N NORME. red.it

Che approva i provvedimenti finanziari. (095U0486)

Art. 21.



Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, il ministro del Tesoro provvedera' al deposito, presso la Cassa dei depositi e prestiti, come riserva speciale di 400 milioni in biglietti di Stato presentemente emessi; della somma di 80 milioni di lire in specie d'oro e in monete d'argento di conio italiano, di cui non piu' di 20 milioni in moneta divisionale d'argento ai termini dell'articolo precedente.