COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 41.
L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno ((alla salute, all'ambiente,)) alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ((e ambientali)).