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Inclusione dei tribunali di Bari e di Catania fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di presidente e di procuratore della Repubblica e magistrati di Corte di appello in funzioni di consigliere istruttore e di procuratore aggiunto della Repubblica.

Art. 1.


La tabella L annessa all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le tabelle A e B annesse alla legge 22 aprile 1953, n. 330, e le tabelle G e D annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, sono modificate, per la parte cui si riferiscono, rispettivamente dalle tabelle A, B, C, D ed E annesse alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.
La tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura, annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, e' sostituita dalla tabella F annessa alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.