Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.
Art. 1.
1. Nell'articolo 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: "dell'articolo 163-bis" sono inserite le seguenti: "ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma".