N NORME. red.it

Ordinamento giudiziario. (041U0012)

Preambolo
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re Imperatore la facolta' di modificare le leggi sull'ordinamento giudiziario e le altre leggi concernenti l'ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, degli uffici giudiziari e del personale giudiziario di ogni ordine;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260;
Udito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



E' approvato l'unito testo dell'«Ordinamento giudiziario», allegato al presente decreto e visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli e dal Ministro delle finanze.

Il testo anzidetto avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941-XIX.

Art. 2.



Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1941-XIX

Atti del Governo, registro 429, foglio 151. - MANCINI
Ordinamento giudiziario

Art. 1

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 1.

Dei giudici.

La giustizia nelle materie civile e penale e' amministrata:
a) dal giudice di pace;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)); ((110a))
c) dal tribunale ordinario;
d) dalla corte di appello;
e) dalla Corte di cassazione;
f) dal tribunale per i minorenni;
g) dal magistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza;
(106a)

AGGIORNAMENTO (106a)


La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che la disposizione del presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 maggio 1995.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 2

Del pubblico ministero
Art. 2.

(Del pubblico ministero).

Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni e' costituito l'ufficio del pubblico ministero.(109)((110a))
AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 3

Art. 3.

Cancellerie e segreterie giudiziarie.
Ufficiali ed uscieri giudiziari.

Ogni corte, tribunale ordinario ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.
L'uffico di cancelleria o di segreteria puo' essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento.(89)(109) ((110a))

Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale puo' essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo 28.(109)((110a))

Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.

AGGIORNAMENTO (89)


Il D.L. 15 maggio 1989, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1989, n. 251, nel modificare l'art. 5, comma 1 della L. 1 febbraio 1989, n. 30, ha conseguentemente disposto che "le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della presente legge, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali e' costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni".


AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 4

Art. 4.

Ordine giudiziario.

L'ordine giudiziario e' costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero. (109)((110a))

Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.(109)((110a))
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.

Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.

AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 5

Art. 5.

Organici; sedi giudiziarie.

Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell'art. 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori.


Art. 6

Art. 6.

Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati.

I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, osservate le forme del presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 127.

Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati e' emanato egualmente con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, con l'osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.


Art. 7

Art. 7.

Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero.

Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonche' i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 7 bis

Tabelle degli uffici giudicanti
Art. 7-bis.

(Tabelle degli uffici giudicanti).

1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte del Primo presidente della Corte di cassazione o dei presidenti delle corti di appello, sentiti il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o i consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullita' dei provvedimenti adottati. (109) (110a)

1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei programmi delle attivita' annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi e' assoluta necessita' e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare.

2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica.

2.3. I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso contenere:
a) l'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze;
b) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale;
c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari di cui e' destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo;
e) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attivita' giudiziaria;
f) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;
g) l'analisi ragionata sulle modalita' di utilizzo dei magistrati onorari;
h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati;
i) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.

2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e contengono soltanto i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.

2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo e' stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni. ((173))

2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.(117)

2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e' prorogato, totalmente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attivita' medesima.

2-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.

2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2

2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali e' garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, e' assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovra' essere proporzionalmente ridotto nella misura che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalita' organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2024, N. 44.

3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici, assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale. (170)
3 -ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.

3 -quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale e' operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unita' per gli uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a quattro unita' se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali dei magistrati, con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari; (170)
d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.

3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato anche a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.

3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dai commi da 1-bis a 2.5.

AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

AGGIORNAMENTO (117)


La L. 16 dicembre 1999, n. 479, ha disposto (con l'art. 57, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dai commi del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudici dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

AGGIORNAMENTO (170)


La L. 9 agosto 2024, n. 114, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

AGGIORNAMENTO (170)


La L. 9 agosto 2024, n. 114, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

AGGIORNAMENTO (173)


Il D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 4, comma 4-ter) che "I termini previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.5, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per l'approvazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei progetti tabellari degli uffici giudicanti nonche' i termini previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, per l'approvazione dei progetti organizzativi per le procure della Repubblica per il quadriennio 2026-2029 sono prorogati di sessanta giorni".

Art. 7 ter

Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti
Art. 7-ter.

(Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti).

1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici e' effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare ((e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis, comma 3-bis)). Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato. (109)(110a) ((170))

2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresi' i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalita' e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equita' tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2006, N. 106.

AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

AGGIORNAMENTO (170)


La L. 9 agosto 2024, n. 114, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Art. 8.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 9

Art. 9.

Giuramento.

I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: « Giuro di « essere fedele al Re Imperatore, di osservare lealmente « lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere « coscienziosamente i miei doveri di magistrato ».

Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell'ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.


Art. 10

Art. 10.

Termine per l'assunzione delle funzioni.

I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione.

Tale termine non puo' essere prorogato per nessuna ragione, ma puo' essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessita' di servizio.

Il Ministro puo' anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e puo' essere abbreviato per disposizione del Ministro. (59) ((165))

Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro puo' pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato e' considerato come in missione, ed ha diritto alla corrispondente indennita' per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

AGGIORNAMENTO (59)


La L. 4 gennaio 1963, n. 1, ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Il termine di giorni trenta previsto dal terzo comma dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario e' elevato a mesi sei".

AGGIORNAMENTO (165)


Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nel modificare l'art. 34 della L. 4 gennaio 1963, n. 1, ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno".

Art. 10 bis

Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi
Art. 10-bis.

(Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi).

Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.

Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende piu' grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza. ((165))

Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.
(154)

AGGIORNAMENTO (154)


Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (165)


Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno".

Art. 11

( (Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni
Art. 11.

(( (Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni).))
((Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall'articolo precedente, o in quello che gli e' stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a dimissioni. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.))
((136))
AGGIORNAMENTO (136)


Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica e' efficacie a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 12

Art. 12.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))

Art. 13

Art. 13.

Esenzione da uffici e servizi pubblici.

I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.


Art. 14

Art. 14.

Potesta' di polizia dei giudici.

Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e puo' prescrivere tutto cio' che e' necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.


Art. 15

Art. 15.

Potesta' dei magistrati del pubblico ministero
di richiedere la forza armata.

I magistrati del pubblico ministero hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza armata.

Art. 16

Art. 16.

Incompatibilita' di funzioni.

I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza.
Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, ne' qualsiasi libera professione.

((Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie ne' possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura. In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali e' parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063)).
AGGIORNAMENTO (55a)


Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto (con l'art. 64, comma 1) che "L'autorizzazione prevista nell'art. 16, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario e' concessa dal Consiglio superiore, che ne informa il Ministro".

Art. 17

Art. 17.

Incompatibilita' speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore.

I primi presidenti ed i procuratori generali del Re Imperatore non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.


Art. 18

Incompatibilita' di sede per rapporti di parentela o affinita' con esercenti la professione forense
Art. 18.

(Incompatibilita' di sede per rapporti di parentela o affinita' con esercenti la professione forense).

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

((La ricorrenza in concreto dell'incompatibilita' di sede e' verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente:))
a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresi', conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attivita' da parte dei medesimi soggetti;
b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;
c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.

Ricorre sempre una situazione di incompatibilita' con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attivita' o viceversa.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilita' di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralita' di sezioni per ciascun settore di attivita' civile e penale.

Il rapporto di parentela o affinita' con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, e' valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.
(136)

AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

AGGIORNAMENTO (136)


Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica e' efficace a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 19

Incompatibilita' di sede per rapporti di parentela o affinita' con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede
Art. 19.

(Incompatibilita' di sede per rapporti di parentela o affinita' con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede).

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

((La ricorrenza dell'incompatibilita' puo' essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilita' di cui al comma precedente e' comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati)).

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilita', salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralita' di sezioni per ciascun settore di attivita' civile e penale. Sussiste, altresi', situazione di incompatibilita', da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio e' in rapporto di parentela o affinita' entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attivita' di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilita' e' verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.
(136)

AGGIORNAMENTO (55a)


Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che "La valutazione prevista nell'art. 19, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore".

AGGIORNAMENTO (136)


Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica e' efficace a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 20

Ordinamento giudiziario-art. 20

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))
AGGIORNAMENTO (99)


La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)


La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Art. 21

Ordinamento giudiziario-art. 21

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))
AGGIORNAMENTO (99)


La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)


La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Art. 22

Ordinamento giudiziario-art. 22

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374(99)((106a))
AGGIORNAMENTO (99)


La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)


La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Art. 23

Ordinamento giudiziario-art. 23

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))
AGGIORNAMENTO (99)


La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)


La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Art. 24

Ordinamento giudiziario-art. 24

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99) ((106a))
AGGIORNAMENTO (99)


La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)


La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Art. 25

Ordinamento giudiziario-art. 25

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))
AGGIORNAMENTO (99)


La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)


La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Art. 26

Ordinamento giudiziario-art. 26

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))
AGGIORNAMENTO (99)


La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)


La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Art. 27

Ordinamento giudiziario-art. 27

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))
AGGIORNAMENTO (99)


La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)


La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Art. 28

Ordinamento giudiziario-art. 28

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))
AGGIORNAMENTO (99)


La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)


La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Art. 29

Ordinamento giudiziario-art. 29

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (99)((106a))
AGGIORNAMENTO (99)


La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) originariamente l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 2 gennaio 1993; successivamente la L. 4 dicembre 1992, n. 477 (con l'art. 1, comma 3) ha differito tale abrogazione al 3 gennaio 1994.

AGGIORNAMENTO (106a)


La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1 maggio 1995.

Art. 30

Ordinamento giudiziario-art. 30

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
((110a))
AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 31

Ordinamento giudiziario-art. 31

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
((110a))
AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 32

Ordinamento giudiziario-art. 32

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
((110a))
AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 33

Ordinamento giudiziario-art. 33

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
((110a))
AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 34

Ordinamento giudiziario-art. 34

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
((110a))
AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 35

Ordinamento giudiziario-art. 35

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
((110a))
AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 36

Ordinamento giudiziario-art. 36

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
((110a))
AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 37

Ordinamento giudiziario-art. 37

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
((110a))
AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 38

Ordinamento giudiziario-art. 38

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
((110a))
AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 39

Ordinamento giudiziario-art. 39

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
((110a))
AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 40

Ordinamento giudiziario-art. 40

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
((110a))
AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 41

Ordinamento giudiziario-art. 41

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
((110a))
AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 42

Art. 42.

Sede del ((tribunale ordinario)).

Il ((tribunale ordinario)) ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Art. 42 bis

Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario
Art. 42-bis.

(Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario).

Il tribunale ordinario e' diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti piu' giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o piu' presidenti di sezione.

Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari. (109)((110a))
AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 42 ter

Ordinamento giudiziario-art. 42 ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 42 quater

Ordinamento giudiziario-art. 42 quater

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 42 quinquies

Ordinamento giudiziario-art. 42 quinquies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 42 sexies

Ordinamento giudiziario-art. 42 sexies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 42 septies

Ordinamento giudiziario-art. 42 septies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 43

Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario
Art. 43.

(Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario).

Il tribunale ordinario:
a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149)); ((169))
((173))
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite. (109)(110a)

AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

AGGIORNAMENTO (169)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione della presente lettera dal 18 ottobre 2024 al 18 ottobre 2025.

AGGIORNAMENTO (173)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione della presente lettera dal 18 ottobre 2024 al 18 ottobre 2026.

Art. 43 bis

Ordinamento giudiziario-art. 43 bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 44

Art. 44.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449))

Art. 45

Art. 45.

Giudice di sorveglianza.

Nella sede del ((tribunale ordinario)), e nelle sedi designate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice e' annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.

Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.

In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del ((tribunale ordinario)).

L'incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza e' revocabile, anche se conferito a giudici inamovibili.

Art. 46

Costituzione delle sezioni
Art. 46.

(Costituzione delle sezioni).

Il tribunale ordinario puo' essere costituito in piu sezioni.

Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche', separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni e' istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preli-minare.

A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonche' del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale. (109)(110a)

((I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.))
AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 47

Attribuzioni del presidente del tribunale
Art. 47.

(Attribuzioni del presidente del tribunale).

Il presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti. (109)((110a))
AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 47 bis

Direzione delle sezioni
Art. 47-bis.

(Direzione delle sezioni).

Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni e' attribuita ad un presidente di sezione.

Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro della sezione e' incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis. (109)((110a))
AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 47 ter

Istituzione dei posti di presidente di sezione
Art. 47-ter.

(Istituzione dei posti di presidente di sezione).

((Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti piu' di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci. Il posto di presidente di sezione puo' essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma: a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede; b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative: 1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie; 2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali; 3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.))

In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare e' diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380. (109)((110a))
AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 47 quater

Attribuzioni del presidente di sezione
Art. 47-quater.

(Attribuzioni del presidente di sezione).

Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui e' assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attivita', curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresi', con il presidente del tribunale nell'attivita' di direzione dell'ufficio.

Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione puo' essere attribuito l'incarico di dirigere piu' sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o piu' settori di attivita' dell'ufficio. (109)((110a))
AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 47 quinquies

Presidenza dei collegi
Art. 47-quinquies.

(Presidenza dei collegi).

Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio e' assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato piu' elevato in qualifica o dal piu' anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.(109)((110a))
AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 48

Composizione dell'organo giudicante
Art. 48.

(Composizione dell'organo giudicante).

In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.

Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.

Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti. (109)((110a))
AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 48 bis

Ordinamento giudiziario-art. 48 bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155))

Art. 48 ter

Ordinamento giudiziario-art. 48 ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155))

Art. 48 quater

Ordinamento giudiziario-art. 48 quater

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155))

Art. 48 quinquies

Ordinamento giudiziario-art. 48 quinquies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155))

Art. 48 sexies

Ordinamento giudiziario-art. 48 sexies

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155))

Art. 49

Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 49.

(Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).

In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello e' costituito un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale si articola in una sezione distrettuale e in una o piu' sezioni circondariali.

La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

La sezione circondariale e' costituita in ogni sede di tribunale ordinario del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello in cui ha sede il tribunale e ha giurisdizione su tutto il territorio del circondario.

(162) (169) ((173))
AGGIORNAMENTO (162)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

AGGIORNAMENTO (169)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

AGGIORNAMENTO (173)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 50

Composizione dell'ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50.

(Composizione dell'ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).

Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e' diretto dal presidente e ad esso sono addetti piu' giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale.

Nei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai quali sono addetti piu' di dieci giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

I giudici addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o piu' sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall'articolo 7-bis. Quando il magistrato e' tabellarmente assegnato a piu' sezioni, le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni.

Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio.

Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti.

(162) (169)((173))
AGGIORNAMENTO (144)


Il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, ha disposto (con l'art. 1, vomma 2-bis) che "Il secondo comma dell'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilita' di conferma".

AGGIORNAMENTO (162)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

AGGIORNAMENTO (169)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

AGGIORNAMENTO (173)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 50 bis

Giudice per le indagini preliminari
Art. 50-bis.

(Giudice per le indagini preliminari).

1. In ogni sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie uno o piu' magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari.
L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici e' attribuita al piu' anziano. (162) (169)((173))

2. Nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione. (162) (169) ((173))
AGGIORNAMENTO (162)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

AGGIORNAMENTO (169)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

AGGIORNAMENTO (173)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 51

Art. 51.

Giudice di sorveglianza presso il tribunale ordinario per le persone, per i minorenni e per le famiglie. (162) (169) ((173))

Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribunale ordinario per i minorenni. (162) (169) ((173))
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149. (169) (173)

AGGIORNAMENTO (162)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera f)) che "al primo comma, le parole «al tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

AGGIORNAMENTO (169)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 18 ottobre 2024 al 18 ottobre 2025 e che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

AGGIORNAMENTO (173)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 18 ottobre 2024 al 18 ottobre 2026 e che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 52

Art. 52.

Sede della corte di appello.

La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.


Art. 53

Funzioni e attribuzioni della corte di appello
Art. 53.

(Funzioni e attribuzioni della corte di appello).

1. La corte di appello:
a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale; (109)((110a))
b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi.

AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 54

Art. 54.

Costituzione delle sezioni nelle corti di appello.

Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7- bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti.

Si osserva per le corti di appello il disposto dell'articolo 46, in quanto applicabile.

Sono altresi' designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie ed eventualmente quella che funziona da tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche. (109)(110a) (162) (169) ((173))
AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

AGGIORNAMENTO (162)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

AGGIORNAMENTO (169)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

AGGIORNAMENTO (173)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 55

Art. 55.

Magistrati della corte di appello.

Il primo presidente presiede la prima sezione della corte di appello e puo' presiedere anche le altre sezioni.

Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.

I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

Art. 56

( (Costituzione del collegio giudicante
Art. 56.

(( (Costituzione del collegio giudicante).))
((La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti)).

Art. 57

Art. 57.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449))

Art. 58

Art. 58.

Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie (162) (169) ((173))

Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti pronunciati in primo grado dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Ad essa sono altresi' demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che gia' esercitano o hanno esercitato funzioni nelle materie ad essa attribuite. (162) (169) ((173))

La sezione giudica con l'intervento di due consiglieri onorari esperti un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalle legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione. (162) (169) ((173))

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149. (169) (173)

Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie. (162) (169) ((173))
AGGIORNAMENTO (162)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

AGGIORNAMENTO (169)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 18 ottobre 2024 al 18 ottobre 2025 e che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

AGGIORNAMENTO (173)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 3 del presente articolo dal 18 ottobre 2024 al 18 ottobre 2026 e che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 59

Art. 59.

Sezioni distaccate di corte d'appello.

Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.

Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.

Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del primo presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale del Re Imperatore.


Art. 60

Art. 60.

Sedi di corte di assise.

In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o piu' corti di assise.

Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformita' della tabella D annessa al presente ordinamento.

Per uno stesso circolo possono essere costituite anche piu' corti di assise.

Le altre norme riflettenti l'ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale.


Art. 61

Art. 61.

Costituzione della corte di assise.

La corte di assise e' composta:

a) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede;

b) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di ((tribunale ordinario));

c) da cinque assessori.

Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio.

I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre piu' corti di assise comprese nel distretto della corte di appello.

Art. 62

Art. 62.

Grado onorario degli assessori.

Gli assessori, durante la sessione, sono equiparati ai consiglieri di corte di appello, nell'ordine di precedenza a Corte e nelle funzioni e cerimonie pubbliche.


Art. 63

Art. 63.

Costituzione della magistratura del lavoro.

Una speciale sezione della corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalita' stabilite dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Essa giudica col numero invariabile di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri, e di due esperti che vi sono aggregati di volta in volta.

La magistratura del lavoro, quando giudica sulle controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, e' integrata da due consiglieri designati annualmente dal primo presidente, in sostituzione degli esperti.


Art. 64

Art. 64.

Costituzione del ((tribunale ordinario)) regionale delle acque pubbliche.

Il ((tribunale ordinario)) regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti di appello indicate nella tabella E annessa al presente ordinamento.

Il ((tribunale ordinario)) regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della corte di appello presso la quale e' istituito.

Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo reale del genio civile designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

La sezione di corte di appello funzionante come ((tribunale ordinario)) regionale delle acque pubbliche giudica col numero invariabile di tre votanti, in essi compreso il funzionario tecnico che per legge concorre a costituire il collegio. Questo funzionario deve prestare giuramento davanti al presidente della sezione, con la formula indicata nell'art. 9.

Art. 65

Art. 65.

Attribuzioni della corte suprema di cassazione.

La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unita', del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del Regno, dell'Impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranita' dello Stato.


Art. 66

Art. 66.

Composizione della corte suprema di cassazione.

La corte suprema di cassazione e' costituita in sezioni, e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri.

Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e puo' presiedere le udienze delle singole sezioni.
((La composizione delle sezioni e' stabilita ai sensi dell'articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali e' preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione)).

Art. 67

Art. 67.

Costituzione del collegio giudicante.

((La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica in sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti)).

Il collegio a sezioni unite in materia civile e' composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale e' composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.

Art. 67 bis

Art. 67-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))

Art. 68

Art. 68.

Ufficio del massimario e del ruolo.

Presso la corte suprema di cassazione e' costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.

All'ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d'appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell'articolo 210 del presente ordinamento.

Le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale del Re Imperatore.


Art. 69

Art. 69.

Funzioni del pubblico ministero.

((Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce)).

Art. 70

Costituzione del pubblico ministero
Art. 70.

(Costituzione del pubblico ministero).

1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto puo' essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia. (109)(110a) (162) (169) ((173))

2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'articolo 59.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attivita' ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessita' delle indagini o del dibattimento.

4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e puo' essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, puo' segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o piu' magistrati dell'ufficio.

6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati. (98)

6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato puo' proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.

AGGIORNAMENTO (98)


Il D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8, ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che le presente modifica ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'articolo 15, comma 2.

AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

AGGIORNAMENTO (162)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

AGGIORNAMENTO (169)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

AGGIORNAMENTO (173)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 70 bis

Art. 70-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))

Art. 70 ter

Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 70-ter.

(Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).

Presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e' istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello.

Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui e' istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, e percio' a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.

(162) (169) ((173))
AGGIORNAMENTO (162)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

AGGIORNAMENTO (169)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

AGGIORNAMENTO (173)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Art. 71

Ordinamento giudiziario-art. 71

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 71 bis

Ordinamento giudiziario-art. 71 bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 72

Ordinamento giudiziario-art. 72

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 73

Art. 73.

Attribuzioni generali del pubblico ministero.

Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;

promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza;

fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell'ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

Art. 74

Art. 74.

Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale.

Il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale.

Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l'udienza non puo' aver luogo. (109)((110a))

Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d'assise spettano al procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d'appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio.

Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore del Re Imperatore o un sostituto presso il tribunale ordinario della sede dove e' convocata la corte d'assise.

La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d'assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d'appello.

AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 75

Art. 75.

Attribuzioni del pubblico ministero
in materia civile ed amministrativa.

Il pubblico ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando e' richiesto dalla legge, l'udienza non puo' aver luogo.

Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformita' alle leggi e ai regolamenti.

Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 76

Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione
Art. 76.

(Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione).

1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:
a) in tutte le udienze penali;
b) in tutte le udienze civili. (162) ((163))

1-bis. Nei procedimenti trattati in camera di consiglio il pubblico ministero formula conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge. (162) ((163))

2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.

AGGIORNAMENTO (162)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

AGGIORNAMENTO (163)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 76 bis

Art. 76-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))

Art. 76 ter

Art. 76-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))

Art. 77

Art. 77.

Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze.

Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, puo' proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonche' chiedere la revisione delle sentenze penali.


Art. 78

Art. 78.

Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione.

Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a queste complementari.

Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.


Art. 79

Art. 79.

Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze.

Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice e' in camera di consiglio.


Art. 80

Art. 80.

Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali.

Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non puo' assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali.

Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non puo' assistere alle relative deliberazioni. Non puo' assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile.

Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali.


Art. 81

Art. 81.

Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare

Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell'art. 96 del presente ordinamento.

Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.


Art. 82

Art. 82.

Potesta' del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali.

Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la disciplina il procuratore generale del Re Imperatore richiede, ed il primo presidente della corte ordina la convocazione dell'assemblea generale per le relative deliberazioni.


Art. 83

( (Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero
Art. 83.

(( (Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero).))
((1. Il procuratore generale presso la corte d'appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilita' della polizia giudiziaria da parte della autorita' giudiziaria)).

Art. 84

Art. 84.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449))

Art. 85

Art. 85.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 AGOSTO 1943, N. 732, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178))

Art. 86

( (Relazioni sull'amministrazione della giustizia
Art. 86.

(( (Relazioni sull'amministrazione della giustizia).))
((1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonche' sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura)).

AGGIORNAMENTO (55a)


Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le relazioni previste nell'art. 86 dell'ordinamento giudiziario sono inviate anche al Consiglio superiore".

Art. 87

Art. 87.

Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla Maesta' del Re Imperatore.

Il Ministro di grazia e giustizia riferisce alla Maesta' del Re Imperatore, per ogni anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia nel Regno, nell'Impero e negli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato.


Art. 88

Art. 88.

Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Il Ministro di grazia e giustizia puo' disporre che il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori generali presso le corti di appello riferiscano nell'assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia.
((55a))
AGGIORNAMENTO (55a)


Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "La facolta' prevista nell'art. 88 dell'ordinamento giudiziario e' esercitata dal Consiglio superiore".

Art. 89

Art. 89.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 LUGLIO 2005, N. 150))

Art. 90

Art. 90.

Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario.

I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni.

Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonche' per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo e' fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture e' determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro. (109)((110a))
AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Nel secondo comma dell'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 il secondo periodo e' soppresso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 91

Art. 91.

Affari penali nel periodo feriale dei magistrati.

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza.


Art. 92

Art. 92.

Affari civili nel periodo feriale dei magistrati.

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari,((ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti)) per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonche' quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

Art. 93

Art. 93.

Oggetto delle assemblee generali.

La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale:

1° per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

2° per dare al Governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse.

3° per deliberare su materie d'ordine e di servizio interno e che interessano l'intero organo giudiziario.

Il procuratore generale del Re Imperatore puo' chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l'intervento del procuratore generale.


Art. 94

Art. 94.

Convocazione delle assemblee generali.

Le assemblee generali sono convocate dal primo presidente della corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico ministero.


Art. 95

Art. 95.

Costituzione delle assemblee generali.

L'assemblea generale e' costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte.

Per la legittimita' delle sue deliberazioni e' necessario l'intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte.

L'assemblea generale puo' adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa e' legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.


Art. 96

Art. 96.

Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali.

Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale del Re Imperatore o di chi ne fa le veci.
Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all'ufficio.

Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero.

Nel caso preveduto dall'art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.


Art. 97

Art. 97.

Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali.

Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.

Il provvedimento e' emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici.

Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche.

E' vietato l'intervento in ciascuna sezione di piu' di un supplente estraneo al collegio.

((I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti)).

Art. 98

Art. 98.

Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni.

I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell'articolo precedente, ((e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari)), e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa, nonche' i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del ((tribunale ordinario)).(75)

AGGIORNAMENTO (75)


La L. 9 marzo 1971, n. 35, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, e nell'articolo 98 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non si applicano ai magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali".

Art. 99

Art. 99.

Supplenza del giudice conciliatore e del vice conciliatore.

In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del vice conciliatore di un comune avente piu' uffici di conciliazione, il presidente del ((tribunale ordinario)) puo' incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore del Re Imperatore.

Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico e' conferito al giudice conciliatore o al vice conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennita' da determinarsi nel regolamento.

Art. 100

Art. 100.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 101

Art. 101.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273))

Art. 102

Art. 102.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273))

Art. 103

Ordinamento giudiziario-art. 103

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
((110a))
AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 104

Art. 104.

Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione.

Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.

Quando a tale designazione non si e' provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il piu' anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario e' supplito dal piu' anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal piu' anziano dei giudici. ((140))
AGGIORNAMENTO (140)


Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 105

Ordinamento giudiziario-art. 105

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
((110a))
AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 106

Art. 106.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 107

Art. 107.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 108

Art. 108.

Supplenza dei magistrati della corte di appello.

Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.

Quando a tale designazione non si e' provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il piu' anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.

Se in una sezione manca, o e' impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non puo' provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli il presidente o il piu' anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario.
((140))
AGGIORNAMENTO (140)


Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 109

Art. 109.

Supplenza di magistrati del pubblico ministero.

In caso di mancanza o di impedimento:

del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;

del procuratore del Re Imperatore, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;

di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.
(135)((140))
AGGIORNAMENTO (135)


Il D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "All'articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e succesive modificazioni, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica", sono aggiunte le seguenti parole: "ove non sia stato nominato un vicario"."
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

AGGIORNAMENTO (140)


Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 110

Applicazione dei magistrati
Art. 110.

(Applicazione dei magistrati).

1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello. (109) (110a)

2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione e' disposta con preferenza per il distretto piu' vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu' dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e' prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti. (156)

6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di un magistrato applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non puo' svolgere attivita' in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

(166) ((173))
AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

AGGIORNAMENTO (156)


Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi".

AGGIORNAMENTO (166)


Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazione di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macromaterie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unita', e bandisce la procedura di interpello".

AGGIORNAMENTO (173)


Il D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dispone un'applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria, di magistrati, anche fuori ruolo, fino a un numero massimo di cinquecento, presso gli uffici giudiziari di primo grado individuati ai sensi del comma 2".

Art. 110 bis

Art. 110-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))

Art. 110 ter

Art. 110-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))

Art. 111

Art. 111.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58))

Art. 112

Art. 112.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58))

Art. 113

Art. 113.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58 ((85))
AGGIORNAMENTO (85)


Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "L'articolo 113, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre, con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio nell'ufficio di applicazione sono imprescindibili e prevalenti. Copia del decreto e' trasmesso al Consiglio superiore della magistratura"."

Art. 114

Art. 114.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58))

Art. 115

Art. 115.

((Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.))
((1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalita' e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacita' scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all' articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non puo' essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1. 3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo' applicare la meta' dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita', purche' abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalita' e abbiano un'anzianita' di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni. 4. A ciascun collegio non puo' essere applicato piu' di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo)).

Art. 116

Art. 116.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 GENNAIO 2006, N. 24))

Art. 117

Art. 117.

(Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte)

1. I posti di magistrati ((...)) di tribunale destinati alla Corte di cassazione ((...)) sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

Art. 118

Art. 118.

Gradi nella magistratura.

I gradi nella magistratura sono:

1° uditore giudiziario;

2° aggiunto giudiziario;

3° giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore;

4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore;

5° consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione;

6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d'appello - presidente di sezione della corte suprema di cassazione - avvocato generale presso la corte suprema di cassazione;

7° procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione;

8° primo presidente della corte suprema di cassazione.

I ruoli organici dei singoli gradi nella magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinati nella tabella F annessa al presente ordinamento.

Art. 119

Art. 119.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 120

Art. 120.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 121

Art. 121.

Ammissione a funzioni giudiziarie.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 122

Art. 122.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48))
((123))
AGGIORNAMENTO (123)


La L. 13 febbraio 2001, n. 48, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo diventa efficace in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla presente legge, in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali.

Art. 123

Art. 123.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 123 bis

Art. 123-bis.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48))

Art. 123 ter

Art. 123-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 123 quater

Art. 123-quater.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48))

Art. 123 quinquies

Art. 123-quinquies.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 48))

Art. 124

Art. 124.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 125

Art. 125.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 125 bis

Art. 125-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 125 ter

Art. 125-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 125 quater

Art. 125-quater.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 125 quinquies

Art. 125-quinquies.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 126

Art. 126.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 126 bis

Art. 126-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 126 ter

Art. 126-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 127

Art. 127.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 128

Art. 128.

Destinazione degli uditori - Assimilazione gerarchica.
Trattamento economico.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

Art. 129

Art. 129.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26))

Art. 129 bis

Art. 129-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26))

Art. 129 ter

Art. 129-ter.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 130

Art. 130.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 131

Art. 131.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 132

Art. 132.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357))

Art. 133

Art. 133.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357))

Art. 134

Art. 134.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357))

Art. 135

Art. 135.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MAGGIO 1970, N. 357))

Art. 136

Art. 136.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 137

Art. 137.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1979, N. 97))

Art. 138

Art. 138.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1979, N. 97))

Art. 139

Art. 139.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1979, N. 97))

Art. 140

Art. 140.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 141

Art. 141.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 142

Art. 142.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 143

Art. 143.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 144

Art. 144.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 145

Art. 145.

Sistema delle promozioni.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794.

AGGIORNAMENTO (32)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1370, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il concorso per esame e per titoli di cui al presente articolo e' soppresso, ed i posti ad esso attribuiti sono devoluti al concorso per titoli.

Art. 146

Art. 146.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794)).

Art. 147

Art. 147.

Attribuzione dei posti in eccedenza.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794.

Art. 148

Art. 148.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 149

Art. 149.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 150

Art. 150.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 151

Art. 151.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 152

Art. 152.

Concorso per titoli: requisiti per l'ammissione.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

((COMMA DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160)).

Art. 153

Art. 153.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 154

Art. 154.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 155

Art. 155.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 156

Art. 156.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 157

Art. 157.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 158

Art. 158.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 159

Art. 159.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 160

Art. 160.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 161

Art. 161.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 162

Art. 162.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 163

Art. 163.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 164

Art. 164.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 165

Art. 165.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 166

Art. 166.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 167

Art. 167.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 168

Art. 168.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 169

Art. 169.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 170

Art. 170.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 171

Art. 171.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 172

Art. 172.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 173

Art. 173.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 174

Art. 174.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 175

Art. 175.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 176

Art. 176.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 177

Art. 177.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794)).

Art. 178

Art. 178.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1952,N . 1794)).

Art. 179

Art. 179.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 180

Art. 180.

Ammissione dei concorrenti.

I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia, entro due mesi dalla data della pubblicazione nel bollettino ufficiale del bando di concorso, la domanda corredata dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti che ciascuno di essi crede di aggiungere.

I primi presidenti e i procuratori generali delle corti di appello trasmettono al Ministero motivate informazioni sulla capacita', dottrina, operosita', carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla maggiore idoneita' del magistrato per la carriera giudicante o per quella requirente.

Per i magistrati residenti all'estero, e per quelli residenti nell'Impero e negli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dell'ufficio o dal direttore generale da cui dipendono.


Art. 181

Art. 181.

Dichiarazione di ammissibilita' per i magistrati non classificati nel grado inferiore.

Gli avvocati ed i professori di diritto ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello od equiparato, per prendere parte al concorso debbono ottenere la dichiarazione di ammissibilita' da parte del coniglio superiore, il quale delibera tenendo conto dei precedenti di carriera dell'aspirante, delle informazioni e dei rapporti che lo concernono, nonche' dei titoli e dei documenti che l'aspirante stesso puo' esibire o che possono essere richiesti di ufficio.


Art. 182

Art. 182.

Commissione giudicatrice del concorso per titoli.

Il concorso per le promozioni in corte di cassazione e' giudicato da una commissione, nominata dal Ministro di grazia e giustizia, costituita da sette magistrati aventi grado di primo presidente di corte di appello o equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero, e presieduta dal piu' anziano di essi.

Per la validita delle deliberazioni della commissione e' sufficiente la presenza di' cinque componenti.

La Commissione e' assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari.

Art. 183

Art. 183.

Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti.

Per i lavori giudiziari da prodursi dai concorrenti, per lo svolgimento del concorso, e per l'ammissibilita' a successivi concorsi si applicano le norme degli articoli 158 a 161.

La commissione invita quei concorrenti che, a seguito dell'esame dei titoli, hanno riportato non meno degli otto decimi dei punti, a una discussione orale sulle questioni trattate nei lavori esibiti.

Anche per la valutazione della discussione orale ciascun componente della commissione dispone di dieci punti, e sono ammesse le frazioni di punto.

Consegue l'idoneita' il candidato che ottiene la media di otto decimi dei punti ed almeno sette decimi nella discussione orale.

Sommati i punti attribuiti nelle due votazioni, la commissione forma la definitiva graduatoria dei concorrenti, e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso, osservate le precedenze di cui all'articolo 148.

La commissione deve designare, nella sua relazione, i vincitori che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale della corte suprema di cassazione, ed a funzioni direttive.
(14) ((15))
AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nei concorsi per la promozione a consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati, sia in quelli che sono in via di espletamento, sia in quelli che saranno indetti a norma del presente decreto, e' temporaneamente soppressa la discussione orale prescritta dall'art. 183 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12".

AGGIORNAMENTO (15)


Il Il D.Lgs. Presidenziale 28 giugno 1946, n. 52, nel modificare l'art. 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, si applica, fino a nuova disposizione, anche ai concorsi per la promozione a consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati successivi a quelli in detto articolo previsti".

Art. 184

Art. 184.

Scrutinio a turno di anzianita'.

Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione.

Allo scrutinio possono prendere parte i consiglieri di corte di appello e (( magistrati di grado parificato piu' anziani, compresi entro un determinato numero)) della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che ((comprende)) non piu' di 75 magistrati. L'anzianita' e' determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

Possono prendere parte allo scrutinio anche i primi pretori compresi nel numero di graduatoria fissato dal Ministro nella sua richiesta, e che hanno una anzianita' nel grado non inferiore a quella del meno anziano tra i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato compresi nella richiesta medesima.

Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 179.

Art. 185

Art. 185.

Norme applicabili allo scrutinio.

Lo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 162 a 174 del presente ordinamento, in quanto applicabili.

Il consiglio superiore deve designare i magistrati che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di presidente di corte di assise, di presidente di ((tribunale ordinario)) e di procuratore del Re Imperatore.

Art. 186

Art. 186.

Classificazione dei promovibili - Revisione e rinnovazione dello scrutinio.

La classificazione per merito distinto dei consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato e dei primi pretori ((...)), deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti.

Per la deliberazione relativa allo scrutinio, per la revisione e la rinnovazione dello stesso si applicano le norme contenute negli ultimi quattro commi dell'artigolo 167 e nel primo comma dell'art.
170.

Art. 187

Art. 187.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 188

Art. 188.

Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati.

((Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive. La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura)).

Art. 189

Art. 189.

Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione.

Il primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore a primo presidente di corte di appello o parificato, e nominati su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.


Art. 190

Art. 190.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 191

Art. 191.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 192

Art. 192.

Assegnazione delle sedi per tramutamento.

L'assegnazione delle sedi per tramutamento e' disposta secondo le norme seguenti:

La vacanza di sedi giudiziarie e' annunciata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio puo', peraltro, essere omesso per necessita' di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualita' della vacanza o dall'annuncio di questa nel bollettino ufficiale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181)).

All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande.
La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianita'.

Sono titoli di preferenza, a parita' delle altre condizioni personali, quelli indicati nell'articolo 148.

Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.

Se la vacanza e' stata annunciata nel bollettino ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

Art. 193

Art. 193.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 194

Tramutamenti successivi
Art. 194.

(Tramutamenti successivi).

1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni , ad una sede, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni ((, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,)) prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. (142) (154) (155)

((Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma e' di tre anni)).

AGGIORNAMENTO (103)


Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356, ha disposto (con l'art. 21-quater, comma 3) che "Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia".

AGGIORNAMENTO (142)


Il D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla L.13 novembre 2008, n. 181, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2".

AGGIORNAMENTO (154)


Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 3, comma 1-bis) che le presenti modifiche, concernenti la modifica del termine, non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del suindicato decreto. Le medesime modifiche non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni gia' iniziate alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.

AGGIORNAMENTO (155)


Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 3, commi 1-bis e 1-ter) che le modifiche disposte dal D.L. 168/2016, concernenti la modifica del termine, "non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni gia' iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni e' ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede e' assegnata nell'anno 2017".

Art. 195

Art. 195.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 17 GIUGNO 2022, N. 71))

Art. 196

Art. 196.

Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia.

I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia, in conformita' delle norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla tabella N annessa al presente ordinamento. Tale tabella puo' essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze.

Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l'esercizio delle predette funzioni.


Art. 197

Art. 197.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 198

Art. 198.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 199

Art. 199.

Servizio dei magistrati addetti al Ministero.

Le norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo. Il detto servizio e', ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto riguarda l'ordinamento gerarchico e le promozioni, si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 200

Art. 200.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 201

Art. 201.

Computo dell'anzianita'.

L'anzianita' dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado. In caso di nomina contemporanea, l'anzianita' e' determinata dall'ordine nel quale le promozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente titolo.

L'anzianita' degli uditori e' determinata dall'ordine della graduatoria a norma dell'articolo 127.

Resta salva la diversa decorrenza di anzianita' stabilita dalle disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati.


Art. 202

Art. 202.

Sospensione ed interruzione del servizio.

Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio, ne' pregiudizio all'anzianita', salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)).

Nel caso di sospensione dall'ufficio, seguita da un provvedimento disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione medesima.

Art. 203

Art. 203.

Aspettative.

Il magistrato in aspettativa e' posto immediatamente fuori del ruolo organico, se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti.

Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianita', salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli e' destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, e' confermato in aspettativa, ma questa non puo' eccedere il termine massimo consentito dalla legge.


Art. 204

Art. 204.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 205

Art. 205.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 206

Art. 206.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 207

Art. 207.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))

Art. 208

Art. 208.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273))

Art. 209

Indennita' di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario
Art. 209.

(Indennita' di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario).

Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio e' regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.

L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell'articolo 12, e' richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario.
Copia del provvedimento e' rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato. Contro il diniego dell'autorizzazione l'interessato puo' proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura. (109)((110a))
AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 209 bis

Determinazione della sede ordinaria di servizio
Art. 209-bis.

(Determinazione della sede ordinaria di servizio).

Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato e' incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva.

Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso piu' sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o piu' sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio e' stabilita, anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall'articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall'articolo 7-bis. (109)((110a))
AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 210

Art. 210.

Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali.

Salvo quanto e' disposto nell'articolo 17, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro di grazia e giustizia, o col suo consenso, sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi.

I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei.

Essi conservano il trattamento economico del proprio grado e, possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumero, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l'espletamento dell'incarico loro affidato, e compatibilmente con l'incarico stesso.

Al cessare dell'incarico, il magistrato e' richiamato nel ruolo organico ed e' destinato ad una delle sedi disponibili.
(11)(58) ((107))
AGGIORNAMENTO (11)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 86, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il magistrato incaricato delle funzioni di capo della Polizia viene collocato fuori del ruolo organico della magistratura oltre il limite previsto dall'art. 210 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12".

AGGIORNAMENTO (58)


La L. 12 agosto 1962, n. 1311, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "i magistrati collocati fuori del ruolo organico ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, sopra citato, non possono, in ogni caso, superare il numero di venticinque".

AGGIORNAMENTO (107)


Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "La disposizione dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura".

Art. 211

Art. 211.

Divieto di riammissione in magistratura.

Il magistrato che ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato, non puo' essere riammesso in magistratura.

((La disposizione che precede non si applica a chi, gia' appartenente all'ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio. Questi puo' essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni. In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali)).

Art. 212

Art. 212.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 213

Art. 213.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 214

Art. 214.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 215

Art. 215.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 216

Art. 216.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 217

Art. 217.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 218

Art. 218.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 219

Art. 219.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 220

Art. 220.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 221

Art. 221.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 222

Art. 222.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 223

Art. 223.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 224

Art. 224.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 225

Art. 225.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 226

Art. 226.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 227

Art. 227.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 228

Ordinamento giudiziario-art. 228

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 229

Ordinamento giudiziario-art. 229

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 230

Ordinamento giudiziario-art. 230

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 231

Ordinamento giudiziario-art. 231

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 232

Ordinamento giudiziario-art. 232

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 233

Ordinamento giudiziario-art. 233

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 234

Ordinamento giudiziario-art. 234

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 235

Ordinamento giudiziario-art. 235

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 236

Ordinamento giudiziario-art. 236

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 237

Ordinamento giudiziario-art. 237

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 238

Ordinamento giudiziario-art. 238

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 239

Ordinamento giudiziario-art. 239

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 240

Ordinamento giudiziario-art. 240

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 241

Ordinamento giudiziario-art. 241

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 242

Ordinamento giudiziario-art. 242

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 243

Ordinamento giudiziario-art. 243

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 244

Ordinamento giudiziario-art. 244

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 245

Ordinamento giudiziario-art. 245

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 246

Ordinamento giudiziario-art. 246

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 247

Ordinamento giudiziario-art. 247

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 248

Ordinamento giudiziario-art. 248

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 249

Ordinamento giudiziario-art. 249

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 250

Ordinamento giudiziario-art. 250

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 251

Art. 251.

ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511 ((18))
AGGIORNAMENTO (18)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ha disposto (con l'art. 18, comma 5) che "I decreti, previsti dall'art. 251 dell'ordinamento giudiziario approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativi a procedimenti nel quali la Corte disciplinare provvede secondo le norme dell'ordinamento stesso, possono essere emanati anche dopo l'entrata in vigore degli articoli del decreto legislativo 31 maggio 1946, numero 511, non menzionati nel precedente comma".
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 7 luglio 1946.

Art. 252

Ordinamento giudiziario-art. 252

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 253

Ordinamento giudiziario-art. 253

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 254

Ordinamento giudiziario-art. 254

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511))

Art. 255

Art. 255.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 256

Art. 256.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 30 APRILE 1946, N. 352))
((19))
AGGIORNAMENTO (19)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che i magistrati indicati nel presente articolo possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 142, 143 e 144 dell' Ordinamento medesimo.

Art. 257

Art. 257.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 30 APRILE 1946, N. 352))
((19))
AGGIORNAMENTO (19)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che i magistrati indicati nel presente articolo possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 142, 143 e 144 dell' Ordinamento medesimo.

Art. 258

Art. 258.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 259

Art. 259.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 260

Art. 260.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 261

Art. 261.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 30 APRILE 1946, N. 352))
((19))
AGGIORNAMENTO (19)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che i magistrati indicati nel presente articolo possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 142, 143 e 144 dell' Ordinamento medesimo.

Art. 262

Art. 262.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 263

Art. 263.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 264

Art. 264.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 265

Art. 265.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 266

Art. 266.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 267

Art. 267.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 268

Art. 268.

Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore.

I primi pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di corte di appello e parificati, possono far ritorno al ruolo di provenienza, con l'anzianita' di grado di cui sono provvisti e nella posizione di graduatoria a ciascuno di essi spettante, purche' ne facciano istanza entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, sotto comminatoria di decadenza.


Art. 269

Art. 269.

Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori.

Fino al 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia puo' destinare con funzioni giudiziarie ai posti vacanti nei tribunali, nelle regie procure, in sottordine nelle preture, nonche' come reggenti nelle preture prive di titolare, uditori che hanno compiuto almeno un anno di effettivo tirocinio.

Il provvedimento e' emanato con decreto reale, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, che puo' essere richiesto dopo nove mesi almeno di tirocinio effettivo.

Nella composizione del collegio non puo' intervenire piu' di un uditore con funzioni di giudice.


Art. 270

Art. 270.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 271

Art. 271.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 272

Art. 272.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 273

Art. 273.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 274

Art. 274.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 275

Art. 275.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160))

Art. 276

Art. 276.

Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.

Fino a quando non sara' provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione dell'ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.

Ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.
((102))
AGGIORNAMENTO (102)


La Corte Costituzionale 4-22 giugno 1992, n. 289 (in G.U. 1a s.s. 24/06/1992, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita "costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e dall'art. 276 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui consente l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare".

Art. 277

Art. 277.

Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari.

Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate le norme di coordinamento e le altre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento.

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia

GRANDI

Il Ministro per le finanze

DI REVEL

Ordinamento giudiziario-art. 50.1

Art. 50.1

(Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).

Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge:
a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacita' delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

(162) (169) ((173))
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AGGIORNAMENTO (162)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

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AGGIORNAMENTO (169)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

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AGGIORNAMENTO (173)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Ordinamento giudiziario-art. 50.2

Art. 50.2

(Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).

Il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dirige l'ufficio e lo rappresenta ed esercita le funzioni previste dall'articolo 47 sentiti i presidenti delle sezioni circondariali.

(162) (169) ((173))
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AGGIORNAMENTO (162)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

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AGGIORNAMENTO (169)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

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AGGIORNAMENTO (173)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Ordinamento giudiziario-art. 50.3

Art. 50.3

(Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali).

La sezione distrettuale e' diretta dal presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quali sono istituiti posti di presidente di sezione sono dirette da un presidente di sezione. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione e' attribuito l'incarico di dirigere una o piu' sezioni circondariali.

Nelle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro e' incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis. Le tabelle indicano specificamente gli incarichi di coordinamento conferiti, consistenti nella direzione delle sezioni circondariali, nel coordinamento di uno o piu' settori dei servizi o di gestione del personale, in ogni altra attivita' collaborativa in tutti i settori nei quali essa e' ritenuta opportuna.

Il presidente di sezione esercita, con riguardo alle sezioni da lui dirette, le funzioni di cui all'articolo 47-quater e in particolare cura e da' impulso allo scambio di informazioni sui procedimenti e sulle esperienze giurisdizionali all'interno della sezione e tra le sezioni, anche mediante l'uso degli strumenti telematici.

I presidenti delle sezioni circondariali collaborano con il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell'attivita' di direzione dell'ufficio.

(162) (169) ((173))
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AGGIORNAMENTO (162)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

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AGGIORNAMENTO (169)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

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AGGIORNAMENTO (173)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Ordinamento giudiziario-art. 50.4

Art. 50.4

(Composizione dell'organo giudicante).

La sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica in composizione monocratica.

La sezione distrettuale giudica, in materia civile, in composizione collegiale con il numero di tre componenti. Nei procedimenti previsti dai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184 , in materia penale e nelle altre materie attribuite alla sua competenza, la sezione distrettuale giudica in composizione collegiale con collegio composto da due magistrati e due giudici onorari esperti.

(162) (169) ((173))
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AGGIORNAMENTO (162)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

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AGGIORNAMENTO (169)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

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AGGIORNAMENTO (173)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Ordinamento giudiziario-art. 50.5

Art. 50.5

(Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).

Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, quinto comma, 251, 317-bis, secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del codice civile , dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , nonche' tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacita' delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze e i minori, le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare. (171)

Presso la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati, nella materia civile, i procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli indicati al primo comma, nonche' i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione circondariale. Sono inoltre trattati presso la sezione distrettuale tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella materia penale e nelle altre materie previste dalla legge.

La ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non da' luogo a questioni di competenza.

(162) (169) ((173))
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AGGIORNAMENTO (162)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

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AGGIORNAMENTO (169)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

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AGGIORNAMENTO (171)


Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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AGGIORNAMENTO (173)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Ordinamento giudiziario-Tabella A

Tabella A.

SEDI DEI TRIBUNALI DELLA REPUBBLICA
E LORO SEZIONI DISTACCATE

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI ANCONA

Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna, Castelbellino, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monterado, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta

TRIBUNALE DI FERMO

Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio

TRIBUNALE DI MACERATA

Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso

TRIBUNALE DI PESARO

Barchi, Cartoceto, Fano, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Monteciccardo, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Lizzola, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina, Tavullia

TRIBUNALE DI URBINO

Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Colbordolo, Fermignano, Fossombrone, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Montecalvo in Foglia, Montecopiolo, Montefelcino, Peglio, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, Urbania, Urbino

CORTE DI APPELLO DI BARI

TRIBUNALE DI BARI

Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Bari, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano

TRIBUNALE DI FOGGIA

Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta

TRIBUNALE DI TRANI

Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa

TRIBUNALE DI FERRARA

Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera

TRIBUNALE DI FORLI'

Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forli', Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto

TRIBUNALE DI MODENA

Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca

TRIBUNALE DI PARMA

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, Zibello

TRIBUNALE DI PIACENZA

Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino

TRIBUNALE DI RAVENNA

Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio nell'Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo

TRIBUNALE DI RIMINI

Bellaria-Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio

CORTE DI APPELLO DI BOLZANO/BOZEN

TRIBUNALE DI BOLZANO/BOZEN

Aldino/Aldein, Andriano/Andrian, Anterivo/Altrei, Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße, Avelengo/Hafling, Badia/Abtei, Barbiano/Barbian, Bolzano/Bozen, Braies/Prags, Brennero/Brenner, Bressanone/Brixen, Bronzolo/Branzoll, Brunico/Bruneck, Caines/Kuens, Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße, Campo di Trens/Freienfeld, Campo Tures/Sand in Taufers, Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars, Castelrotto/Kastelruth, Cermes/Tscherms, Chienes/Kiens, Chiusa/Klausen, Cornedo all'Isarco/Karneid, Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße, Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße, Corvara in Badia/Corvara, Curon Venosta/Graun im Vinschgau, Dobbiaco/Toblach, Egna/Neumarkt, Falzes/Pfalzen, Fie' allo Sciliar/Völs am Schlern, Fortezza/Franzensfeste, Funes/Villnöß, Gais/Gais, Gargazzone/Gargazon, Glorenza/Glurns, La Valle/Wengen, Laces/Latsch, Lagundo/Algund, Laion/Lajen, Laives/Leifers, Lana/Lana, Lasa/Laas, Lauregno/Laurein, Luson/Lüsen, Magre' sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße, Malles Venosta/Mals, Marebbe/Enneberg, Marlengo/Marling, Martello/Martell, Meltina/Mölten, Merano/Meran, Monguelfo-Tesido/WelsbergTaisten, Montagna/Montan, Moso in Passiria/Moos in Passeier, Nalles/Nals, Naturno/Naturns, Naz-Sciaves/Natz-Schabs, Nova Levante/Welschnofen, Nova Ponente/Deutschnofen, Ora/Auer, Ortisei/St. Ulrich, Parcines/Partschins, Perca/Percha, Plaus/Plaus, Ponte Gardena/Waidbruck, Postal/Burgstall, Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch, Predoi/Prettau, Proves/Proveis, Racines/Ratschings, Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz, Renon/Ritten, Rifiano/Riffian, Rio di Pusteria/Mühlbach, Rodengo/Rodeneck, Salorno/Salurn, San Candido/Innichen, San Genesio Atesino/Jenesien, San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier, San Lorenzo di Sebato/St.
Lorenzen, San Martino in Badia/St. Martin in Thurn, San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier, San Pancrazio/St. Pankraz, Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden, Sarentino/Sarntal, Scena/Schenna, Selva dei Molini/Mühlwald, Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden, Senales/Schnals, Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix, Sesto/Sexten, Silandro/Schlanders, Sluderno/Schluderns, Stelvio/Stilfs, Terento/Terenten, Terlano/Terlan, Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße, Tesimo/Tisens, Tires/Tiers, Tirolo/Tirol, Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark, Tubre/Taufers im Münstertal, Ultimo/Ulten, Vadena/Pfatten, Val di Vizze/Pfitsch, Valdaora/Olang, Valle Aurina/Ahrntal, Valle di Casies/Gsies, Vandoies/Vintl, Varna/Vahrn, Velturno/Feldthurns, Verano/Vöran, Villabassa/Niederdorf, Villandro/Villanders, Vipiteno/Sterzing

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

TRIBUNALE DI BERGAMO

Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Albino, Algua, Alme', Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Antegnate, Arcene, Ardesio, Arzago d'Adda, Averara, Aviatico, Azzano San Paolo, Azzone, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Berzo San Fermo, Bianzano, Blello, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Borgo di Terzo, Bossico, Bottanuco, Bracca, Branzi, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brignano Gera d'Adda, Brumano, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Calusco d'Adda, Calvenzano, Camerata Cornello, Canonica d'Adda, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carobbio degli Angeli, Carona, Carvico, Casazza, Casirate d'Adda, Casnigo, Cassiglio, Castel Rozzone, Castelli Calepio, Castione della Presolana, Castro, Cavernago, Cazzano Sant'Andrea, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cene, Cerete, Chignolo d'Isola, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Ciserano, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Cologno al Serio, Colzate, Comun Nuovo, Corna Imagna, Cornalba, Cortenuova, Costa di Mezzate, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Costa Volpino, Covo, Credaro, Curno, Cusio, Dalmine, Dossena, Endine Gaiano, Entratico, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Filago, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fontanella, Fonteno, Foppolo, Foresto Sparso, Fornovo San Giovanni, Fuipiano Valle Imagna, Gandellino, Gandino, Gandosso, Gaverina Terme, Gazzaniga, Gerosa, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Gorno, Grassobbio, Gromo, Grone, Grumello del Monte, Isola di Fondra, Isso, Lallio, Leffe, Lenna, Levate, Locatello, Lovere, Lurano, Luzzana, Madone, Mapello, Martinengo, Medolago, Mezzoldo, Misano di Gera d'Adda, Moio de' Calvi, Monasterolo del Castello, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Mozzo, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Orio al Serio, Ornica, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Paladina, Palazzago, Palosco, Parre, Parzanica, Pedrengo, Peia, Pianico, Piario, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Pognano, Ponte Nossa, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontida, Pontirolo Nuovo, Pradalunga, Predore, Premolo, Presezzo, Pumenengo, Ranica, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Romano di Lombardia, Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, Rovetta, San Giovanni Bianco, San Paolo d'Argon, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sant'Omobono Terme, Sarnico, Scanzorosciate, Schilpario, Sedrina, Selvino, Seriate, Serina, Solto Collina, Solza, Songavazzo, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sovere, Spinone al Lago, Spirano, Stezzano, Strozza, Suisio, Taleggio, Tavernola Bergamasca, Telgate, Terno d'Isola, Torre Boldone, Torre de' Roveri, Torre Pallavicina, Trescore Balneario, Treviglio, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Urgnano, Valbondione, Valbrembo, Valgoglio, Valleve, Valnegra, Valsecca, Valtorta, Vedeseta, Verdellino, Verdello, Vertova, Viadanica, Vigano San Martino, Vigolo, Villa d'Adda, Villa d'Alme', Villa di Serio, Villa d'Ogna, Villongo, Vilminore di Scalve, Zandobbio, Zanica, Zogno

TRIBUNALE DI BRESCIA

Acquafredda, Adro, Agnosine, Alfianello, Anfo, Angolo Terme, Artogne, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bagolino, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Bione, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Borno, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brandico, Braone, Breno, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capo di Ponte, Capovalle, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castel Mella, Castelcovati, Castenedolo, Casto, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cedegolo, Cellatica, Cerveno, Ceto, Cevo, Chiari, Cigole, Cimbergo, Cividate Camuno, Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Concesio, Corte Franca, Corteno Golgi, Corzano, Darfo Boario Terme, Dello, Desenzano del Garda, Edolo, Erbusco, Esine, Fiesse, Flero, Gambara, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gianico, Gottolengo, Gussago, Idro, Incudine, Irma, Iseo, Isorella, Lavenone, Leno, Limone sul Garda, Lodrino, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Losine, Lozio, Lumezzane, Maclodio, Mairano, Malegno, Malonno, Manerba del Garda, Manerbio, Marcheno, Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Moniga del Garda, Monno, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Mura, Muscoline, Nave, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Offlaga, Ome, Ono San Pietro, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Ossimo, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Paisco Loveno, Paitone, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Paspardo, Passirano, Pavone del Mella, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Polaveno, Polpenazze del Garda, Pompiano, Poncarale, Ponte di Legno, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Prestine, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Quinzano d'Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo Saiano, Roe' Volciano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salo', San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Saviore dell'Adamello, Sellero, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Temu', Tignale, Torbole Casaglia, Toscolano-Maderno, Travagliato, Tremosine, Trenzano, Treviso Bresciano, Urago d'Oglio, Vallio Terme, Verolanuova, Verolavecchia, Vestone, Vezza d'Oglio, Villa Carcina, Villachiara, Villanuova sul Clisi, Vione, Visano, Vobarno, Zone

TRIBUNALE DI CREMONA

Acquanegra Cremonese, Agnadello, Annicco, Azzanello, Bagnolo Cremasco, Bonemerse, Bordolano, Ca' d'Andrea, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Capralba, Casalbuttano ed Uniti, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Casalmaggiore, Casalmorano, Castel Gabbiano, Casteldidone, Castelleone, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Chieve, Cicognolo, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Credera Rubbiano, Crema, Cremona, Cremosano, Crotta d'Adda, Cumignano sul Naviglio, Derovere, Dovera, Drizzona, Fiesco, Formigara, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Genivolta, Gerre de' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Izano, Madignano, Malagnino, Martignana di Po, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Motta Baluffi, Offanengo, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Palazzo Pignano, Pandino, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pianengo, Pieranica, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivarolo del Re ed Uniti, Rivolta d'Adda, Robecco d'Oglio, Romanengo, Salvirola, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'Oglio, Sergnano, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soncino, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Spino d'Adda, Stagno Lombardo, Ticengo, Torlino Vimercati, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate, Vescovato, Volongo, Voltido

TRIBUNALE DI MANTOVA

Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Calvatone, Canneto sull'Oglio, Carbonara di Po, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel d'Ario, Castel Goffredo, Castelbelforte, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo, Medole, Moglia, Monzambano, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Piubega, Poggio Rusco, Pomponesco, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Redondesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio di Mantova, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Solferino, Spineda, Sustinente, Suzzara, Tornata, Viadana, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio, Volta Mantovana

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmas, Escalaplano, Escolca, Fluminimaggiore, Furtei, Genoni, Genuri, Gergei, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Isili, Laconi, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Monserrato, Muravera, Musei, Narcao, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Nuxis, Orroli, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolo' Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Santadi, Sant'Andrea Frius, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sardara, Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbi', Serdiana, Serramanna, Serrenti, Serri, Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa

TRIBUNALE DI LANUSEI

Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Esterzili, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Talana, Tertenia, Tortoli', Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili

TRIBUNALE DI ORISTANO

Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Aritzo, Assolo, Asuni, Atzara, Austis, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Belvi', Bidoni', Birori, Bolotana, Bonarcado, Boroneddu, Borore, Bortigali, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Desulo, Dualchi, Flussio, Fordongianus, Gadoni, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosno', Gonnostramatza, Lei, Macomer, Magomadas, Marrubiu, Masullas, Meana Sardo, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Ortueri, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolo' d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Silanus, Simala, Simaxis, Sindia, Sini, Siris, Soddi', Solarussa, Sorgono, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Tramatza, Tresnuraghes, Ula' Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba

TRIBUNALE DI ENNA

Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Capizzi, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa

TRIBUNALE DI GELA

Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo

TRIBUNALE DI ISERNIA

Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Duronia, Filignano, Forli' del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Santa Maria del Molise, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro

TRIBUNALE DI LARINO

Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Ururi

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini

TRIBUNALE DI CATANIA

Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Catania, Cesaro', Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Milo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Paterno', Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Riposto, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, San Teodoro, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Sant'Agata li Battiati, Sant'Alfio, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea

TRIBUNALE DI RAGUSA

Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano all'Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Longobucco, Lungro, Mandatoriccio, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Paludi, Papasidero, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Basile, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato di Ninea, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Santa Sofia d'Epiro, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana

TRIBUNALE DI CATANZARO

Albi, Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cropani, Davoli, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Pentone, Petrizzi, San Floro, San Pietro Apostolo, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Staletti', Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise

TRIBUNALE DI COSENZA

Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Malvito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Santa Caterina Albanese, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zumpano

TRIBUNALE DI CROTONE

Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Ciro', Ciro' Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Petrona', Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Carlopoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, Polia, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli

TRIBUNALE DI PAOLA

Acquappesa, Aiello Calabro, Aieta, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maiera', Orsomarso, Paola, Praia a Mare, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, Sangineto, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Serra d'Aiello, Tortora, Verbicaro

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasa', Dinami, Drapia, Fabrizia, Filandari, Filogaso, Francica, Gerocarne, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Stefanaconi, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

TRIBUNALE DI AREZZO

Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolo', Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini
TRIBUNALE DI FIRENZE

Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci

TRIBUNALE DI GROSSETO

Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano

TRIBUNALE DI LIVORNO

Bibbona, Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Collesalvetti, Guardistallo, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Riparbella, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto (164) (172)

TRIBUNALE DI LUCCA

Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli Sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina

TRIBUNALE DI PISA

Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra

TRIBUNALE DI PISTOIA

Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano

TRIBUNALE DI PRATO

Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio

TRIBUNALE DI SIENA

Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

TRIBUNALE DI GENOVA

Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Carro, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Maissana, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sant'Olcese, Savignone, Serra Ricco', Sestri Levante, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Varese Ligure, Vobbia, Zoagli

TRIBUNALE DI IMPERIA

Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castel Vittorio, Castellaro, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d'Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prela', Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Triora, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi
TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Monterosso al Mare, Ortonovo, Pignone, Portovenere, Ricco' del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago

TRIBUNALE DI MASSA

Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri

TRIBUNALE DI SAVONA

Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Dego, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Giusvalla, Laigueglia, Loano, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga, Zuccarello

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

TRIBUNALE DI CHIETI

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vacri, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina, Villamagna
TRIBUNALE DI L'AQUILA

Acciano, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barete, Barisciano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Cagnano Amiterno, Calascio, Campo di Giove, Campotosto, Canistro, Cansano, Capestrano, Capistrello, Capitignano, Caporciano, Cappadocia, Carapelle Calvisio, Carsoli, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castellafiume, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Introdacqua, L'Aquila, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Lucoli, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Molina Aterno, Montereale, Morino, Navelli, Ocre, Ofena, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pacentro, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Scontrone, Scoppito, Scurcola Marsicana, Secinaro, Sulmona, Tagliacozzo, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Trasacco, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito

TRIBUNALE DI PESCARA

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta' Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera

TRIBUNALE DI TERAMO

Alba Adriatica, Ancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso d'Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia
CORTE DI APPELLO DI LECCE

TRIBUNALE DI BRINDISI

Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Villa Castelli

TRIBUNALE DI LECCE

Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Castri di Lecce, Castrignano de' Greci, Castrignano del Capo, Castro, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardo', Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patu', Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Secli', Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Surbo, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Barcellona Pozzo di Gotto, Basico', Castroreale, Condro', Fondachelli-Fantina, Furnari, Gualtieri Sicamino', Leni, Lipari, Malfa, Mazzarra' Sant'Andrea, Meri', Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Pace del Mela, Rodi' Milici, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Terme Vigliatore, Tripi (164) (172)

TRIBUNALE DI MESSINA

Ali', Ali' Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d'Agro', Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini-Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rometta, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena

TRIBUNALE DI PATTI

Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Falcone, Ficarra, Floresta, Frazzano', Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Motta d'Affermo, Naso, Oliveri, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Tusa, Ucria

CORTE DI APPELLO DI MILANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Albizzate, Arconate, Arsago Seprio, Besnate, Buscate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Cairate, Canegrate, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castano Primo, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Cerro Maggiore, Cislago, Dairago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Inarzo, Jerago con Orago, Legnano, Lonate Pozzolo, Magnago, Marnate, Mornago, Nosate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Turbigo, Uboldo, Vanzaghello, Vergiate, Villa Cortese, Vizzola Ticino

TRIBUNALE DI COMO

Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Bregnano, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Caglio, Cagno, Campione d'Italia, Cantu', Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Carimate, Carlazzo, Carugo, Casasco d'Intelvi, Caslino d'Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Castiglione d'Intelvi, Cavallasca, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Civenna, Claino con Osteno, Colonno, Como, Corrido, Cremia, Cucciago, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Drezzo, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegro', Figino Serenza, Fino Mornasco, Garzeno, Gera Lario, Gironico, Grandate, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Laino, Lambrugo, Lanzo d'Intelvi, Lasnigo, Lenno, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Livo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Mezzegra, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montemezzo, Montorfano, Mozzate, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Ossuccio, Pare', Peglio, Pellio Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Ponna, Ponte Lambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Ramponio Verna, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Senna Comasco, Solbiate, Sorico, Sormano, Stazzona, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Trezzone, Turate, Uggiate-Trevano, Val Rezzo, Valbrona, Valmorea, Valsolda, Veleso, Veniano, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio

TRIBUNALE DI LECCO

Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzano', Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoe', Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de' Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Vigano'

TRIBUNALE DI LODI

Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Carpiano, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Colturano, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Dresano, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Locate di Triulzi, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Mediglia, Melegnano, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Giuliano Milanese, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, San Zenone al Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Vizzolo Predabissi, Zelo Buon Persico

TRIBUNALE DI MILANO

Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Buccinasco, Bussero, Cambiago, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inveruno, Inzago, Lainate, Limbiate, Liscate, Magenta, Marcallo con Casone, Masate, Melzo, Mesero, Milano, Nerviano, Novate Milanese, Opera, Ossona, Pantigliate, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rho, Rodano, Rozzano, San Donato Milanese, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Settala, Settimo Milanese, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vignate, Vittuone

TRIBUNALE DI MONZA

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cogliate, Cologno Monzese, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggio', Nova Milanese, Ornago, Paderno Dugnano, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate, Vimodrone

TRIBUNALE DI PAVIA

Abbiategrasso, Alagna, Albairate, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbianello, Bascape', Bastida de' Dossi, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Besate, Binasco, Borgarello, Borgo Priolo, Borgo San Siro, Borgoratto Mormorolo, Bornasco, Bosnasco, Brallo di Pregola, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Bubbiano, Calvignano, Calvignasco, Campospinoso, Candia Lomellina, Canevino, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casarile, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecima, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cergnago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Cisliano, Codevilla, Confienza, Copiano, Corana, Cornale, Corteolona, Corvino San Quirico, Costa de' Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Gaggiano, Galliavola, Gambarana, Gambolo', Garlasco, Genzone, Gerenzago, Giussago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Gudo Visconti, Inverno e Monteleone, Lacchiarella, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Magherno, Marcignago, Marzano, Mede, Menconico, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Monticelli Pavese, Montu' Beccaria, Morimondo, Mornico Losana, Mortara, Motta Visconti, Nicorvo, Noviglio, Olevano di Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Ozzero, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de' Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robbio, Robecco Pavese, Robecco sul Naviglio, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Romagnese, Roncaro, Rosasco, Rosate, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro de' Burgondi, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Sant'Alessio con Vialone, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travaco' Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Val di Nizza, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Valverde, Varzi, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Vermezzo, Vernate, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zelo Surrigone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolo', Zibido San Giacomo, Zinasco

TRIBUNALE DI SONDRIO

Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano

TRIBUNALE DI VARESE

Agra, Angera, Arcisate, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cadegliano-Viconago, Cadrezzate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casalzuigno, Casciago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Germignaga, Gornate-Olona, Grantola, Induno Olona, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Orino, Osmate, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Sangiano, Taino, Ternate, Tradate, TravedonaMonate, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Veddasca, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiu'

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI AVELLINO

Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Andretta, Aquilonia, Atripalda, Avella, Avellino, Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Capriglia Irpina, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Cervinara, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Conza della Campania, Domicella, Forino, Frigento, Gesualdo, Grottolella, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lauro, Lioni, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rocca San Felice, Roccabascerana, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo dei Lombardi, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Sturno, Summonte, Taurano, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Tufo, Villamaina, Volturara Irpina

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Ariano Irpino, Arpaia, Arpaise, Baselice, Benevento, Bonea, Bonito, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Carife, Casalbore, Casalduni, Castel Baronia, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Chianche, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Flumeri, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fontanarosa, Forchia, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Greci, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Limatola, Luogosano, Melito Irpino, Melizzano, Mirabella Eclano, Moiano, Molinara, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcone di Val Fortore, Montefusco, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paternopoli, Paupisi, Pesco Sannita, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Baronia, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, San Sossio Baronia, Santa Croce del Sannio, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Savignano Irpino, Scampitella, Solopaca, Taurasi, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Torrioni, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villanova del Battista, Vitulano, Zungoli
TRIBUNALE DI NAPOLI

Anacapri, Bacoli, Barano d'Ischia, Capri, Casamicciola Terme, Ercolano, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Monte di Procida, Napoli, Portici, Pozzuoli, Procida, Quarto, San Giorgio a Cremano, Serrara Fontana (160) (172)

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD in AVERSA

Afragola, Arzano, Aversa, Caivano, Calvizzano, Cardito, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casandrino, Casapesenna, Casavatore, Casoria, Cesa, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Frignano, Giugliano in Campania, Gricignano di Aversa, Grumo Nevano, Lusciano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Orta di Atella, Parete, Qualiano, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, Villaricca

TRIBUNALE DI NOLA

Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Tufino, Visciano, Volla

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capriati a Volturno, Capua, Carinola, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castel Volturno, Castello del Matese, Cellole, Cervino, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Letino, Liberi, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mondragone, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Felice a Cancello, San Gregorio Matese, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Vitulazio

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria la Carita', Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicatti', Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana

TRIBUNALE DI MARSALA

Campobello di Mazara, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Petrosino, Salemi, Vita

TRIBUNALE DI PALERMO

Altofonte, Balestrate, Borgetto, Camporeale, Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine, Monreale, Montelepre, Palermo, Partinico, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Terrasini, Torretta, Trappeto, Ustica, Villabate

TRIBUNALE DI SCIACCA

Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cianciana, Gibellina, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Ribera, Salaparuta, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Santa Ninfa, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefala' Diana, Cefalu', Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati

TRIBUNALE DI TRAPANI

Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Castiglione del Lago, Citerna, Citta' di Castello, Citta' della Pieve, Corciano, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica
(159)

TRIBUNALE DI SPOLETO

Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Collazzone, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Todi, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina

TRIBUNALE DI TERNI

Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni (159)

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Calvera, Carbone, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Ispani, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Missanello, Moliterno, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nemoli, Noepoli, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Rivello, Roccanova, Rotonda, Sala Consilina, Salvitelle, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Pietro al Tanagro, San Rufo, San Severino Lucano, Santa Marina, Sant'Arcangelo, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Sarconi, Sassano, Senise, Spinoso, Teana, Teggiano, Terranova di Pollino, Torraca, Tortorella, Trecchina, Vibonati, Viggianello

TRIBUNALE DI MATERA

Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni

TRIBUNALE DI POTENZA

Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Lavello, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Maschito, Melfi, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Paterno, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio Basilicata, Venosa, Vietri di Potenza, Viggiano

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

TRIBUNALE DI LOCRI

Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Cimina', Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Plati', Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo

TRIBUNALE DI PALMI

Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucca', Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Carida', San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Africo, Bagaladi, Bagnara Calabra, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelforte, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Fontana Liri, Fontechiari, Formia, Gaeta, Gallinaro, Galluccio, Isola del Liri, Itri, Mignano Monte Lungo, Minturno, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Ponza, Posta Fibreno, Presenzano, Rocca d'Arce, Rocca d'Evandro, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Pietro Infine, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santi Cosma e Damiano, Santopadre, Settefrati, Sora, Spigno Saturnia, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Ventotene, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano

TRIBUNALE DI FROSINONE

Acuto, Alatri, Amaseno, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano

TRIBUNALE DI LATINA

Aprilia, Bassiano, Campodimele, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Latina, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina

TRIBUNALE DI RIETI

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Collevecchio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Fiano Romano, Filacciano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcetelli, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nazzano, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Ponzano Romano, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Torrita Tiberina, Vacone, Varco Sabino

TRIBUNALE DI ROMA

Roma

TRIBUNALE DI TIVOLI

Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Campagnano di Roma, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Fonte Nuova, Formello, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nerola, Nespolo, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo

TRIBUNALE DI VELLETRI

Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Ciampino, Colleferro, Colonna, Frascati, Gavignano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelanico, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Segni, Valmontone, Velletri

TRIBUNALE DI VITERBO

Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Monte Romano, Montefiascone, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Angri, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano

TRIBUNALE DI SALERNO

Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Amalfi, Aquara, Atrani, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cetara, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Giungano, Laviano, Maiori, Minori, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, Salerno, San Cipriano Picentino, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, Sant'Angelo a Fasanella, Santomenna, Scala, Serre, Sicignano degli Alburni, Tramonti, Trentinara, Valva, Vietri sul Mare

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torre Orsaia, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania

CORTE DI APPELLO DI SASSARI

TRIBUNALE DI NUORO

Anela, Benetutti, Bitti, Bono, Bottidda, Budoni, Bultei, Burgos, Dorgali, Esporlatu, Fonni, Galtelli', Gavoi, Illorai, Irgoli, Loculi, Lode', Lodine, Lula, Mamoiada, Nule, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani', Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, San Teodoro, Sarule, Siniscola, Torpe'

TRIBUNALE DI SASSARI

Ala' dei Sardi, Alghero, Ardara, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Budduso', Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Florinas, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolo', Nulvi, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Pattada, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Villanova Monteleone

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Erula, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Palau, Perfugas, Santa Teresa Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinita' d'Agultu e Vignola, Viddalba

CORTE DI APPELLO DI TARANTO

TRIBUNALE DI TARANTO

Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella

CORTE DI APPELLO DI TORINO

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambio', Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano-Frascata, Bruno, Bubbio, Cabella Ligure, Calamandrana, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Molina, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cerreto Grue, Cessole, Cortiglione, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fontanile, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Guazzora, Incisa Scapaccino, Isola Sant'Antonio, Lerma, Lu, Malvicino, Maranzana, Masio, Melazzo, Merana, Molare, Molino dei Torti, Mombaldone, Mombaruzzo, Momperone, Monastero Bormida, Mongiardino Ligure, Monleale, Montabone, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Nizza Monferrato, Novi Ligure, Olmo Gentile, Orsara Bormida, Ovada, Oviglio, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Pontecurone, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quaranti, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Roccaverano, Rocchetta Ligure, Rocchetta Palafea, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Scarampi, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serole, Serravalle Scrivia, Sessame, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo, Tortona, Trisobbio, Vaglio Serra, Valenza, Vesime, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio

TRIBUNALE DI AOSTA

Allein, Antey-Saint-Andre', Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Emarese, Etroubles, Fenis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinite', Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-SaintMartin, Pre-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhemy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verres, Villeneuve

TRIBUNALE DI ASTI

Agliano Terme, Alba, Albaretto della Torre, Albugnano, Antignano, Aramengo, Arguello, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Belveglio, Benevello, Bergolo, Berzano di San Pietro, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Buttigliera d'Asti, Calosso, Camerano Casasco, Camo, Canale, Canelli, Cantarana, Capriglio, Carmagnola, Casorzo, Cassinasco, Castagnito, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cellarengo, Celle Enomondo, Ceresole Alba, Cerreto d'Asti, Cerretto Langhe, Cerro Tanaro, Cervere, Cherasco, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cissone, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corneliano d'Alba, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cravanzana, Cunico, Diano d'Alba, Dusino San Michele, Feisoglio, Ferrere, Frinco, Gorzegno, Govone, Grana, Grinzane Cavour, Guarene, Isola d'Asti, Isolabella, La Morra, Lequio Berria, Levice, Loazzolo, Magliano Alfieri, Mango, Maretto, Moasca, Mombercelli, Monale, Moncucco Torinese, Monforte d'Alba, Mongardino, Monta', Montafia, Montaldo Roero, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montelupo Albese, Montemagno, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Montiglio Monferrato, Moransengo, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Passerano Marmorito, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piea, Pino d'Asti, Piobesi d'Alba, Piova' Massaia, Pocapaglia, Poirino, Portacomaro, Pralormo, Priocca, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Belbo, Rocchetta Tanaro, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Sanfre', Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scurzolengo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Settime, Sinio, Soglio, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Tigliole, Tonengo, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Valfenera, Verduno, Vezza d'Alba, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio

TRIBUNALE DI BIELLA

Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia', Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia

TRIBUNALE DI CUNEO

Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovi', Battifollo, Beinette, Bellino, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bernezzo, Bonvicino, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Canosio, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Carde', Carru', Cartignano, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Ciglie', Clavesana, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dogliani, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Farigliano, Faule, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Genola, Gottasecca, Igliano, Isasca, Lagnasco, Lequio Tanaro, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alpi, Manta, Marene, Margarita, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monasterolo di Savigliano, Monchiero, Mondovi', Monesiglio, Montaldo di Mondovi', Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Moretta, Morozzo, Murazzano, Murello, Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco, Pietraporzio, Piozzo, Polonghera, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Rocca Ciglie', Rocca de' Baldi, Roccabruna, Roccaforte Mondovi', Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Ruffia, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, San Michele Mondovi', Sanfront, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scagnello, Scarnafigi, Somano, Stroppo, Tarantasca, Torre Mondovi', Torre San Giorgio, Torresina, Trinita', Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovi', Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola, Vottignasco

TRIBUNALE DI IVREA

Aglie', Ala di Stura, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Balme, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Brosso, Brozolo, Brusasco, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Cantoira, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chiaverano, Chiesanuova, Chivasso, Ciconio, Cintano, Cinzano, Cirie', Coassolo Torinese, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgne', Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Gassino Torinese, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Lemie, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Loranze', Lugnacco, Lusiglie', Maglione, Mathi, Mazze', Mercenasco, Meugliano, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Noasca, Nole, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Pessinetto, Piverone, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivalba, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Robassomero, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Verolengo, Verrua Savoia, Vestigne', Vialfre', Vico Canavese, Vidracco, Villanova Canavese, Villareggia, Vische, Vistrorio, Viu', Volpiano

TRIBUNALE DI NOVARA

Agrate Conturbia, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Landiona, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d'Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio

TRIBUNALE DI TORINO

Airasca, Almese, Alpignano, Andezeno, Angrogna, Arignano, Avigliana, Baldissero Torinese, Bardonecchia, Beinasco, Bibiana, Bobbio Pellice, Borgone Susa, Bricherasio, Bruino, Bruzolo, Buriasco, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Caprie, Carignano, Caselette, Caselle Torinese, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Cesana Torinese, Chianocco, Chieri, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Cumiana, Druento, Exilles, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Giaglione, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grugliasco, Inverso Pinasca, La Cassa, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mattie, Meana di Susa, Mombello di Torino, Mompantero, Moncalieri, Moncenisio, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Novalesa, Orbassano, Osasco, Osasio, Oulx, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pianezza, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Reano, Riva presso Chieri, Rivalta di Torino, Rivoli, Roletto, Rora', Rosta, Roure, Rubiana, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Didero, San Germano Chisone, San Gillio, San Giorio di Susa, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Scalenghe, Sestriere, Susa, Torino, Torre Pellice, Trana, Trofarello, Usseaux, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Venaus, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Volvera
TRIBUNALE DI VERBANIA

Ameno, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Arona, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Bognanco, Brovello-Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spoccia, Ceppo Morelli, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo-Orasso, Domodossola, Dormelletto, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Invorio, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Oleggio Castello, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Pallanzeno, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna

TRIBUNALE DI VERCELLI

Ailoche, Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Alfiano Natta, Alice Castello, Altavilla Monferrato, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Balzola, Bianze', Boccioleto, Borgo d'Ale, Borgo San Martino, Borgo Vercelli, Borgosesia, Bozzole, Breia, Buronzo, Calliano, Camagna Monferrato, Camino, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casale Monferrato, Casanova Elvo, Castelletto Merli, Cella Monte, Cellio, Cereseto, Cerrina Monferrato, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Coniolo, Conzano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crevacuore, Crova, Cuccaro Monferrato, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fubine, Gabiano, Gattinara, Ghislarengo, Giarole, Gifflenga, Grazzano Badoglio, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mirabello Monferrato, Mollia, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Moncrivello, Morano sul Po, Motta de' Conti, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olcenengo, Oldenico, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Palazzolo Vercellese, Penango, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rive, Roasio, Ronsecco, Rosignano Monferrato, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Sala Monferrato, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, San Giorgio Monferrato, Santhia', Scopa, Scopello, Serralunga di Crea, Serravalle Sesia, Solonghello, Sostegno, Stroppiana, Terruggia, Ticineto, Tonco, Treville, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Valmacca, Varallo, Vercelli, Vignale Monferrato, Villa del Bosco, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villarboit, Villata, Vocca

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

TRIBUNALE DI ROVERETO

Ala, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Drena, Dro, Folgaria, Isera, Ledro, Magasa, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Riva del Garda, RonzoChienis, Rovereto, Tenno, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Valvestino, Villa Lagarina, Volano

TRIBUNALE DI TRENTO

Albiano, Aldeno, Amblar, Andalo, Baselga di Pine', Bedollo, Bersone, Bieno, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Borgo Valsugana, Bosentino, Breguzzo, Bresimo, Brez, Brione, Caderzone Terme, Cagno', Calavino, Calceranica al Lago, Caldes, Caldonazzo, Campitello di Fassa, Campodenno, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Carzano, Castel Condino, Castelfondo, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavedine, Cavizzana, Cembra, Centa San Nicolo', Cimego, Cimone, Cinte Tesino, Cis, Civezzano, Cles, Cloz, Comano Terme, Commezzadura, Condino, Coredo, Croviana, Cunevo, Daiano, Dambel, Daone, Dare', Denno, Dimaro, Don, Dorsino, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Fiave', Fiera di Primiero, Fierozzo, Flavon, Fondo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Giustino, Grauno, Grigno, Grumes, Imer, Ivano-Fracena, Lardaro, Lasino, Lavarone, Lavis, Levico Terme, Lisignago, Livo, Lona-Lases, Luserna, Male', Malosco, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Molveno, Monclassico, Montagne, Nanno, Nave San Rocco, Novaledo, Ospedaletto, Ossana, Padergnone, Palu' del Fersina, Panchia', Peio, Pellizzano, Pelugo, Pergine Valsugana, Pieve di Bono, Pieve Tesino, Pinzolo, Pozza di Fassa, Praso, Predazzo, Preore, Prezzo, Rabbi, Ragoli, Revo', Romallo, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Roncone, Ronzone, Rovere' della Luna, Ruffre-Mendola, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Lorenzo in Banale, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Soraga, Sover, Spera, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Strembo, Strigno, Taio, Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Terlago, Terres, Terzolas, Tesero, Tione di Trento, Ton, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Trento, Tres, Tuenno, Valda, Valfloriana, Varena, Vattaro, Vermiglio, Vervo', Vezzano, Vignola-Falesina, Vigo di Fassa, Vigo Rendena, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Rendena, Zambana, Ziano di Fiemme, Zuclo

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

TRIBUNALE DI GORIZIA

Capriva del Friuli, Cormons, Doberdo' del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse

TRIBUNALE DI PORDENONE

Andreis, Annone Veneto, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Caorle, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Cinto Caomaggiore, Claut, Clauzetto, Concordia Sagittaria, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Fossalta di Portogruaro, Frisanco, Gruaro, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Portogruaro, Pramaggiore, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Quirino, San Stino di Livenza, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Teglio Veneto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola

TRIBUNALE DI TRIESTE

Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle-Dolina, Sgonico, Trieste

TRIBUNALE DI UDINE

Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenicco, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

TRIBUNALE DI BELLUNO

Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arsie', Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Castellavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Erto e Casso, Falcade, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolo' di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vas, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppe' di Cadore
TRIBUNALE DI PADOVA

Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arqua' Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carmignano di Brenta, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Legnaro, Limena, Loreggia, Masera' di Padova, Massanzago, Mestrino, Monselice, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolo', Pontelongo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero

TRIBUNALE DI ROVIGO

Adria, Ariano nel Polesine, Arqua' Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Baone, Barbona, Bergantino, Boara Pisani, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Cinto Euganeo, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Este, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Granze, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lozzo Atestino, Lusia, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Melara, Merlara, Montagnana, Occhiobello, Ospedaletto Euganeo, Papozze, Pernumia, Pettorazza Grimani, Piacenza d'Adige, Pincara, Polesella, Ponso, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Pozzonovo, Rosolina, Rovigo, Salara, Saletto, San Bellino, San Martino di Venezze, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, Vo'

TRIBUNALE DI TREVISO

Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansue', Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffole', Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco

TRIBUNALE DI VENEZIA

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fosso', Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Dona' di Piave, Santa Maria di Sala, Scorze', Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo

TRIBUNALE DI VERONA

Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Costermano, Dolce', Erbe', Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palu', Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Ronca', Ronco all'Adige, Roverchiara, Rovere' Veronese, Roveredo di Gua', Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sanguinetto, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorga', Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella

TRIBUNALE DI VICENZA

Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carre', Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Poj ana Maggiore, Posina, Pove del Grappa, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosa', Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zane', Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano.
(153) ((173))
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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° ottobre 1944 e' istituita temporaneamente nel comune di Orvieto una sede di Tribunale per la trattazione degli affari provenienti dalla circoscrizione territoriale delle preture di Orvieto, Citta' della Pieve e da Bolsena, con modifica delle tabelle di cui al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ".
Si riporta, di seguito, la menzionata variazione alla Tabella A:


SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Tribunale di Orvieto

Citta' delle Piave - Orvieto.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi - Castiglione del Lago - Citta' di Castello - Foligno - Gualdo Tadino - Gubbio - Perugia - Todi.

Tribunale di Terni

Amelia - Narni - Terni.




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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 321 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945.

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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

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AGGIORNAMENTO (17)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1946.

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AGGIORNAMENTO (23)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli uffici suddetti cominceranno a funzionare il 1° febbraio 1947".

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AGGIORNAMENTO (25)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 323 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1947.

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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, n. 398 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1947.

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AGGIORNAMENTO (28)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli uffici predetti cominceranno a funzionare il 15 novembre 1947".

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AGGIORNAMENTO (29)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 946 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1948.

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AGGIORNAMENTO (31)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1319 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 16 settembre 1947.

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AGGIORNAMENTO (33)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1633 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948.

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AGGIORNAMENTO (34)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1634 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948.

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AGGIORNAMENTO (37)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1700 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

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AGGIORNAMENTO (38)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1709 , nel modificare la Tabella A annessa al D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

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AGGIORNAMENTO (39)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1717 , nel modificare la Tabella A annessa al D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

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AGGIORNAMENTO (43)


Il D.Lgs. 23 aprile 1948, n. 564 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1948.

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AGGIORNAMENTO (57)


Il D.P.R. 30 aprile 1962, n. 986 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 15 gennaio 1963.

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AGGIORNAMENTO (64)


Il D.P.R. 26 ottobre 1964, n. 1360 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1965.

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AGGIORNAMENTO (69)


Il D.P.R. 23 dicembre 1967, n. 1274 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1968.

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AGGIORNAMENTO (70)


Il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1154 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 15 gennaio 1969.

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AGGIORNAMENTO (109)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (110a)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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AGGIORNAMENTO (147)


La L. 29 marzo 2012, n. 39 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d che "nel mandamento del giudice di pace di Novafeltria e' soppresso il comune di Montecopiolo" e (con l'art. 1, comma 1, lettera e che "nel mandamento del giudice di pace di Macerata Feltria e' inserito il comune di Montecopiolo".

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AGGIORNAMENTO (148)


Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (153)


Il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suindicato D.Lgs.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (159)


La L. 29 dicembre 2017, n. 222 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 non determinano effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato e' acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che "I procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi al giudice di pace di Citta' della Pieve sono attribuiti alla competenza del giudice di pace di Citta' della Pieve, Paciano e Piegaro".

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AGGIORNAMENTO (160)


Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 , nel modificare l' art. 10, comma 13 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 , ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 3, lettera a)) che "il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014 , limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e' prorogato al 1° gennaio 2022";
- (con l'art. 2, comma 3, lettera b)) che "il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014 , limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, e' prorogato al 1° gennaio 2022";
- (con l'art. 2, comma 3, lettera c)) che "il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014 , limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2022".

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AGGIORNAMENTO (164)


Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , nel modificare l' art. 10, comma 13 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 6) che "Il termine di cui all' articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 , limitatamente alle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2024".

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AGGIORNAMENTO (172)


Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 , nel modificare l' art. 10, comma 13 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 5) che "Il termine di cui all' articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 , limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2026".

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AGGIORNAMENTO (173)


Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Ordinamento giudiziario-Tabella B

TABELLA B

((TABELLA SOPPRESSA DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155))
((152))
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AGGIORNAMENTO (152)


Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 , nel modificare l'art. 11, comma 2, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che "A causa delle perduranti condizioni di inagibilita' delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 , sono prorogati di ulteriori tre anni".

Ordinamento giudiziario-Tabella C

TABELLA C

((TABELLA SOPPRESSA DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155))
((152))
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AGGIORNAMENTO (152)


Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 , nel modificare l'art. 11, comma 2, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che "A causa delle perduranti condizioni di inagibilita' delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 , sono prorogati di ulteriori tre anni".

Ordinamento giudiziario-Tabella D

TABELLA D

Circoli di Corte di Assise.





CORTE di appello di Ancona


Sezione 1ª | Ancona | Ancona
2ª | Macerata | Ascoli Piceno, Camerino, Fermo, | | Macerata
3ª | Pesaro | Pesaro e Urbino

Corte di appello di Bari


Sezione 1ª | Bari | Bari
2ª | Foggia | Foggia - Lucera - Trani

(33)
Corte di appello di Bologna


Sezione 1ª | Bologna | Bologna
2ª | Ferrara | Ferrara
3ª | Forli' | Forli'
4ª | Modena | Modena
5ª | Parma | Parma
6ª | Piacenza | Piacenza
7ª | Ravenna | Ravenna
8ª | Reggio Emilia | Emilia Reggio Emilia

Corte di appello di Brescia


Sezione 1ª | Brescia | Brescia
2ª | Bergamo | Bergamo
3ª | Cremona | Cremona - Crema
4ª | Mantova | Mantova

(37)

Corte di appello di Cagliari


Sezione 1ª | Cagliari | Cagliari, Lanusei, Oristano
2ª | Sassari | Nuoro, Sassari, Tempio Pausania

((Corte di appello di Caltanissetta))
((Sezione unica | Caltanissetta | Caltanissetta, Enna, Nicosia.))

Corte di appello di Catania


Sezione 1ª | Catania | Caltagirone, Catania
2ª | Siracusa | Modica, Ragusa, Siracusa

Corte di appello di Catanzaro


Sezione 1ª | Catanzaro | Catanzaro, Crotone, Nicastro,
| | Vibo Valentia
2ª | Cosenza | Castrovillari, Cosenza,
| | Rossano
3ª | Reggio Calabria | Reggio Calabria
4ª | Palmi | Palmi, Locri

(25)

Corte di appello di Firenze


Sezione 1ª | Firenze | Firenze, Pistoia
2ª | Arezzo | Arezzo
3ª | Grosseto | Grosseto
4ª | Livorno | Livorno
5ª | Lucca | Lucca
6ª | Pisa | Pisa
7ª | Siena | Montepulciano, Siena

Corte di appello di Genova


Sezione 1ª | Genova | Chiavari - Genova
Id. 2ª | Massa | Massa
Id. 3ª | Imperia | Imperia - San Remo
Id. 4ª | Savona | Savona
Id. 5ª | La Spezia | La Spezia

(23)

Corte di appello di L'Aquila


Sezione 1ª | L'Aquila | L'Aquila, Avezzano, Sulmona
2ª | Chieti | Chieti, Pescara
3ª | Lanciano | Lanciano
4ª | Teramo | Teramo

Corte di appello di Lecce


Sezione unica | Lecce | Brindisi - Lecce - Taranto

(33)

Corte di appello di Messina


Sezione | Messina | Messina, Mistretta, Patti
unica | |

(25)

Corte di appello di Milano


Sezione 1ª | Milano | Busto Arsizio, Lodi, Milano,
| | Monza, Varese
2ª | Como | Como, Lecco
3ª | Pavia | Pavia, Vigevano, Voghera
4ª | Sondrio | Sondrio

(37)
Corte di appello di Napoli


Sezione 1ª | Napoli | Napoli
Id. 2ª | Napoli | Napoli
Id. 3ª | Avellino | Avellino - Ariano Irpino -
| | S. Angelo dei Lombardi
Id. 4ª | Benevento | Benevento
Id. 5ª | Campobasso | Campobasso - Isernia - Larino
Id. 6ª | Salerno | Salerno - Vallo della Lucania
Id. 7ª | S. Maria C. V. | S. Maria C.V.

(23)

Corte di appello di Palermo


((Sezione 1ª | Palermo | Palermo, Termini Imerese 2ª | Palermo | Palermo, Termini Imerese 3ª | Agrigento | Agrigento, Sciacca 4ª | Agrigento | Agrigento, Sciacca 5ª | Trapani | Trapani))

Corte di appello di Perugia


Sezione 1ª | Perugia | Perugia
2ª | Terni | Orvieto (sede temporanea) -
| | Spoleto - Terni


Corte di appello di Potenza


Sezione unica| Potenza | Lagonegro - Matera - Melfi -
| | Potenza - Sala Consilina

(23)

Corte di appello di Roma


Sezione 1ª | Roma | Rieti - Roma
2ª | Roma | Rieti - Roma
3ª | Roma | Rieti - Roma
4ª | Cassino | Cassino
5ª | Frosinone | Frosinone - Velletri
6ª | Viterbo | Viterbo
7ª | Latina | Latina

Corte di appello di Torino


((Sezione 1ª | Torino | Pinerolo, Torino 2ª | Alessandria | Acqui, Alessandria, Tortona 3ª | Aosta | Aosta 4ª | Asti | Asti 5ª | Casale Monferrato| Casale Monferrato 6ª | Cuneo | Alba, Cuneo, Mondovi', Saluzzo 7ª | Ivrea | Ivrea 8ª | Novara | Biella, Novara, Verbania, | | Vercelli))

(37)

Corte di appello di Trento


Sezione 1ª | Bolzano | Bolzano
2ª | Trento | Rovereto - Trento

(34)

Corte di appello di Trieste


Sezione 1ª | Trieste | Capodistria, Trieste
2ª | Fiume | Fiume, Zara
3ª | Pola | Pola
4ª | Udine | Pordenone, Tolmezzo, Udine

(31)

Corte di appello di Venezia


Sezione 1ª | Venezia | Venezia - Gorizia
2ª | Belluno | Belluno
3ª | Padova | Padova
4ª | Rovigo | Rovigo
5ª | Treviso | Treviso
6ª | Udine | Pordenone Tolmezzo - Udine
7ª | Verona | Venezia
8ª | Vicenza | Vicenza


(28) (31) (34)

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
Grandi

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Sezione in funzione di Corte di assise Sede di normale convocazione della Corte di assise Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise
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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

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AGGIORNAMENTO (17)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1946.

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AGGIORNAMENTO (23)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli uffici suddetti cominceranno a funzionare il 1° febbraio 1947".

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AGGIORNAMENTO (25)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 323 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1947.

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AGGIORNAMENTO (28)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli uffici predetti cominceranno a funzionare il 15 novembre 1947".

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AGGIORNAMENTO (31)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1319 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il Tribunale di Gorizia e' aggregato alla Corte di appello di Venezia; la Pretura di Monfalcone e' aggregata al Tribunale di Gorizia ed il comune di Grado e' aggregato alla Pretura di Monfalcone, conservando la sede distaccata di pretura". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 16 settembre 1947.

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AGGIORNAMENTO (33)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1633 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948.

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AGGIORNAMENTO (34)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1634 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1948.

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AGGIORNAMENTO (37)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1700 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

Ordinamento giudiziario-Tabella E

Tabella E

Sedi di Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche.


1° - Cagliari 5° - Palermo
2° - Firenze 6° - Roma
3° - Milano 7° - Torino
4° - Napoli 8° - Venezia


Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Ordinamento giudiziario-Tabella F

Tabella F

Personale della Magistratura Giudiziaria
(Gruppo A)


Grado N. dei posti - -
1° - Primo presidente della Corte Suprema di cassazione 1

2° - procuratore generale presso la Corte Suprema
di cassazione - Presidente del Tribunale superiore
delle acque pubbliche: 2

3° - Presidenti di Sezione ed avvocato generale di Cor-
te Suprema di cassazione. 58
Primi presidenti e procuratori generali di Corte
di appello

4° - Consiglieri e sostituti procuratori generali di
Corte Suprema di cassazione 251

|Consiglieri e sostituti procuratori generali di
5° |Corte di appello ((1140)) |Primi Pretori ((130))
6° |Giudici, sostituti procuratori della Repubblica e
7° | aggiunti giudiziari 1852

8° |
9° |Pretori e aggiunti giudiziari 1189

10° |
|Uditori giudiziari 350
11° |

----
Totale.. 4973
----

Il Ministro per la grazia e giustizia GRASSI
Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO


(34) (44)

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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

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AGGIORNAMENTO (34)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1634 , nel modificare la Tabella E annessa al D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1633 , che a sua volta modifica la Tabella E annessa al D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 4) che la presente modifica ha efficacia dal 1 gennaio 1948.

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AGGIORNAMENTO (44)


Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 656 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 giugno 1948.

Ordinamento giudiziario-Tabella G

Tabella G

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto alla Corte Suprema di Cassazione.


((Primo presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. 1 Presidenti di Sezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 13 Consiglieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 89 Procuratore generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1 Avvocato generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1 Sostituti procuratori generali . . . . . . . . . . . . . . . . n. 19 Il Ministro per la grazia e giustizia GRASSI Il Ministro per il tesoro DEL VECCHIO))

Ordinamento giudiziario-Tabella H

Tabella H

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto alle Corti di Appello.





(10) (17) (23) (25) (28) (33) (34) (37) ((44))

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'ltalia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL



=====================================================================
| | Magistrati | Pubblico
| | giudicanti | Ministero
| |----------------------------------------
NUME-| |Primi |Presi-|Consi-|Procu-|Avvo-|Sosti-
RO | SEDI |Presi-|denti |glieri|ratori|cati |tuti
D'OR-| |denti |di se-| |Gene- |Gene-|Procu-
DINE | | |zione | |rali |rali |ratori
| | | | |del Re| |Gene-
| | | | |Impe- | |rali
| | | | |ratore| |
---------------------------------------------------------------------
1 |Ancona................| 1| 2| 9| 1| -| 2
2 |Bari..................| 1| 5| 19| 1| -| 3
3 |Bologna ..............| 1| 4|((24))| 1| 1| 5
4 |Brescia...............| 1| 3| 16| 1| -| 3
5 |Cagliari .............| 1| 3| 14| 1| -| 3
|((Caltanissetta.......| 1| 3| 9| 1| -| 3))
6 |Catania ..............| 1| 4| 19| 1| -| 5
7 |Catanzaro ............| 1| 6| 18| 1| ((-|)) 5
8 |Firenze ..............| 1| 4| 18| 1| 1| 5
9 |Genova ...............| 1| 6| 30| 1| 1| 6
10 |L'Aquila .............| 1| 2| ((10|)) 1| -| 2
|Lecce | 1| 2| 10| 1| -| 2
11 |Messina ..............| 1| 3| 14| 1| -| 4
12 |Milano ...............| 1| 10| 54| 1| 1| 9
13 |Napoli ...............| 1| 16| 69| 1| 1| 16
14 |Palermo ..............| 1| 10| ((31|)) 1| 1| ((8))
|Perugia | 1| 2| 8| 1| -| 2
|Potenza | 1| 2| 8| 1| -| 2
15 |Roma .................| 1| 12| 61| 1| 1| 14
|Trento | 1| 2| 8| 1| -| 2
16 |Torino ...............| 1| 7|((32))| 1| 1| 7
17 |Trieste ..............| -| -| -| -| -| -
18 |Venezia ..............| 1| 7| 23| 1| 1| 5
1 |Sezione Caltanissetta | -| 1| 6| -| 1| 1
2 | » Fiume ...........| -| -| -| -| -| -
3 | » Lecce ...........| -| 1| 8| -| 1| 2
4 | »
5 | »
6 | » Trento ..........| -| 1| 7| -| 1| 2
|----------------------------------------
Totali...| 21| 115| ((527|)) 21| ((12| 118))
---------------

AGGIORNAMENTO (10)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

---------------

AGGIORNAMENTO (17)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 225 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1946.

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AGGIORNAMENTO (23)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° febbraio 1947.

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AGGIORNAMENTO (25)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 323 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1947.

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AGGIORNAMENTO (28)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 1947.

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AGGIORNAMENTO (33)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1633 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che le presenti modifiche hanno efficacia dal 1° gennaio 1948.

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AGGIORNAMENTO (34)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1634 , nel modificare la Tabella G annessa al D.Lgs. Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 4) che le presenti modifiche hanno efficacia dal 1° gennaio 1948.

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AGGIORNAMENTO (37)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1700 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

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AGGIORNAMENTO (44)


Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 565 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 giugno 1948.

Ordinamento giudiziario-Tabella I

Tabella I

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto ai Tribunali.




(17) (23) (25) (28) (37)

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL



=====================================================================
| | Magistrati giudicanti | Pubbl. Ministero
| |------------------------------------------------
NUME-| |Presi-|Presi-|Consi- |Giu-|Procu-|Procu-|Sost.
RO | SEDI |denti |denti |glieri |dici|ratori|ratori|Procur.
D'OR-| | |Sezio-|istrut-| |del Re|agg. |del Re
DINE | | |ne |tori | |Impe- |del Re|Impera-
| | | | | |ratore|Impe- |tore
| | | | | | |ratore|
---------------------------------------------------------------------
|Acqui | 1| -| -| 4| 1| -| 1
1 |Agrigento | 1| 1| -| 12| 1| -| 3
2 |Alba | 1| -| -| 5| 1| -| 1
3 |Alessandria | 1| -| -| 8| 1| -| 1
4 |Ancona | 1| 1| -| ((9|)) 1| -| 3
5 |Aosta | 1| -| -| 3| 1| -| -
6 |Apuania | 1| -| -| ((5|)) 1| -| 1
7 |Arezzo | 1| -| -| 5| 1| -| 2
8 |Ariano Irpino | 1| -| -| 4| 1| -| 1
9 |Ascoli Piceno | 1| -| -| 4| 1| -| 1
10 |Asti | 1| -| -| ((4|)) 1| -| l
11 |Avellino | 1| 1| -| 10| 1| -| 2
12 |Avezzano | 1| -| -| 6| 1| -| 1
13 |Bari | 1| 3| -| 26| 1| -| 6
|Bassano del | | | | | | |
| Grappa | 1| -| -| 4| 1| -| 1
14 |Belluno | 1| -| -| 4| 1| -| 1
15 |Benevento | 1| 1| -| 12| 1| -| 3
16 |Bergamo | 1| 1| -| 10| 1| -| 2
17 |Biella | 1| ((1|)) -| ((6|)) 1| -| 1
18 |Bologna | l| 3| 1| 27| 1| 1| 5
19 |Bolzano | 1| 2| -| 11| 1| -| 2
20 |Brescia | 1| 2| -| 15| 1| -| 4
21 |Brindisi | 1| 1| -| 8| 1| -| 2
22 |Busto Arsizio | 1| -| -| 7| 1| -| 1
23 |Cagliari | 1| 2| -| 16| 1| -| 5
24 |Caltagirone | 1| -| -| 5| 1| -| 1
25 |Caltanissetta | 1| 1| -| 10| 1| -| 3
26 |Camerino | 1| -| -| 2| 1| -| -
27 |Campobasso | 1| -| -| 6| 1| -| 1
28 |Capodistria | -| -| -| -| -| -| -
29 |Casale | 1| -| -| 4| 1| -| 1
30 |Cassino | 1| 1| -| 7| 1| -| 1
31 |Castrovillari | 1| -| -| 4| 1| -| 1
32 |Catania | 1| 5| 1| 27| 1| -| 6
33 |Catanzaro | 1| 1| -| 11| 1| -| 3
|Chiavari | 1| -| -| 5| 1| -| 1
34 |Chieti | 1| -| -| 6| 1| -| 1
35 |Como | 1| -| -| 7| 1| -| 1
36 |Cosenza | 1| 1| -| 11| 1| -| 3
|Crema | 1| -| -| 4| 1| -| 1
37 |Cremona | 1| -| -| 6| 1| -| 1
|Crotone | 1| -| -| 5| 1| -| 1
38 |Cuneo | 1| ((-|)) -| ((7|)) 1| -| ((1))
39 |Enna | 1| -| -| 5| 1| -| 1
40 |Fermo | 1| -| -| 3| 1| -| 1
41 |Ferrara | 1| -| -| 7| 1| -| 2
42 |Firenze | 1| 3| 1| 25| 1| 1| 8
43 |Fiume | -| -| -| -| -| -| -
44 |Foggia | 1| 2| -| 16| 1| -| 4
45 |Forli' | 1| 1| -| 8| 1| -| 2
46 |Frosinone | 1| -| -| 6| 1| -| 1
47 |Genova | 1| 8| 1| 53| 1| 1| 8
48 |Gorizia | 1| -| -| ((7|)) 1| -| 2
49 |Grosseto | 1| -| -| 6| 1| -| 1
50 |Imperia | 1| -| -| 3| 1| -| 1
51 |Isernia | 1| -| -| 4| 1| -| 1
52 |Ivrea | 1| -| -| 3| 1| -| -
53 |Lagonegro | 1| -| -| 4| 1| -| 1
54 |Lanciano | 1| -| -| 5| 1| -| 1
55 |L'Aquila | 1| -| -| 7| 1| -| 1
56 |Lanusei | 1| -| -| 3| 1| -| -
57 |Larino | 1| -| -| 4| 1| -| 1
58 |La Spezia | 1| 1| -| ((7|)) 1| -| 2
59 |Lecce | 1| 2| -| 17| 1| -| 5
60 |Lecco | 1| -| -| 4| 1| -| 1
61 |Littoria | 1| -| -| 7| 1| -| 1
62 |Livorno | 1| 1| -| 9| 1| -| 2
63 |Locri | 1| -| -| 8| 1| -| 1
64 |Lodi | 1| -| -| 3| 1| -| 1
65 |Lucca | 1| -| -| 9| 1| -| 2
66 |Lucera | 1| -| -| 8| 1| -| 2
67 |Macerata | 1| -| -| 5| 1| -| 1
68 |Mantova | 1| -| -| 8| 1| -| 2
69 |Matera | 1| -| -| 4| 1| -| 1
70 |Melfi | 1| -| -| 4| 1| -| 1
71 |Messina | 1| 3| -| 20| 1| -| 4
72 |Milano | 1| 14| 1| 97| 1| 1| 18
|Mistretta | 1| -| -| 4| 1| -| 1
73 |Modena | 1| 1| -| 8| 1| -| 2
74 |Modica | 1| -| -| 5| 1| -| -
|Mondovi' | 1| -| -| 4| 1| -| 1
75 |Montepulciano | 1| -| -| ((3|)) 1| -| -
76 |Monza | 1| -| -| 7| 1| -| 1
77 |Napoli | 1| 17| 1| 87| 1| 1| 20
78 |Nicastro | 1| -| -| 5| 1| -| 1
79 |Nicosia | 1| -| -| 3| 1| -| 1
80 |Novara | 1| -| -| 6| 1| -| 1
81 |Nuoro | 1| -| -| 5| 1| -| 2
82 |Oristano | 1| -| -| 6| 1| -| 1
|Orvieto | 1| -| -| 3| 1| -| 1
83 |Padova | 1| 2| -| 13| 1| -| 3
84 |Palermo | 1| 7| 1| 36| 1| 1| 11
85 |Palmi | 1| -| -| 8| 1| -| 2
86 |Parma | 1| 1| -| 9| 1| -| 2
87 |Patti | 1| -| -| 4| 1| -| 1
88 |Pavia | 1| 1| -| 8| 1| -| 2
89 |Perugia | 1| 1| -| 10| 1| -| 2
90 |Pesaro | 1| -| -| 3| 1| -| 1
91 |Pescara | 1| -| -| 7| 1| -| 1
92 |Piacenza | 1| -| -| 8| 1| -| 2
|Pinerolo | 1| -| -| 4| 1| -| 1
93 |Pisa | 1| -| -| 6| 1| -| 2
94 |Pistoia | 1| -| -| 5| 1| -| 1
95 |Pola | -| -| -| -| -| -| -
96 |Pordenone | 1| -| -| 4| 1| -| 1
97 |Potenza | 1| -| -| 6| 1| -| 2
98 |Ragusa | 1| -| -| 5| 1| -| 1
99 |Ravenna | 1| -| -| 6| 1| -| 2
100 |Reggio | 1| 1| -| 12| 1| -| 2
|Calabria | | | | | | |
101 |Reggio Emilia | 1| -| -| 7| 1| -| 2
102 |Rieti | 1| -| -| 6| 1| -| 1
103 |Roma | 1| 16| 1| 99| 1| 1| 25
104 |Rossano | 1| -| -| 4| 1| -| -
105 |Rovigo | 1| -| -| 3| 1| -| 1
106 |Rovereto | 1| -| -| 3| 1| -| 1
|Sala Consilina| 1| -| -| 3| 1| -| 1
107 |Salerno | 1| 3| -| 19| 1| -| 4
((|Saluzzo | 1| -| -| 4| 1| -| 1))
|San Remo | 1| -| -| 5| 1| -| 1
108 |Sant'Angelo | 1| -| -| 4| 1| -| 1
|dei Lombardi | | | | | | |
109 |Santa Maria | 1| 3| -|((22|)) 1| -| 6
|Capua Vetere | | | | | | |
110 |Sassari | 1| 1| -| 10| 1| -| 3
111 |Savona | 1| -| -| 8| 1| -| 1
112 |Sciacca | 1| -| -| 5| 1| -| 1
113 |Siena | 1| -| -| 3| 1| -| 1
114 |Siracusa | 1| 1| -| 12| 1| -| 2
115 |Sondrio | 1| -| -| 4| 1| -| -
116 |Spoleto | 1| -| -| 3| 1| -| -
117 |Sulmona | 1| -| -| 5| 1| -| -
118 |Taranto | 1| 2| -| 14| 1| -| 4
119 |Tempio | 1| -| -| 3| 1| -| -
120 |Teramo | 1| -| -| 7| 1| -| 1
121 |Termini | 1| -| -| 8| 1| -| 1
|Imerese | | | | | | |
122 |Terni | 1| -| -| 5| 1| -| 1
123 |Tolmezzo | 1| -| -| ((3|)) 1| -| -
124 |Torino | 1| 8| 1| 48| 1| 1| 11
|Tortona | 1| -| -| ((3|)) 1| -| 1
125 |Trani | 1| ((2|)) -|((13|)) 1| -| 3
126 |Trapani | 1| 2| -| 12| 1| -| 4
127 |Trento | 1| 1| -| 9| 1| -| 2
128 |Treviso | 1| -| -| 9| 1| -| 2
129 |Trieste | -| -| -| -| -| -| -
130 |Udine | 1| -| -| 8| 1| -| 2
131 |Urbino | 1| -| -| ((3|)) 1| -| -
|Vallo della | | | | | | |
|Lucania | 1| -| -| ((4|)) 1| -| 1
132 |Varese | 1| -| -| 6| 1| -| 1
|Vasto | 1| -| -| 4| 1| -| 1
133 |Velletri | 1| -| -| 8| 1| -| 2
134 |Venezia | 1| 2| 1| 17| 1| 1| 3
135 |Verbania | 1| -| -| 5| 1| -| 1
136 |Vercelli | 1| -| -| 5| 1| -| 1
137 |Verona | 1| 2| -| 11| 1| -| 3
138 |Vibo Valentia | 1| -| -| 5| 1| -| 1
139 |Vicenza | 1| 1| -| 7| 1| -| 2
140 |Vigevano | 1| -| -| 4| 1| -| -
141 |Viterbo | 1| -| -| 6| 1| -| 1
|Voghera | 1| -| -| 4| 1| -| 1
142 |Zara | -| -| -| -| -| -| -
|------------------------------------------------
TOTALI| ((153| 142|)) 10|1491| ((153|)) 10| 331
---------------

AGGIORNAMENTO (17)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 225 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1946.

---------------

AGGIORNAMENTO (23)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 64 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° febbraio 1947.

---------------

AGGIORNAMENTO (25)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 323 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1947.

---------------

AGGIORNAMENTO (28)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 1947.

---------------

AGGIORNAMENTO (37)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1700 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

Ordinamento giudiziario-Tabella L

Tabella L

Tribunali ai quali sono addetti Presidenti e Procuratori del Re Imperatore di grado IV, Consiglieri istruttori e Procuratori aggiunti del Re Imperatore di grado V.


((==================================================================== | MAGISTRATI DI CORTE | MAGISTRATI DI CORTE | DI CASSAZIONE | D'APPELLO ===================================================================== |Presidente| Procuratore |Consigliere| Procuratori SEDI | | della |istruttore | aggiunti | | Repubblica | | della | | | | Repubblica --------------------------------------------------------------------- Bari | 1| 1| 1| 1 Bologna | 1| 1| 1| 1 Catania | 1| 1| 1| 1 Firenze | 1| 1| 1| 1 Genova | 1| 1| 1| 2 Milano | 1| 1| 1| 2 Napoli | 1| 1| 1| 2 Palermo | 1| 1| 1| 2 Roma | 1| 1| 1| 2 Torino | 1| 1| 1| 2 Trieste | 1| 1| 1| 1 Venezia | 1| 1| 1| 1 |-------------------------------------------------- Totali| 12| 12| 12| 18 Visto, il Ministro per la grazia e giustizia Bosco))
--------------

AGGIORNAMENTO (51)


La L. 23 maggio 1956, n. 490 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente legge avra' completa attuazione entro 90 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Ordinamento giudiziario-Tabella M

Tabella M

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE






(9) (28) (38) (39) ((43))


Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

N. d'ordine SEDI Primi Pretori Pretori e Aggiunti giudiziari Uditori Vice Pretori
1 Abbazia - - -
2 Abbiategrasso - 1 -
3 Accadia - 1 -
4 Acerenza - 1 -
5 Acerra - 1 -
6 Acireale - 1 -
7 Acquapendente - 1 -
8 Acquaviva delle Fonti - 1 -
9 Acqui 1 1 -
10 Acri - 1 -
11 Adrano - 1 -
12 Adria - 1 1
13 Afragola 1 1 1
14 Agira - 1 -
15 Agnone - 1 -
16 Agordo - 1 -
17 Agrigento 1 1 -
18 Aidone - 1 -
19 Aidussina -
((-))
-
((Aiello Calabro - 1 -))
20 Airola - 1 -
21 Alatri - 1 -
22 Alba 1 1 -
23 Albano Laziale 1 1 -
24 Albenga - 1 -
25 Albona - 1 -
26 Alcamo - 1 -
27 Ales - 1 -
28 Alessandria 1 3 -
29 Alessano - 1 -
30 Alghero - 1 -
31 Ali' - 1 -
32 Alia - 1 -
33 Almenno S. Salvatore - 1 -
34 Altamura - 1 -
35 Alvito - 1 -
36 Amalfi - 1 -
37 Amandola - 1 -
38 Amantea - 1 -
39 Amatrice - 1 -
40 Amelia - 1 -
41 Ampezzo - 1 -
42 Anagni - 1 -
43 Ancona 1
((3))
2
44 Andria - 2 1
45 Aosta 1 - -
46 Apricena - 1 -
47 Apuania (Carrara) 1 1 -
48 Apuania (Massa) 1 1 1
49 Aragona - 1 -
50 Arbatax di Tortoli' - 1 -
51 Arce - 1 -
52 Arcidosso - 1 -
53 Ardore - 1 -
54 Arena - 1 -
55 Arezzo 1 1 1
56 Argenta - 1 -
57 Ariano Irpino 1 1 -
58 Arienzo San Felice - 1 -
59 Arona - 1 -
60 Arsoli - 1 -
61 Arzignano - 1 -
62 Asciano - 1 -
63 Ascoli Piceno 1 1 1
64 Ascoli Satriano - 1 -
65 Asiago - 1 -
66 Asola - 1 -
67 Asolo - 1 -
68 Asssi - 1 -
69 Asti 1 2 -
70 Atessa - 1 -
71 Atina - 1 -
72 Atri - 1 -
73 Augusta - 1 -
74 Aulla - 1 -
75 Avellino 1 4 1
76 Aversa 1 1 1
77 Avezzano 1 - 1
78 Avigliana - 1 -
79 Avigliano - 1 -
80 Avola - 1 -
81 Badolato - 1 -
82 Bagheria - 1 -
83 Bagnara Calabra - 1 -
84 Bagno di Romagna - 1 -
85 Barcellona Pozzo di Cotto - 2 -
86 Bardi - 1 -
87 Bari 3 6 3
88 Barisciano - 1 -
89 Barletta 1 1 -
90 Barra 1 1 -
91 Barrafranca - 1 -
92 Bassano del Grappa - 1 -
93 Bella - 1 -
94 Bellano - 1 -
95 Belluno 1 - 1
96 Belpasso - 1 -
97 Belvedere Marittimo - 1 -
98 Benevento 1 3 -
99 Bergamo 1 3 2
100 Bettola - 1 -
((Bancavilla - 1 -))
101 Bianco - 1 -
102 Bibbiena - 1 -
103 Biccari - 1 -
104 Biella 1 2 2
105 Bisacquino - 1 -
106 Bisceglie - 1 -
107 Bisenti - 1 -
108 Bitonto - 1 -
109 Bitti - 1 -
110 Bivona - 1 -
111 Bobbio - 1 -
112 Boiano - 1 -
113 Bologna 3 6 4
114 Bolzano 1 4 -
115 Bonefro - 1 -
116 Bono - 1 -
117 Bonorva - 1 -
118 Borbona - 1 -
119 Bordighera 1 - -
120 Borgia - 1 -
121 Borgo - 1 -
122 Borgo a Mozzano - 1 -
123 Borgocollefegato - 1 -
124 Borgomanero - 1 -
125 Borgonovo Val Tidone - 1 -
126 Borgo San Dalmazzo - 1 -
127 Borgo San Lorenzo - 1 -
128 Borgo Val di Taro - 1 -
129 Bormio - 1 -
130 Bosa - 1 -
131 Bova - 1 -
132 Bovino - 1 -
133 Bozzolo - 1 -
134 Bra' - 1 -
135 Bracciano - 1 -
136 Breno - 1 -
137 Brescia 2 3 -
138 Bressanone 1 1 -
139 Brienza - 1 -
140 Brindisi 1 1 -
141 Bronte - 1 -
142 Brunico - 1 -
143 Buccino - 1 -
144 Budrio - 1 -
145 Buie d'Istria -
((-))
-
146 Busachi - 1 -
147 Busto Arsizio 1 1 1
148 Butera - 1 -
149 Caccamo - 1 -
150 Cagli - 1 -
151 Cagliari 2 3 2
152 Cairo Montenotte - 1 -
153 Calabritto - 1 -
154 Calangianus - 1 -
155 Calatafimi - 1 -
156 Caldaro - 1 -
157 Calitri - 1 -
158 Caltagirone 1 1 -
159 Caltanissetta 1 2 1
160 Calvello - 1 -
161 Camerino 1 - -
162 Camerota - 1 -
163 Cammarata - 1 -
164 Campana - 1 -
165 Campi Salentino - 1 -
166 Campli - 1 -
167 Campobasso 1 2 -
168 Camporgiano - 1 -
169 Camposampiero - 1 -
170 Canale - 1 -
171 Canale d'Isonzo -
((-))
-
172 Canelli - 1 -
173 Canicatti' - 1 -
174 Canosa di Puglia - 1 -
175 Cantalupo nel Sannio - 1 -
176 Capaccio - 1 -
177 Capestrano - 1 -
178 Capodistria - - -
179 Capracotta - 1 -
180 Capri - 1 -
181 Capriati al Volturno - 1 -
182 Caprino Veronese - 1 -
183 Capua 1 1 1
184 Caramanico - 1 -
((Carbonia - 2 -))
185 Cariati - 1 -
186 Carini - 1 -
187 Carinola - 1 -
188 Carovilli - 1 -
189 Carpi - 1 -
190 Carru' - 1 -
191 Carsoli - 1 -
192 Casacalenda - 1 -
193 Casalbordino - 1 -
194 Casale Monferrato 1 1 -
195 Casalmaggiore - 1 -
196 Casamassima - 1 -
197 Cesarano - 1 -
((Cascia - 1 -))
198 Cascina - 1 -
199 Caserta 1 1 -
200 Casoli - 1 -
201 Casoria - 1 -
202 Cassano al Jonio - 1 -
203 Cassano d'Adda - 1 -
204 Cassino 1 1 1
205 Casteggio - 1 -
206 Castelbaronia - 1 -
207 Castelbuono - 1 -
208 Castel Di Sangro - 1 -
209 Castelfiorentino - 1 -
210 Castelfranco Veneto - 1 -
211 Castellabate - 1 -
212 Castellammare del Golfo - 1 -
213 Castellammare di Stabia 1 1 -
214 Castellarquato - 1 -
215 Castelnuovo ne' Monti - 1 -
216 Castelnuovo della Daunia - 1 -
217 Castelnuovo di Garfagnana - 1 -
218 Castelnuovo di Porto - 1 -
219 Castel San Vincenzo - 1 -
220 Castel Termini - 1 -
221 Castelvecchio Subequo - 1 -
222 Castelvetrano 1 1 -
223 Castiglione dei Popoli - 1 -
224 Castiglione del Lago - 1 -
225 Castiglione delle Stiviere - 1 -
226 Castiglione Messer Marino - 1 -
227 Castropignano - 1 -
228 Castrovillari 1 - -
229 Catania 2 7 3
230 Catanzaro 1 2 -
231 Catignano - 1 -
232 Cattolica Eraclea - 1 -
233 Caulonia - 1 -
234 Cava dei Tirreni - 1 -
235 Cavalese - 1 -
236 Cavarzere - 1 -
237 Cavour - 1 -
238 Ceccano - 1 -
239 Cecina - 1 -
240 Cefalu' - 1 -
241 Celano - 1 -
242 Celenza sul Trigno - 1 -
243 Cento - 1 -
244 Centuripe - 1 -
245 Cerignola - 2 -
246 Cerreto Sannita - 1 -
((Cervaro - 1 -))
247 Cervignano del Friuli - 1 -
248 Cervinara - 1 -
249 Cesena 1 1 1
250 Cetraro - 1 -
251 Ceva - 1 -
252 Cherso -
((-))
-
253 Chiaramonte Gulfi - 1 -
254 Chiaravalle Centrale - 1 -
255 Chiari - 1 -
256 Chiaromonte - 1 -
257 Chiavari 1 1 -
258 Chiavenna - 1 -
259 Chieri - 1 -
260 Chieti 1 1 1
261 Chioggia - 1 -
262 Chiusa - 1 -
263 Chiusano San Domenico - 1 -
264 Chivasso - 1 -
265 Cicciano - 1 -
266 Ciminna - 1 -
267 Cingoli - 1 -
268 Cinquefrondi - 1 -
269 Cirie' - 1 -
270 Ciro' - 1 -
271 Cittadella - 1 -
272 Citta' della Pieve - 1 -
273 Citta' di Castello - 1 -
274 Cittaducale - 1 -
275 Cittanova - 1 -
276 Citta' Sant'Angelo - 1 -
277 Cividale del Friuli 1 1 -
278 Civitacampomarano - 1 -
279 Civitacastellana - 1 -
280 Civitanova Marche - 1 -
281 Civitavecchia 1 1 1
282 Civitella del Tronto - 1 -
283 Civitella Roveto - 1 -
284 Cles - 1 -
285 Clusone - 1 -
286 Codigoro - 1 -
287 Codogno - 1 -
288 Codroipo - 1 -
289 Colle Sannita - 1 -
290 Collesano - 1 -
291 Comacchio - 1 -
292 Comeno - - -
293 Comiso - 1 -
294 Como 1 4 2
295 Conegliano -
((2))

((-))
296 Copparo - 1 -
297 Corato - 1 -
298 Corigliano Calabro - 1 -
299 Corleone - 1 -
300 Cormons - 1 -
301 Correggio - 1 -
302 Corteolona - 1 -
303 Cortina d'Ampezzo - 1 -
304 Cortona - 1 -
305 Cosenza 1 2 1
306 Crema - 1 1
307 Cremona 1 1 1
308 Cropalati - 1 -
309 Cropani - 1 -
310 Crotone - 1 -
311 Cuglieri - 1 -
312 Cuneo 1 1 -
313 Cuorgne' - 1 -
314 Davoli - 1 -
315 Decimomannu - 1 -
316 Deliceto - 1 -
317 Demonte - 1 -
318 Desio 1 1 -
319 Dignano d'Istria -
((-))
-
Dogliani - 1 -
320 Dolo - 1 -
321 Domodossola - 1 -
322 Donas - 1 -
323 Dorgali - 1 -
324 Dronero - 1 -
325 Eboli - 1 -
326 Egna - 1 -
327 Empoli - 1 -
328 Enna 1 - -
329 Erba - 1 1
330 Erice - 1 -
331 Este - 1 -
332 Fabriano - 1 -
333 Faenza - 1 1
334 Fano - 1 -
335 Fara in Sabina - 1 -
336 Fasano - 1 -
337 Favara - 1 -
338 Feltro - 1 -
339 Ferentino - 1 -
340 Ferla - 1 -
341 Fermo 1 - 1
342 Ferrandina - 1 -
343 Ferrara 1 2 2
344 Ficarolo - 1 -
345 Fidenza - 1 -
346 Filadelfia - 1 -
347 Finale Ligure - 1 -
348 Finale nell'Emilia - 1 -
349 Fiorenzuola d'Arda - 1 -
350 Firenze 3 6 4
351 Fiume - - -
352 Fivizzano - 1 -
353 Floridia - 1 -
354 Fluminimaggiore -
((-))
-
355 Foggia 1 2 -
356 Foligno 1 1 1
357 Fondi - 1 -
358 Fondo - 1 -
359 Forli' 1 1 -
360 Forli' del Sannio - 1 -
361 Fornovo Taro - 1 -
362 Fossano - 1 -
363 Francavilla a Mare - 1 -
364 Francavilla di Sicilia - 1 -
365 Francavilla Fontana - 1 -
366 Frascati 1 1 1
367 Frattamaggiore 1 1 -
368 Frigento - 1 -
369 Frosinone 1 - 1
370 Frosolone - 1 -
371 Gaeta - 1 -
372 Galatina - 2 -
373 Galeata - 1 -
374 Gallarate 1 1 1
375 Gallina - 1 -
376 Gallipoli - 1 -
377 Gangi - 1 -
378 Gardone Val Trompia - 1 -
379 Gasperina - 1 -
380 Gavirate - 1 -
381 Gavoi - 1 -
382 Gela - 1 -
383 Gemona del Friuli - 1 -
384 Genova 3 9 8
385 Gonzano di Lucania - 1 -
386 Gonzano di Roma - 1 -
387 Ghilarza - 1 -
388 Giarro Riposto - 1 -
((Gibellina - 1 -))
389 Ginosa - 1 -
390 Gioi - 1 -
391 Gioia dei Marsi - 1 -
392 Gioia del Colle - 1 -
393 Gioiosa Jonica - 1 -
((Giovinazzo - 1 -))
394 Gissi - 1 -
395 Giulianova - 1 -
396 Gonzaga - 1 -
397 Gorizia 1 3 -
398 Gradisca d'Isonzo - 1 -
399 Gragnano 1 - 1
400 Grammichele - 1 -
401 Gravina di Puglia - 1 -
402 Grosseto 1 1 1
403 Grottaglie - 1 -
404 Grottaminarda - 1 -
405 Grumello del Monte - 1 -
406 Gualdo Tadino - 1 -
407 Guardiagrole - 1 -
408 Guardiasanframondi - 1 -
409 Guastalla - 1 -
410 Gubbio - 1 -
411 Guglionesi - 1 -
412 Guspini - 1 -
413 Idria -
((-))
-
414 Iglesias 1 1 2
415 Imola - 1 1
416 Imperia 1 1 1
417 Irsina - 1 -
418 Ischia - 1 -
419 Iseo - 1 -
420 Isernia 1 - -
421 Isili - 1 -
422 Isola della Scala - 1 -
423 Ispica - 1 -
424 Istonio - 1 -
425 Ittiri - 1 -
426 Ivrea 1 - -
427 Jerzu - 1 -
428 Jesi - 1 -
429 Lacedonia - 1 -
430 Lagonegro 1 - -
431 Lagosta -
((-))
-
432 La Maddalena - 1 -
433 Lama dei Peligni - 1 -
434 Lanciano 1 - -
435 Langhirano - 1 -
436 Lanusei 1 - -
437 Lanzo Torinese - 1 -
438 L'Aquila 1 2 1
439 Larino 1 - -
440 La Spezia 1 4 2
441 Latisana - 1 -
442 Laureana di Borrello - 1 -
443 Laurenzana - 1 -
444 Lauria - 1 -
445 Laurino - 1 -
446 Lauro - 1 -
447 Laviano - 1 -
448 Lecce 1 2 1
449 Lecco 1 2 -
450 Legnago - 1 -
451 Legnano 1 1 -
452 Lendinara - 1 -
453 Lentini - 1 1
454 Leonessa - 1 -
455 Leonforte - 1 -
456 Lercara Friddi - 1 -
457 Licata - 1 -
458 Linguaglossa - 1 -
459 Lipari - 1 -
460 Littoria 1 2 1
461 Livorno 1 3 -
462 Locri 1 - -
463 Lodi 1 1 1
464 Lojano - 1 -
465 Lonato - 1 -
466 Lonigo - 1 -
467 Loreto Aprutino - 1 -
468 Lovere - 1 -
469 Lucca 1
((3))
1
470 Lucera 1 - -
471 Lugo - 1 -
472 Luino - 1 -
473 Lungro - 1 -
474 Lussino -
((-))
-
475 Macerata 1 - -
476 Macerata Feltria - 1 -
477 Macomer - 1 -
478 Maddaloni - 1 -
479 Maglie - 2 -
480 Maida - 1 -
481 Male' - 1 -
482 Manduria - 1 -
483 Manfredonia - 1 -
484 Maniago - 1 -
485 Mantova 1 1 -
486 Marano di Napoli 1 1 -
487 Maratea - 1 -
488 Marcianise - 1 -
489 Marigliano - 1 -
490 Marsala 1 1 1
491 Marsiconuovo - 1 -
492 Martina Franca - 1 -
((Mascalucia - 1 -))
493 Massa Marittima - 1 -
494 Matera 1 - -
495 Mazzara del Vallo - 1 -
496 Mazzarino - 1 -
497 Mede - 1 -
498 Melfi 1 - -
499 Melito Porto Salvo - 1 -
500 Monaggio 1 - -
501 Menfi - 1 -
502 Merano 1 3 -
503 Mercatino Marecchia - 1 -
504 Mesagne - 1 -
505 Messina 3 4 2
506 Mestre 1 1 -
507 Mezzojuso - 1 -
508 Mezzolombardo - 1 -
509 Mignano - 1 -
510 Milano 3 34 15
511 Milazzo - 1 -
512 Mileto - 1 -
513 Militello Val di Catania - 1 -
514 Mineo - 1 -
515 Minervino Murge - 1 -
516 Minturno - 1 -
517 Mirabella Eclano - 1 -
518 Mirandola - 1 -
519 Misilmeri - 1 -
520 Mistretta - 1 -
521 Modena 1 2 1
522 Modica 1 - -
523 Modugno - 1 -
524 Mogoro - 1 -
525 Molfetta - 1 1
526 Mombercelli - 1 -
527 Moncalieri 1 - -
528 Moncalvo - 1 -
529 Mondovi' 1 1 -
530 Monfalcone 1 1 -
531 Monguelfo - 1 -
532 Monopoli - 1 -
533 Monreale - 1 -
534 Monselice - 1 -
535 Monsummano - 1 -
536 Montagano - 1 -
537 Montagnana - 1 -
538 Montalto delle Marche - 1 -
539 Montalto Uffugo - 1 -
540 Montebelluna - 1 -
541 Montecchio Emilia - 1 -
542 Montecorvino Rovella - 1 -
543 Montefalco - 1 -
544 Montefiascone - 1 -
545 Montegiorgio - 1 -
546 Montella - 1 -
547 Montemaggiore Belsito - 1 -
548 Montepulciano 1 - -
549 Montereale - 1 -
550 Montesano sulla Marcellana - 1 -
551 Monte Sant'Angelo - 1 -
552 Montesarchio - 1 -
553 Montevarchi - 1 -
554 Montichiari - 1 -
555 Montona -
((-))
-
556 Montorio al Vomano - 1 -
557 Montoro Superiore - 1 -
558 Monza 1 2 2
559 Morbegno - 1 -
560 Morcone - 1 -
561 Mormanno - 1 -
562 Mortara - 1 -
563 Muravera - 1 -
564 Muro Lucano - 1 -
565 Mussomeli - 1 -
566 Napoli 4 32 15
567 Nardo' 1 1 1
568 Narni - 1 -
569 Naro - 1 -
570 Naso - 1 -
571 Nereto - 1 -
572 Nettunia - 1 -
573 Nicastro 1 1 -
574 Nicosia 1 - -
575 Nicotera - 1 -
576 Niscemi - 1 -
577 Nizza Monferrato - 1 -
578 Nocera Inferiore 1 2 2
579 Nocera Tirinese - 1 -
580 Noepoli - 1 -
581 Nola 1 2 -
582 Norcia - 1 -
583 Notaresco - 1 -
584 Noto - 1 1
585 Novara 1
((3))
-
586 Novara di Sicilia - 1 -
587 Novi Ligure - 1 -
588 Nulvi - 1 -
589 Nuoro 1 - -
590 Oderzo - 1 -
591 Offida - 1 -
592 Olbia - 1 -
593 Omegna - 1 -
594 Oppido Mamertina - 1 -
595 Orani - 1 -
596 Orbetello - 1 -
((Oria - 1 -))
597 Oriolo - 1 -
598 Oristano 1 - -
599 Orsara di Puglia - 1 -
600 Orsogna - 1 -
601 Orta Nova - 1 -
602 Orte - 1 -
603 Ortona a Mare - 1 -
604 Orvieto - 1 -
605 Orvinio - 1 -
((Orzinuovi - 1 -))
606 Osimo - 1 -
607 Ostuni - 1 -
608 Otranto - 1 -
609 Ottaviano - 1 -
610 Ovada - 1 -
611 Ozieri - 1 -
612 Pachino - 1 -
613 Padova 2 5 2
614 Palata - 1 -
615 Palazzolo Acreide - 1 -
616 Palazzo S. Gervasio - 1 -
617 Palermo 4 13 7
618 Palestrina 1 1 -
619 Paliano - 1 -
620 Palma di Montechiaro - 1 -
621 Palmanova - 1 -
622 Palmi 1 1 -
623 Palombara Sabina - 1 -
624 Pantelleria - 1 -
625 Paola - 1 -
626 Parenzo -
((-))
-
627 Parma 1 3 1
628 Partanna - 1 -
629 Partinico - 1 -
630 Paterno' - 1 -
631 Paternopoli - 1 -
632 Pattada - 1 -
633 Patti 1 - -
634 Pavia 1 1 -
635 Pavullo nel Frignano - 1 -
636 Penne - 1 -
637 Pergine Valsugana - 1 -
638 Pergola - 1 -
639 Perosa Argentina - 1 -
640 Perugia 1 2 2
641 Pesaro 1 - -
642 Pescara 1 1 -
643 Pescia - 1 -
644 Pescina - 1 -
645 Pescopagano - 1 -
646 Petilia Policastro - 1 -
647 Piacenza 1 1 -
648 Piana dei Greci - 1 -
649 Pianella - 1 -
650 Piazza Armerina - 1 -
651 Piedimonte d'Alife - 1 -
652 Pietrasanta - 1 -
653 Pieve di Cadore - 1 -
654 Pieve di Teco - 1 -
655 Pievepelago - 1 -
656 Pignataro Maggiore - 1 -
657 Pinerolo 1 1 -
658 Pinguente -
((-))
-
659 Piombino - 1 -
660 Piove di Sacco - 1 -
661 Pirano -
((-))
-
662 Pisa 1
((2))
1
663 Pisciotta - 1 -
664 Pisino -
((-))
-
665 Pisticci - 1 -
666 Pistoia 1 1 1
667 Pitigliano - 1 -
668 Pizzo - 1 -
669 Pizzoli - 1 -
670 Plezzo -
((-))
-
671 Ploaghe - 1 -
672 Poggibonsi - 1 -
673 Poggio Mirteto - 1 -
674 Pola - - -
675 Polizzi Generosa - 1 -
676 Polla - 1 -
677 Pomigliano d'Arco - 1 1
678 Pompei 1 - -
679 Pontassieve - 1 -
680 Pontebba - 1 -
681 Pontecorvo - 1 -
682 Pontedecimo 1 - -
683 Pontedera - 1 -
684 Pontremoli - 1 -
685 Ponza - 1 -
686 Popoli - 1 -
((Poppi - 1 -))
687 Pordenone 1 2 -
688 Porretta Terme - 1 -
689 Portici 1 - 1
690 Portoferraio - 1 -
691 Portogruaro - 1 -
692 Portomaggiore - 1 -
693 Portotorres - 1 -
694 Postiglione - 1 -
695 Postumia Grotte -
((-))
-
696 Potenza 1 1 1
697 Pozzomaggiore - 1 -
698 Pozzuoli 1 1 1
699 Prato 1 1 1
700 Pratola Peligna - 1 -
701 Primiero - 1 -
702 Priverno - 1 -
703 Prizzi - 1 -
704 Procida - 1 -
705 Pula - 1 -
706 Putignano - 1 -
707 Quartu Sant'Elena - 1 -
708 Racalmuto - 1 -
709 Racconigi - 1 -
710 Raccuia - 1 -
711 Radicofani - 1 -
712 Ragusa 1 - -
713 Rammacca - 1 -
714 Randazzo - 1 -
715 Rapallo 1 - -
716 Ravanusa - 1 -
717 Ravenna 1 1 -
718 Recanati - 1 -
719 Recco - 1 -
720 Regalbuto - 1 -
721 Reggio Calabria 1 3 1
722 Reggio Emilia 1 1 1
723 Revere - 1 -
724 Rho - 1 -
725 Ribera - 1 -
726 Riccia - 1 -
727 Riesi - 1 -
728 Rieti 1 - 1
729 Rimini 1 1 -
730 Rionero in Vulture - 1 -
731 Ripatransone - 1 -
732 Riva 1 1 -
733 Rivarolo Canavese - 1 -
734 Rivergaro - 1 -
735 Roccadaspide - 1 -
736 Roccamonfina - 1 -
737 Rocca San Casciano - 1 -
738 Rocca Sinibalda - 1 -
739 Roccastrada - 1 -
740 Rodi Garganico - 1 -
741 Rogliano - 1 -
742 Roma 5
((42))

((16))
743 Rometta - 1 -
744 Ronciglione - 1 -
745 Rossano 1 - -
746 Rotonda - 1 -
747 Rotondella - 1 -
748 Rovato - 1 -
749 Rovereto 1 2 -
750 Rovigno d'Istria -
((-))
-
751 Rovigo 1 1 1
752 Rutigliano - 1 -
753 Ruvo di Puglia - 1 -
754 Sala Consilina - 1 -
755 Salemi - 1 -
756 Salerno 1 3 2
757 Salo' - 1 -
758 Saluzzo 1 1 -
759 Sampierdarena 1 1 1
760 San Bartolomeo in Galdo - 1 -
761 San Benedetto del Tronto - 1 -
762 San Chirico Raparo - 1 -
763 San Cipriano Picentino - 1 -
764 San Damiano d'Asti - 1 -
765 San Daniele nel Friuli - 1 -
766 San Demetrio Corone - 1 -
767 San Demetrio nei Vestini - 1 -
768 San Dona' di Piave - 1 -
769 San Ginesio - 1 -
770 San Giorgio del Sannio - 1 -
771 San Giorgio Jonico - 1 -
772 San Giorgio La Molara - 1 -
773 San Giovanni in Fiore - 1 -
774 San Giovanni in Persiceto - 1 -
775 San Giovanni Rotondo - 1 -
776 San Giovanni Valdarno - 1 -
777 Sanluri - 1 -
778 San Marco Argentano - 1 -
779 San Marco in Lamis - 1 -
780 San Mauro Forte - 1 -
781 San Miniato - 1 -
782 Sannicandro Garganico - 1 -
783 San Nicolo' Gerrei - 1 -
784 San Remo 1 1 1
785 Sansepolcro - 1 -
786 San Severino Marche - 1 -
787 San Severino Rota - 1 -
788 San Severo 1 1 1
789 San Sosti - 1 -
790 Santa Caterina Villarmosa - 1 -
791 Santadi - 1 -
((Sant'Agata de' Goti - 1 -))
792 Sant'Agata di Militello - 1 -
793 Sant'Agata di Puglia - 1 -
794 Santa Maria Capua Vetere 1 1 1
795 Santa Anastasia - 1 -
796 Sant'Angelo a Fasanella - 1 -
797 Sant'Angolo dei Lombardi 1 - -
798 Sant'Angelo di Brolo - 1 -
799 Sant'Antioco - 1 -
800 Sant'Arcangelo - 1 -
801 Santa Severina - 1 -
802 Santa Teresa di Riva - 1 -
803 Santhia' - 1 -
804 Santo Stefano Belbo - 1 -
805 Santo Stefano di Camastra - 1 -
806 San Valentino in Abruzzo Citeriore - 1 -
807 San Vito al Tagliamento - 1 -
808 San Vito dei Normanni - 1 -
809 Sapri - 1 -
810 Sarno - 1 -
811 Saronno - 1 -
812 Sarzana - 1 1
813 Sassari 1 3 2
814 Sassoferrato - 1 -
815 Sassuolo - 1 -
816 Savigliano - 1 -
817 Savona 1 1 -
818 Scalea - 1 -
819 Scandiano - 1 -
820 Schio - 1 -
821 Sciacca 1 - -
822 Scicli - 1 -
823 Scigliano - 1 -
824 Segni - 1 -
825 Seneghe - 1 -
826 Senigallia 1 - -
827 Senorbi - 1 -
828 Senosecchia -
((-))
-
829 Serracapriola - 1 -
830 Serramanna - 1 -
831 Serra San Bruno - 1 -
832 Serravalle Libarna - 1 -
833 Sesana -
((-))
-
834 Sessa Aurunca - 1 -
835 Sestri Levante - 1 -
836 Sestri Ponente 1 - -
837 Seui - 1 -
838 Sezze - 1 -
839 Siderno - 1 -
840 Siena 1 1 1
841 Silandro - 1 -
842 Siniscola - 1 -
843 Sinnai - 1 -
844 Sinopoli - 1 -
845 Siracusa 1 1 1
846 Soave - 1 -
847 Sogliano al Rubicone - 1 -
848 Solopaca - 1 -
849 Sommatino - 1 -
850 Sondrio 1 - -
851 Sora - 1 1
852 Soresina - 1 -
853 Sorgono - 1 -
854 Soriano Calabro - 1 -
855 Sorrento - 2 -
856 Sorso - 1 -
857 Sortino - 1 -
858 Soveria Mannelli - 1 -
859 Spezzano Albanese - 1 -
860 Spezzano della Sila - 1 -
861 Spilimbergo - 1 -
862 Spinazzola - 1 -
863 Spoleto 1 - 1
864 Squillace - 1 -
865 Staiti - 1 -
866 Stigliano - 1 -
867 Stilo - 1 -
868 Stradella - 1 -
869 Strambino Romano - 1 -
870 Strongoli - 1 -
871 Subiaco - 1 -
872 Sulmona 1 - 1
873 Susa - 1 -
874 Taggia - 1 -
875 Tagliacozzo - 1 -
876 Taormina - 1 -
877 Taranto 1 4 3
878 Tarcento - 1 -
879 Taurianova - 1 -
880 Taverna - 1 -
881 Teano - 1 -
882 Tempio Pausania 1 - -
883 Teramo 1 - 1
884 Termini Imerese 1 - -
885 Termoli - 1 -
886 Terni 1 2 2
887 Terracina - 1 -
888 Terralba - 1 -
889 Teulada - 1 -
890 Thiene - 1 -
891 Thiesi - 1 -
892 Tione di Trento - 1 -
893 Tirano - 1 -
894 Tiriolo - 1 -
895 Tivoli 1 1 -
896 Todi - 1 -
897 Tolentino - 1 -
898 Tolmezzo 1 - -
899 Tolmino -
((-))
-
900 Tolve - 1 -
901 Torchiara - 1 -
902 Torino 3 16 8
903 Torre Annunziata 1 2 -
904 Torre dei Passeri - 1 -
905 Torre del Greco 1 - -
906 Torremaggiore - 1 -
907 Torricella Peligna - 1 -
908 Torriglia - 1 -
909 Tortona 1 1 1
910 Tortorici - 1 -
911 Tossicia - 1 -
912 Trani 1 1 -
913 Trapani 1 2 -
914 Trasacco - 1 1
915 Trebisacce - 1 -
916 Trecastagni - 1 -
917 Tregnago - 1 -
918 Trento 1 4 2
919 Trentola - 1 -
920 Treviglio - 1 1
921 Treviso 1 2 -
922 Tricarico - 1 -
923 Tricase - 1 -
924 Trieste - - -
925 Trinitapoli - 1 -
926 Trino Vercellese - 1 -
927 Trivento - 1 -
928 Troia - 1 -
929 Troina - 1 -
930 Tropea - 1 -
931 Udine 2
((5))
3
932 Ugento - 1 -
((Urbania - 1 -))
933 Urbino 1 1 -
934 Valdagno - 1 -
935 Valentano - 1 -
936 Valenza - 1 -
937 Valguarnera Caropepe - 1 -
938 Vallo della Lucania - 1 -
939 Varallo - 1 -
940 Varazze - 1 -
941 Varese 1 2 -
942 Varzi - 1 -
943 Velletri 1 2 1
944 Venafro - 1 -
945 Venasca - 1 -
946 Venezia 4 4 3
947 Venosa - 1 -
948 Ventimiglia 1 - -
949 Verbania (Intra) - 1 -
950 Verbania (Pallanza) 1 - -
951 Verbicaro - 1 -
952 Vercelli 1 1 -
953 Vergato - 1 -
954 Verolanuova - 1 -
955 Veroli - 1 -
956 Verona 2 5 3
957 Viadana - 1 -
958 Viareggio 1 1 1
959 Vibo Valentia 1 - -
960 Vicenza 1 2 1
961 Vico del Gargano - 1 -
962 Vieste - 1 -
963 Vietri di Potenza - 1 -
964 Vigevano 1 1 1
965 Viggiano - 1 -
966 Vignale - 1 -
967 Vignola - 1 -
968 Villa del Nevoso - - -
969 Villacidro - 1 -
970 Villalba - 1 -
971 Villarosa - 1 -
972 Villa San Giovanni - 1 -
973 Villa Santa Maria - 1 -
974 Vipiteno - 1 -
975 Visso - 1 -
976 Viterbo 1
((2))
1
977 Vittoria - 1 -
978 Vittorio Veneto - 1 -
979 Vitulano - 1 -
980 Vizzini - 1 -
981 Voghera - 1 -
982 Volterra - 1 -
983 Voltri - 1 -
984 Volturara Appula - 1 -
985 Zara - - -
986 Zogno - 1 -
TOTALI 229
((1.182))
200
---------------

AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 321 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945.

---------------

AGGIORNAMENTO (28)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 945 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 1947.

---------------

AGGIORNAMENTO (38)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1709 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

---------------

AGGIORNAMENTO (39)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1717 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1948.

---------------

AGGIORNAMENTO (43)


Il D.Lgs. 23 aprile 1948, n. 564 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1948.

Ordinamento giudiziario-Tabella N

Tabella N

Personale del Ministero di Grazia e Giustizia
(Gruppo A)



Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo
a norma dell' articolo 6, n. 3), della legge 24 maggio 1951, n. 392 ............................................| 1
Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo
a norma dell' articolo 6, n. 3), della legge 24 maggio 1951, n. 392 , ovvero magistrati di Corte di cassazione..| 5
Magistrati di Corte di cassazione.........................| 3
Magistrati di Corte d'appello, magistrati di
((Tribunale ordinario)) e aggiunti giudiziari.............| 108
-----------
TOTALE...| 117


Numero dei posti

Ordinamento giudiziario-Tabella O

Tabella O

Preture costituite in sezioni.


1. Alessandria 20. Modena
2. Ancona 21. Napoli
3. Bari 22. Padova
4. Bergamo 23. Palermo
5. Bologna 24. Parma
6. Brescia 25. Perugia
7. Cagliari 26. Pistoia
8. Catania 27. Pola
9. Como 28. Roma
10. Cremona 29. Sassari
11. Ferrara 30. Taranto
12. Firenze 31. Torino
13. Genova 32. Treviso
14. Imperia 33. Trieste
15. La Spezia 34. Udine
16. Livorno 35. Venezia
17. Lucca 36. Verona
18. Messina 37. Vicenza
19. Milano ((Foggia))


Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
Grandi

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Ordinamento giudiziario-Tabella P

Tabella P


Indennita' per spese di rappresentanza

Misura lorda annua


1° Primo presidente della Corte suprema
di cassazione..................... L. 108.000

2° Procuratore generale presso la Corte
Suprema di cassazione, Presidente
del Tribunale superiore delle
acque pubbliche, Presidente del
Consigli o di Stato, Presidente
della Corte dei conti, Avvocato
generale dello Stato.............. L. 84.000

3° Primi presidenti e procuratori
generali di Corte d'appello e
presidenti di Sezione titolari
della Corte Suprema di cassazione. L. 15.000

4° Consiglieri e sostituti procuratori
generali di Corte Suprema di
cassazione con funzioni di
presidente di Sezione e di
avvocato generale presso le
Sezioni distaccate di Corte
d'appello, e di presidente o di
procuratore della Repubblica...... L. 15.000

5° Consiglieri e sostituti procuratori
generali di Corte d'appello, con
funzioni di presidente di
((Tribunale ordinario)) o di
procuratore della
Repubblica........................ L. 10.000


Visto, il Ministro per la grazia e giustizia GRASSI

Visto, il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO


(41)

---------------

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.Lgs. 10 aprile 1948, n. 375 ha disposto (con l'art. 5, comma
1) che la presente modifica ha decorrenza dal 1 aprile 1948.

Ordinamento giudiziario-Tabella Q

Tabella Q


Indennita' per i presidenti di Corte di assise per i consiglieri
ed i giudici istruttori

Misura lorda annua

Presidenti di sezione di Corte di appello,
incaricati delle funzioni di presidenti
di Corte d'assise....................... L. 10.000

Magistrati incaricati dell'ufficio di
istruzione, od applicati all'ufficio
medesimo:
a) consiglieri istruttori............ L. 7.000
b) giudici istruttori addetti a
Tribunali divisi in piu Sezioni.... L. 7.000
c) giudici istruttori addetti agli
altri Tribunali.................... L. 4.000


Visto, il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Visto, il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO


(41) ((46))
---------------

AGGIORNAMENTO (41)


Il D.Lgs. 10 aprile 1948, n. 375 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha decorrenza dal 1 aprile 1948.

---------------

AGGIORNAMENTO (46)


La L. 10 gennaio 1950, n. 4 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall'ultimo comma dell'art. 128 e dalla tabella Q dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' stabilito, a decorrere dal 1 novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado cui gli uditori stessi sono assimilati".