N NORME. red.it

Determinazione delle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali.

Art. 1.


Le piante organiche del personale della magistratura addetto ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali sono stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge.