Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)
Art. 197.
Al personale di servizio che manchi, comunque, ai propri doveri o che non serbi contegno riguardoso, possono essere inflitte, a seconda della gravita' dei fatti, le seguenti punizioni:
1° la multa non superiore a L. 50;
2° la sospensione dal servizio e dalla mercede sino ad un mese;
3° il licenziamento.
Le punizioni sono inflitte dal rettore; quella di 3° grado deve essere ratificata dal Consiglio d'amministrazione.
Contro i provvedimenti di punizione non e' ammesso ricorso.