Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)
Art. 21.
Quando il conto consuntivo si chiuda con disavanzo, la Giunta per l'istruzione media ne da' immediatamente avviso, per mezzo del provveditore agli studi, al Ministero della pubblica istruzione, per i provvedimenti prescritti dall'articolo 133 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
Nel frattempo la stessa Giunta puo' ordinare i provvedimenti conservativi e cautelativi, a salvaguardia delle attivita' e delle ragioni del convitto.