COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 59.
E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica.
((Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque)).