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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Allegato-VII

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformita' con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2)) .