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Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Art. 197.



Al personale di servizio che manchi, comunque, ai propri doveri o che non serbi contegno riguardoso, possono essere inflitte, a seconda della gravita' dei fatti, le seguenti punizioni:

1° la multa non superiore a L. 50;

2° la sospensione dal servizio e dalla mercede sino ad un mese;

3° il licenziamento.

Le punizioni sono inflitte dal rettore; quella di 3° grado deve essere ratificata dal Consiglio d'amministrazione.

Contro i provvedimenti di punizione non e' ammesso ricorso.