COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 26.
L'estradizione del cittadino puo' essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non puo' in alcun caso essere ammessa per reati politici. ((5))
AGGIORNAMENTO (5)
La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto (con l'articolo unico) che l'ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio.
La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto (con l'articolo unico) che l'ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio.