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Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Art. 13.



Spetta al rettore di dare esecuzione alle deliberazioni de Consiglio. Egli puo' tuttavia, per gravi motivi, sospendere l'esecuzione stessa, riferendone entro tre giorni al R. provveditore agli studi, il quale sottopone il caso alla Giunta per l'istruzione media per le sue definitive decisioni.