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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Allegato-XIII

XIII

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici ne' cariche elettive. ((15))
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. ((15))
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

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AGGIORNAMENTO (15)


La L. costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".