarre o senza reintegrare la dotazione coll'acquisto di nuove marche.

In caso di cessazione dell'esercizio o di cessione della fabbrica, l'ammontare delle marche concesse a fido dovra' essere versato, entro tre giorni, all'ufficio del registro ed in difetto di pagamento la Finanza potra' procedere in via esecutiva.
((85))
AGGIORNAMENTO (85)


Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 560, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto".

Art. 6


Art. 6.

Potra' essere consentita la estrazione dei fiammiferi dal magazzino sotto vincolo della finanza, senza soddisfare alla condizione di cui alla lettera b dell'articolo precedente, sempreche' il fabbricante guarentisca il fido con deposito, presso la Sezione di Tesoreria provinciale, di rendita pubblica o di numerario, o con cauzione da prestarsi nei modi che saranno determinati dal regolamento.

Pero' dopo la scadenza dei quaranta giorni e poi di sei in sei mesi la Finanza accertera' come abbia proceduto la fabbricazione, ed ove risulti che proporzionalmente al tempo essa e' stata minore del 10 per cento di quella presa per base nella determinazione del fido, ridurra' questo in corrispondenza alla diminuita fabbricazione.

Qualora il fabbricante, entro 15 giorni dall'invito, non paghi la differenza, la Finanza agira' sulla cauzione.

Il fabbricante potra' richiedere invece un corrispondente aumento di fido, qualora risulti una fabbricazione che ecceda del 10 per cento quella che ha servito di base nella determinazione del fido concesso.
((85))
AGGIORNAMENTO (85)


Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 560, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto".

Art. 7


Art. 7.

I fabbricanti saranno indennizzati delle perdite loro cagionate:

a) dal deterioramento di marche nel corso delle lavorazioni, accertato dagli agenti di vigilanza;

b) dalla distruzione di marche per causa di forza maggiore, quando questa sia accertata in modo irrefragabile;

c) dalla distruzione di marche in conseguenza di incendio fortuito durante la giacenza dei prodotti nel deposito vincolato alla finanza.

Il detto indennizzo rimane prescritto, quando non venga domandato dal fabbricante nel termine di due anni dalla data del verbale di accertamento.
((85))
AGGIORNAMENTO (85)


Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 560, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto".

Art. 8


Art. 8.

I fiammiferi, nonche' il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nella fabbrica, guarentiscono la finanza dei suoi crediti a preferenza di ogni altro creditore.

Sono applicabili alla riscossione di questi crediti le disposizioni della legge 26 agosto 1868 n. 4548.

I crediti dipendenti da erronee liquidazioni di tassa si prescrivono entro due anni tanto per la Finanza quanto pei fabbricanti, eccettuati i casi di frode.
((85))
AGGIORNAMENTO (85)


Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 560, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto".

Art. 9


Art. 9.

Per le visite degli Agenti governativi alle fabbriche di fuscelli o d'altro per ricavarne fiammiferi, alle fabbriche di fiammiferi, ed ovunque se ne eserciti la vendita, e per le relative perquisizioni domiciliari, sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 21 della legge sulle polveri piriche ed altri prodotti esplodenti del 14 luglio 1891, n. 682.
((85))
AGGIORNAMENTO (85)


Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 560, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto".

Art. 10


Art. 10.

La fabbricazione clandestina di fiammiferi e' punita con una multa fissa di lire mille e con una multa variabile dal doppio al decuplo della tassa sui fiammiferi preparati e su quelli in corso di preparazione o che si sarebbero potuti preparare colle materie prime rinvenute. Tale fabbricazione e' legalmente provata anche dalla sola presenza in un luogo qualunque di alcuna delle materie prime e di parte degli apparecchi atti alla preparazione di fiammiferi.

Sono considerati di contrabbando i fiammiferi trovati nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite da questa legge e dal relativo regolamento, ed i contravventori saranno puniti con una multa variabile dal doppio al decuplo della sopratassa e del dazio doganale sul peso lordo dei fiammiferi stessi. Pero', se la multa cosi' determinata risultasse inferiore a lire duecento, sara' ritenuta in questa somma.

In ambedue i suddetti casi sono soggetti a confisca tanto i fiammiferi, ultimati e non ultimati, quanto le materie prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

Ai contraffattori di punzoni e di marche, a chi ne fa uso, ne vende o ne detiene sono applicabili le pene stabilite dal Capo II, titolo VI, libro 2° del codice penale.

A chi fa doppio uso di marche o di involucri con marche, ed a chi vende o detiene marche usate od involucri con marche usate, e' applicabile la multa di lire venti per ogni marca od involucro.

A chi vende fiammiferi in involucri aperti mediante rottura o distacco totale o parziale della marca, e' applicabile la multa di lire cinque per ogni involucro, e tutti i fiammiferi trasportati od esistenti nell'esercizio sono posti sotto sequestro, a garanzia delle tasse, multe e spese dovute dal contravventore.

Ogni altra azione, mediante la quale si sottraggono o si tenti di sottrarre i fiammiferi al pagamento della tassa di fabbricazione, e' punita con una multa fissa di lire quattrocento e con una multa variabile dal doppio al decuplo della tassa che si sarebbe frodata.

Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni di legge o di regolamento e' punita con una multa variabile da 10 a 100 lire. In caso di recidivita' tutte le multe anzidette sono raddoppiate.
(10)(15)(18)((85))
AGGIORNAMENTO (10)


Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 465, ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera f)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto:
[...]
f) per le contravvenzioni all'art. 10 della legge 8 agosto 1895 n. 486, allegato E, sulla tassa per la fabbricazione dei fiammiferi".

AGGIORNAMENTO (15)


Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 44, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "E' concessa amnistia per le seguenti contravvenzioni commesse fino al giorno della pubblicazione del presente decreto:
[...]
i) per le contravvenzioni all'art. 10 della legge sui fiammiferi 8 agosto 1895 n. 486 (allegato E)".

AGGIORNAMENTO (18)


Il Regio Decreto 11 giugno 1899, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto:
[...]
i) per le contravvenzioni all'articolo 10 della legge sui fiammiferi 8 agosto 1895, n. 486 (allegato E)".

AGGIORNAMENTO (85)


Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 560, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto".

Art. 11


Art. 11.

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori, e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

L'Amministrazione provvedera' alla vendita od alla distruzione dei fiammiferi, del fosforo e delle altre materie prime sequestrate, qualora riconosca essere difficile oppure dispendioso o pericoloso il trasportarli o custodirli.

Il prezzo, che fosse ottenuto dalla vendita, sara' dato al contravventore qualora non sia pronunciata la confisca, e qualora i fiammiferi e le materie prime fossero stati distrutti, ne' sara' pagato al contravventore il prezzo indicato dalla Camera di Commercio.

In ogni caso, e purche' la contravvenzione non cada sotto la sanzione del codice penale, prima che il giudice ordinario abbia pronunciata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore puo' chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa, dall'Intendenza di finanza della Provincia, la quale decidera' senza limite di somma anche per cio' che riguarda la confisca e le spese.

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in due anni. Una nuova contravvenzione od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

La ripartizione delle somme riscosse per multe si fa secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Pero' il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'Erario.
((85))
AGGIORNAMENTO (85)


Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 560, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto".

Art. 12


Art. 12.

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sara' provveduto mediante regolamento all'esecuzione di questa legge, determinando:

a) gli obblighi dei fabbricanti, le norme da osservarsi da essi e dagli importatori di fiammiferi nella formazione degli involucri e nell'applicazione delle marche, e quelle atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della Finanza;

b) le norme da osservarsi all'esportazione e all'importazione di fiammiferi dall'estero, e le dogane che saranno abilitate a tali operazioni;

c) le norme per la vendita delle marche, per sottoporre a tassa gli oggetti che nell'uso possano sostituirsi ai fiammiferi, e per determinare l'eccedenza tollerata, di cui all'art. 4;

d) l'indennita' da concedersi ai ricevitori del registro incaricati della vendita delle marche;

e) le discipline per l'introduzione nel Regno, l'uso industriale ed il commercio del fosforo e quando si stimi opportuno, anche di qualunque altra materia sostituita al fosforo nella fabbricazione dei fiammiferi:

f) le discipline e le altre condizioni per l'accertamento della produzione e la liquidazione della tassa, per la vigilanza, per l'accertamento delle contravvenzioni e per le multe e le pene da applicarsi entro i limiti fissati da questa legge;

g) le disposizioni d'ordine transitorio per legittimare la circolazione ed il deposito dei fiammiferi, sui quali fu liquidata la tassa in ragione del numero complessivo.
((85))

Visto, I Ministri delle Finanze e del Tesoro

P. Boselli.
Sidney Sonnino.

AGGIORNAMENTO (85)


Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 560, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto".
Allegato F

Art. 1


Allegato F all'articolo 3.

Legge riguardante la tassa sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento.

Art. 1.

L'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica e' stabilita nella misura:

a) di cent. 10 per ogni metro cubo di gas destinato ad uso d'illuminazione o di riscaldamento e proveniente dagli oli minerali, di gas metano o derivato dal suolo, come pure di gas acetilene, quando quest'ultimo sia distribuito mediante impianti fissi;

b) di centesimi 2 e mezzo per ogni metro cubo di gas di altra specie, destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento;

c) di centesimi 2 per ogni ettowattora di energia elettrica impiegata a scopo d'illuminazione o anche di riscaldamento, ove questo si effettui senza l'osservanza delle norme e cautele stabilite agli effetti dell'esenzione concessa dalla legge 26 luglio 1917, n. 1169.

Le miscele dei gas indicati alla lettera a) con quelli indicati alla lettera b), nel caso d'impiego a scopo d'illuminazione o riscaldamento, sono soggette all'imposta nella misura di centesimi 10 e di centesimi 2 e mezzo, secondo che siano equiparabili, pel loro effetti calorifici, alla prima o alla seconda delle due anzidette categorie di gas.

E' esente dall'imposta il consumo di gas o di energia elettrica per illuminazione governativa, provinciale o comunale di aree pubbliche, come pure quello richiesto da processi di fabbricazione in stabilimenti industriali.
(86)((90))
AGGIORNAMENTO (80)


Il D.L. Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1381, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa sul consumo dell'energia elettrica imposta dall'allegato F alla legge 8 agosto 1895, n. 486, non e' applicabile ai consumi che si effettuano nel territorio del comune di Campione d'Intelvi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Tale disposizione ha efficacia anche per i consumi verificatisi anteriormente alla data del presente decreto, pei quali la tassa non sia stata ancora pagata, e per le relative multe di mora".

AGGIORNAMENTO (84)


Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 140, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I) che "Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno, relative all'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica portate dalle seguenti leggi e decreti:
a) Legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato F".

AGGIORNAMENTO (87)


Il Decreto 10 luglio 1923, n. 2492, nel modificare l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) la proroga al 1 ottobre 1923 della presente modifica.

AGGIORNAMENTO (86)


Il Regio Decreto 10 maggio 1923, n. 1792, nel modificare l'art. 1 dell'allegato D del Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1592, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dalla data di attuazione del presente decreto vanno in vigore le varianti e le aggiunte di cui all'unito allegato, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1, dell'allegato) che "Le nuove misure dei diritti di licenza per le officine commerciali, cabine e punti di presa di cui all'articolo precedente, saranno applicate con effetto retroattivo per ciascuno degli anni solari 1922 e 1923".

AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 24 febbraio 1924, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla citta' ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[...]
i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:
[...]
5° Gas, luce ed energia elettrica. - Legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato F), R. decreto 29 settembre 1895, numero 624, e successive norme modificatrici e complementari".

Art. 2


Art. 2.

L'imposta e' pagata dal fabbricante direttamente in tesoreria con diritto di rivalsa sui consumatori.

Tale diritto puo' esercitarsi anche quando per effetto della rivalsa, si ecceda nella vendita il prezzo stabilito dalle concessioni municipali, a meno che, per contratto, il pagamento dell'imposta sia stato assunto dal fabbricante.

Ogni bolletta di pagamento, rilasciata dal fabbricante ai consumatori, deve portare la liquidazione distinta dell'imposta erariale, per la quale si procede a rivalsa a carico dell'utente e che deve essere in perfetta corrispondenza col consumo, a contatore o prestabilito per la fornitura a cottimo, effettivamente assoggettato ad imposta secondo i successivi articoli 3 o 4. A tale scopo e' sufficiente che siano esposte su ciascuna bolletta le indicazioni della cifra complessiva, per ciascun utente, degli ettowattora di energia e dei metri cubi di gas assoggettati ad imposta e delle aliquote unitarie relative.

Sono considerati quali fabbricanti gli acquirenti di gas e di energia elettrica per farne rivendita, nonche' quelli che l'acquistano per uso proprio, qualunque ne sia l'impiego, in misura superiore ai 20 mc. al minuto primo di gas e di 20 kw. di energia elettrica. (86)
(84)(87)((90))
AGGIORNAMENTO (80)


Il D.L. Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1381, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa sul consumo dell'energia elettrica imposta dall'allegato F alla legge 8 agosto 1895, n. 486, non e' applicabile ai consumi che si effettuano nel territorio del comune di Campione d'Intelvi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Tale disposizione ha efficacia anche per i consumi verificatisi anteriormente alla data del presente decreto, pei quali la tassa non sia stata ancora pagata, e per le relative multe di mora".

AGGIORNAMENTO (84)


Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 140, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I) che "Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno, relative all'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica portate dalle seguenti leggi e decreti:
a) Legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato F".

AGGIORNAMENTO (87)


Il Decreto 10 luglio 1923, n. 2492, nel modificare l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) la proroga al 1 ottobre 1923 della presente modifica.

AGGIORNAMENTO (86)


Il Regio Decreto 10 maggio 1923, n. 1792, nel modificare l'art. 1 dell'allegato D del Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1592, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dalla data di attuazione del presente decreto vanno in vigore le varianti e le aggiunte di cui all'unito allegato, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1, dell'allegato) che "Le nuove misure dei diritti di licenza per le officine commerciali, cabine e punti di presa di cui all'articolo precedente, saranno applicate con effetto retroattivo per ciascuno degli anni solari 1922 e 1923".

AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 24 febbraio 1924, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla citta' ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[...]
i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:
[...]
5° Gas, luce ed energia elettrica. - Legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato F), R. decreto 29 settembre 1895, numero 624, e successive norme modificatrici e complementari".

Art. 3


Art. 3.

1. - La liquidazione dell'imposta e' fatta dall'Ufficio tecnico di finanza in base:

a) alla dichiarazione del consumo registrato dai misuratori di volume o di energia elettrica applicati presso i consumatori;

b) alle dichiarazioni di energia elettrica impegnata ad anno e a cottimo in kilo-watt giusta l'art. n. 1 sostituito all'art. 4 come appresso;

c) alle dichiarazioni dei canoni stabiliti per gli usi promiscui a norma dell'art. n. 2 sostituito all'art. 4 come appresso.

Tali dichiarazioni, ad eccezione di quelle della lettera c), devono essere presentate dal fabbricante mese per mese.

Quelle di cui alla lettera c) si presenteranno una volta all'anno e saranno richiamate globalmente nelle dichiarazioni mensili, allorche' vi sia luogo a variazioni ai sensi del seguente n. 4, art. 2, comma 2°. (86)

Per le officine per uso proprio la liquidazione e' basata sulle indicazioni dei misuratori, salvo il caso previsto dal 4° comma dell'art. 1 citato alla lettera b) del presente articolo.

I fabbricanti debbono denunziare nelle dichiarazioni mensili la produzione totale ed i consumi esenti da imposta.

Il pagamento dell'imposta puo' essere fatto a rate bimestrali anticipate o con versamenti posticipati da farsi in due rate per ciascun mese.

Il fabbricante, che non si obblighi al pagamento anticipato, deve dare una cauzione corrispondente all'ammontare di un sesto dell'imposta annua accertata o presunta.

Garantiscono inoltre la finanza, a preferenza di ogni altro creditore, per i debiti d'imposta delle ditte fornitrici, le somme dovute dagli utenti alle ditte medesime per consumi soggetti a tassa.

Per le officine, rispetto alle quali il consumo annuo importi debito d'imposta non superiore a L. 50, il pagamento dev'essere fatto anticipatamente per tutto l'anno.

2. - Il termine della prescrizione pel risarcimento degli errori di liquidazione, cosi' per la finanza come per il contribuente, e' di 5 anni dalla data del verbale di accertamento e si estende a tutti i casi di sospensione di produzione qualunque ne sia il motivo, anche quando il versamento di tassa sia fatto anticipatamente a titolo di deposito.

L'amministrazione pero' conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto, verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo in caso di frode.

3. -Le officine delle ditte acquirenti energia (per farne rivendita o per uso proprio) sono costituite dall'insieme dei conduttori, apparecchi di trasformazione, accumulazione e distribuzione, a partire dalla presa dall'officina venditrice. (86)

Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dal gas o dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in edifici distinti, quand'anche queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro per mezzo della rete delle condutture o mediante un'unica stazione di distribuzione.

Le officine delle ditte acquirenti (rivenditrici) sono costituite dall'insieme dei conduttori, apparecchi di trasformazione, accumulazione e distribuzione, a partire dalla presa dall'officina venditrice.

Son da considerare come officine, agli effetti della presente legge anche gli apparati di produzione o di accumulazione montati su navi o veicoli, esclusi i carri e le vetture automobili.

Per tali apparati non ha luogo la limitazione di cui all'art. 2, ultimo comma, e l'imposta viene pagata mediante canone d'abbonamento.
(84)(87)((90))
AGGIORNAMENTO (80)


Il D.L. Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1381, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa sul consumo dell'energia elettrica imposta dall'allegato F alla legge 8 agosto 1895, n. 486, non e' applicabile ai consumi che si effettuano nel territorio del comune di Campione d'Intelvi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Tale disposizione ha efficacia anche per i consumi verificatisi anteriormente alla data del presente decreto, pei quali la tassa non sia stata ancora pagata, e per le relative multe di mora".

AGGIORNAMENTO (84)


Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 140, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I) che "Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno, relative all'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica portate dalle seguenti leggi e decreti:
a) Legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato F".

AGGIORNAMENTO (87)


Il Decreto 10 luglio 1923, n. 2492, nel modificare l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) la proroga al 1 ottobre 1923 della presente modifica.

AGGIORNAMENTO (86)


Il Regio Decreto 10 maggio 1923, n. 1792, nel modificare l'art. 1 dell'allegato D del Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1592, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dalla data di attuazione del presente decreto vanno in vigore le varianti e le aggiunte di cui all'unito allegato, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1, dell'allegato) che "Le nuove misure dei diritti di licenza per le officine commerciali, cabine e punti di presa di cui all'articolo precedente, saranno applicate con effetto retroattivo per ciascuno degli anni solari 1922 e 1923".

AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 24 febbraio 1924, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla citta' ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[...]
i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:
[...]
5° Gas, luce ed energia elettrica. - Legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato F), R. decreto 29 settembre 1895, numero 624, e successive norme modificatrici e complementari".

Art. 4


Art. 4.

1. - Il fabbricante, che fornisce energia elettrica a cottimo per usi soggetti a tassa per una determinata potenza in Kilowatt, e' ammesso, per tale fornitura, a pagare l'imposta con un canone annuo nei modi indicati dall'art. n. 1 sostituito all'art. 3 come sopra.

Tale canone viene stabilito per la potenza in kilowatt installati presso i consumatori, tenuti presenti i contratti ed i dati di fatto riscontrati dalla Finanza, con un massimo di L. 400 per kilowattanno installato. (86)

Rimane fermo, anche in questo caso, il diritto di rivalsa di cui all'art. 2.

Quando un'officina di gas o di energia elettrica serva per uso proprio esclusivo dello stesso proprietario od esercente, il tributo puo' essere corrisposto mediante un canone annuo determinato in base all'effettivo consumo, dedotto o dalle indicazioni di strumenti di misura o dall'orario e dalla potenza delle lampade.

I canoni in tal modo liquidati vengono rettificati a fine di anno solare in base alle note di variazione, che le ditte fabbricanti a scopo di vendita o per uso proprio debbono rimettere mensilmente agli Uffici tecnici di finanza.

Il fabbricante ha pero' l'obbligo di denunciare anticipatamente per la liquidazione della corrispondente imposta suppletiva, quelle variazioni che, ragguagliate alla potenza e al consumo presi per base nella determinazione del canone, siano suscettibili di dare, in base al massimo consumo, un aumento superiore al 20 %.

2. - Il produttore deve comprendere nella sua dichiarazione, in un elenco a parte, i consumatori per uso promiscuo che acquistino gas e energia elettrica in quantita' inferiore a quelle di cui all'art. 2, ultimo comma, e convenire per questi con l'Ufficio tecnico di finanza il canone d'imposta corrispondente, in base ai presunti consumi tassabili ed alle rispettive aliquote, salvo a non eccedere, per l'energia elettrica ceduta a cottimo, il massimo di cui al secondo comma dell'art. n. 1, sostituito all'art. 4 come sopra.

Tali consumatori sono obbligati a fare le dichiarazioni di variazione al fabbricante con le stesse modalita' stabilite per le dichiarazioni del fabbricante all'Ufficio tecnico di finanza.
L'inosservanza di tale obbligo e' soggetta alle medesime sanzioni previste per le omesse dichiarazioni dei fabbricanti all'Ufficio anzidetto.

3. - L'impianto di qualsiasi officina di produzione o l'acquisto di gas e di energia elettrica per rivendita ovvero, nel caso di usi promiscui, l'acquisto in quantita' superiori a quelle rispettivamente indicate nell'ultimo comma dell'art. 9 devono essere preventivamente denunciati all'amministrazione finanziaria con le norme stabilite dal regolamento. (86)

Nella denuncia deve essere designato il rappresentante dalla ditta debitamente autorizzato per le eventuali constatazioni in contradittorio con i funzionari e gli agenti governativi e che sara' anche egli responsabile, di fronte alla Finanza di qualsiasi irregolarita' che venisse riscontrata nell'officina.

L'Ufficio tecnico di finanza, ricevuta la denuncia, esegue le occorrenti verifiche e rilascia una licenza d'esercizio.

Le modificazioni e variazioni ad un'officina fornita di licenza debbono essere denunziate con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento.

L'Ufficio tecnico di finanza ha facolta' di autorizzare, nel periodo che intercede fra l'impianto e l'attivazione regolare di una officina esperimenti in esenzione da imposta, per la prova ed il collaudo degli apparecchi, purche' tali esperimenti abbiano una durata non superiore a tre giorni.

Nel caso di cessione totale o parziale di un'officina, o comunque di trasformazione della ditta esercente, il subentrante deve farne denuncia entro due mesi dall'avvenuta cessione. L'Ufficio tecnico rilascera' una nuova licenza d'esercizio, annullando quella della ditta precedente. In ogni caso, la cauzione della ditta precedente rimane vincolata finche' non sia stata regolarmente prestata la nuova dal subentrante.
(84)(87)((90))
AGGIORNAMENTO (80)


Il D.L. Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1381, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa sul consumo dell'energia elettrica imposta dall'allegato F alla legge 8 agosto 1895, n. 486, non e' applicabile ai consumi che si effettuano nel territorio del comune di Campione d'Intelvi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Tale disposizione ha efficacia anche per i consumi verificatisi anteriormente alla data del presente decreto, pei quali la tassa non sia stata ancora pagata, e per le relative multe di mora".

AGGIORNAMENTO (84)


Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 140, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I) che "Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno, relative all'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica portate dalle seguenti leggi e decreti:
a) Legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato F".

AGGIORNAMENTO (87)


Il Decreto 10 luglio 1923, n. 2492, nel modificare l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) la proroga al 1 ottobre 1923 della presente modifica.

AGGIORNAMENTO (86)


Il Regio Decreto 10 maggio 1923, n. 1792, nel modificare l'art. 1 dell'allegato D del Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1592, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dalla data di attuazione del presente decreto vanno in vigore le varianti e le aggiunte di cui all'unito allegato, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1, dell'allegato) che "Le nuove misure dei diritti di licenza per le officine commerciali, cabine e punti di presa di cui all'articolo precedente, saranno applicate con effetto retroattivo per ciascuno degli anni solari 1922 e 1923".

AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 24 febbraio 1924, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla citta' ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[...]
i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:
[...]
5° Gas, luce ed energia elettrica. - Legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato F), R. decreto 29 settembre 1895, numero 624, e successive norme modificatrici e complementari".

Art. 5


Art. 5.

E' affidata a Comitati peritali residenti nei capoluoghi di provincia o ad una Commissione centrale presso il Ministero delle finanze, da nominarsi con le modalita' stabilite dal regolamento, la risoluzione dei ricorsi cui diano luogo:

a) le liquidazioni d'imposta;

b) tutte le altre controversie d'indole tecnica che possano sorgere circa l'applicazione della presente legge.

Contro le decisioni della Commissione centrale non e' ammesso alcun ulteriore gravame in via amministrativa ne' giudiziaria.
(84)(85)((90))
AGGIORNAMENTO (80)


Il D.L. Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1381, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa sul consumo dell'energia elettrica imposta dall'allegato F alla legge 8 agosto 1895, n. 486, non e' applicabile ai consumi che si effettuano nel territorio del comune di Campione d'Intelvi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Tale disposizione ha efficacia anche per i consumi verificatisi anteriormente alla data del presente decreto, pei quali la tassa non sia stata ancora pagata, e per le relative multe di mora".

AGGIORNAMENTO (84)


Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 140, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I) che "Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno, relative all'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica portate dalle seguenti leggi e decreti:
a) Legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato F".

AGGIORNAMENTO (85)


Il Decreto 10 luglio 1923, n. 2492, nel modificare l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) la proroga al 1 ottobre 1923 della presente modifica.

AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 24 febbraio 1924, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla citta' ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[...]
i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:
[...]
5° Gas, luce ed energia elettrica. - Legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato F), R. decreto 29 settembre 1895, numero 624, e successive norme modificatrici e complementari".

Art. 6


Art. 6.

La licenza di esercizio vale per la persona o la ditta, e per l'officina e per il Comune o i Comuni in essa indicati, e' efficace per l'anno solare nel quale e' rilasciata, ed e' soggetta al diritto:

di L. 20 per il complesso dei mezzi di produzione esercitati nella stessa officina e dalla stessa ditta esclusivamente per usi esenti e per gli apparecchi di produzione o di accumulazione posti su ciascuna nave o veicolo, esclusi i carri e le vetture automobili;

di L. 50 per le officine impiantate per il consumo proprio di un solo stabilimento.

Per le officine che producono energia elettrica per la distribuzione pubblica o privata in uno o piu' Comuni, il diritto e' di L. 60 per potenza installata fino a 200 kilowatt, di L. 300 per potenze maggiori di 200 kilowatt ma non superiori a 1000 kilowatt, di L. 300 piu' un aumento di L. 30 per ogni 100 kilowatt installati in officine la cui potenza e' maggiore di 1000 kilowatt.

Per le cabine ed i punti di presa di ditte acquirenti di energia per usi promiscui il diritto di licenza e' di L. 50 per potenza installata non superiore ai 500 kilowatt, di L. 100 per potenze maggiori di 500 kilowatt ma non superiori a 1000 kilowatt, di L. 100 piu' un aumento di L. 20 per ogni 100 kilowatt installati in cabine e punti di presa con potenza superiore a 1000 kilowatt.

Per le officine che producono gas per la distribuzione pubblica e privata in uno o piu' Comuni il diritto e' di L. 150 quando le officine stesse abbiano, nel biennio precedente all'anno cui si riferisce la licenza, venduto gas per una quantita' non superiore ai 250,000 mc., di L. 300 per quelle che nel medesimo periodo abbiano venduto gas in quantita' maggiore a 250,000 mc. senza superare un milione di metri cubi, di L. 300 piu' un aumento di L. 100 per ogni milione di mc. di gas venduti come sopra, quando la vendita abbia superato un milione di metri cubi.

Per le nuove officine di produzione del gas verra' corrisposto il minimo diritto di L. 150, salvo in seguito ad effettuare il conguaglio.
(86)((90))
AGGIORNAMENTO (80)


Il D.L. Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1381, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa sul consumo dell'energia elettrica imposta dall'allegato F alla legge 8 agosto 1895, n. 486, non e' applicabile ai consumi che si effettuano nel territorio del comune di Campione d'Intelvi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Tale disposizione ha efficacia anche per i consumi verificatisi anteriormente alla data del presente decreto, pei quali la tassa non sia stata ancora pagata, e per le relative multe di mora".

AGGIORNAMENTO (84)


Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 140, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I) che "Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno, relative all'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica portate dalle seguenti leggi e decreti:
a) Legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato F".

AGGIORNAMENTO (87)


Il Decreto 10 luglio 1923, n. 2492, nel modificare l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) la proroga al 1 ottobre 1923 della presente modifica.

AGGIORNAMENTO (86)


Il Regio Decreto 10 maggio 1923, n. 1792, nel modificare l'art. 1 dell'allegato D del Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1592, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dalla data di attuazione del presente decreto vanno in vigore le varianti e le aggiunte di cui all'unito allegato, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1, dell'allegato) che "Le nuove misure dei diritti di licenza per le officine commerciali, cabine e punti di presa di cui all'articolo precedente, saranno applicate con effetto retroattivo per ciascuno degli anni solari 1922 e 1923".

AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 24 febbraio 1924, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla citta' ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[...]
i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:
[...]
5° Gas, luce ed energia elettrica. - Legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato F), R. decreto 29 settembre 1895, numero 624, e successive norme modificatrici e complementari".

Art. 7


Art. 7.

1. - L'Amministrazione ha facolta' di applicare nelle officine di gas o di energia elettrica suggelli, bolli, ed apparecchi di sicurezza e di riscontro.

I guasti, verificatisi nei congegni applicati dalla Finanza, debbono essere immediatamente denunciati all'Ufficio tecnico competente; come pure debbono essere immediatamente denunciate le modificazioni delle condutture e dei circuiti, ai quali siano stati applicati i congegni.

Nei casi di frode accertata, le spese per le anzidette applicazioni, modificazioni e riparazioni sono a carico delle ditte esercenti.

2.- I funzionari e gli agenti governativi hanno diritto di ispezionare liberamente, sia di giorno sia di notte, le officine e gli ambienti annessi, esclusi i locali di abitazione distinti de questi.

Hanno pure facolta' di prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti col consumo.

Le ditte esercenti officine, oltre ad aver l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti e documenti relativi alla produzione, distribuzione, vendita del gas e dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari ed agenti governativi, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti della presente legge.

I fabbricanti, i privati consumatori e gli enti privati e pubblici sono in obbligo di esibire, ad ogni richiesta della Finanza, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita ed al consumo del gas o dell'energia elettrica.

Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici del gas o dell'energia elettrica, queste ultime si siano riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli impianti, avranno facolta' di valersi di tale diritto anche i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione per le opportune verifiche.

I funzionari ed agenti predetti hanno diritto di eseguire verifiche negli esercizi pubblici finche' siano aperti. Hanno inoltre facolta', in caso di sospetti di contravvenzione alla presente legge, di procedere, previa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria, a visite domiciliari con l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. - Qualora in un impianto si utilizzi il gas o la energia elettrica per usi diversi e si richieda per ciascuno di questi l'applicazione delle corrispondenti aliquote di imposta, le diverse utilizzazioni debbono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, escluso il pericolo che il gas o l'energia elettrica vengano deviati da usi esenti da imposta, o tassati con aliquota minore, ad usi rispettivamente soggetti ad imposta ovvero tassati con aliquota maggiore.

All'uopo la Finanza puo' prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego del gas e dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.
(84)(87)(86)((90))
AGGIORNAMENTO (80)


Il D.L. Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1381, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa sul consumo dell'energia elettrica imposta dall'allegato F alla legge 8 agosto 1895, n. 486, non e' applicabile ai consumi che si effettuano nel territorio del comune di Campione d'Intelvi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Tale disposizione ha efficacia anche per i consumi verificatisi anteriormente alla data del presente decreto, pei quali la tassa non sia stata ancora pagata, e per le relative multe di mora".

AGGIORNAMENTO (84)


Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 140, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I) che "Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno, relative all'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica portate dalle seguenti leggi e decreti:
a) Legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato F".

AGGIORNAMENTO (87)


Il Decreto 10 luglio 1923, n. 2492, nel modificare l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) la proroga al 1 ottobre 1923 della presente modifica.

AGGIORNAMENTO (86)


Il Regio Decreto 10 maggio 1923, n. 1792, nel modificare l'art. 1 dell'allegato D del Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1592, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dalla data di attuazione del presente decreto vanno in vigore le varianti e le aggiunte di cui all'unito allegato, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1, dell'allegato) che "Le nuove misure dei diritti di licenza per le officine commerciali, cabine e punti di presa di cui all'articolo precedente, saranno applicate con effetto retroattivo per ciascuno degli anni solari 1922 e 1923".

AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 24 febbraio 1924, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla citta' ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[...]
i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:
[...]
5° Gas, luce ed energia elettrica. - Legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato F), R. decreto 29 settembre 1895, numero 624, e successive norme modificatrici e complementari".

Art. 8


Art. 8.

1. - Salve le maggiori pene stabilite dal codice penale, e' punito con la multa variabile da L. 100 a L. 1000, nonche' con la multa proporzionale dal doppio al decuplo della tassa frodata o che pote' essere frodata, il fabbricante od il rappresentante, di cui al secondo comma dell'art. n. 3 sostituito come sopra all'articolo 4, che:

a) attivi l'officina a scopo di produzione di gas o di energia elettrica senza essere provvisto della licenza;

b) manometta o lasci manomettere in qualsiasi modo i congegni, contrassegni, bolli e suggelli applicati dall'Amministrazione, salvo i casi di provata necessita';

c) ometta o rediga infedelmente le dichiarazioni di cui all'art.
n. 1, sostituito all'art. 3 come sopra, tenga in modo incompleto o infedele, oppure non tenga affatto o non presenti i registri, i documenti e le bollette a termini dell'art. n, 2 sostituito all'art. 7;

d) non presenti o presenti incomplete o infedeli le note di variazione e le denuncie, di cui agli ultimi due comma dell'articolo n. 1 sostituito all'art. 4;

e) rifiuti ed in qualsivoglia modo ostacoli l'immediato ingresso ai funzionari ed agli agenti governativi nelle officine e nei locali annessi, od impedisca ad essi il libero esercizio delle loro attribuzioni.

E' punito con le stesse multe l'utente che alteri il funzionamento dei congegni o violi i suggelli applicati dalla ditta fornitrice per misurazione, per riscontro e per sicurezza, o infine che utilizzi l'energia soggetta ad imposta in circuiti destinati all'utilizzazione dell'energia ceduta per usi esenti da tassa.

Per ogni bolletta, rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, giusta i precedenti articoli 2 e n. 1 sostituito come sopra all'art. 4, si applica una multa pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa con un minimo di lire dieci per ogni bolletta infedele.

2. - Le contravvenzioni non espressamente previste e le infrazioni alle discipline del regolamento sono punite con una multa da L. 10 a L. 300.

3. - Le pene di cui nella presente legge sono raddoppiate in caso di reiterazione.

4. - L'azione penale per le contravvenzioni alla presente legge si prescrive in due anni, pero' un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

5. - I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

In ogni caso, se il fatto costituente la contravvenzione non sia in tutto od in parte punibile con pene corporali, prima che il giudice ordinario abbia pronunziata la sentenza o questa sia divenuta definitiva, il contravventore puo' chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa dall'intendente di finanza della provincia, il quale decide senza limite di somma anche per cio' che riguarda le spese.

Per la ripartizione delle multe o per quanto non sia espressamente disposto dalla presente legge riguardo alle contravvenzioni saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. (84)(87)((86))((90))

AGGIORNAMENTO (10)


Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 465, ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera g)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto:
[...]
g) per le contravvenzioni all'art. 8 della legge 8 agosto 1895 n. 486, allegato F, riguardante la tassa sul gas-luce e sull'energia elettrica".

AGGIORNAMENTO (15)


Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 44, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera l)) che "E' concessa amnistia per le seguenti contravvenzioni commesse fino al giorno della pubblicazione del presente decreto:
[...]
l) per le contravvenzioni all'art. 8 della legge sul gas luce e sulla energia elettrica 8 agosto 1895 n. 486 (allegato F)".

AGGIORNAMENTO (18)


Il Regio Decreto 11 giugno 1899, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera l)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto:
[...]
l) per le contravvenzioni all'articolo 8 della legge sul gas-luce e sulla energia elettrica 8 agosto 1895, n. 486 (allegata F)".

AGGIORNAMENTO (80)


Il D.L. Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1381, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa sul consumo dell'energia elettrica imposta dall'allegato F alla legge 8 agosto 1895, n. 486, non e' applicabile ai consumi che si effettuano nel territorio del comune di Campione d'Intelvi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Tale disposizione ha efficacia anche per i consumi verificatisi anteriormente alla data del presente decreto, pei quali la tassa non sia stata ancora pagata, e per le relative multe di mora".

AGGIORNAMENTO (84)


Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 140, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I) che "Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno, relative all'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica portate dalle seguenti leggi e decreti:
a) Legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato F".

AGGIORNAMENTO (87)


Il Decreto 10 luglio 1923, n. 2492, nel modificare l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) la proroga al 1 ottobre 1923 della presente modifica.

AGGIORNAMENTO (86)


Il Regio Decreto 10 maggio 1923, n. 1792, nel modificare l'art. 1 dell'allegato D del Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1592, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dalla data di attuazione del presente decreto vanno in vigore le varianti e le aggiunte di cui all'unito allegato, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1, dell'allegato) che "Le nuove misure dei diritti di licenza per le officine commerciali, cabine e punti di presa di cui all'articolo precedente, saranno applicate con effetto retroattivo per ciascuno degli anni solari 1922 e 1923".

AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 24 febbraio 1924, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla citta' ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[...]
i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:
[...]
5° Gas, luce ed energia elettrica. - Legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato F), R. decreto 29 settembre 1895, numero 624, e successive norme modificatrici e complementari".

Art. 9


Art. 9.

Con decreto Reale sara' fissato il giorno in cui, non piu' tardi di tre mesi dalla sua pubblicazione, andra' in vigore la presente legge.
(2)(80)(84)(85)((90))

Visto, I Ministri delle Finanze e del Tesoro

P. Boselli.
Sidney Sonnino.

AGGIORNAMENTO (2)


Il Regio Decreto 1 settembre 1895, n. 564, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato F, andra' in vigore col 1° novembre 1895. Pero' le dichiarazioni di esercizio per le officine di gas-luce e di corrente elettrica ora attivate e per quelle che dovranno attivarsi entro il 10 ottobre, dovranno essere presentate all'Intendenza di Finanza non piu' tardi del giorno 30 settembre, e le licenze saranno dalle Intendenze. stesse rilasciate entro il mese di ottobre".


AGGIORNAMENTO (80)


Il D.L. Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1381, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa sul consumo dell'energia elettrica imposta dall'allegato F alla legge 8 agosto 1895, n. 486, non e' applicabile ai consumi che si effettuano nel territorio del comune di Campione d'Intelvi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Tale disposizione ha efficacia anche per i consumi verificatisi anteriormente alla data del presente decreto, pei quali la tassa non sia stata ancora pagata, e per le relative multe di mora".

AGGIORNAMENTO (84)


Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 140, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I) che "Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno, relative all'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica portate dalle seguenti leggi e decreti:
a) Legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato F".

AGGIORNAMENTO (85)


Il Decreto 10 luglio 1923, n. 2492, nel modificare l'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) la proroga al 1 ottobre 1923 della presente modifica.

AGGIORNAMENTO (90)


Il Regio Decreto 24 febbraio 1924, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla citta' ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:
[...]
i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:
[...]
5° Gas, luce ed energia elettrica. - Legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato F), R. decreto 29 settembre 1895, numero 624, e successive norme modificatrici e complementari".
Allegato G

Art. 1


Allegato G all'articolo 3.

Disposizioni sulle tasse ipotecarie e gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

Art. 1.

Gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche, fissati dalla tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2079 (serie 2ª) per le formalita' ipotecarie e pel rilascio di stati o certificati ipotecari, copie od estratti, sono aboliti.

Rimangono invariati a profitto dei conservatori gli altri emolumenti di che ai n. 3, 9, 10, 1l e 12 della tariffa stessa.

Art. 2


Art. 2.

Le tasse ipotecarie stabilite dagli articoli 1 a 5 della suddetta legge 13 settembre 1874, n. 2079 sono modificate come nella tariffa annessa alla presente legge.

Le tasse medesime non sono soggette all'aumento dei due decimi.

Art. 3


Art. 3.

Gli stati o certificati generali e speciali delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, le copie od estratti delle medesime, delle annotazioni e dei documenti depositati nell'Ufficio saranno scritti su carta col bollo di lire due e centesimi quaranta, qualunque sia il numero dei fogli impiegati.

I certificati totalmente negativi continueranno ad essere scritti su carta da lire una e centesimi venti.

Tutti questi stati e certificati, copie od estratti saranno esenti dalla registrazione anche nel caso che se ne faccia uso giusta l'articolo 74 della legge sul registro.

Per la formazione dei suddetti stati, certificati, copie ed estratti saranno istituite due apposite qualita' di carta bollata, i cui distintivi saranno stabiliti con Decreto Reale. Lo spaccio della detta carta sara' riservato esclusivamente ai conservatori delle ipoteche.

Alle scritturazioni sulla carta medesima e' esteso il disposto dell'art. 1 della legge 10 aprile 1892, n. 194, colle pene pecuniarie sancite dalle vigenti leggi.

Se gli stati o certificati, copie ed estratti concernono piu' di una persona, essi dovranno essere scritti sulla carta speciale suindicata; ma anderanno soggetti a tante tasse complementari di bollo corrispondenti al prezzo della carta bollata di tanti uguali certificati, quante sono le persone cui i certificati si riferiscono, meno la prima, e fatta eccezione del caso in cui concernano cumulativamente il padre e i figli o fratelli e sorelle aventi la stessa paternita'.

Questa tassa suppletiva sara' pagata col sottoporre gli stati o certificati, copie od estratti riguardanti piu' persone al bollo straordinario, prima che vi sia apposta la firma del conservatore delle ipoteche. Pero' i certificati negativi riguardanti due persone saranno scritti sulla carta speciale da lire due e centesimi quaranta.

Il rilascio e l'uso dei detti stati, certificati, copie ed estratti non compilati nella prescritta carta bollata o pei quali, sebbene compilati nella prescritta carta, non sia stata pagata la dovuta tassa complementare di bollo, costituisce contravvenzione punibile ai termini della vigente legge sul bollo.

Costituisce parimente contravvenzione l'uso della suddetta carta speciale per atti diversi da quelli per cui e' destinata a' sensi della presente legge.
(3)((12))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 25 settembre 1895, n. 601, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, del Regolamento) che "La tassa complementare di bollo di che all'art. 3 dell'allegato G, approvato coll' art. 3° della legge 8 agosto 1895 n. 486 per gli stati e certificati ipotecari, copie ed estratti concernenti piu' di una persona, sara' percetta mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa fino al limite massimo di tre per ciascun foglio".

AGGIORNAMENTO (12)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 217, ha disposto (con l'art. 153, comma 1) che "Sono esenti dalla registrazione, anche nel caso che se ne faccia uso giusta l'art. 74 di questa legge:
[...]
Legge 8 agosto 1895, n. 486. allegato G, art. 3".

Art. 4


Art. 4.

Per ogni stato, certificato, copia od estratto di che nel precedente articolo 3 e parimente per ogni formalita' di annotamento, il richiedente deve presentare al conservatore una domanda sulla ordinaria carta col bollo da lire 1.20.

Saranno pero' scritte su carta senza bollo le domande suindicate quando le richieste operazioni debbano essere eseguite gratuitamente ovvero a debito, salvo in questo secondo caso il prenotamento delle tasse da recuperarsi giusta le vigenti disposizioni.

Nulla e' innovato circa la forma e le modalita' delle richieste di stati e certificati ipotecari, che si fanno dagli esattori delle imposte dirette e dagli Uffici governativi.

Art. 5


Art. 5.

I conservatori delle ipoteche e di ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario sono rispettivamente retribuiti con uno stipendio od un assegno fisso nella misura determinata dall'annessa tabella, ed inoltre con gli emolumenti lasciati a loro profitto dall'articolo 1 della presente legge.

L'articolo 25 della legge 13 settembre 1874, n. 2079 e' soppresso.

Ai conservatori delle ipoteche che nel precedente impiego avevano uno stipendio superiore a lire 7,000, verra' pagata la differenza a titolo di assegno personale.

Agli effetti della liquidazione della pensione e pel computo della relativa ritenuta sara' fatto calcolo del solo stipendio e dell'assegno personale anzidetto. Pei ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario, l'assegno fisso sara' cumulato coll'aggio, di cui si continuano a fruire sul prodotto degli altri servizi e valutabile agli effetti della pensiono secondo le leggi vigenti.

Tuttavia per i titolari in carica al giorno dell'attuazione della presente legge la pensione non potra' avere per base una somma inferiore alla media dell'aggio e del quinto degli emolumenti del quinquennio anteriore al 30 giugno 1895, non tenuto conto del R. Decreto 10 agosto 1893, n. 492.

Art. 6


Art. 6.

In compenso di tutte le spese d'ufficio designate nell'articolo 26 della legge 13 settembre 1874 n. 2079 (serie 2ª) e che rimangono ad esclusivo carico dei conservatori delle ipoteche, e' ad essi accordata una indennita' da stabilirsi in ragione del numero delle formalita' eseguite dall'uffizio, e nella misura e coi criteri che saranno determinati annualmente con decreto Reale, ed inoltre, una compartecipazione al prodotto della vendita della carta speciale per gli stati e certificati ipotecari di che all'articolo 3, parimente da determinarsi con decreto Reale.

Non saranno calcolate per la determinazione della suddetta indennita' le formalita' che non danno luogo a pagamenti di tasse.
Delle formalita' eseguite a debito sara' tenuto conto soltanto all'epoca del recupero.

Art. 7


Art. 7.

Al posto di conservatore delle ipoteche potranno concorrere gli impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze che coprano da non meno di quattro anni un grado non inferiore a quello di segretario capo, e gli ispettori e i capi degli uffici esecutivi dipendenti dallo stesso Ministero, che abbiano uno stipendio o rispettivamente un aggio medio, calcolato sulla base dell'ultimo triennio, non inferiore ad annue lire 3,500 al netto delle spese legali d'ufficio.

I concorrenti potranno conseguire solamente la classe uguale o quella immediatamente superiore allo stipendio od aggio netto di cui sono provvisti.

Art. 8


Art. 8.

Col decorso di due anni dal pagamento della tassa ipotecaria sara' prescritta l'azione delle parti per la restituzione delle tasse pagate. ((78))
AGGIORNAMENTO (78)


Il Decreto Luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 558, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, numero 5)) che "Sono prorogati fino a un anno dopo la pubblicazione dalla pace, tanto per l'azione dei contribuenti diretta a conseguire il rimborso di tasse indebitamente pagate, quanto per la riscossione da parte dello Stato delle tasse dovute e non pagate o delle differenze dovute su quelle pagate in meno, i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge:
[...]
5. Articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2079 (serie 2ª), ed art. 8 della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato G".

Art. 9


Art. 9.

Rimangono in vigore le disposizioni della legge 13 settembre 1874 n. 2079 (serie 2ª) che non sono contrarie alla presente legge ed annessa tariffa, e quelle in materia ipotecaria contenute in leggi speciali vigenti.

Art. 10


Art. 10.

Con decreto Reale sara' fissato il giorno in cui, non piu' tardi di tre mesi dalla sua pubblicazione, andra' in vigore la presente legge, e saranno altresi' stabilite le norme per la liquidazione dell'aggio spettante ai conservatori delle ipoteche dal 1° luglio 1895 al detto giorno. ((3))

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, e' autorizzato a raccogliere, coordinare e compilare in unico testo le leggi e i decreti sulle tasse ipotecarie.

Visto, I Ministri delle Finanze e del Tesoro

P. Boselli
Sidney Sonnino.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 25 settembre 1895, n. 601, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dei Conservatori delle ipoteche, approvate con la legge 8 agosto 1895, n. 486 alleg. G entreranno in vigore il 1° novembre 1895".
Allegato H

Art. 1


Allegato H all'articolo 3

Disposizioni relative alle tasse sulle assicurazioni.

Art. 1.

Alle disposizioni dell'articolo 1, numeri III, IV, V e VI della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II, sono sostituite le seguenti:

III. - Per le assicurazioni di trasporti sui fiumi e laghi e per terra:

Tassa di centesimi dodici per ogni lira dell'ammontare totale del premio pagato.

Le assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi saranno soggette per l'intero ammontare del premio a questa tassa, oppure a quella stabilita dall'articolo 49 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, secondoche', in ragione del tratto di terra e di mare da percorrersi, prevalga in esse il rischio terrestre o quello marittimo.

IV. - Per le assicurazioni contro le disgrazie accidentali e per tutte le altre assicurazioni sulla vita di qualunque specie, a premio fisso o mutue (tontine):

Tassa di un centesimo per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

V. - Per le assicurazioni contro i danni della mortalita' del bestiame e per quelle dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle intemperie:

Tassa di un centesimo per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

VI. - Per le assicurazioni contro i danni dell'incendio, e contro quelli ad essi parificati dalla legge, siavi o no convenzione contraria a questa parificazione; per le assicurazioni contro le conseguenze dei danni degli incendi, ed in genere per qualunque altra assicurazione a premio fisso o mutua non contemplala in questo e nei precedenti numeri:

Tassa per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio, in ragione di:

Centesimi 40 se il premio annuale non supera centesimi 25 per ogni mille lire di capitale assicurato;

» 25 per il premio da oltre centesimi 25 a centesimi 40;

» 20 per il premio da oltre centesimi 40 a centesimi 60;

» 15 per il premio da oltre centesimi 60 a lire 1;

» 10 per il premio da oltre lire 1 a lire 5;

» 7 per il premio da oltre lire 5 a lire 10;

» 5 se il premio eccede lire 10.

Agli effetti di questa disposizione, quando una stessa polizza porti piu' premi di misura diversa, la tassa sara' dovuta in ragione della misura unitaria di premio risultante sul complesso in rapporto alla somma assicurata, e quando l'assicurazione sara' fatta soltanto per una parte di anno la tassa sara' applicata sull'ammontare del premio effettivamente pagato per quella limitata durata di assicurazione, ma in ragione del relativo premio virtuale per un anno.

Le dette tasse non sono soggette ad aumento di decimi.

Per le assicurazioni mutue e' equiparato al premio, nei riguardi dell'applicazione della presente legge, ogni versamento che, con qualsiasi denominazione, venga fatto dagli assicurati.

Art. 2


Art. 2.

Le tasse stabilite nell'art. 1, divengono applicabili a misura che, nel Regno od all'estero, sia pagato od altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute, ne' quando questo, per qualsiasi causa, venga in tutto od in parte restituito dall'assicuratore, ne' in qualunque altro evento.

Nel determinare l'imponibile, il premio deve essere valutato nella sua integrita', con l'aggiunta dell'eventuale soprapremio, delle indennita', dei diritti di polizza, dei diritti di cancelleria come di ogni altro accessorio, e senza alcuna detrazione per spese di provvisione, per quota di compartecipazione agli utili che spetti all'assicurato o per qualsivoglia diverso titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dall'assicurato, all'infuori soltanto della tassa che dal medesimo venga rifusa all'assicuratore.

Art. 3


Art. 3.

Nelle tasse stabilite dall'art. 1, s'intendono compenetrate per tutte le specie di assicurazioni ivi indicate, fatte da Societa' o Compagnie, come da singoli individui, le tasse di bollo dovute, sia sui registri e sugli atti contemplati per le Societa' o Compagnie dall'art. 19 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II, che rimane percio' abrogato, sia sui registri ed atti corrispondenti per gli altri assicuratori.

Rispetto alle assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, laghi o fiumi, quando, giusta l'art. 1, torni applicabile la tassa stabilita dall'art. 49 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, saranno pur dovute le tasse di bollo attualmente in vigore per le assicurazioni marittime.

Art. 4


Art. 4.

Le quietanze che dagli assicurati o loro aventi causa vengono rilasciate agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza dei contratti d'assicurazione contemplati dall'articolo 1°, quando siano esenti dalla formalita' del registro, giusta la legge 13 settembre 1874, n. 2076, dovranno, entro venti giorni dalla data di esse, venire registrate all'Ufficio demaniale competente a riscuotere le tasse di assicurazione, nel cui distretto fu eseguito il pagamento.

Per tale registrazione sara' contemporaneamente percetta la tassa di centesimi trenta, senza aumento di decimi, per ogni 100 lire della somma totale per la quale viene rilasciata quietanza, computando la frazione di centinaio come centinaio intiero.

L'obbligo della registrazione e del pagamento della tassa incombe esclusivamente all'assicuratore, il quale, in caso di contravvenzione, incorrera' in una sopratassa uguale al triplo della tassa.

Art. 5


Art. 5.

Tutte le Compagnie o Societa', cosi' nazionali come estere, e tutti coloro in generale che fanno le assicurazioni assoggettate alle tasse stabilite nell'art. 1, e, quanto alle Compagnie, Societa' o ditte estere, i loro rappresentanti, mandatari e corrispondenti nello Stato, dovranno tenere per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro nel quale, colle modalita' e norme da stabilirsi con regolamento, registreranno tutte le somme state loro pagate od altrimenti soddisfatte nel Regno od all'estero direttamente, od a mezzo di agenti od incaricati per premi ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.

La registrazione di ogni singolo pagamento sara' fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle quattro categorie di assicurazioni indicate in detto articolo, e, quanto alle assicurazioni di che al numero VI dell'articolo stesso, anche in ragione della diversa quotita' della tassa, tenendo altresi' distinte le somme soggette a tassa da quelle relative a contratti di riassicurazione, pei quali non sia dovuta la tassa ai termini dell'art. 2 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II.

Eguali obblighi, e sotto la osservanza delle medesime modalita' e norme, sono imposti a tutti gli agenti od incaricati delle Societa' o Compagnie e degli altri assicuratori, rispetto alle somme per l'indicato titolo soddisfatte a loro mezzo.

Il registro di cui ai commi precedenti sara' esente da bollo e, prima di venire posto in uso, dovra' essere senza spesa numerato, firmato e vidimato secondo le disposizioni dell'art. 23 del Codice di commercio.

Per le Societa' o Ditte assicuratrici aventi piu' sedi o rappresentanze, il detto registro sara' tenuto presso la sede o la rappresentanza principale, o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una dall'altra.

Il registro medesimo dovra' essere conservato per dieci anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

Del pari, le Societa' o Compagnie e gli altri assicuratori saranno tenuti a conservare per cinque anni dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto, le polizze originali delle assicurazioni assoggettate a tassa con l'art. 1°, e per cinque anni dalla data le quietanze di che nell'art. 4.

Art. 6


Art. 6.

Entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, le Societa' o Compagnie e gli altri assicuratori dovranno presentare all'ufficio demaniale del luogo ove hanno la sede o la rappresentanza, presso la quale tengono il registro di che nel precedente articolo, la denunzia dell'ammontare complessivo, per ogni categoria d'assicurazioni e per ogni quotita' di tassa, dei premi ed accessori su cui e' dovuta la tassa, secondo le risultanze del registro medesimo per lo scaduto trimestre.

Le stesse Societa', Compagnie ed altri assicuratori, entro tre mesi dal termine dell'esercizio annuale della loro gestione, saranno pure tenuti a presentare analoga denunzia complementare per l'importo dei premi stati pagati od altrimenti soddisfatti nell'esercizio trascorso ed iscritti posteriormente in detto registro.

Il pagamento delle corrispondenti tasse dovra' essere fatto dalle Societa', Compagnie ed altri assicuratori rispettivamente nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra stabilito per le denunzie.

Parimente, entro due mesi dalla scadenza di detto esercizio, gli agenti od incaricati delle Societa', Compagnie od altri assicuratori avranno obbligo di fare all'ufficio demaniale del distretto nel quale risiedono, la denunzia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori su cui e' dovuta la tassa risultante per l'esercizio scaduto dal rispettivo registro tenuto a norma dell'articolo 5, distintamente per ogni categoria di assicurazioni e per ogni quotita' di tassa.

Art. 7


Art. 7.

Le Societa', Compagnie ed altri assicuratori ed i loro agenti od incaricati avranno obbligo di esibire ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi prescritto dall'articolo 5 e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro coi rimanenti libri, colle polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte dell'azienda d'assicurazione, oltreche' colle denunzie di cui nell'articolo 6.

Dovranno inoltre, ove richiesti, somministrare ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti necessari per accertare, sia che il registro dei premi armonizzi colle scritture e con gli atti anzidetti, sia che, per ciascuna polizza, i premi soddisfatti figurino debitamente iscritti sul registro medesimo.

In casa di rifiuto allo adempimento, anco solo parziale, di queste disposizioni sara' proceduto a norma dell'articolo 52, secondo comma, della legge 13 settembre 1874, n. 2077.

Per tale contravvenzione le Societa', Compagnie ed altri assicuratori incorreranno, ogni volta, nella pena di lire 1000, ed i loro agenti od incaricati in quella di lire 500.

Art. 8


Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II.

Del pari, sono abrogate quelle dei successivi articoli 10 e 11 nella parte concernente le assicurazioni contemplate nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 9


Art. 9.

Le Societa' o Compagnie e gli altri assicuratori incorreranno nelle seguenti pene:

per l'omessa tenuta del registro dei premi preventivamente vidimato a norma dell'articolo 5, nella pena di lire 10 per ciascuna delle partite che avrebbe dovuto esservi iscritta. Ove non si possa stabilire il numero di queste partite, la pena sara' di lire 500, in ragione, sia di ogni categoria di assicurazioni per le quali non siasi tenuto il registro, sia di ogni mese di durata dell'omissione.
Le stesse pene torneranno applicabili anco quando il registro venga tenuto nelle forme prescritte, ma non per tutte le categorie di assicurazioni;

per ogni partita soggetta a tassa ed omessa nel detto registro, in una pena uguale a venti volte la tassa relativa, e mai minore di lire 5;

per ogni partita, pure soggetta a tassa, iscritta bensi' nel registro medesimo, ma con la indicazione d'un imponibile inferiore al vero, oppure fatta figurare fra quelle esenti da tassa o fra quelle soggette a tassa minore, in una pena uguale a quaranta volte la tassa rispettivamente dovuta sulla somma occultata od esposta come non tassabile, o dovuta per la differenza tra la maggiore e minore aliquota; questa penale non potra' essere mai inferiore a lire 10;

per l'inadempimento dell'obbligo di conservare il suddetto registro giusta il penultimo capoverso dell'articolo 5, nella pena di lire 1,000, in ragione di ogni categoria di assicurazioni o di ciascuno dei mesi pei quali il registro avrebbe dovuto essere ancora conservato;

per l'indicazione nella polizza d'assicurazione o nelle ricevute relative di una somma imponibile inferiore al vero, in una sopratassa, mai minore di lire 20, in ragione di cinquanta volte la tassa dovuta sulla somma occultata;

per ogni altra contravvenzione alle norme portate dalla presente legge e dal relativo regolamento, che non sia espressamente contemplata, in una pena di lire 5 per ciascuna partita, omissione od irregolarita'.

Le corrispondenti contravvenzioni commesse dagli agenti od incaricati delle Societa' o Compagnie e degli altri assicuratori renderanno esigibili a loro carico le penali rispettivamente sopraindicate, diminuite pero' della meta'.

Tutte le anzidette pene saranno dovute indipendentemente da quelle di che nel successivo articolo 10.

Per l'infrazione al disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo 5, i contravventori andranno soggetti alla pena di lire 10 per ogni polizza o quietanza non conservata.

Art. 10


Art. 10.

Le Societa' o Compagnie e gli altri assicuratori saranno sottoposti, per l'omessa presentazione nel termine utile delle denunzie prescritte dall'articolo 6, ad una pena, mai minore di lire 10, corrispondente al triplo della tassa sulla somma non denunziata.

Per le denunzie infedeli incorreranno in una pena uguale a sei volte la tassa dovuta sulle somme occultate, siano o no iscritte nel registro dei premi tenuto giusta l'articolo 5. Quest'altra pena non potra' in verun caso essere minore di lire 20.

Le stesse pene, con la diminuzione pero' della meta', saranno pur dovute dagli agenti od incaricati di Societa', Compagnie ed altri assicuratori per le corrispondenti contravvenzioni da essi agenti od incaricati commesse.

Indipendentemente dalle suindicate pene, il ritardo al pagamento delle tasse oltre il termine prefisso dall'articolo 6 rendera' applicabile a carico delle Societa', Compagnie ed altri assicuratori una sopratassa uguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Art. 11


Art. 11.

Salve le contrarie convenzioni, le Societa' o Compagnie e gli altri assicuratori hanno diritto di rivalersi sugli assicurati delle somme dovute per le tasse stabilite dalla presente legge.

Agli effetti di questa rivalsa, potranno computarsi per un centesimo intero le frazioni non inferiori a mezzo centesimo, e non saranno invece affatto computate quelle inferiori a mezzo centesimo.

Quando abbia luogo detta rivalsa, nei contratti di assicurazione e nelle ricevute relative, deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma precisa delle tasse fatte rifondere dall'assicurato, sotto pena di lire 5, a carico esclusivo dell'assicuratore, per ogni contratto o ricevuta in cui sia constatata la omissione.

Oltre a questa pena, l'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, incorrera' in altra pena di lire 5 per ogni contratto o ricevuta, nella quale siasi verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo del rimborso all'assicurato della somma in piu' percetta.

Art. 12


Art. 12.

Le tasse stabilite dall'articolo 1 saranno dovute anco per le polizze in corso al giorno in cui entrera' in vigore la presente legge, e ne sara' fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori che andranno a scadere dopo quel giorno.

Per le stesse polizze in corso, le Societa' o Compagnie e gli altri assicuratori, quand'anche gia' si fossero accollati il pagamento delle relative tasse nella misura attualmente in vigore, salvo il caso che avessero assunto a loro carico anche ogni aumento futuro di tassa, potranno rivalersi verso gli assicurati, colle norme e sotto le sanzioni portate dall'articolo 11, della maggior tassa dipendente dalla differenza tra l'antica e la nuova aliquota.

Eguale diritto e' riconosciuto nelle Societa', Compagnie od altri assicuratori per la tassa di registrazione delle quietanze di che nell'articolo 4 relative alle polizze in corso al giorno sopraindicato.

Anche per le dette polizze e quietanze dovra' essere osservato il disposto dall'articolo 5, ultimo capoverso.

Art. 13


Art. 13.

Con Decreto Reale sara' determinato il giorno in cui, non piu' tardi di sei mesi dalla sua pubblicazione, entrera' in vigore la presente legge e saranno altresi' date le disposizioni transitorie necessarie alla sua attuazione. ((4))

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, e' autorizzato a raccogliere, coordinare e compilare in unico testo le leggi relative alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Visto, I Ministri delle Finanze e del Tesoro

P. Boselli.
Sidney Sonnino.

AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 5 dicembre 1895, n. 678, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato H, concernente le tasse sulle assicurazioni, entreranno in vigore il 1° gennaio 1896".
Allegato L

Art. 1


Allegato L all'articolo 17.

Conversioni di debiti dello Stato.

Art. 1.

Alle condizioni indicate nella presente legge, e' data facolta' al ministro del Tesoro di convertire, contro rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, a forma della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato L, i seguenti titoli di debito dello Stato:

a) Rendita consolidata 5 per cento lordo;

b) Rendita consolidata 3 per cento lordo;

c) Obbligazioni ferroviarie 3 per cento, emesse a norma della legge 27 aprile 1885, n. 3048;

d) Obbligazioni per i lavori di risanamento della citta' di Napoli, emesse a norma della legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

e) Obbligazioni pei lavori di sistemazione del Tevere, emesse a norma delle leggi 30 giugno 1876, n. 3201; 23 luglio 1881, n. 338; 15 aprile 1886, n. 3791, e 2 luglio 1890, n. 6936;

f) Certificati nominativi definitivi trentennari, emessi per la costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, e dati in pagamento agli appaltatori, dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550.

Art. 2


Art. 2.

L'importo della rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, da darsi in cambio dei titoli di rendita consolidata 5 e 3 per cento lordo, delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento, delle obbligazioni pei lavori di risanamento della citta' di Napoli, e delle obbligazioni pei lavori di sistemazione del Tevere, di cui alle lettere a, b, c, d, e del precedente articolo, corrispondera' a quella della rendita netta alla quale venga sostituita.

Il cambio dei certificati nominativi definitivi trentennari, dati agli appaltatori, dopo il collaudo finale dei lavori, ai termini dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, di cui alla lettera e dell'articolo precedente, sara' fatto mediante tanta rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, quanta corrisponda a quella che sarebbe stata rappresentata, al netto, dalle obbligazioni del Tirreno da cedersi al presentatore, qualora gli stessi certificati fossero stati ammessi al cambio con questi titoli, secondo l'articolo 2 della legge 30 marzo 1890, n. 6751.

Art. 3


Art. 3.

La conversione in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, dei titoli redimibili indicati nella tabella A, annessa all'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e di quelli indicati all'articolo 1 della presente legge (allegato L), potra' essere fatta dal ministro del Tesoro anche a condizioni speciali, sempreche' i titoli dei debiti redimibili, presentati alla conversione, costituiscano una partita non inferiore a centomila lire di rendita annua al netto.

In ogni caso la rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, da darsi in cambio dei titoli suindicati, non potra' essere superiore di 25 centesimi per ogni cento lire del nuovo capitale nominale, alla rendita che danno, al netto, i titoli redimibili presentati alla conversione.

Di queste convenzioni sara' data particolare notizia al Parlamento con relazione da presentarsi insieme all'assestamento del bilancio.

Art. 4


Art. 4.

Sono estese alle conversioni dei debiti che verranno eseguite in virtu' della presente legge (allegato L), le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2ª), salvo che la rendita da inscrivere conformemente all'articolo 3 della legge 8 marzo 1874, sara' del consolidato 4.50 per cento netto, e che le variazioni al bilancio indicate nell'articolo 4 della detta legge dovranno introdursi nei capitoli del bilancio del Tesoro riguardanti il consolidato 4.50 per cento netto e non il 5 per cento soggetto a ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Art. 5


Art. 5.

Sono approvate le annesse due convenzioni (sub-allegato L) stipulate dal ministro del Tesoro, rispettivamente addi' 15 gennaio e 16 febbraio 1895, col sindaco della citta' di Napoli e col presidente della Deputazione provinciale di Roma, per regolare i rapporti fra il comune di Napoli, la provincia di Roma e il Tesoro dello Stato, agli effetti degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge (allegato L).

A cominciare dal 1° luglio 1895, il Governo del Re non potra' piu' valersi delle facolta' concesse dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1890, n. 6936.

Art. 6


Art. 6.

I buoni del Tesoro a lunga scadenza, per i quali sia trascorso il triennio di che all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 7 aprile 1892, n. 111, potranno, sopra domanda del presentatore, essere rimborsati, a cominciare dall'esercizio finanziario 1895-96, mediante tanta rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, in valor capitale, quanta, valutata al corso della Borsa di Roma del giorno in cui i buoni siano presentati per il rimborso, se ne possa acquistare col capitale rappresentato dai buoni medesimi, purche' il corso del 4.50 per cento non sia sotto la pari.

Il ministro del Tesoro e' autorizzato a procacciarsi i fondi che gli abbisognassero per anticipare il rimborso dei detti buoni del Tesoro a lunga scadenza, in conformita' e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 2 della citata legge 7 aprile 1892, n. 111, mediante alienazione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, purche' l'alienazione venga fatta ad un prezzo capitale non inferiore alla pari. Questi rimborsi anticipati non potranno eccedere l'ammontare di 30 milioni di lire per esercizio, a partire dal 1895-96.

Gli interessi non riscossi sui buoni del Tesoro a lunga scadenza ammessi al rimborso anticipato, mediante cessione di rendita consolidata 4.50 per cento, ovvero in contanti, saranno corrisposti a tutto il giorno anteriore a quello della presentazione.

Art. 7


Art. 7.

Il Governo del Re e' autorizzato a convertire, a parita' di rendita netta, in certificati di rendita nominativa non tramutabili in titoli al portatore 4.50 per cento esente da qualsiasi ritenuta per imposta presente e futura, i titoli dei seguenti debiti:

1° Certificati di rendita nominativa 3 per cento creati a forma dell'articolo 4 della legge 26 marzo 1885, numero 3015 (serie 3ª);

2° Certificati provvisori del debito perpetuo 5 per cento dei comuni di Sicilia creati a forma del Regio Decreto 29 aprile 1863, n. 1223;

3° Titoli del debito perpetuo 5 per cento a nome dei corpi morali in Sicilia, di cui al Sovrano rescritto del di' 8 dicembre 1841;

4° Titoli della rendita 3 per cento assegnata ai cosidetti creditori legali delle provincie napoletane, di cui alla legge 25 gennaio 1806.

Art. 8


Art. 8.

Le esenzioni dalle tasse di bollo e dalle tasse per concessioni governative e per atti e provvedimenti amministrativi portate dal Regio decreto legislativo del 26 gennaio 1882, n. 621 (serie 3ª), e confermate coll'articolo 21, lettera d, della legge 14 luglio 1887, n. 4702 (serie 3ª), sono pure estese alle operazioni di conversione e cambio che saranno richieste ai termini della presente legge (Allegato L). ((12))

Visto, I Ministri del Tesoro e delle Finanze

Sidney Sonnino.
P. Boselli.

AGGIORNAMENTO (12)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 217, ha disposto (con l'art. 148, comma 1) che "Sono esenti da registrazione, salvo quanto verra' dichiarato dai due ultimi capoversi del presente articolo, i seguenti atti:
[...]
Regio decreto legislativo 26 gennaio 1882, n. 621, art. 1 e 2, leggi 14 luglio 1887, n. 4702, art. 21, lett. d, 8 agosto 1895, n. 486, allegato L, art. 8".
Allegato M

Art. 1


Allegato M all'articolo 19.

Regio decreto 21 novembre 1894, n. 517 che disciplina il cambio dei certificati nominativi 5 per cento lordo in certificati 4 per cento netto.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Veduto l'articolo 8 dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, con cui e' creato un tipo di rendita consolidata al 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente e futura;

Veduto l'ultimo comma del citato articolo 8, col quale si dispone che le norme per il cambio delle rendite nominative e miste del consolidato 5 per cento, in rendite nominative e miste del consolidato 4 per cento, saranno stabilite con decreto Reale da convertirsi in legge;

Veduta la legge 10 luglio 1861, n. 94, con cui fu costituito il Gran Libro del Debito pubblico;

Veduta la legge 29 aprile 1877, n. 3790, (serie 2ª), che autorizza la iscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico di rendite miste, ossia nominative con cedole al portatore;

Veduto il Nostro decreto 28 febbraio 1878, n. 4327 (serie 2ª), che provvede alla esecuzione della legge predetta;

Veduto il regolamento per l'Amministrazione del Debito pubblico, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 942, modificato coi Reali decreti 20 settembre 1874, num. 2058 (serie 2ª), 4 luglio 1889, n. 6232 e 7 maggio 1891 n. 233;

Veduto il regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con Nostro decreto del 9 dicembre 1875, n. 2802 (serie 2ª);

Veduto il Nostro decreto 21 novembre 1894, n. 516, riguardante i nuovi tipi di consolidato 4 e 4.50 per cento netto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cambio dei certificati nominativi e di quelli di rendita mista del consolidato 5 per cento, in altri nominativi e misti del consolidato al 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente e futura, creato coll'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, alle condizioni stabilite nell'articolo 8 del predetto allegato, potra' effettuarsi, quando il titolare ne abbia la libera disponibilita', sopra semplice sua domanda, accompagnata dal certificato di rendita.

Art. 2


Art. 2.

Il cambio dei certificati nominativi del consolidato 5 per cento, in quelli del consolidato 4 per cento intestati a persone incapaci o ad Enti morali sottoposti a tutela, e' considerato atto di semplice amministrazione, e si effettuera' a richiesta del genitore esercente la patria potesta', del tutore, del curatore ed amministratore o rappresentante, senza che questi siano tenuti a dar prova di alcuna speciale autorizzazione, o ad adempiere a qualunque formalita' giudiziaria, sulla semplice presentazione del titolo e della domanda.

Per i certificali intestati a persone incapaci, la firma e la qualita' dei richiedenti dovra' essere riconosciuta e certificata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio, e, per i certificati a favore di Enti morali, dalla autorita' competente.

Art. 3


Art. 3.

E' pure considerato atto di semplice amministrazione l'operazione di cambio dei certificati, sui quali siano annotati vincoli d'usufrutto, d'ipoteca o di altra natura, e l'operazione stessa sara' eseguita a richiesta della persona alla quale il titolo e' intestato, senza che occorra il consenso delle persone a favore delle quali i detti vincoli siano costituiti, o altra autorizzazione o formalita' qualsiasi, e mediante produzione della semplice domanda accompagnata dal titolo di rendita.

Eseguita l'operazione di cambio, dovra' essere fatto invito alla persona, a favore della quale esista il vincolo di usufrutto, di ritirare il nuovo certificato, contro consegna di quello da essa posseduto.

Art. 4


Art. 4.

Qualora venga chiesto il cambio di piu' certificati nominativi intestati ad una stessa persona, o ad un solo Ente o Corpo morale, non gravati da vincoli o da ipoteche diverse, la Direzione generale del Debito pubblico, se non sara' fatta espressa dichiarazione contraria, accendera', sul consolidato 4 per cento, una sola iscrizione, a forma della persona o dell'Ente o Corpo morale titolare, per la rendita complessiva rappresentata dai detti certificati.

Art. 5


Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto sono estese alla Cassa dei depositi e prestiti, che viene autorizzata a provvedere, sopra semplice domanda dei titolari dei depositi o loro aventi diritto, alla conversione in titoli del consolidato 4 per cento di quelli del consolidato 5 per cento depositati tanto presso l'Amministrazione centrale, quanto presso le Intendenze di finanza, sempre quando non vi siano liti pendenti e non esistano opposizioni od altri impedimenti.

Art. 6


Art. 6.

La Direzione generale del Debito pubblico e' autorizzata ad emettere le cartelle al portatore del consolidato 4 per cento netto per il cambio dei titoli del consolidato 5 per cento colle firme impresse mediante apposito marchio con fac-simile.

Alla impressione di tali firme assistera' un rappresentante della Corte dei conti.
((6))
AGGIORNAMENTO (6)


La L. 26 marzo 1896, n. 76, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "La disposizione di cui all'art. 6 dell'allegato M alla legge 8 agosto 1895 n. 486, e' estesa alla emissione delle cartelle dipendente dalla presente legge".

Art. 7


Art. 7.

Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addi' 21 novembre 1894.

UMBERTO.

Sidney Sonnino.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.

Visto, I Ministri delle Finanze e del Tesoro

Sidney Sonnino.
P. Boselli.

Allegato N

Art. 1


Allegato N all'art. 26.

Regio decreto 12 ottobre 1894, n. 442 che approva l'unificazione del servizio di vigilanza sugli Istituti di emissione.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133;

Veduti gli articoli 4, 12, 15 e 25 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduto il decreto Reale 23 novembre 1893, n. 644, che approvo' il regolamento per la liquidazione della Banca Romana;

Veduto il regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, approvato con Nostro decreto del 20 dicembre 1893, n. 670;

Veduto l'art. 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, che approva l'allegato I, che provvede per l'ordinamento della circolazione cartacea;

Veduto il Nostro decreto 6 luglio 1890, n. 6940, che modifica il regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione, approvato con l'altro Nostro decreto del 21 gennaio 1875, n. 2372;

Ritenuta la necessita' di unificare la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, in conformita' ed agli effetti delle suindicate leggi o dei citati regolamenti;

Ritenuto che la liquidazione della Banca Romana fu assunta dallo Stato, il quale ne delego' la gestione alla Banca d'Italia, e che gli effetti di questa liquidazione riguardano esclusivamente il Tesoro dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro, di concerto con quello di Agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sino a quando i biglietti di banca conserveranno il corso legale ai termini dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e rimarranno in vigore le disposizioni contenute negli articoli 1 e 6 dell'allegato I, approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la vigilanza permanente sugli Istituti di emissione, anche riguardo ai rispettivi crediti fondiari in liquidazione, e sulla Banca Romana in liquidazione, sara' esercitata esclusivamente dal ministro del Tesoro.

Art. 2


Art. 2.

Le modalita' per l'esercizio di tale vigilanza e le modificazioni da introdursi, per effetto della unificazione della detta vigilanza, nel regolamento approvato col Reale decreto 20 dicembre 1893, n. 670, saranno determinate, sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro e udito il Consiglio dei ministri, con decreto Reale da emanarsi entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Infino a che non sia provveduto all'esercizio normale della detta vigilanza, il ministro del tesoro, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, potra' giovarsi anche dell'opera dei commissari di cui nel Nostro decreto del 6 luglio 1890, n. 6940.

Art. 3


Art. 3.

Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addi' 12 ottobre 1894.

UMBERTO.

Barazzuoli.
Sidney Sonnino.

Visto, il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.

Visto, I Ministri delle Finanze e del Tesoro

Sidney Sonnino.
P. Boselli.

Allegato O

Art. 1


Allegato O all'articolo 26.

Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 534 che approva il regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Veduto l'articolo 15 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduto il Regio Decreto 20 dicembre 1893, n. 670;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto del 12 ottobre 1894, n. 442;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2


Art. 2.

E' abrogato il regolamento approvato col Nostro decreto 20 dicembre 1893, n. 670.

Art. 3


Art. 3.

Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1894.

UMBERTO.

Sidney Sonnino.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.

Visto, I Ministri delle Finanze e del Tesoro

Sidney Sonnino.
P. Boselli.

Allegato P

Art. 1


Allegato P all'art. 26.

Testo unico del regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Art. 1.

La vigilanza sugli Istituti di emissione, sui Crediti fondiari annessi e sulla liquidazione della Banca Romana, spetta al Ministero del Tesoro.

Art. 2


Art. 2.

La detta vigilanza e' esercitata dall'Ufficio centrale d'ispezione, instituito presso il Ministero del Tesoro.

Art. 3


Art. 3.

Agli effetti della vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria e' istituita una Commissione permanente presieduta dal ministro del Tesoro.

Essa e' composta:

di quattro senatori e di quattro deputati eletti dalle Camere rispettive; in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine;

di quattro membri nominati per decreto Reale, promosso dal ministro del Tesoro, udito il Consiglio dei ministri.

I membri di nomina governativa sono:

un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;

un presidente o consigliere della Corte dei conti;

il direttore generale del Tesoro;

il direttore capo della Divisione del credito del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La Commissione elegge nel suo seno un vice presidente.

Art. 4


Art. 4.

Le spese occorrenti per la vigilanza sugli Istituti di emissione sono sostenute dagli Istituti medesimi.

Art. 5


Art. 5.

La Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, quando ne sia richiesta dal Ministro del Tesoro, dara' il suo avviso sopra:

a) le norme, da fissarsi con decreto Reale, per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale e al momento della cessazione di esso, secondo le disposizioni dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

b) quelle, da stabilirsi parimente per decreto Reale, uditi i direttori generali degli Istituti di emissione, sull'esercizio delle Stanze di compensazione, secondo quanto dispone l'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge citata;

c) il modello delle situazioni decadarie di ogni Istituto, dal quale risultino partitamente le diverse categorie delle attivita' e passivita', che concorrono a formare il patrimonio sociale;

d) le convenzioni speciali stipulate fra gli Istituti, e da approvarsi dal Governo, per la rispendita dei biglietti degli altri Istituti, in virtu' dell'articolo 9 del Regio decreto 27 febbraio 1894, n. 58, che regola la riscontrata fra di essi.

La Commissione, inoltre, puo' essere chiamata a dare il suo avviso su tutte le norme intese a regolare la fabbricazione, la somministrazione, la custodia, il ritiro e l'annullamento dei biglietti di Banca, e su quelle da emanarsi per la determinazione tanto della quantita' quanto dell'uso dei biglietti di scorta, in applicazione degli articoli 8 e 9 della legge citata.

Art. 6


Art. 6.

La Commissione permanente, quando ne sia richiesta dal ministro del Tesoro, estendera' il suo esame sopra:

a) alle proposte di modificazioni allo statuto della Banca d'Italia nei limiti delle leggi;

b) alle proposte di modificazioni che si credesse necessario introdurre negli statuti e nei regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia, per coordinare gli uni e gli altri alle disposizioni della legge predetta;

c) e, in generale, a tutti i provvedimenti indispensabili all'attuazione della legge 10 agosto 1893.

Art. 7


Art. 7.

La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione e' esercitata dall'Ufficio centrale di ispezione indicato nell'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 8


Art. 8.

La Direzione generale della Banca d'Italia dove informare, volta per volta, ed in tempo utile, il ministro del Tesoro, del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, per le adunanze del Consiglio superiore e per quelle della Commissione liquidatrice della Banca Romana, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.

Uguali comunicazioni devono farsi dai Banchi di Napoli e di Sicilia per le adunanze del Consiglio generale e del Consiglio centrale d'amministrazione.

Alle sedute dell'Assemblea, dei Consigli e della Commissione suddetti, assiste un ispettore governativo, o, in sua vece, un funzionario a cio' delegato dal ministro del Tesoro, con facolta' di sospendere la esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti.

Di questa sospensione deve essere immediatamente informato il ministro del Tesoro, il quale confermera' o revochera' la sospensione, dandone notizia all'Istituto interessato, nel termine di cinque giorni dall'avvenuta sospensione. Alla conferma della sospensione il ministro medesimo potra' far seguire l'annullamento della deliberazione quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Art. 9


Art. 9.

Qualora l'ispettore o il delegato, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facolta' di sospendere una deliberazione che il ministro del Tesoro creda contraria alle leggi, agli statuti od ai regolamenti, il ministro puo' direttamente sospenderla entro cinque giorni dalla adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore e dandone comunicazione all'Istituto interessato.

Alla sospensione il ministro potra' far seguire l'annullamento della deliberazione stessa, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Art. 10


Art. 10.

L'ispettore, o il delegato, di cui agli articoli precedenti, deve trasmettere, entro due giorni, al ministro del Tesoro, un rapporto sugli affari discussi e sulle deliberazioni prese nell'adunanza alla quale egli abbia assistito.

Entro lo stesso termine, la Direzione generale dell'Istituto deve comunicare un sunto delle accennate deliberazioni, salvo a spedire il verbale per esteso dopo che sia stato approvato.

Art. 11


Art. 11.

L'Ufficio centrale d'ispezione e' tenuto ad esaminare i bilanci annuali degl'Istituti d'emissione, e, ove lo reputi necessario, ad accertarne la corrispondenza con le scritture degli Istituti medesimi.

A questo fine gli Istituti devono comunicare in tempo all'Ufficio stesso i bilanci, e i conti profitti e perdite, e devono fornirgli tutte quelle informazioni che all'uopo fossero ad essi richieste.

Art. 12


Art. 12.

Le situazioni delle operazioni di ciascun Istituto, compilate secondo i modelli approvati con speciale Regio decreto, devono riferirsi ai giorni 10, 20 ed ultimo di ogni mese.

Esse devono essere spedite al Ministero del Tesoro, al piu' tardi entro otto giorni da quello al quale si riferiscono, ed essere sottoscritte dal Direttore generale e dal Capo dalla contabilita' generale dell'Istituto.

Gli Istituti sono obbligati a fornire all'Ufficio centrale d'ispezione tutte quelle informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni comunicategli.

L'Ufficio medesimo deve accertare, di tempo in tempo, la corrispondenza fra le situazioni medesime e le scrittura dell'Istituto.

La situazione di ogni Istituto deve essere pubblicata, a cura dell'Ufficio d'ispezione, nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 13


Art. 13.

Le cambiali sull'estero che gl'Istituti considerano come riserva, ai sensi di legge, devono essere verificate a brevi periodi dall'Ufficio d'ispezione, per accertarne il valore e per constatare che abbiano i requisiti che saranno indicati nel Regio decreto da emanarsi giusta l'articolo 31 della legge che approva il presente regolamento.

Lo stesso Regio decreto fissera' le norme per il riscontro dei depositi in conto corrente all'estero, da computarsi come riserva ai termini del citato articolo 31.

Art. 14


Art. 14.

L'Ufficio d'ispezione deve accertare, a brevi intervalli, che le disposizioni riguardanti il movimento dei biglietti siano sempre rigorosamente osservate.

Il detto Ufficio provvedera', non meno di due volte all'anno, anche nell'intervallo fra una decade e l'altra, ad una completa verifica di cassa improvvisa e simultanea, in tutte le sedi e succursali dell'Istituto.

Le operazioni relative non potranno, per nessun stabilimento, essere rimandate ad un giorno diverso da quello prestabilito.
Occorrendo piu' di un giorno per compierle, saranno continuate senza interruzione, con quelle precauzioni che si reputeranno necessarie per renderne sicuro l'esito.

I verbali di queste verifiche, con una relazione riassuntiva, saranno trasmessi sollecitamente al Ministero del Tesoro, per le eventuali osservazioni agli Istituti.

Per queste verifiche il ministro del Tesoro potra' valersi, oltre che degli intendenti di finanza, di tutto il personale da essi dipendente.

Art. 15


Art. 15.

L'Ufficio centrale d'ispezione deve procedere a speciali verifiche nelle sedi e succursali degli Istituti, secondo le norme che saranno determinate con decreto ministeriale.

Tali verifiche hanno principalmente per iscopo di accertare la consistenza dei valori metallici e cartacei; degli effetti pubblici in deposito di pertinenza di terzi o di proprieta' degli Istituti per investimenti diretti; dei portafogli; e di riscontrare se le operazioni tutte siano conformi alle leggi.

I Direttori delle sedi e delle succursali predette hanno l'obbligo di esibire agli ispettori i registri e gli atti di cui avessero bisogno per compiere l'incarico loro affidato.

Art. 16


Art. 16.

Oltre le attribuzioni conferite all'ufficio d'ispezione dai precedenti articoli, gli spettano quelle indicate nel regolamento speciale in esecuzione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 10 agosto 1893, per la fabbricazione e la custodia dei biglietti di Banca, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, per il loro annullamento e abbruciamento, e per disciplinare il movimento dei biglietti di scorta.

Art. 17


Art. 17.

Alla fine di ciascun periodo fissato dalla legge, il ministro del Tesoro ordinera' una ispezione straordinaria degli Istituti di emissione a mezzo di ufficiali dello Stato, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni sull'Istituto, intorno al quale debbono riferire.

Art. 18


Art. 18.

Queste ispezioni hanno per oggetto:

a) di accertare la quantita' e la qualita' delle valute metalliche, delle cambiali e dei conti correnti sull'estero, nonche' la quantita' dei biglietti di Stato considerati come riserva ai termini di legge;

b) di verificare la quantita' effettiva dei biglietti in circolazione e di quelli esistenti in cassa, distinti per valore, facendo un conto a parte dei biglietti per il servizio di scorta, e di quelli ritirati come logori e annullati, ma non ancora distrutti, in conformita' al regolamento per la fabbricazione, custodia e annullamento dei biglietti bancari;

c) di accertare se nel cambio dei biglietti al pubblico e nel baratto dei biglietti fra gli Istituti, questi seguano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

d) di accertare la esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell'Istituto, colle situazioni, con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo;

e) di verificare la qualita' delle operazioni degli Istituti, in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, modificato dalla legge che approva il presente regolamento;

f) di accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146, 176 e 181, salvo quanto e' disposto con la convenzione 30 ottobre 1894, approvata col Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533, e l'esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia;

g) di appurare se entro i due anni, come prescrive l'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, siano stati liquidati i titoli, valori e mobili, diversi da quelli ivi indicati pervenuti agli Istituti, dopo l'applicazione della legge medesima, per effetto dei loro crediti; e se entro i tre anni indicati dallo stesso articolo 12 della legge siano state liquidate le operazioni relative a crediti in sofferenza, garantiti da ipoteche o con cessione di beni immobili;

h) di esaminare ogni altra condizione diretta ad assicurare la esatta e completa esecuzione della legge;

i) di esaminare l'andamento generale degli Istituti e quello di tutti i servizi che compiano, sia nell'interesse pubblico, sia in quello del Tesoro.

Art. 19


Art. 19.

Insino a che non sia stata compiuta la liquidazione ordinata dal comma primo dell'art. 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, modificato dall'articolo 36 della legge che approva il presente regolamento, le ispezioni di che all'art. 17 avranno pure per iscopo di accertare le operazioni di liquidazione e di riscontrare se l'importo di esse raggiunga la quota parte determinata dalla legge.

Dovranno pure le dette ispezioni riaccertare l'ammontare delle operazioni ancora in corso, diverse da quelle consentite dall'articolo 12 della citata legge 10 agosto 1893, o costituenti immobilizzazione; e riferire sul valore attuale effettivo attribuito dagli Istituti alle attivita' derivanti dalle operazioni medesime.

Le valutazioni saranno indicate per gruppi e classi di operazioni, a norma delle istruzioni che saranno impartite dal ministro del Tesoro.

Qualora al termine di ciascun periodo non sia stata liquidata la quota parte fissata dalla legge, l'ispezione dovra' appurare se l'Istituto abbia provveduto a colmare la differenza conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 della legge 10 agosto 1893, citato sopra.

Art. 20


Art. 20.

Il direttore dell'Istituto, chi ne fa le veci, e i funzionari che ne dipendono sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e a rendere ostensibili tutti i libri o i documenti richiesti dagli ufficiali dello Stato incaricati delle ispezioni. Il direttore o chi ne fa le veci puo' far intervenire alla ispezione il capo di quei servizi ai quali si riferisce la ispezione o la verifica in corso.

Art. 21


Art. 21.

I pubblici ufficiali incaricati delle ispezioni straordinarie di che all'articolo 17 devono presentare, entro un mese dal compimento della ispezione, al ministro del Tesoro una relazione particolareggiata intorno ai risultati della ispezione stessa.

Nel caso che l'ispezione accerti fatti gravi, deve esserne data notizia sommaria immediatamente al ministro stesso.

Art. 22


Art. 22.

Il ministro del Tesoro puo' fare eseguire in qualunque tempo ispezioni straordinarie, generali e speciali, agli Istituti di emissione.

Art. 23


Art. 23.

Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie e dalle verifiche speciali risultino le infrazioni considerate nell'ultimo comma dell'articolo 10, e negli articoli 14 e 16 della legge 10 agosto 1893, gli ufficiali incaricati di tali ispezioni e verifiche devono compilare apposito processo verbale e trasmetterlo immediatamente al ministro del Tesoro, il quale promuovera' i provvedimenti indicati in quegli articoli.

Qualora risultino fatti aventi carattere di reato, gli ufficiali ne daranno denunzia all'autorita' giudiziaria, e immediata notizia al ministro predetto.

Art. 24


Art. 24.

Egualmente, il ministro del Tesoro, accertati i fatti di che all'articolo 20 della legge, ne fa regolare denunzia all'autorita' giudiziaria per l'applicazione delle pene con quell'articolo comminate.

Art. 25


Art. 25.

Non piu' tardi del mese di maggio di ciascun anno il ministro del Tesoro presentera' al Parlamento una relazione particolareggiata e documentata sull'andamento degli Istituti d'emissione e della circolazione di Stato e bancaria durante l'anno solare antecedente.

Art. 26


Art. 26.

In fino a che non sia ristabilito il corso fiduciario dei biglietti di Banca, l'ufficio di ispezione invigilera' per accertarsi che la ragione ufficiale dello sconto e quella dell'interesse siano applicate costantemente, e senza variazioni non consentite dalla legge, da tutti gli Istituti di emissione.

La ragione dello sconto e quella dell'interesse non potranno essere variate senza l'autorizzazione del ministro del Tesoro. Questi potra' anche promuoverne la variazione, quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

Visto, I Ministri del Tesoro e delle Finanze

Sidney Sonnino.
P. Boselli.

Allegato Q

Art. 1


Allegato Q all'art. 28.

Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533, che approva la Convenzione 30 ottobre 1894 stipulata colla Banca d'Italia.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduto il R. Decreto 20 dicembre 1893, n. 671, col quale e' stato approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Veduto il Regio decreto 12 ottobre 1894, n. 442, col quale e' stato unificato il servizio della vigilanza sugl'Istituti di emissione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata, a nome del Governo, dal ministro del Tesoro coi rappresentanti della Banca d'Italia, e sottoscritta a Roma il di' 30 ottobre 1894.

Art. 2


Art. 2.

Gli impiegati di carriera che, per effetto del passaggio del servizio di tesoreria alla Banca d'Italia, contemplato dall'annessa convenzione, non troveranno collocamento in altri uffici dello Stato ne' verranno assunti eventualmente dalla Banca medesima, saranno collocati in disponibilita' con effetto dal 1° febbraio 1895. A tutti gl'impiegati che saranno collocati in disponibilita', e i quali potranno essere richiamati in servizio attivo, a scelta del ministro, in qualsiasi ufficio dipendente dal Ministero del Tesoro, sara' concesso pei primi cinque mesi un assegno pari allo stipendio di cui sono attualmente provvisti, e pel periodo successivo l'assegno sara' ridotto alla meta' dello stipendio medesimo, anche per quelli fra i detti impiegati che contino meno di 10 anni di servizio.

La disponibilita' potra' durare trenta mesi, e tutto il tempo passato in detto stato sara' valido a fare acquistare il diritto al conseguimento della pensione di riposo o della indennita' per una volta tanto, congiungendosi all'uopo gli anni di effettivo servizio prestato prima del collocamento in disponibilita'.

Art. 3


Art. 3.

Quelli fra i detti impiegati, con sede in Roma, che durante il periodo della disponibilita' fossero richiamati in servizio di nuovo in Roma, rientreranno nel godimento delle indennita' di residenza che ora percepiscono.

Art. 4


Art. 4.

Il ministro del Tesoro e' autorizzato a prelevare la somma di L. 150,000 dal capitolo 74 del bilancio del Tesoro pel 1894-95 (Spese di ufficio delle Tesorerie), per ripartirla a titolo di gratificazione una volta tanto, e secondo criteri da determinarsi con decreto ministeriale, fra quegli impiegati privati degli attuali tesorieri, cioe': sostituti, cassieri, commessi ed inservienti, i quali cesseranno da ogni ulteriore servizio di tesoreria col 1° febbraio 1895.

Art. 5


Art. 5.

Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1894.

UMBERTO.

Sidney Sonnino.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.

Allegato R

Art. 1


Allegato R all'articolo 37.

Disposizioni per agevolare le mobilizzazioni agli Istituti di emissione.

Art. 1.

Agli effetti della liquidazione prevista nell'art. 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono accordate le riduzioni delle tasse e sopratasse di registro determinate negli articoli seguenti.
(21)(24)(28)(30)(33)(35)(38)(43)((50))
AGGIORNAMENTO (21)


La L. 27 dicembre 1900, n. 447, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1900 a tutto il 31 dicembre 1901, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta, allegato R, e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (24)


La L. 26 dicembre 1901, n. 516, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1901 a tutto il 31 dicembre 1902, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (28)


La L. 28 dicembre 1902, n. 530, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1903, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (30)


La L. 27 dicembre 1903, n. 499, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1904, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del Testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (33)


La L. 23 dicembre 1904, n. 659, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1905, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (35)


La L. 22 dicembre 1905, n. 586, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1906, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (38)


La L. 30 dicembre 1906, n. 657, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1907, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (43)


La L. 29 dicembre 1907, n. 799, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1908, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (50)


La L. 24 dicembre 1908, n. 723, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1909, limitatamente ai trasferimenti degli immobili, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895, n. 486 (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, art. 2, in quanto non sieno modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico predetto".

Art. 2


Art. 2.

Fino al 30 giugno 1896:

1° per la registrazione degli atti e delle promesse di compravendita d'immobili, anche se con apertura di crediti, di data anteriore alla presente legge, sara' pagata sul prezzo stabilito la tassa proporzionale unica dell'1 per cento, intendendosi in tale aliquota compresa ogni altra applicazione di tassa e sopratassa per ritardata registrazione, e cio' a condizione che, insieme con la registrazione dell'atto, si effettui il trasferimento dell'intero fondo considerato nell'atto stesso ad un Istituto di emissione, ai termini del comma a del seguente articolo 3;

2° per la registrazione degli atti di novazione di crediti posseduti dagli Istituti di emissione precedentemente alla pubblicazione della presente legge, in altri crediti garantiti da ipoteca o pegno, sara' pagata la tassa proporzionale di 2 per mille;
3° per la registrazione degli atti di cessione d'immobili in pagamento di crediti non ipotecari, posseduti dagli Istituti di emissione anteriormente al 20 febbraio 1894, sara' pagata la tassa proporzionale di 1.20 per cento, fino a concorrenza del credito dell'Istituto di emissione; salva l'applicazione alla eventuale plusvalenza del fondo della tassa prescritta dalle leggi vigenti;

4° per la registrazione degli atti di cessione d'immobili da una Societa' commerciale ad un Istituto di emissione, a cui favore sia inscritta un'ipoteca generale o parziale sugli immobili stessi anteriormente alla pubblicazione della presente legge, con che l'Istituto si assuma il pagamento di un debito della Societa' cedente verso terzi, sara' pagata la tassa proporzionale di 1 per cento sul valore dell'immobile; a condizione che il totale dei crediti dell'Istituto verso la Societa' cedente superi di un decimo del totale stesso il debito che esso si assume.
(8)(21)(24)(28)(30)(33)(35)(38)(43)((50))
AGGIORNAMENTO (8)


La L. 12 luglio 1896, n. 265, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono prorogati fino al 31 dicembre 1897 i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3 dell'allegato R alla legge 8 agosto 1895 n. 486 per la concessione delle riduzioni di tasse e sopratasse di registro sugli atti di acquisto, cessioni di credito o garanzie indicati nei citati articoli".

AGGIORNAMENTO (21)


La L. 27 dicembre 1900, n. 447, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1900 a tutto il 31 dicembre 1901, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta, allegato R, e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (24)


La L. 26 dicembre 1901, n. 516, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1901 a tutto il 31 dicembre 1902, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (28)


La L. 28 dicembre 1902, n. 530, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1903, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (30)


La L. 27 dicembre 1903, n. 499, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1904, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del Testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (33)


La L. 23 dicembre 1904, n. 659, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1905, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (35)


La L. 22 dicembre 1905, n. 586, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1906, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (38)


La L. 30 dicembre 1906, n. 657, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1907, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (43)


La L. 29 dicembre 1907, n. 799, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1908, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (50)


La L. 24 dicembre 1908, n. 723, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1909, limitatamente ai trasferimenti degli immobili, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895, n. 486 (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, art. 2, in quanto non sieno modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico predetto".

Art. 3


Art. 3.

Fino a tutto l'anno 1896 sara' ridotta all'1 per cento la tassa proporzionale:

a) sopra gli atti civili o commerciali e gli atti o decisioni giudiziali traslativi della proprieta' di beni immobili in pagamento di crediti ipotecari iscritti a favore degli Istituti di emissione o dei loro Crediti fondiari, purche' i predetti crediti ipotecari abbiano data anteriore alla pubblicazione della presente legge: e cio' fino all'ammontare dei crediti medesimi, salva l'applicazione alla eventuale plusvalenza del fondo dell'aliquota di tassa prescritta dalle leggi vigenti;

b) sopra gli atti medesimi di trasferimento ad un Istituto di emissione di beni immobili, sui quali graviti un'ipoteca che sia stata ceduta da una Societa' commerciale all'Istituto stesso in garanzia di un credito verso la Societa' cedente, preesistente alla pubblicazione della presente legge, e fino a concorrenza della somma garantita dalla ipoteca stessa.
(8)(21)(24)(28)(30)(33)(35)(38)(43)((50))
AGGIORNAMENTO (8)


La L. 12 luglio 1896, n. 265, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono prorogati fino al 31 dicembre 1897 i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3 dell'allegato R alla legge 8 agosto 1895 n. 486 per la concessione delle riduzioni di tasse e sopratasse di registro sugli atti di acquisto, cessioni di credito o garanzie indicati nei citati articoli".

AGGIORNAMENTO (21)


La L. 27 dicembre 1900, n. 447, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1900 a tutto il 31 dicembre 1901, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta, allegato R, e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (24)


La L. 26 dicembre 1901, n. 516, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1901 a tutto il 31 dicembre 1902, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (28)


La L. 28 dicembre 1902, n. 530, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1903, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (30)


La L. 27 dicembre 1903, n. 499, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1904, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del Testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (33)


La L. 23 dicembre 1904, n. 659, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1905, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (35)


La L. 22 dicembre 1905, n. 586, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1906, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (38)


La L. 30 dicembre 1906, n. 657, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1907, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (43)


La L. 29 dicembre 1907, n. 799, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1908, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (50)


La L. 24 dicembre 1908, n. 723, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1909, limitatamente ai trasferimenti degli immobili, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895, n. 486 (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, art. 2, in quanto non sieno modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico predetto".

Art. 4


Art. 4.

Fino a tutto l'anno 1896 sara' ridotta a 2 per mille la tassa proporzionale di registro sopra gli atti di cessione di crediti ipotecari da parte degli Istituti di emissione o dei loro Crediti fondiari, e sopra gli atti di cessione di crediti ipotecari agli Istituti di emissione o ai loro crediti fondiari, in pagamento di crediti posseduti dai medesimi precedentemente alla pubblicazione della presente legge.
(20a)(21)(24)(28)(30)(33)(35)(38)(43)((50))
AGGIORNAMENTO (20a)


La L. 3 mazro 1898, n. 47, ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Sono parimenti prorogate, dal 1° gennaio 1898 sino al 31 dicembre 1899, con effetti di rimborso per gli atti gia' compiuti, le riduzioni delle tasse proporzionali di registro di cui agli articoli 4 e 5 dell'allegato R alla legge 8 agosto 1895, n. 486".

AGGIORNAMENTO (21)


La L. 27 dicembre 1900, n. 447, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1900 a tutto il 31 dicembre 1901, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta, allegato R, e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (24)


La L. 26 dicembre 1901, n. 516, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1901 a tutto il 31 dicembre 1902, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (28)


La L. 28 dicembre 1902, n. 530, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1903, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (30)


La L. 27 dicembre 1903, n. 499, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1904, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del Testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (33)


La L. 23 dicembre 1904, n. 659, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1905, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (35)


La L. 22 dicembre 1905, n. 586, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1906, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (38)


La L. 30 dicembre 1906, n. 657, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1907, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (43)


La L. 29 dicembre 1907, n. 799, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1908, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (50)


La L. 24 dicembre 1908, n. 723, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1909, limitatamente ai trasferimenti degli immobili, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895, n. 486 (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, art. 2, in quanto non sieno modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico predetto".

Art. 5


Art. 5.

Fino a tutto l'anno 1897 sara' ridotta all'1 per cento la tassa proporzionale di registro:

1° sopra gli atti di alienazione, da parte degli Istituti di emissione o dei loro Crediti fondiari, degli immobili da essi posseduti alla data della pubblicazione della presente legge;

2° sopra gli atti di trasferimento o permuta d'immobili o di quote di immobili, tra gli Istituti di emissione e i loro Crediti fondiari.
(20a)(21)(24)(28)(30)(33)(35)(38)(43)((50))
AGGIORNAMENTO (20a)


La L. 3 mazro 1898, n. 47, ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Sono parimenti prorogate, dal 1° gennaio 1898 sino al 31 dicembre 1899, con effetti di rimborso per gli atti gia' compiuti, le riduzioni delle tasse proporzionali di registro di cui agli articoli 4 e 5 dell'allegato R alla legge 8 agosto 1895, n. 486".

AGGIORNAMENTO (21)


La L. 27 dicembre 1900, n. 447, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1900 a tutto il 31 dicembre 1901, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta, allegato R, e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (24)


La L. 26 dicembre 1901, n. 516, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1901 a tutto il 31 dicembre 1902, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (28)


La L. 28 dicembre 1902, n. 530, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1903, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (30)


La L. 27 dicembre 1903, n. 499, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1904, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del Testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (33)


La L. 23 dicembre 1904, n. 659, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1905, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (35)


La L. 22 dicembre 1905, n. 586, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1906, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (38)


La L. 30 dicembre 1906, n. 657, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1907, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (43)


La L. 29 dicembre 1907, n. 799, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1908, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (50)


La L. 24 dicembre 1908, n. 723, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1909, limitatamente ai trasferimenti degli immobili, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895, n. 486 (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, art. 2, in quanto non sieno modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico predetto".

Art. 6


Art. 6.

Fino a tutto l'anno 1899 sara' ridotta all'1 per cento la tassa proporzionale di registro sopra gli atti di alienazione degli immobili che pervenissero agli Istituti di emissione, o ai loro Crediti fondiari, in conformita' degli articoli precedenti; purche' vengano sottoposti a registrazione entro tre anni dal precedente trasferimento.
(21)(24)(28)(30)(33)(35)(38)(43)((50))
AGGIORNAMENTO (21)


La L. 27 dicembre 1900, n. 447, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1900 a tutto il 31 dicembre 1901, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta, allegato R, e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (24)


La L. 26 dicembre 1901, n. 516, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1901 a tutto il 31 dicembre 1902, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (28)


La L. 28 dicembre 1902, n. 530, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1903, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (30)


La L. 27 dicembre 1903, n. 499, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1904, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del Testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (35)


La L. 22 dicembre 1905, n. 586, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1906, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (38)


La L. 30 dicembre 1906, n. 657, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1907, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (43)


La L. 29 dicembre 1907, n. 799, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1908, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (50)


La L. 24 dicembre 1908, n. 723, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1909, limitatamente ai trasferimenti degli immobili, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895, n. 486 (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, art. 2, in quanto non sieno modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico predetto".

Art. 7


Art. 7.

Fino a tutto l'anno 1899 sara' ridotta al 2 per cento la tassa proporzionale di registro sul primo atto di ulteriore trasferimento a titolo di compra-vendita della proprieta' degli immobili di cui nei precedenti articoli 5 (comma 1) e 6; purche' venga a registrazione entro un anno dalla registrazione del precedente trasferimento.
(21)(24)(28)(30)(33)(35)(38)(43)((50))
AGGIORNAMENTO (21)


La L. 27 dicembre 1900, n. 447, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1900 a tutto il 31 dicembre 1901, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta, allegato R, e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (24)


La L. 26 dicembre 1901, n. 516, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1901 a tutto il 31 dicembre 1902, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (28)


La L. 28 dicembre 1902, n. 530, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1903, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (30)


La L. 27 dicembre 1903, n. 499, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1904, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del Testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (33)


La L. 23 dicembre 1904, n. 659, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1905, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (35)


La L. 22 dicembre 1905, n. 586, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1906, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (38)


La L. 30 dicembre 1906, n. 657, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1907, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (43)


La L. 29 dicembre 1907, n. 799, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1908, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (50)


La L. 24 dicembre 1908, n. 723, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1909, limitatamente ai trasferimenti degli immobili, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895, n. 486 (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, art. 2, in quanto non sieno modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico predetto".

Art. 8


Art. 8.

Agli atti registrati in virtu' delle precedenti disposizioni non si applica l'aumento dei due decimi prescritto dall'articolo 158 della legge 13 settembre 1874, n. 2076 (serie 2ª).
(21)(24)(28)(30)(33)(35)(38)(43)((50))

Visto, I Ministri del Tesoro e delle Finanze

Sidney Sonnino.
P. Boselli.

AGGIORNAMENTO (21)


La L. 27 dicembre 1900, n. 447, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1900 a tutto il 31 dicembre 1901, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta, allegato R, e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (24)


La L. 26 dicembre 1901, n. 516, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1901 a tutto il 31 dicembre 1902, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (28)


La L. 28 dicembre 1902, n. 530, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1903, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

AGGIORNAMENTO (30)


La L. 27 dicembre 1903, n. 499, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1904, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del Testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (33)


La L. 23 dicembre 1904, n. 659, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1905, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (35)


La L. 22 dicembre 1905, n. 586, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1906, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (38)


La L. 30 dicembre 1906, n. 657, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1907, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (43)


La L. 29 dicembre 1907, n. 799, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1908, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo".

AGGIORNAMENTO (50)


La L. 24 dicembre 1908, n. 723, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1909, limitatamente ai trasferimenti degli immobili, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895, n. 486 (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, art. 2, in quanto non sieno modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico predetto".
Allegato S

Art. 1


Allegato S all'articolo 38.

Disposizioni riguardanti i Crediti fondiari degli Istituti di emissione.

Art. 1.

I Crediti fondiari degli Istituti di emissione avranno facolta', per una volta tanto, di consentire ai mutuatari che, alla data della pubblicazione della presente legge, siano in arretrato di non piu' di otto semestralita', di prolungare i termini di rimborso dell'intero mutuo di tante nuove rate, quante sono le semestralita' scadute, ripartendo ugualmente su tutte le rate ancora da scadere l'ammontare degli interessi di mora gia' dovuti.

In tali casi non sara' dovuto alcun nuovo compenso all'erario, o l'atto relativo sara' registrato con la tassa fissa di lire 3.

Con disposizioni regolamentari saranno determinate le norme per l'applicazione di questo articolo.

Art. 2


Art. 2.

Gli Istituti di Credito fondiario degli Istituti di emissione avranno la facolta' di cedere i propri crediti ad altri Istituti di Credito fondiario ordinari, o a privati, alle condizioni che reputeranno piu' convenienti, estinguendo integralmente il rispettivo credito nei modi di legge.

Art. 3


Art. 3.

Nessun diritto o compenso sara' dovuto all'erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo, fatta mediante stipulazione di un nuovo mutuo con altri Istituti, purche' la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.

Art. 4


Art. 4.

Quando il Credito fondiario di un Istituto di emissione divenga deliberatario degli stabili ipotecati, potra' differire il rimborso del rispettivo mutuo residuo con l'obbligo di continuare l'ammortamento semestrale, per la durata del mutuo originario.

Nel caso di rivendita, il prezzo dovra' essere impiegato nella estinzione del debito residuo, e nell'ammortamento di un corrispondente numero di cartelle. Quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'Istituto avra' l'obbligo di supplire alla differenza.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Credito fondiario del Banco di Napoli, il servizio delle cui cartelle e' regolato dall'articolo 8 del presente allegato S alla legge.

Art. 5


Art. 5.

La facolta' attribuita al deliberatario dall'articolo 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, potra' essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato al Credito fondiario di un Istituto di emissione.

Il termine di 15 giorni, indicato dal detto articolo 36, e' esteso a 30 giorni a favore del deliberatario che intende di profittare del mutuo fondiario concesso al debitore espropriato.

Art. 6


Art. 6.

Dopo il terzo esperimento d'asta, gli Istituti di credito fondiario degli Istituti di emissione, potranno chiedere al Tribunale civile, in Camera di Consiglio, l'autorizzazione di vendere a trattativa privata i beni sottoposti ad espropriazione e ad essi ipotecati, per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.

Il relativo provvedimento non potra' essere impugnato se non per nullita' di forma, e la impugnazione non sospendera' la vendita.

Il prezzo sara' versato all'Istituto, il quale prelevera' l'importo del suo credito in conformita' all'articolo 23, lettera f, del testo unico delle leggi sul Credito fondiario, approvato col Regio decreto 22 febbraio 1885, n. 2922, tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione.

Art. 7


Art. 7.

Per la nomina, la revoca e la surrogazione del sequestratario di cui alla lettera b dell'articolo 23 del citato testo unico delle leggi sul Credito fondiario, e per la cauzione che possa da lui venir richiesta, il Presidente del Tribunale dovra' conformarsi alle proposte degli Istituti di Credito fondiario degli Istituti di emissione.

Art. 8


Art. 8.

A deroga dei comma 5 e 7 dell'articolo 9 del citato testo unico della legge sul Credito fondiario, l'estinzione delle cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli ancora in circolazione alla data della pubblicazione della presente legge, sara' eseguita dal Banco stesso, per conto del suo credito fondiario, a cominciare dal 1° agosto 1895, secondo le rate semestrali di ammortamento determinate nelle tabella annessa al presente allegato S.
L'estinzione delle cartelle si fara', finche' il loro prezzo di Borsa sia inferiore al valore nominale, per mezzo di acquisto al prezzo corrente di cartelle che verranno annullate, e quando il prezzo raggiunga o superi la pari, con rimborso mediante estrazione a sorte.

Il Banco avra' sempre facolta' di anticipare i rimborsi delle ultime rate, ma fino all'estinzione compiuta delle cartelle nessuna singola rata di ammortamento semestrale dovra' comprendere un numero minore di cartelle, di quello corrispondente alle somme fissate nella detta tabella.

Oltre al numero di cartelle compreso, ai termini del 1° comma del presente articolo, nelle rate di ammortamento indicate nella tabella annessa, verranno semestralmente estratte e rimborsate alla pari tante cartelle quante corrisponderanno all'importo delle somme che risulteranno versate in numerario, nel semestre antecedente, per volontaria restituzione anticipata di capitali dei mutui fondiari per parte dei debitori.

Tutte le cartelle che l'Istituto ricevera' dai suoi mutuatari per anticipata restituzione di capitale dal mutai fondiari, dovranno essere annullate, in piu' di quelle di cui nelle rate semestrali di ammortamento indicate nell'annessa tabella.

Il Banco di Napoli stanziera' ogni anno nel bilancio del suo Credito fondiario la somma di 8,500,000 lire, sulla quale, dopo pagate le cartelle corrispondenti alle rate di ammortamento stabilite dalla tabella annessa, e dopo pagati gl'interessi delle cartelle in circolazione, ogni resto dopo detratta una quota, da impiegarsi a fondo di riserva in rendita pubblica, eguale al 7 per cento delle somme incassate per anticipata restituzione dei mutui sia in danaro, sia in cartelle, verra' integralmente impiegato, anno per anno, finche' il prezzo di Borsa delle cartelle fondiarie sia inferiore al valore nominale, nell'acquisto, al prezzo corrente, di cartelle che verranno annullate, e quando il prezzo raggiunga o superi la pari, nel rimborso di tante estratte a sorte in piu' del numero compreso nelle rate di ammortamento indicate nell'annessa tabella, o corrispondente alle restituzioni anticipate volontarie in numerario.
La quota di cui sopra, da impiegarsi a fondo di riserva, in rendita pubblica, servira', cogli interessi capitalizzati, a coprire le eventuali perdite del Credito fondiario.

Ogni utile o avanzo di cassa, che risulti disponibile alla chiusura annuale del conto del Credito fondiario, all'infuori della quota indicata nel comma precedente, destinata a fondo di riserva, dovra' essere esclusivamente impiegato in primo luogo a rimborsare al Banco le somme che abbia anticipato in conto corrente al suo Credito fondiario in piu' di 40 milioni di lire, e quindi, per non oltre una meta', ad ulteriore riduzione dello stesso debito in conto corrente, e per il resto, finche' il prezzo di Borsa delle cartelle fondiarie restera' inferiore al valore nominale, nell'acquisto al valore corrente di cartelle fondiarie che verranno annullate, e quando il prezzo raggiunga o superi la pari, nel rimborso di tante cartelle estratte a sorte in piu' del numero di cui nei comma precedenti del presente articolo.

Nulla e' innovato riguardo agli obblighi e ai diritti dei mutuatari, per le annualita' da loro dovute.

Visto, I Ministri del Tesoro e delle Finanze

Sidney Sonnino.
P. Boselli.

Allegato T

Art. 1


Allegato T all'articolo 39.

Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia.

Art. 1.

Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono pubblici stabilimenti di credito autonomi, sottoposti alla sorveglianza del ministro del Tesoro.

((94))
AGGIORNAMENTO (94)


Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486".

Art. 2


Art. 2.

L'Amministrazione centrale del Banco di Napoli e' in Napoli, e quella del Banco di Sicilia in Palermo.

I due Banchi hanno sedi o succursali nei capoluoghi di quelle Provincie del Regno dove lo stimino opportuno, e subordinatamente alle condizioni che saranno determinate col decreto Reale indicato dall'articolo 39 della presente legge.

I due Banchi hanno facolta' di avere agenzie e rappresentanze proprie in quei luoghi del Regno che riterranno opportuni.

((94))
AGGIORNAMENTO (94)


Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486".

Art. 3


Art. 3.

Le funzioni dei due Banchi sono ripartite nei seguenti rami:

1° Emissione di biglietti a vista e al portatore, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi che regolano tale funzione;

2° Emissione di titoli nominativi, come fedi di credito, vaglia cambiari, assegni bancari trasmissibili per girata;

3° Sconti, anticipazioni e conti correnti ad interesse o senza, ai termini delle leggi che regolano gli Istituti di emissione.

Il Banco di Napoli conservera' inoltre il servizio dei Monti di pieta'.

I Banchi possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

((94))
AGGIORNAMENTO (94)


Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486".

Art. 4


Art. 4.

Il Consiglio generale del Banco di Napoli si compone:

del sindaco della citta' di Napoli;

del presidente del Consiglio provinciale di Napoli;

del presidente della Camera di commercio di Napoli;

di tre delegati eletti: uno dal Consiglio comunale, uno dal Consiglio provinciale e uno dalla Camera di commercio di Napoli;

di un delegato eletto dal Consiglio provinciale di Bari;

di un delegato eletto dalla Camera di commercio di Bari;

di un delegato eletto dal Consiglio provinciale di ognuna delle seguenti provincie:

Aquila Cosenza

Avellino Foggia

Benevento Lecce

Campobasso Potenza

Caserta Reggio Calabria

Catanzaro Salerno

Chieti Teramo

di un delegato eletto dalle Camera di commercio di ogni altra provincia del Regno in cui il Banco abbia una sede;

del direttore generale e dei due consiglieri d'amministrazione di nomina governativa.

Nei casi d'incompatibilita' determinati dalle leggi, il sindaco di Napoli e i presidenti del Consiglio provinciale e della Camera di commercio di Napoli, saranno rispettivamente surrogati dai loro rappresentanti ai termini di legge.

((94))
AGGIORNAMENTO (94)


Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486".

Art. 5


Art. 5.

Il Consiglio generale del Banco di Sicilia si compone:

del sindaco di Palermo;

del presidente del Consiglio provinciale di Palermo;

del presidente della Camera di commercio di Palermo;

di tre delegati eletti: uno dal Consiglio comunale, uno dal Consiglio provinciale e uno dalla Camera di commercio di Palermo;

dei sindaci di Messina, di Catania e di Girgenti;

di un delegato eletto dalle Camere di commercio di Messina, Catania e Girgenti;

di un delegato eletto dai Consigli provinciali di Messina, Catania, Girgenti, Caltanissetta, Siracusa e Trapani;

di un delegato eletto dalle Camere di commercio di ogni altra provincia del Regno in cui il Banco abbia una sede;

del direttore generale e dei due consiglieri d'amministrazione di nomina governativa.

Nei casi d'incompatibilita' determinati dalle leggi, i sindaci di cui sopra, e i presidenti del Consiglio provinciale e della Camera di commercio di Palermo, saranno rispettivamente surrogati dai loro rappresentanti ai termini di legge.

((94))
AGGIORNAMENTO (94)


Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486".

Art. 6


Art. 6.

I membri elettivi dei Consigli generali dei due Banchi si rinnovano ogni biennio.

Le funzioni di componente il Consiglio generale sono gratuite.

Esse sono, eccezione fatta dell'ufficio di consigliere d'amministrazione, incompatibili con qualunque ufficio retribuito dal Banco, sia direttamente, sia indirettamente, a stipendio fisso o variabile. E' pure esclusa ogni indennita' di soggiorno o di rappresentanza.

((94))
AGGIORNAMENTO (94)


Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486".

Art. 7


Art. 7.

I Consigli generali dei due Banchi non potranno deliberare validamente sopra argomenti che escano dalla competenza attribuita loro dai rispettivi statuti.

((94))
AGGIORNAMENTO (94)


Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486".

Art. 8


Art. 8.

I Consigli centrali di amministrazione dei due Banchi si compongono:

del Direttore generale che li presiede;

di tre delegati effettivi e di un delegato supplente, scelti annualmente dal Consiglio generale tra i suoi membri;

di due Consiglieri d'amministrazione nominati con decreto Reale, su proposta del ministro del Tesoro, da rinnovarsi uno ogni due anni, con facolta' di riconferma dell'uscente.

Il Direttore generale e i due Consiglieri nominati per decreto Reale non potranno essere scelti fra gli impiegati dello Stato in attivita' di servizio, in disponibilita' o in aspettativa. Tale disposizione non si applica riguardo alla nomina dei Consiglieri d'amministrazione, agli impiegati che abbiano le guarantigie dell'inamovibilita'.

((94))
AGGIORNAMENTO (94)


Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486".

Art. 9


Art. 9.

I Direttori generali dei due Banchi sono nominati con Regio decreto, sulla proposta del ministro del Tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

((94))
AGGIORNAMENTO (94)


Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486".

Art. 10


Art. 10.

Le sedi e succursali dei due Banchi sono amministrate dai Direttori, sotto la vigilanza dell'Amministrazione centrale.

((94))
AGGIORNAMENTO (94)


Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486".

Art. 11


Art. 11.

A cominciare dal 1° gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilita' e di aspettativa e le indennita' di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gl'impiegati dello Stato.

Gl'impiegati dei Banchi i quali, a termini delle norme attualmente vigenti, avranno al 1° gennaio 1896 acquistato il diritto al riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purche' presentino l'istanza pel collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.

Sara' del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti, agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei Consigli centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896.

Per gl'impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della presente legge, i quali, pur contando 20 anni di servizio, non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorita' nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sara' determinata sulla base delle norme attualmente vigenti pel tempo passato in servizio anteriormente al 1° gennaio 1896, e delle disposizioni vigenti, per gl'impiegati dello Stato, ai termini del comma 1° del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per quanti sono gli anni di servizio utile alla pensione al 1° gennaio 1896.

Agl'impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo di autorita' a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varra', agli effetti della pensione, per anno compiuto.

Alle controversie tra gl'impiegati dei due Banchi e le rispettive Amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni e' estesa la giurisdizione della Corte dei conti.(92) (93)

Nel decreto Reale da emanarsi a' termini dell'articolo 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gl'impiegati del Banco di Napoli quanto per quelli del Banco di Sicilia.
((94))
AGGIORNAMENTO (92)


La Corte Costituzionale con sentenza 17-19 gennaio 1984, n. 1 (in G.U. 1ª s.s. 25/01/1984, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 6, nella parte concernente la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di Napoli.

AGGIORNAMENTO (93)


La Corte Costituzionale con sentenza 23 gennaio - 3 febbraio 1986, n. 26 (in G.U. 1ª s.s. 12/02/1986, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 6, nella parte concernente la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di Sicilia.

AGGIORNAMENTO (94)


Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486".

Art. 12


Art. 12.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli ha un patrimonio suo proprio, distinto da quello del Banco, e sopra di esso i creditori del Banco non possono mai avere alcuna ragione.

Il Banco garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni della Cassa di risparmio di fronte ai terzi.

La Cassa e' amministrata dal Direttore generale del Banco, valendosi degli uffici e dei funzionari del Banco. Essa e' sottoposta alla vigilanza del ministro del Tesoro.

Il Banco potra' tenere in conto corrente fruttifero, ad una ragione d'interesse non inferiore alla meta' dell'interesse pagato dalla Cassa al pubblico, una somma non mai superiore ad un quinto della totalita' delle attivita' della Cassa.(88)

Ogni altra attivita' della Cassa dovra' essere impiegata esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Le attivita' gia' impiegate diversamente alla data della pubblicazione della presente legge dovranno essere liquidate entro non piu' di cinque anni, salvi i termini piu' lunghi stipulati con precedenti contratti. Ogni parziale riscossione dovra' essere impiegata esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. (26)(79)
((94))
AGGIORNAMENTO (26)


La L. 7 luglio 1902, n. 318, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La Cassa di risparmio del Banco di Napoli, a deroga dell'articolo 12, ultimo comma, dell'allegato T all'articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e' autorizzata a concedere alla Camera di commercio ed arti di Napoli di estinguere in un periodo di 20 anni, a cominciare dal 1° gennaio 1903, con una rata annuale costante di L. 35,613.57, per capitale ed interessi, il residuale debito di L. 484,000, per il mutuo ipotecario di L. 500,000, stipulato con istrumento del 3 gennaio 1895, fermo rimanendo l'obbligo della Cassa di risparmio medesima d'impiegare le somme realizzate in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato".

AGGIORNAMENTO (79)


Il D.L. Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 826, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A deroga dell'art. 12, ultimo comma, dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli e' autorizzata a concedere alla Camera di commercio e industria di Napoli il prolungamento ad anni 30, a decorrere dal 1° gennaio 1915, del termine stabilito dall'art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 318, per estinguere con una rata annuale posticipata e costante di L. 15.925,86, tra capitale ed interessi, il residuale debito di L. 275.390,51 per il mutuo ipotecario di L. 500.000, stipulato con istrumento del 3 gennaio 1895".

AGGIORNAMENTO (88)


Il Regio D.L. 9 novembre 1923, n. 2494, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il quarto comma dell'art. 12 dell'allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e' modificato nel senso che il Banco di Napoli potra' tenere in conto corrente fruttifero, ad una ragione d'interesse non inferiore alla meta' dell'interesse pagato dalla sua Cassa di risparmio al pubblico, una somma non mai superiore ad un decimo della totalita' delle attivita' della Cassa".

AGGIORNAMENTO (94)


Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486".

Art. 13


Art. 13.

Il limite dello sconto di favore concesso ai termini dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e' elevato pel Banco di Sicilia a 6 milioni di lire; ma le anticipazioni sopra ordini in zolfi non potranno eccedere la meta' del valore della merce. (5)((94))

Visto, I Ministri del Tesoro e delle Finanze

Sidney Sonnino.
P. Boselli.

AGGIORNAMENTO (5)


La L. 26 dicembre 1895, n. 720, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il tasso di favore di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e all'art. 13, allegato T, della legge 8 agosto 1895, n. 486, potra' dagli Istituti di emissione essere concesso anche per lo sconto diretto delle note di pegno degli zolfi depositati nei magazzini generali".

AGGIORNAMENTO (94)


Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486".
Allegato U

Art. 1


Allegato U all'articolo 42.

Art. 1.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1906, N. 108))

Art. 2


Art. 2.

Nei casi di collocamento a riposo od in riforma per infermita' dipendenti o no da causa di servizio, il Governo dovra' far procedere allo accertamento di esse mediante visita collegiale e con le altre cautele da stabilirsi con regolamento.

Art. 3


Art. 3.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 14 DICEMBRE 1933, N. 1751, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 22 GENNAIO 1934, N. 136))

Art. 4


Art. 4.

La somma da stabilirsi annualmente per le pensioni di autorita', ai termini dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle pensioni, non deve eccedere lire 500,000 complessivamente per tutti i Ministeri. Pero' per l'esercizio 1895-96 questa somma e' estesa a

lire
600,000.(9)(13)(17)(19)(23)(25)(29)(31)(34)(36a)(37)(41a)(42)(43a)(44 )(48)(49)(51)(52)(53)(54)(56)(57)(58)(59)(60)(62)(63)(64)(65)(66)(67) (68)(69)(70)(71)(73)(73)(74)((75))

Sono considerate come pensioni d'autorita' quelle dei funzionari che furono invitati dal Governo a domandare il collocamento a riposo.

Visto, I Ministri del Tesoro e delle Finanze

Sidney Sonnino.
P. Boselli.

AGGIORNAMENTO (9)


La L. 9 luglio 1896, n. 281, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni in data 21 febbraio 1895 n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1896-97 pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito d'ufficio, e' stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895 n. 486, nella somma di L.
450,000".

AGGIORNAMENTO (13)


La L. 22 luglio 1897, n. 299, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, in data 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1897-98 pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L.
450,000".

AGGIORNAMENTO (17)


La L. 22 gennaio 1899, n. 7, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1898-99 pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 430,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri".

AGGIORNAMENTO (19)


La L. 2 luglio 1899, n. 251, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1899-1900, pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 340,000".

AGGIORNAMENTO (23)


La L. 20 giugno 1901, n. 219, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1901-902, pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 320,000".

AGGIORNAMENTO (25)


La L. 29 giugno 1902, n. 229, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1902-903, pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegata U alla legge 3 agosto 1895, n. 486, nella somma di L.
320,000".

AGGIORNAMENTO (29)


La L. 11 giugno 1903, n. 216, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1903-904, pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L.
320,000".

AGGIORNAMENTO (31)


La L. 23 giugno 1904, n. 260, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1904-905, pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 320,000".

AGGIORNAMENTO (34)


La L. 14 maggio 1905, n. 182, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1905-906, pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L.
420,000".

AGGIORNAMENTO (36a)


La L. 19 luglio 1906, n. 362, nel modificare l'art. 5 della L. 14 maggio 1905, n. 182, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il limite massimo delle annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1905-906, pei collocamenti a riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinate da invito di ufficio, stabilito in L. 420,000 con l'art. 5 della legge 14 giugno 1905, n. 182, che approvo' lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e' elevato alla somma di L. 456,000".

AGGIORNAMENTO (37)


La L. 20 dicembre 1906, n. 627, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1906-907, pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L.
452,000".

AGGIORNAMENTO (41a)


La L. 7 luglio 1907, n. 418, nel modificare l'art. 5 della L. 20 dicembre 1906, n. 627, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il limite massimo delle annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1906-907, pei collocamenti a riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in L. 452,000 con l'art. 5 della legge 20 dicembre 1906, n. 627, che approvo' lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e' ridotto alla somma di L. 400,000".

AGGIORNAMENTO (42)


La L. 11 luglio 1907, n. 463, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1907-908, pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L.
451,000".

AGGIORNAMENTO (43a)


Il Regio Decreto 9 febbraio 1908, n. 43, nel modificare l'art. 5 della L. 11 luglio 1907, n. 463, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La somma di lire ventimila (L. 20,000), assegnata al Ministero di grazia e giustizia o dei culti dall'articolo 5 della legge 11 luglio 1907, n. 463, quale limite massimo dell'annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1907-908 pei collocamenti a riposo disposti d'autorita', e' aumentata di lire duecentoquarantamila (L. 240,000) per gli scopi di cui l'articolo 41 della legge 14 luglio 1907, n. 511".

AGGIORNAMENTO (44)


La L. 28 maggio 1908, n. 213, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1908-909, pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L.
451,000".

AGGIORNAMENTO (48)


La L. 2 luglio 1908, n. 326, nel modificare l'art. 5 della L. 11 luglio 1907, n. 463, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il limite massimo delle annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1907-908, pei collocamenti a riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in L. 451,000 con l'art. 5 della legge 11 luglio 1907, n. 463, che approvo' lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio suddetto, e' elevato alla somma di L.
478,000".

AGGIORNAMENTO (49)


Il Regio Decreto 5 luglio 1908, n. 456, nel modificare l'art. 4 della L. 28 maggio 1908, n. 213, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La somma di lire ventimila (L. 20,000), assegnata al Ministero di grazia e giustizia e dei culti dall'art. 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213, quale limite massimo dell'annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1908-909, per i collocamenti a riposo disposti d' autorita', e' aumentata di lire sessantamila (L. 60,000), per gli scopi di cui l'art. 41 della legge 14 luglio 1907, n. 511".

AGGIORNAMENTO (51)


La L. 24 dicembre 1908, n. 773, nel modificare l'art. 4 della L. 28 maggio 1908, n. 213, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il limite massimo dell'annualita' assegnato al Ministero della pubblica istruzione per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1908-909 per i collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in L. 12,000 (lire dodicimila) con l'art. 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213, agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' aumentato di L. 30,000 portandolo cosi' a L. 42,000 (lire quarantaduemila)".

AGGIORNAMENTO (52)


La L. 20 giugno 1909, n. 350, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1909-910 pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L.
455,000".

AGGIORNAMENTO (53)


La L. 4 luglio 1909, n. 421, nel modificare l'art. 4 della L. 28 maggio 1908, n. 231, ha conseguentemente disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Il limite massimo delle annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1908-909 pei collocamenti riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in L. 451,000 con l'art. 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213 che approvo' lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, e' elevato alla somma di L.
627,000".

AGGIORNAMENTO (54)


La L. 26 dicembre 1909, n. 781, nel modificare l'art. 4 della L. 20 giugno 1909, n. 350, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo delle annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1909-910 per i collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito in L. 40,000 pel Ministero della marina coll'art. 4 della legge 20 giugno 1909, n. 350, agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' aumentato da L. 40,000 a L. 100,000".

AGGIORNAMENTO (56)


La L. 12 giugno 1910, n. 305, nel modificare l'art. 4, comma 1 della L. 20 giugno 1909, n. 350, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite massimo delle annualita' da concedersi nell'esercizio finanziario 1909-910 per i collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito in L. 240,000 pel Ministero della guerra coll'art. 4 della legge 20 giugno 1909, n. 350, agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' aumentato da L. 240,000 a L. 440,000".

AGGIORNAMENTO (57)


La L. 19 giugno 1910, n. 325, nel modificare l'art. 4, comma 1, della L. 20 giugno 1909, n. 350, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massima delle annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1909-910 pei collocamenti a riposo, sia di autorita' sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito, dall'art. 4 della legge 20 giugno 1909, n. 350, in L. 12,000 per il Ministero del tesoro e in L. 10,000 per il Ministero degli affari esteri, e' rispettivamente elevato, a L. 22,000 ed a L. 25,000".

AGGIORNAMENTO (58)


La L. 17 luglio 1910, n. 474, nel modificare l'art. 4, comma 1 della L. 20 giugno 1909, n. 350, ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il limite massimo delle annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1909-910 pei collocamenti a riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in L. 455,000 con l'art. 4 della legge 20 giugno 1909, n. 350, che approvo' lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, e' elevato alla somma di L. 550,000".

AGGIORNAMENTO (59)


La L. 29 dicembre 1910, n. 885, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1910-911 pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L.
488,000".

AGGIORNAMENTO (60)


La L. 12 marzo 1911, n. 181, nel modificare l'art. 5 della L. 29 dicembre 1910, n. 885, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo delle annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1910-911 per i collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1910, n. 885".

AGGIORNAMENTO (62)


La L. 25 giugno 1911, n. 578, nel modificare l'art. 5 della L. 29 dicembre 1910, n. 885, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo dell'annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1910-911 per i collocamenti a riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1910, n. 885, e' per il Ministero della guerra elevato a L. 340,000".

AGGIORNAMENTO (63)


La L. 30 giugno 1911, n. 600, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1911-912 pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L.
548,000".

AGGIORNAMENTO (64)


La L. 30 giugno 1911, n. 608, nel modificare l'art. 5, comma 1 della L. 29 dicembre 1910, n. 885, ha conseguentemente disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Il limite massimo dell'annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1910-911 per i collocamenti a riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito di ufficio, stabilita dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1910, n. 885, e' per il Ministero dell'istruzione pubblica elevato a L. 15,000".

AGGIORNAMENTO (65)


La L. 4 aprile 1912, n. 264, nel modificare l'art. 4, comma 1, della L. 30 giugno 1911, n. 600, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite massimo dell'annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1911-912 per i collocamenti a riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 4 della legge 30 giugno 1911, n. 600, e' per il ministero della guerra elevato a lire trecentoquarantamila e per quello della marina a lire ottantaseimila".

AGGIORNAMENTO (66)


La L. 13 giugno 1912, n. 569, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1912-913 pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L.
488,000".

AGGIORNAMENTO (67)


La L. 20 giugno 1912, n. 603, nel modificare l'art. 4, comma 1, della L. 30 giugno 1911, n. 600, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo dell'annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1911-9l2 per i collocamenti a riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 4 della legge 30 giugno 1911, n. 600, e', per il Ministero di grazia e giustizia, elevato a lire quarantacinquemila".

AGGIORNAMENTO (68)


La L. 29 dicembre 1912,n . 1358, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Durante il periodo di consolidamento, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni d'autorita' stabilito dall'art. 4 dell'allegato U della legge 8 agosto 1895, n. 486, sara' elevato per ciascun esercizio finanziario a L. 730.000".

AGGIORNAMENTO (69)


Il Regio Decreto 6 aprile 1913, n. 387, nel modificare l'art. 3, comma 1, della L. 29 dicembre 1912, n. 1358, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La somma di lire trentamila (L. 30.000) assegnata al Ministero di grazia e giustizia e dei culti dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1912, n. 1358 quale limite massimo delle annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1912-913 per collocamenti a riposo disposti di autorita' e' aumentata di lire seicentomila (L. 600.000) per gli scopi di cui agli articoli nn. 5 e 6 della legge 13 luglio 1911, n. 720".

AGGIORNAMENTO (70)


La L. 29 maggio 1913, n. 505, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1913-914 pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L.
730,000".

AGGIORNAMENTO (71)


La L. 19 giugno 1913, n. 619, nel modificare l'art. 3, comma 1, della L. 29 dicembre 1912, n. 1358, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il limite massimo dell'annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1812-913 per i collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1912, n. 1358, e', per il Ministero della guerra, elevato da lire trecentoventicinquemila a lire trecentosettantacinquemila".

AGGIORNAMENTO (73)


La L. 25 giugno 1913, n. 757, nel modificare l'art. 3, comma 1, della L. 29 dicembre 1912, n. 1358, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il limite massimo dell'annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1913-914 per i collocamenti a riposo di autorita' stabilito dall'art. 3 della legge 20 dicembre 1912, n. 1358, e', per il Ministero delle finanze, elevato da lire quarantamila a lire novantamila".

AGGIORNAMENTO (73a)


Il Regio Decreto 1 agosto 1913, n. 1019, nel modificare l'art. 4 della L. 29 maggio 1913, n. 505, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La somma di lire trentamila (L.
30.000) assegnata al Ministero di grazia e giustizia e dei culti dall'art. 3 della legge 29 maggio 1913, n. 505, quale limite massimo delle annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1913-914 per collocamenti a riposo disposti di autorita' e' aumentata di L. 300.000 (trecentomila) per gli scopi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 13 luglio 1911, n. 720".

AGGIORNAMENTO (74)


Il Regio Decreto 18 giugno 1914, n. 620, nel modificare l'art. 4, comma 1, della L. 29 maggio 1913, n. 505, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La somma di lire quarantamila (L. 40.000) assegnata al Ministero del tesoro dall'art. 4 della legge 29 maggio 1913, n. 505, quale limite massimo delle annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1913-914 per collocamenti a riposo disposti di autorita' e' aumentata di lire quarantamila (L. 40.000) per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 679".

AGGIORNAMENTO (75)


Il Regio Decreto 29 luglio 1914, n. 874, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 529, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limito massimo dell'annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1914-915, dal Ministero delle colonie pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato V alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire quindicimila (L. 15.000)".

Allegato G-Tariffa


Tariffe delle tasse ipotecarie.

Parte di provvedimento in formato grafico

Avvertenze generali.

Allorche' il totale delle tasse presenta una frazione minore di una lira, questa frazione sara' computata per una lira intera quando raggiunga o superi i centesimi 50, e sara' abbandonata se inferiore a centesimi 50. Rimane cosi' abolito l' art. 6 della legge 13 settembre 1874, n. 2079 .

La tassa per ogni formalita' non potra' mai essere inferiore a lire 2.

Quando per lo stesso credito ed in appoggio allo stesso titolo dovesse eseguirsi in diversi Uffici una medesima formalita' d'iscrizione, rinnovazione od annotamento, soggetta a tassa proporzionale o graduale, una sola di tali operazioni andra' soggetta alla detta tassa proporzionale o graduale; per ciascuna delle altre sara' pagata la tassa fissa di lire 2, osservate le norme degli articoli 9 e 10 della legge sopracitata. Questa regola sara' pure applicata alle trascrizioni contemplate dall'art. 3 della tariffa, che per uno stesso atto o contratto dovessero eseguirsi in piu' Uffici.
((76))

Visto, I Ministri delle Finanze e del Tesoro

P. Boselli.
Sidney Sonnino.

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AGGIORNAMENTO (76)


Il Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1915, n. 1510 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1, dell'allegato C) che "Le tasse ipotecarie contemplate dalla tariffa annessa alla legge 8 agosto 1895, n. 486 , allegato G, comprese quelle stabilite in misura ridotta con leggi speciali, sono aumentate di altri due decimi di guerra".

Allegato G-Tabella

Tabella degli stipendi ed assegni fissi dei conservatori

delle ipoteche.

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato I


Allegato I all'articolo 5.

Tabella relativa alla restituzione di dazio sui prodotti a base di zucchero che si esportano.

Parte di provvedimento in formato grafico
((14))
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AGGIORNAMENTO (14)


Il Regio Decreto 27 giugno 1897, n. 311 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni relative ai confetti, contenute nella tabella delle merci ammesse, quando si esportano, alla restituzione dei dazi pagati sulle materie prime, costituenti l'Alleg. I all' art. 5 della legge 8 agosto 1895 n. 486 , sono applicabili anche alle caramelle, alle pastiglie ed ai lavori di zucchero in cui il saccarosio sia contenuto in proporzione non inferiore al 60 per cento".

Allegato K


Allegato K all'articolo 6.

Tabella riguardante le modificazioni ed aggiunte nella tariffa doganale.

Parte di provvedimento in formato grafico
((72))
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AGGIORNAMENTO (72)


La L. 19 gennaio 1913, n. 633 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'esenzione da dazio stabilita dall'allegato K all' articolo 6 della legge 8 agosto 1895, n. 486 , per il fosforo destinato alla fabbricazione dei fiammiferi e' estesa, sotto l'osservanza delle stesse norme, al sesquisolfuro, al pentasolfuro e al trisolfuro di fosforo, destinati allo stesso uso".

Allegato L-Sub Allegato L


Sub-Allegato L (Art. 5 dell'allegato L).

Convenzione fra il ministro del Tesoro ed il sindaco di Napoli per la conversione delle obbligazioni per il risanamento della citta' di Napoli, in rendita consolidata 4.50 per cento netto.

Questo giorno 15 gennaio 1895 in Napoli, nel palazzo San Giacomo, ove ha sede il municipio di Napoli, fra il ministro del Tesoro rappresentato, per delegazione, dal cavaliere Antonio Monti, intendente di finanza della provincia di Napoli, ed il sig. conte Carlo Del Pezzo, sindaco del comune di Napoli, debitamente autorizzato per deliberazione del Consiglio comunale, emessa nella seduta del 5 dicembre 1894, vistata il 29 detto, n. 49203, viene convenuto quanto segue:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1895, e pei quattro esercizi finanziari 1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, la somma di lire trentaseimilionicentotrentacinquemilacentosettantanove e centesimi venticinque, che rimane ancora da procurarsi a saldo delle lire 100,000,000, stabiliti dall' art. 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 , pei lavori di risanamento della citta' di Napoli, sara' fronteggiata coi mezzi ordinari di bilancio, ovvero sara' provveduta con l'emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, di cui nell'art. 2 dell'allegato L, approvato con l' art. 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339 .

Art. 2.

Le obbligazioni pel risanamento di Napoli, gia' emesse a forma dell' art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 , e costituenti le prime otto serie per il capitale nominale di lire 69,380,000, potranno essere convertite in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente o futura, alle stesso condizioni stabilite dall'art. 1 dell'allegato L, approvato con l' art. 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339 , pei debiti descritti nella tabella A, annessa all'allegato medesimo.

Art. 3.

Per il servizio delle obbligazioni del risanamento della citta' di Napoli gia' emesse e che rappresentano il capitale nominale di lire 69,380,000, il comune di Napoli versera' al Tesoro, nei quattro esercizi finanziari 1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, la meta' della somma occorrente pel pagamento dei soli interessi.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1899-1900, e per sessanta esercizi consecutivi, il municipio di Napoli continuera' a concorrere nella meta' della spesa per il pagamento degli interessi e dell'ammortizzazione delle obbligazioni stesse, in conformita' dell' articolo 4 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 , ancorche' tali obbligazioni, in tutto o in parte, vengano convertite in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, poiche' la disposizione contenuta nell'articolo 2 del presente atto non muta in verun modo gli impegni contratti dal municipio di Napoli con il detto articolo 4, della mentovata legge, come il municipio di Napoli non contrae nessuna nuova obbligazione per il fatto della conversione dei titoli del risanamento in titoli del consolidato 4.50 per cento netto.

Art. 4.

Rispetto alla quota di concorso dovuta al Tesoro dal comune di Napoli sulla somma che sara' attinta ai mezzi ordinari di bilancio o che sara' procurata con la emissione di rendita 4.50 per cento netto, in luogo e vece delle obbligazioni del risanamento ammortizzabili, per ricavare il capitale di lire trentasei milioni centotrentacinquemila centosettantanove e centesimi venticinque, a compimento dei 100 milioni previsti dall'articolo 2 della citata legge del 1885, resta inteso che il comune di Napoli soddisfera' il suo debito verso il Tesoro dello Stato in uno o l'altro dei due modi seguenti:

1° Se il Tesoro provvedera' i fondi occorrenti per le opere di risanamento mediante l'emissione del nuovo titolo 4.50 per cento netto, il comune di Napoli dovra' versare al Tesoro:

a) fino a tutto l'esercizio 1898-99 una somma corrispondente alla meta' di quella per interessi che sarebbe stata pagata ai portatori delle vecchie obbligazioni, se queste fossero state emesse;

b) a cominciare dall'esercizio 1899-900, e per sessanta esercizi consecutivi, una somma corrispondente alla meta' della spesa che sarebbe stata sostenuta dallo Stato e dal municipio di Napoli per il servizio degli interessi e dell'ammortamento delle dette obbligazioni redimibili, se queste fossero state realmente emesse.

2° Se il Tesoro dello Stato, anziche' ricorrere all'emissione di nuove rendite, provvedera' in tutto o in parte i fondi occorrenti per i lavori del risanamento coi mezzi ordinari di bilancio:

a) il comune di Napoli fino a tutto l'esercizio 1898-99 versera' al Tesoro gli interessi in ragione del 4 per cento netto sulla meta' delle somme cosi' fornite, come se le obbligazioni del risanamento fossero state emesse al valor nominale;

b) a partire dall'esercizio 1899-900, e per sessanta esercizi consecutivi il comune di Napoli rimborsera' la quota d'ammortizzamento corrispondente alla detta parte di concorso da esso dovuta, piu' gli interessi calcolati nella ragione del 4 per cento netto, il tutto in forma di annualita' costante.

Art. 5.

La quantita' delle obbligazioni del risanamento ammortizzabili, che, col regime ora in vigore, si sarebbero dovute emettere negli esercizi finanziari 1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, per ricavare il capitale effettivo di lire 36,135,179,25 indicate sopra, ovvero quella parte di capitale che il Tesoro si procurera' effettivamente coll'emissione e l'alienazione dei nuovi titoli 4.50 per cento netto, sara' determinata di esercizio in esercizio finanziario, determinando il prezzo di emissione delle dette obbligazioni in base al corso del consolidato 5 per cento lordo, o 4 per cento netto, con godimento dal 1° luglio successivo, secondo la media delle quotazioni giornaliere della Borsa di Roma nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Art. 6.

L'interesse del 4 per cento netto, che il comune di Napoli dovra' corrispondere al Tesoro a forma dell'articolo 4 del presente atto, sulla meta' delle somme fornite dallo Stato coi mezzi ordinari di bilancio per le spese dei lavori di risanamento, decorrera' dal giorno nel quale le somme medesime saranno messe a disposizione del comune di Napoli, mediante versamento nel conto corrente istituito a norma dell'articolo 26 del regolamento approvato con Regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003 .

Art. 7.

La presente convenzione, stesa in doppio originale, sara' registrata con la tassa fissa di una lira, sara' esente da ogni diritto proporzionale di registro e di bollo e diverra' esecutiva solo quando sara' stata approvata per legge.

Conte Carlo Del Pezzo.
Monti Antonio, intendente di Finanza.
Parlati Francesco, testimone.
Prof. Alberto Margheri, testimone.

Visto, I Ministri del Tesoro e delle Finanze

Sidney Sonnino.
P. Boselli.

Allegato L-Segue Sub Allegato L


Segue Sub-Allegato L (Art. 5 dell'Allegato L).

Convenzione fra il ministro del Tesoro ed il presidente della Deputazione provinciale di Roma per la conversione delle obbligazioni pei lavori del Tevere in rendita consolidata 4.50 per cento.

Questo giorno 16 febbraio milleottocentonovantacinque, in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze, fra S. E. il barone Sidney Sonnino, ministro dal Tesoro, ed il marchese Filippo Berardi, presidente della Deputazione provinciale di Roma, debitamente autorizzato per deliberazione del Consiglio provinciale, emessa nella seduta del 5 febbraio 1895, viene convenuto quanto segue:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1895, e per gli esercizi finanziari 1895-96 a tutto il 1905-1906, giusta il riparto indicato nella tabella annessa alla legge 7 giugno 1894, n. 221 , la somma ancora da procurarsi, a compimento dei lavori di sistemazione del Tevere, sara' fronteggiata coi mezzi ordinari di bilancio, ovvero sara' provveduta con l'emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, di cui all'articolo 2 dell'allegato L, approvato con l' articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339 .

Art. 2.

Le obbligazioni pei lavori di sistemazione del Tevere, emesse a forma delle leggi 30 giugno 1876, n. 3201; 23 luglio 1881, n. 338; 15 aprile 1886, n. 3791; 2 luglio 1890, n. 6936, e 7 giugno 1894, n. 221 , che si troveranno in circolazione al 1° luglio 1895, potranno essere convertite in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, alle stesse condizioni stabilite dall'articolo 1 dell'allegato L, approvato con l' articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339 , pei debiti descritti nella tabella A, annessa all'allegato medesimo.

Art. 3.

Per il servizio delle obbligazioni pei lavori di sistemazione del Tevere che si troveranno in circolazione al 1° luglio 1895, la provincia di Roma continuera' a versare al Tesoro dello Stato una somma annua corrispondente a un ottavo della spesa totale che il Tesoro dovrebbe sostenere per interessi ed ammortizzazioni fino alla completa estinzione delle obbligazioni medesime, ancorche' tali obbligazioni, in tutto od in parte, vengano convertite in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, poiche' la disposizione contenuta nell'articolo 2 del presente atto non muta in verun modo gl'impegni contratti dall'Amministrazione provinciale di Roma con la legge 6 luglio 1875, n. 2583 , come l'Amministrazione medesima non viene a contrarre nessuna nuova obbligazione per il fatto della conversione dei titoli del Tevere in titoli di rendita del consolidato 4.50 per cento netto.

Art. 4.

Rispetto alla quota di concorso dovuta al Tesoro dall'Amministrazione provinciale di Roma sulla somma che sara' attinta ai mezzi ordinari di bilancio o che sara' procurata con l'emissione di rendita 4.50 per cento netto in luogo e vece delle obbligazioni pei lavori di sistemazione del Tevere, per ricavare il capitale occorrente dal 1° luglio 1895, per il compimento dei lavori di sistemazione del Tevere, giusta il riparto indicato nella tabella annessa alla legge 7 giugno 1894, n. 221 , resta inteso che l'Amministrazione provinciale di Roma soddisfera' il suo debito verso il Tesoro dello Stato, in uno o l'altro dei due modi seguenti:

1° Se il Tesoro provvedera' i fondi occorrenti per le spese dei lavori di sistemazione del Tevere mediante la emissione del nuovo titolo 4.50 per cento netto, l'Amministrazione provinciale di Roma dovra' versare al Tesoro una somma annua corrispondente ad un ottavo di quella che, per interessi ed ammortamento, sarebbe stata pagata ai portatori delle vecchie obbligazioni se queste fossero state emesse;
2° Se il Tesoro dello Stato, anziche' ricorrere all'emissione di nuove rendite, provvedera' in tutto o in parte i fondi occorrenti alle spese per il compimento dei lavori del Tevere, con i mezzi ordinari di bilancio, l'Amministrazione provinciale di Roma versera' al Tesoro gl'interessi in ragione del 4 per cento netto sull'ottava parte delle somme cosi' pagate e rimborsera' la quota d'ammortamento corrispondente alla detta parte di concorso da essa dovuta per cinquanta esercizi finanziari, come se le obbligazioni pei lavori del Tevere fossero state emesse al valor nominale.

Art. 5.

La quantita' delle obbligazioni pei lavori del Tevere, ammortizzabili, che, col regime ora in vigore, si sarebbero dovute emettere negli esercizi finanziari dal 1895-1896 a tutto il 1905-1906, ovvero quella parte di capitale che il Tesoro si procurera' effettivamente con la emissione ed alienazione dei nuovi titoli del consolidato 4.50 per cento netto, sara' determinata di esercizio in esercizio finanziario, fissando il prezzo di emissione delle dette obbligazioni in base al corso del consolidato 5 per cento lordo, o 4 per cento netto, con godimento dal 1° luglio successivo, secondo la media delle quotazioni giornaliere della Borsa di Roma nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Art. 6.

L'interesse del 4 per cento netto, che l'amministrazione provinciale di Roma dovra' corrispondere al Tesoro, a forma dell'art. 4 della presente convenzione, sull'ottava parte delle somme pagate dallo Stato coi mezzi ordinari di bilancio, per le spese dei lavori di sistemazione del Tevere, decorrera' dal 1° gennaio e dal 1° luglio successivo alla data del pagamento delle spese medesime.

Art. 7.

La presente convenzione, stesa in doppio originale, sara' registrata con la tassa fissa di una lira, sara' esente da ogni diritto proporzionale di registro e di bollo e diverra' esecutiva solo quando sara' stata approvata per legge.

Sidney Sonnino.
Filippo Berardi.
Bonaldo Stringher, direttore generale
del Tesoro, testimone.
Avv. Carlo Cecconi, capo di Gabinetto,
testimone.

Visto, I Ministri del Tesoro e delle Finanze

Sidney Sonnino.
P. Boselli.

Allegato O-Regolamento


Regolamento approvato col R. decreto 10 dicembre 1894, n. 534 .

I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La vigilanza sugli Istituti di emissione, sui Crediti fondiari annessi, e sulla liquidazione della Banca Romana spetta al Ministero del Tesoro.

Art. 2.

La detta vigilanza e' esercitata dall'Ufficio centrale d'ispezione instituito presso il Ministero del Tesoro.

Art. 3.

Agli effetti della vigilanza sugli istituti d'emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria e' istituita una Commissione permanente presieduta dal ministro del Tesoro.

Essa e' composta:

di tre senatori e di tre deputati eletti dalle Camere rispettive: in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine;

di cinque membri nominati per decreto Reale, promosso dal ministro del Tesoro, udito il Consiglio dei Ministri.

I membri di nomina governativa sono:

un presidente o consigliere della Corte di cassazione di Roma;

un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;

un presidente o consigliere della Corte dei conti;

il direttore generale del Tesoro;

il direttore capo della Divisione del credito del Ministero di Agricoltura, industria e commercio.

La Commissione elegge nel suo seno un vice presidente.

Art. 4.

Le spese occorrenti per la vigilanza sugli Istituti di emissione sono sostenute dagli Istituti medesimi.

La misura di questa spesa per ogni singolo Istituto sara' stabilita con decreto Reale.

II.

Commissione permanente.

Art. 5.

La Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, su domanda del ministro del Tesoro, dara' il suo avviso sopra:

a) le norme, da fissarsi con decreto Reale, per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale e al momento della cessazione di esso, secondo le disposizioni dell' articolo 3 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ;

b) quelle, da stabilirsi parimenti per decreto Reale, uditi i direttori generali degli Istituti di emissione, sull'esercizio delle Stanze di compensazione, secondo quanto dispone l'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge citata;

c) il modello delle situazioni decadarie di ogni Istituto, dal quale risultino partitamente le diverse categorie delle attivita' e passivita', che concorrono a formare il patrimonio sociale;

d) le convenzioni speciali stipulate fra gli Istituti, e da approvarsi dal Governo, per la rispendita dei biglietti degli altri Istituti, in virtu' dell' art. 9 del Regio decreto 27 febbraio 1894, n. 58 , che regola la riscontrata fra di essi.

La Commissione, inoltre, puo' essere chiamata a dare il suo avviso su tutte le norme intese a regolare la fabbricazione, la somministrazione, la custodia, il ritiro e l'annullamento dei biglietti di Banca, e su quelle da emanarsi per la determinazione tanto della quantita', quanto dell'uso dei biglietti di scorta, in applicazione degli articoli 8 e 9 della legge citata.

Art. 6.

La Commissione permanente, su domanda del ministro del Tesoro, estendera' il suo esame:

a) alle proposte di modificazione allo statuto della Banca d'Italia nei limiti delle leggi;

b) alle proposte di modificazioni che si credesse necessario introdurre negli statuti e nei regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia, per coordinare gli uni e gli altri alle disposizioni della legge predetta;

e) e, in generale, a tutti i provvedimenti indispensabili all'attuazione della legge 10 agosto 1893.

III.

Vigilanza permanente.

Art. 7.

La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione e' esercitata dall'ufficio centrale di ispezione indicato nell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 8.

I presidenti del Consiglio superiore della Banca d'Italia, del Consiglio generale e del Consiglio centrale dei Banchi di Napoli e di Sicilia dovranno informare, volta per volta, in tempo utile, il ministro del Tesoro, del giorno e dell'ora fissati per la convocazione rispettivamente dell'assemblea generale degli azionisti e dei Consigli medesimi.

Uno fra gli ispettori governativi assiste alle adunanze dell'assemblea generale degli azionisti e del Consiglio superiore della Banca d'Italia, e a quelle del Consiglio generale e del Consiglio centrale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, con facolta' di sospendere la esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti rispettivi.

Di questa sospensione deve essere immediatamente informato il ministro del Tesoro, il quale confermera' o revochera' la sospensione, dandone notizia all'Istituto interessato, nel termine di cinque giorni da quello dell'avvenuta sospensione.

Art. 9.

Quando l'Ispettore non abbia esercitata la facolta' di sospendere deliberazioni che il Governo reputi contrarie alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, il ministro del Tesoro puo' direttamente esercitare tale facolta', entro cinque giorni da quello dall'adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore.

Art. 10.

L'Ispettore che abbia assistito alle adunanze indicate nell'articolo 11, deve comunicare, entro due giorni, con le proprie osservazioni il verbale delle adunanze medesime al Ministero del Tesoro.

Eguale comunicazione, entro lo stesso termine, dovra' essere fatta dalla Direzione generale dell'Istituto.

Decorsi cinque giorni dalla data dell'adunanza, senza che il ministro del Tesoro abbia fatto pervenire osservazioni all'Istituto, le deliberazioni diventano esecutive.

Art. 11.

Il ministro del Tesoro, in via straordinaria, puo' incaricare un delegato speciale ad assistere alle adunanze dell'assemblea generale degli azionisti, del Consiglio superiore della Banca d'Italia e a quelle del Consiglio generale e centrale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Il delegato speciale dovra' riferire, entro due giorni, con rapporto sommario, intorno alle deliberazioni prese nelle adunanze medesime.

Anche in questo caso, la Direzione generale dell'Istituto dovra' trasmettere al Ministero del Tesoro, entro due giorni, un riassunto degli affari trattati e delle deliberazioni prese.

Se, entro cinque giorni da quello dell'adunanza, non siano intervenute osservazioni da parte del Ministero, le deliberazioni, in essa adottate, si intendono esecutive.

Art. 12.

Le situazioni delle operazioni di ciascun Istituto devono riferirsi ai giorni 10, 20 e ultimo di ogni mese, secondo il modello che, sentita la Commissione permanente, sara' approvato per decreto Reale.

Esse devono essere compilate e trasmesse al Ministero del Tesoro, al piu' tardi, entro otto giorni da quello a cui si riferiscono, ed essere sottoscritte dal Direttore generale e dal capo della contabilita' generale dell'Istituto.

Gli Istituti sono obbligati a fornire all'ufficio d'ispezione tutte quelle informazioni di cui avesse bisogno intorno alla situazione comunicata ed ai bilanci annuali, e l'ufficio medesimo deve accertare, anche con verifiche parziali o generali, che la situazione e i bilanci corrispondano, in tutti i loro particolari, alle scritture dei libri dell'Istituto ed alla consistenza reale delle singole partite.

La situazione di ogni Istituto deve essere pubblicata, a cura dell'ufficio di Ispezione, nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 13.

Per l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 12 della legge 10 agosto 1893, riguardanti lo sconto di favore, le operazioni sopra effetti pagabili all'estero in valuta d'oro, l'ammontare delle scorte in valori pubblici, il limite dei conti correnti fruttiferi e la misura dei rispettivi interessi, l'ufficio di ispezione, a brevi periodi ed anche straordinariamente, deve riscontrare se le rispettive indicazioni inserite nelle situazioni degli Istituti corrispondano alle risultanze delle contabilita' rispettive.

Il portafoglio estero degli Istituti deve essere esaminato a brevi periodi dall'ufficio di ispezione, sia per accertarne il valore pagabile in oro, sia per verificarne le firme, le quali devono essere state riconosciute di primo ordine dalla Direzione generale del tesoro, a forma dell'articolo 6 e dell'articolo 12, n. 3, della legge citata.

A questo scopo, gli Istituti di emissione comunicheranno, coll'ultima situazione decadaria di ogni mese, alla Direzione generale del tesoro, i nomi delle ditte o degli Istituti di credito esteri, di cui posseggano effetti. Raccolte, occorrendo, le necessarie informazioni, la Direzione generale del tesoro autorizza gli Istituti medesimi a tenere nel portafoglio gli effetti aventi le firme di quelle ditte o di quegli Istituti di credito.

Art. 14.

L'ufficio d'ispezione deve accertare, a brevi intervalli, che le disposizioni riguardanti il movimento dei biglietti siano sempre rigorosamente osservate.

Il detto ufficio provvedera', non meno di due volte all'anno, anche nell'intervallo fra una decade e l'altra, ad una completa verifica di cassa improvvisa e simultanea, in tutte le sedi e succursali dell'Istituto.

Le operazioni relative, non potranno, per nessuno stabilimento, essere rimandate ad un giorno diverso da quello prestabilito.
Occorrendo piu' di un giorno per compierle, saranno continuate senza interruzione, con quelle precauzioni che si reputeranno necessarie per renderne sicuro l'esito.

I verbali di queste verifiche, con una relazione riassuntiva, saranno trasmessi sollecitamente a Ministero del Tesoro, per le eventuali osservazioni agli Istituti.

Per queste verifiche il Ministero del Tesoro, potra' valersi, oltre che degli intendenti di finanza, di tutto il personale da essi dipendente.

Art. 15.

L'ufficio d'ispezione deve sottoporre a esame le operazioni compiute dagli Istituti, verificando i portafogli e consultando i registri e gli atti degli Istituti medesimi, per accertarsi che soddisfacciano alle tassative disposizioni dell'articolo 12 della citata legge del 10 agosto 1893 ed a quelle dipendenti dagli articoli 10 e 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339 .

Art. 16.

Oltre le attribuzioni conferite all'ufficio di ispezione dai precedenti articoli, gli spetteranno quelle che saranno particolarmente indicate nel regolamento da emanarsi in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 dilla legge 10 agosto 1893, per la fabbricazione e la custodia dei biglietti di Banca, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, per il loro annullamento e abbruciamento, e per disciplinare il movimento dei biglietti di scorta.

IV.

Ispezioni periodiche e straordinarie.

Art. 17.

Alla fine di ciascun periodo fissato dalla legge, il ministro del Tesoro ordinera' una ispeziono straordinaria degli Istituti di emissione a mezzo di ufficiali dello Stato, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni sull'Istituto, intorno al quale debbano riferire.

Art. 18.

Queste ispezioni hanno per oggetto:

a) di accertare la quantita' e la qualita' delle riserve metalliche e delle cambiali sull'estero possedute dagli Istituti di emissione, in relazione alle disposizioni degli articoli 6 e 11 della legge predetta, e la quantita' dei biglietti di Stato considerati come riserva a norma dell'art. 3 dell'allegato I, approvato con l' articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339 ;

b) di verificare la quantita' effettiva dei biglietti in circolazione e di quelli esistenti in cassa, distinti per valore, facendo un conto a parte dei biglietti per il servizio di scorta, e di quelli ritirati come logori e annullati, ma non ancora distrutti, in conformita' al regolamento per la fabbricazione, custodia e annullamento dei biglietti bancari;

c) di accertare se nel cambio dei biglietti al pubblico e nel baratto dei biglietti fra gli Istituti, questi seguano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

d) di accertare la esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell'Istituto, con le situazioni, con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo;

e) di verificare la qualita' delle operazioni degli Istituti, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 12 della legge.

f) di accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del Codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146, 176 e 181, e la esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia;

g) di appurare se entro i due anni, come prescrive l'articolo 12 della legge, siano stati liquidati i titoli, valori e mobili, diversi da quelli ivi indicati, pervenuti agli Istituti dopo l'applicazione della legge del 10 agosto 1893, per effetto dei loro crediti; e se entro i tre anni indicati dallo stesso art. 12 della legge siano state liquidate le operazioni relative a crediti in sofferenza, garantiti da ipoteche o con cessione di beni immobili;

h) di esaminare ogni altra condizione diretta ad assicurare la esatta e completa esecuzione della legge;

i) di esaminare l'andamento generale degli Istituti e quello di tutti i servizi che compiano, sia nell'interesse pubblico, sia in quello del Tesoro.

Art. 19.

Insino a che non siano state compiute le liquidazioni ordinate dal comma primo dell'art. 13 della legge, le ispezioni di che all'art. 17 avranno pure per iscopo di accertare le operazioni di liquidazione e di riscontrare se l'importo di esso raggiunga la quota parte del totale ammontare accertato agli effetti dell'art 13, comma 1°, della legge 10 agosto 1893.

Dovranno pure le dette ispezioni riaccertare lo ammontare delle operazioni ancora in corso, diverse da quelle consentite dall'art. 12 della legge, e riferire sul valore attuale effettivo attribuito dagli Istituti alle operazioni medesime.

Le valutazioni saranno indicate per gruppi e classi di operazioni, a norma delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero del Tesoro.

Qualora le operazioni non abbiano raggiunto l'ammontare della quota parte da liquidare fissata dalla legge, l'ispezione dovra' appurare se l'Istituto abbia provveduto a colmare la differenza conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 della legge del 10 agosto 1893, citato sopra.

Art. 20.

Il direttore dell'Istituto, chi ne fa le veci, e i funzionari che ne dipendono sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e a rendere ostensibili tutti i libri e i documenti richiesti dagli ufficiali dello Stato incaricati delle ispezioni. Possono pure far intervenire alla ispezione il capo di quei servizi ai quali si riferisce la ispezione o la verifica in corso.

Art. 21.

I pubblici ufficiali incaricati delle ispezioni straordinarie di che all'art. 17, devono presentare, entro un mese dal compimento della ispezione, al ministro del Tesoro una relazione particolareggiata intorno ai risultati della ispezione stessa.

Nel caso che l'ispezione accerti fatti gravi, deve esserne data notizia sommaria immediatamente al ministro stesso.

Art. 22.

Il ministro del Tesoro puo' fare eseguire in qualunque tempo ispezioni straordinarie, generali e speciali, agli Istituti di emissione.

Art. 23.

Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie e dalle verifiche speciali risultino le infrazioni considerate nell'ultimo comma dell'art. 10, e negli articoli 14 e 16 della legge 10 agosto 1893, gli ufficiali incaricati di tali ispezioni e verifiche devono compilare apposito processo verbale e trasmetterlo immediatamente al ministro del Tesoro, il quale promuovera' i provvedimenti indicati in quegli articoli.

Qualora risultino fatti aventi carattere di reato, gli ufficiali ne daranno denunzia all'autorita' giudiziaria, e immediata notizia al ministro predetto.

Art. 24.

Egualmente, il Ministero del Tesoro, accertati i fatti di che all'art. 20 della legge, ne fa regolare denunzia all'autorita' giudiziaria, per l'applicazione delle pene con quell'articolo comminate.

Art. 25.

Non piu' tardi del mese di maggio di ciascun anno il ministro del Tesoro presentera' al Parlamento una relazione particolareggiata e documentata sull'andamento degli Istituti d'emissione e della circolazione di Stato e bancaria durante l'anno solare antecedente.

V.

Disposizioni transitorie.

Art. 26.

In fino a che non sia ristabilito il corso fiduciario dei biglietti di Banca, l'Ufficio di ispezione invigilera' per accertarsi che la ragione ufficiale dello sconto sia applicata costantemente, e senza variazioni, da tutti gli Istituti di emissione.

La ragione dello sconto non potra' esser variata senza l'autorizzazione del ministro del Tesoro. Questi potra' anche promuoverne la variazione, quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

Art. 27.

in fino a che non sia costituita la Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, funzionera', in luogo di essa, la Commissione permanente instituita con l'articolo 24 della legge 7 aprile 1881 per l'abolizione del corso forzoso dei biglietti a debito dello Stato.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro del Tesoro

SIDNEY SONNINO.

Visto, i Ministri del Tesoro e delle Finanze

Sidney Sonnino.
P. Boselli.

Allegato O-Segue


Segue Allegato O all'art. 26.

Regio decreto 16 maggio 1895, n. 334 , che approva alcune modificazioni al regolamento 10 dicembre 1894, n. 534 .

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Veduto l' articolo 15 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ;

Veduto l'articolo 2 del Nostro decreto del 12 ottobre 1894, n. 442;

Veduto il Nostro decreto del 10 dicembre 1894, n. 534, che approva il regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

Riconosciuta la necessita' di recare alcuni emendamenti nel regolamento medesimo, per renderne le disposizioni piu' precise e meglio rispondenti al loro scopo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento approvato col Reale decreto 10 dicembre 1894, n. 534, sono sostituiti i seguenti:

Art. 8. La Direzione generale della Banca d'Italia deve informare, volta per volta, ed in tempo utile, il ministro del Tesoro, del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti, per le adunanze del Consiglio superiore e per quelle della Commissione liquidatrice della Banca Romana, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.

Uguali comunicazioni devono farsi dai Banchi di Napoli e di Sicilia per le adunanze del Consiglio generale e del Consiglio centrale d'amministrazione.

Alle sedute dell'assemblea dei Consigli e della Commissione suddetti assiste un ispettore governativo, o, in sua vece, un funzionario a cio' delegato dal ministro del Tesoro, con facolta' di sospendere la esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti.

Di questa sospensione deve essere immediatamente informato il ministro del Tesoro, il quale confermera' o revochera' la sospensione, dandone notizia all'Istituto interessato, nel termine di cinque giorni dall'avvenuta sospensione. Alla conferma della sospensione, il ministro medesimo potra' far seguire l'annullamento della deliberazione quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Art. 9. Qualora l'ispettore o il delegato, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facolta' di sospendere una deliberazione che il ministro del Tesoro creda contraria alle leggi, agli statuti od ai regolamenti, il ministro puo' direttamente sospenderla, entro 5 giorni dalla adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore e dandone comunicazione all'Istituto interessato.

Alla sospensione il ministro potra' far seguire l'annullamento della deliberazione stessa, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Art. 10. L'ispettore o il delegato, di cui agli articoli precedenti, deve trasmettere, entro due giorni, al ministro del Tesoro, un rapporto sugli affari discussi e sulle deliberazioni prese nell'adunanza alla quale egli abbia assistito.

Entro lo stesso termine, la Direzione generale dell'Istituto deve comunicare un sunto delle accennate deliberazioni, salvo a spedire il verbale per esteso dopo che sia stato approvato.

Art. 11. L'Ufficio centrale d'ispezione e' tenuto ad esaminare i bilanci annuali degli Istituti d'emissione, e, ove lo reputi necessario, ad accertarne la corrispondenza con le scritture degli Istituti medesimi.

A questo fine gli Istituti devono comunicare in tempo all'Ufficio stesso i bilanci, e i conti profitti e perdite, e devono fornirgli tutte quelle informazioni che all'uopo fossero ad essi richieste.

Art. 12. Le situazioni delle operazioni di ciascun Istituto, compilate secondo i modelli approvati con speciale Regio decreto, devono riferirsi ai giorni 10, 20 e ultimo di ogni mese.

Esse devono essere spedite al Ministero del Tesoro al piu' tardi entro otto giorni da quello al quale si riferiscono, ed essere sottoscritte dal Direttore generale e dal Capo della contabilita' generale dell'Istituto.

Gli Istituti sono obbligati a fornire all'Ufficio centrale d'ispezione tutte quelle informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni comunicategli.

L'Ufficio medesimo deve accertare, di tempo in tempo, la corrispondenza tra le situazioni medesime e le scritture dell'Istituto.

La situazione di ogni Istituto deve essere pubblicata, a cura dell'Ufficio d'ispezione, nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 13. Per l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 12 della legge 10 agosto 1893, riguardanti lo sconto di favore, le operazioni sopra effetti pagabili all'estero in valuta d'oro, l'ammontare delle scorte in valori pubblici, il limite dei conti fruttiferi e la misura dei relativi interessi, l'Ufficio di ispezione, a brevi periodi, deve riscontrare se le rispettive indicazioni scritte nelle situazioni, di cui all'articolo precedente, corrispondano alle risultanze dei libri e delle scritture esistenti presso le Direzioni generali degli Istituti.

Il portafoglio estero degli Istituti deve essere esaminato a brevi intervalli di tempo dall'Ufficio di ispezione, sia per accertarne il valore pagabile in oro, sia per verificarne le firme, le quali devono essere state riconosciute di primo ordine dalla Direzione generale del Tesoro, a forma dell'articolo 6 e dell'articolo 12, n. 3, della citata legge.

A questo scopo, gl'Istituti di emissione comunicheranno, coll'ultima situazione decadale di ogni mese, alla Direzione generale del Tesoro, i nomi delle Ditte e degli Istituti di credito esteri, di cui posseggano gli effetti. Raccolte, occorrendo, le necessarie informazioni, la Direzione generale del Tesoro autorizza gli Istituti medesimi a tenere nel portafoglio gli effetti aventi le firme di quelle Ditte e di quegli Istituti di credito.

Art. 15. L'Ufficio centrale d'ispezione deve procedere a speciali verifiche nelle sedi e succursali degli Istituti, secondo le norme che saranno determinate con decreto ministeriale.

Tali verifiche hanno principalmente per iscopo di accertare la consistenza dei valori metallici e cartacei; degli effetti pubblici in deposito di pertinenza di terzi o di proprieta' degli Istituti per investimenti diretti; dei portafogli; e di riscontrare se le operazioni tutte siano conformi alle leggi.

I Direttori delle sedi e delle succursali predette hanno l'obbligo di esibire agl'ispettori i registri e gli atti di cui avessero bisogno per compiere l'incarico loro affidato.

Art. 2.

Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addi' 16 maggio 1895.

UMBERTO.

Sidney Sonnino.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.

Visto, i Ministri del Tesoro e delle Finanze

Sidney Sonnino.
P. Boselli.



Segue Allegato O all'art. 26.

Regio decreto 30 maggio 1895, n. 343 , che approva alcune modificazioni al regolamento 10 dicembre 1894, n. 534 .

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Veduto l' art. 15 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ;

Veduto il Nostro decreto del 12 ottobre 1894, n. 442;

Veduto il Nostro decreto del 10 dicembre 1894, n. 534, che approva il regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione;

Veduto il Nostro decreto del 16 maggio 1895, n. 334, che ha introdotto alcune modificazioni al predetto regolamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 5 del detto regolamento del 10 dicembre 1894, n. 534 , e' sostituito il seguente:

«La Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, quando ne sia richiesta dal ministro del Tesoro, dara' il suo avviso sopra».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 6 del regolamento suddetto e' sostituito il seguente:

«La Commissione permanente, quando ne sia richiesta dal ministro del Tesoro, estendera' il suo esame sopra».

Art. 3.

Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addi' 30 maggio 1895.

UMBERTO.

Sidney Sonnino.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.

Visto, i Ministri del Tesoro e delle Finanze

Sidney Sonnino.
P. Boselli.

Allegato Q-Convenzione


Convenzione.

Questo giorno 30 del mese di ottobre dell'anno 1894, in Roma, fra il Governo italiano, rappresentato dal ministro del Tesoro, barone Sidney Sonnino, e la Banca d'Italia, rappresentata dal comm. ing.
Giuseppe Marchiori, direttore generale della Banca medesima, dai signori comm. avv. Vittorio De Rossi e comm. Luigi Cavallini, vice-presidenti del Consiglio superiore della Banca, e dal comm.
Tomaso Bertarelli, segretario del Consiglio stesso, autorizzati con deliberazione del detto Consiglio superiore nella tornata del di' 22 ottobre 1894, si convenne quanto segue:

Art. 1.

La liquidazione della Banca Romana, di cui all' articolo 25 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , sara' assunta dalla Banca d'Italia, a suo rischio e pericolo, liberando essa lo Stato dalle perdite che potessero derivare da tale liquidazione, ancorche' superassero tutta la somma da versarsi dalla Banca d'Italia al conto della liquidazione stessa, ai termini dell'articolo 29 della citata legge.

I buoni del Tesoro infruttiferi depositati presso la Banca d'Italia, ai termini dell'articolo 26, comma 2°, della citata legge, saranno annullati.

Restano ferme le norme per la liquidazione e gli obblighi della Banca d'Italia secondo quanto e' disposto dagli articoli 26 (comma 1°), 27, 28 (comma 2°), 29 e prima parte dell'articolo 30 della citata legge 10 agosto 1893.

Un delegato dell'Ufficio centrale d'ispezione sugli Istituti d'emissione assistera' alle riunioni della commissione liquidatrice della Banca Romana.

Agli effetti della liquidazione della Banca Romana, la riduzione delle tasse di registro all'unica tassa fissa di L. 3,60, di cui nell'articolo 18 della citata legge 10 agosto 1893, non avra' effetto oltre il 31 dicembre 1912, e sara' applicabile soltanto agli atti di vendita ai terzi degli immobili posseduti gia' dalla Banca Romana al 1° ottobre 1894, e per le cessioni ai terzi dei crediti gia' esistenti al 23 novembre 1893, e limitatamente alla sola misura dei crediti stessi.

Ad ogni altra operazione relativa alla liquidazione stessa dovranno essere estese tutte le riduzioni di tasse e sopratasse di registro che potranno essere concesse agli Istituti di emissione per la liquidazione della loro immobilizzazioni.

Art. 2.

Passate ogni anno a perdita le sofferenze, e dopo versata nel conto della liquidazione della Banca Romana la somma di 2 milioni, di cui all'art. 29 della citata legge 10 agosto 1893, la Banca d'Italia dovra' prelevare dagli utili lordi: nel 1894 la somma di 4 milioni di lire, nel 1895 di cinque milioni, e nel 1896 ed esercizi successivi, fino a tutto l'anno 1903, di 6 milioni all'anno. Queste somme saranno accantonate, insieme coi rispettivi interessi composti, in conto separato fruttifero, e destinate esclusivamente ad assicurare la liquidazione, entro il decennio, delle immobilizzazioni ed operazioni accertate non conformi all'articolo 12 della citata legge, ed a compensare le eventuali perdite, oltreche' quelle che potessero risultare dalla liquidazione della Banca Romana in piu' della sopracitata annualita', di cui all'art. 29 della legge 10 agosto 1893.

Art. 3.

Le somme accantonate ogni anno, ai termini dell'articolo precedente, e gl'interessi relativi dovranno essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, e cio' in piu' ed all'infuori delle scorte di rendita pubblica, che la Banca d'Italia e' autorizzata a tenere ai termini dell'articolo 12 della citata legge 10 agosto 1893, ed all'infuori delle scorte in titoli emessi o garantiti dallo Stato attribuiti alla massa di rispetto ordinaria, secondo le disposizioni dell'art. 71 degli statuti della Banca, approvati con Regio decreto 20 dicembre 1893, n. 671 .

Art. 4.

Sara' consentito alla Banca d'Italia, fin dal terzo dei periodi biennali di cui all'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893, di conteggiare le somme accantonate ai termini dell'articolo 2 della presente convenzione, piu' gli interessi accumulati, a compenso di altrettante partite di attivita' immobilizzate.

Quando venissero per legge prolungati i termini del decennio e rispettivamente dei bienni, contemplati nell'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893, la Banca d'Italia si obbliga fin da ora a continuare al di la' del decennio, e per un periodo di anni corrispondente al prolungamento ottenuto, il prelevamento e l'accantonamento di 6 milioni all'anno, piu' i relativi interessi composti, di cui agli articoli 2 e 3 della presente Convenzione, e la limitazione nel reparto degli utili di cui nel seguente articolo 5.

Art. 5.

Prelevata dagli utili, ai termini del precedente articolo 2, la somma annualmente destinata a costituire, insieme coi rispettivi interessi composti, il fondo di riserva straordinario per far fronte ad eventuali ritardi nella liquidazione o a perdite, e restando fermo ogni altro obbligo di prelevamento per l'ordinario fondo di riserva, derivante dagli statuti della Banca e dalle leggi, il resto degli utili annui potra' essere distribuito agli azionisti, fino al limite massimo di lire 40 annue per azione, dovendo ogni ulteriore eccedenza andare ad aumento del fondo ordinario di riserva. Nella formazione del bilancio generale della Banca, agli effetti del computo degli utili annui, non dovra' tenersi conto del capitale o degli interessi del fondo di riserva straordinario, di cui all'articolo 2.

Art. 6.

Sara' chiesto agli azionisti della Banca d'Italia il versamento di altre lire cento per azione, versamento che dovra' essere compiuto non piu' tardi del 31 dicembre 1895.

Art. 7.

Salva l'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti, ai termini dell'articolo 86 degli statuti, il capitale fin qui versato della Banca d'Italia resta svalutato della somma di 30 milioni di lire, in previsione di eventuali perdite nella liquidazione delle immobilizzazioni e delle operazioni non conformi alla legge, ai termini degli articoli 12 e 13 della citata legge 10 agosto 1893, o per effetto della finale liquidazione della Banca Romana; ed il capitale sociale della Banca d'Italia restera' ridotto a 270 milioni, diviso in 300,000 azioni nominative di lire 900 ciascuna, restando ferma per gli azionisti, dopo compiuto il versamento di cui all'articolo precedente, l'obbligazione del versamento eventuale delle altre lire 200 per azione, mancanti a completare il capitale sociale.

Quando sara' stata effettuata la svalutazione di cui nel precedente comma, e la corrispondente riduzione del capitale sociale di 30 milioni di lire, si considerera', agli effetti dell'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893, come liquidata una eguale cifra di partite classificate, secondo i risultati dell'ultima ispezione straordinaria, come immobilizzazioni o come non conformi alle disposizioni dell'articolo 12 della legge stessa.

Art. 8.

Al 1° gennaio 1904 sara' eseguita una ispezione straordinaria all'intento di accertare la situazione patrimoniale della Banca d'Italia.

Quando da tale ispezione risultasse:

che non si fosse dalla Banca completamente effettuata la liquidazione delle immobilizzazioni ai termini dell'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893;

o che altre nuove immobilizzazioni si fossero sotto qualunque forma accumulate nel decennio;

o che per effetto della liquidazione della Banca Romana si fossero accertate o si dovessero prevedere nuove perdite in piu' della somma da coprirsi nel ventennio con l'annualita' di due milioni versata della Banca d'Italia al conto della liquidazione stessa;

e che le somme da liquidare o le perdite superassero le somme accantonate nei fondi di riserva, ordinario e straordinario;

il prelevamento e l'accantonamento di cui agli articoli 2 e 3 della presente Convenzione e la limitazione nel reparto degli utili, di cui all'art. 5, saranno mantenuti per un altro quinquennio o fintantoche' la Commissione di cui all'art. 2 della citata legge 10 agosto 1893 non avra' presentata al Parlamento la sua relazione.

Il presente articolo restera' annullato quando, per legge, venisse prolungato sino a quindici anni il termine del decennio contemplato nel 1° comma dell'art. 13 della citata legge 10 agosto 1893, nel qual caso rimane l'obbligo assuntosi dalla Banca d'Italia col 2° comma dell'art. 4 della presente Convenzione.

Art. 9.

A datare dal 1° febbraio 1895, e sino a tutto il 31 dicembre 1912 la Banca d'Italia assume l'esercizio del servizio di Tesoreria per conto dello Stato in tutte le provincie del Regno, in conformita' alle norme che saranno stabilite con apposito regolamento.

Dal detto giorno, la Banca ricevera' i versamenti per conto dello Stato e delle Amministrazioni dipendenti, ed eseguira' i pagamenti disposti a favore dei creditori dello Stato e delle stesse Amministrazioni, ai termini della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª).

L'assegno fisso di lire 30,000 all'anno, che la Banca d'Italia percepisce per il servizio di Tesoreria nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forli', Ravenna, Pesaro, Macerata, Ancona, Ascoli-Piceno e Perugia, ai termini della Convenzione stipulata il di' 20 febbraio 1868 fra il ministro delle finanze e la cessata Banca Nazionale nel Regno, cessera' col 31 dicembre 1895.

Art. 10.

A garanzia della gestione di Tesoreria, la Banca d'Italia prestera' una malleveria di 50 milioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliati ai corsi di borsa del giorno in cui la gestione ha principio, sotto deduzione di un ventesimo del valore cosi' determinato e con l'obbligo di reintegrazione in caso di ribasso nei corsi.

La detta cauzione sara' elevata da 50 a 90 milioni, nello spazio di anni sei. Sara' rivolta a questo scopo anche la somma che la Banca d'Italia e' obbligata ad accantonare ai termini degli articoli 2 e 3 della presente convenzione.

Art. 11.

La somma totale delle anticipazioni ordinarie che la Banca deve fare al Tesoro e' portala da 90 milioni di lire a 100 milioni.

Art. 12.

Come fondo di cassa per il disimpegno del servizio ordinario di tesoreria e' lasciata alla Banca una dotazione permanente di 30 milioni, salve le opportune somministrazioni nei casi di straordinari pagamenti.

Quando il fondo a disposizione del Tesoro si elevi per qualunque ragione al di sopra dei 40 milioni, o scenda al di sotto di 10 milioni, sulla differenza in piu' e in meno, correra' a favore del Tesoro, o rispettivamente della Banca, un interesse fissato nella ragione uniforme di 1.50 per cento, al netto di ogni imposta.

La dotazione permanente fatta alla Banca per il servizio di Tesoreria deve essere sempre reintegrata nella decade, per modo che la situazione di essa alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno del mese non sia mai inferiore ai 30 milioni.

Art. 13.

Finche' durano in vigore le disposizioni contenute negli articoli 1 e 6 dell'allegato I, approvato con l' articolo 11 della legge 22 luglio 1894 n. 339 , degl'incassi fatti dalla Banca per conto del Tesoro sara' tenuto conto distintamente secondo la specie dei valori incassati.

Le somme versate in oro ed argento dovranno essere tenute, nelle specie medesime, a disposizione del Tesoro o consacrate ai pagamenti da farsi in metallo, che venissero designati dal Ministero del Tesoro.

Nulla e' innovato rispetto a quanto dispone l'art. 7 dell'allegato I, approvato con la legge citata sopra, intorno ai certificati nominativi per pagamenti di dazi d'importazione.

Art. 14.

Durante il corso legale dei biglietti, e fino a che la Banca d'Italia avra' il servizio di Tesoreria, non potra' richiedere agli altri Istituti d'emissione il cambio o il rimborso dei loro biglietti, se non per una somma eguale a quella dei biglietti della Banca che si trovino nelle casse degl'Istituti stessi.

Art. 15.

Presso ogni sede o succursale della Banca che esercita l'ufficio di Tesoreria sara' addetto un delegato del Tesoro, coadiuvato dal personale necessario, con incarico di invigilare e controllare tutto quanto riguarda il servizio di Tesoreria, a norma delle disposizioni che saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente convenzione.

Il delegato del Tesoro, a cagione del suo ufficio, non assume alcuna responsabilita' nella gestione della Banca.

Art. 16.

Le spese d'ufficio per l'esercizio di Tesoreria sono a carico della Banca, meno quella per gli stampati dei modelli prescritti dal Regolamento e dalle istruzioni, i quali vengono forniti dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 17.

Pel servizio di Tesoreria la Banca d'Italia godra' la franchigia postale, a forma delle leggi e dei regolamenti postali. La trasmissione pero' degli atti e dei documenti contabili riguardanti il detto servizio deve essere fatta a mezzo della Delegazione del Tesoro.

Art. 18.

Col passaggio della gestione di Tesoreria alla Banca d'Italia, cessera' il servizio permanente delle sentinelle militari ora consentito in base all'art. 240 del regolamento di contabilita' generale. Nel caso pero' in cui il Governo credesse necessario di provvedervi, la Banca dovra' fornire gratuitamente un locale per la guardia, provvisto degli arredi occorrenti.

Art. 19.

La presente convenzione sara' registrata con la tassa fissa di una lira.

La presente convenzione, stesa in due esemplari, venne letta ad alta voce nella sala di S. E. il ministro del Tesoro quest'oggi trenta ottobre milleottocentonovantaquattro, e venne sottoscritta dalle parti contraenti e dai testimoni intervenuti.

Sidney Sonnino, Giuseppe Marchiori, avv. Vittorio De Rossi, Luigi Cavallini, Tommaso Bertarelli, Antonio Salandra, sotto-segretario di Stato pel Tesoro, testimone; Bonaldo Stringher, direttore generale del Tesoro, testimone.

Visto, I Ministri del Tesoro e delle Finanze

Sidney Sonnino.
P. Boselli.

Allegato S-Tabella


Tabella annessa all'articolo 8 dell'allegato S.

Parte di provvedimento in formato grafico