Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)
Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali;
Considerata la necessita' di emanare uno speciale regolamento sui Convitti nazionali;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:
TITOLO I.
Del patrimonio e dell'amministrazione dei Convitti nazionali
Capo I
Del patrimonio e dell'esercizio finanziario.
Art. 1.
I Convitti nazionali attingono i mezzi pel loro mantenimento:
a) dalle rendite del proprio patrimonio;
b) dalle rette dei convittori;
c) dai contributi, canoni o sussidi corrisposti da Provincie, Comuni o da altri Enti morali.
Art. 2.
In ogni Convitto si conserva l'inventario dei beni, mobili ed immobili. L'inventario e' riveduto ogni triennio, allorche' si ricostituisce il consiglio d'amministrazione ed e' tenuto al corrente, mediante aggiunte e modificazioni, corrispondenti alle variazioni nel patrimonio del Convitto.
L'inventario e le successive aggiunte e modificazioni sono trasmesse in copia al R. provveditore agli studi.
Art. 3.
Le somme derivanti dalla trasformazione dall'alienazione di beni facenti parte del patrimonio debbono essere investite, di regola, in titoli di rendita sul debito pubblico dello Stato.
Le economie di gestione debbono essere impiegate nel modo piu' utile al Convitto, e preferibilmente nell'accrescimento e nel miglioramento della suppellettile, nei restauri all'edificio o nell'invesimento in titoli di rendita pubblica dello Stato per la fondazione di posti gratuiti di studio.
Ove i titoli di rendita pubblica, di cui ai precedenti commi, non siano nominativi, debbono essere depositati, come verra' determinato, caso per caso, dal Consiglio d'amministrazione.
Sino a che non siano impiegate o investite, le somme debbono essere depositate ad interesse presso le Casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dal Consiglio d'amministrazione con l'approvazione della Giunta per l'istruzione media.
Art. 4.
L'efficacia legale dei contratti pei quali e' prescritta l'approvazione della Giunta per l'istruzione media s'intende subordinata all'approvazione medesima. I capitolati d'appalto dovranno contenere la clausola che, finche' non siano approvati, non vincolano il Convitto nel cui interesse sono stipulati, ma hanno frattanto effetto giuridico rispetto all'altra parte contraente.
Potra' aggiungersi al capitolato che, laddove l'approvazione non intervenga entro un determinato tempo, anche l'altro contraente debba ritenersi liberato.
Art. 5.
L'anno finanziario per i Convitti comincia il 1° gennaio ed ha termine col 31 dicembre.
Art. 6.
Uno speciale regolamento di contabilita', emesso con decreto reale su proposta dei Ministri della pubblica istruzione e delle finanze, dara' le norme per il servizio amministrativo e contabile dei convitti nazionali.
Capo II.
Dell'amministrazione.
Art. 7.
Il Consiglio d'amministrazione dei Convitti nazionali e' costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione e si ricostituisce per intero alla scadenza del triennio di cui all'art. 121, comma 2° del R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054.
Il consigliere nominato in sostituzione di altro consigliere, cessato per qualsiasi ragione dall'ufficio durante il triennio di durata del consiglio, rimane in carica sino al termine del triennio stesso.
Art. 8.
Alle adunanze del Consiglio assiste, con voto consultivo il vice-rettore. Vi assiste anche l'economo, parimenti con voto consultivo, tranne quando debbano trattarsi argomenti che si riferiscano alla gestione da lui tenuta.
Art. 9.
In mancanza o in assenza del rettore, le adunanze del Consiglio d'amministrazione sono presiedute da uno dei consiglieri scelti dal Consiglio.
Le funzioni di segretario sono esercitate dall'economo o, in sua mancanza, dal consigliere piu' giovane.
Art. 10.
Il Consiglio si aduna normalmente una volta il mese. Convocazioni straordinarie possono essere indette dal rettore, oppure per determinazione della giunta per l'istruzione media o del Ministro della pubblica istruzione o, infine, su richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri, sempreche', in quest'ultimo caso, il rettore giudichi che l'argomento indicato nella richiesta rientri nelle attribuzioni del Consiglio.
Art. 11.
L'Ordine del giorno, compilato a cura del rettore, con la indicazione precisa degli argomenti da trattare, e' comunicato ai componenti il Consiglio insieme con l'invito di convocazione.
E' comunicato, altresi', per conoscenza, al R. provveditore agli studi.
Art. 12.
Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza di almeno quattro membri.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e a scrutinio palese. E' indetto lo scrutinio segreto, quando il presidente lo reputi opportuno o quando due dei consiglieri ne facciano richiesta.
In caso di parita', prevale il voto del presidente.
Il verbale dell'adunanza e' approvato seduta stante, o all'aprirsi della seduta immediatamente successiva, ed e' firmalo dal presidente, da un consigliere e dal segretario.
Art. 13.
Spetta al rettore di dare esecuzione alle deliberazioni de Consiglio. Egli puo' tuttavia, per gravi motivi, sospendere l'esecuzione stessa, riferendone entro tre giorni al R. provveditore agli studi, il quale sottopone il caso alla Giunta per l'istruzione media per le sue definitive decisioni.
Art. 14.
Il Consiglio di amministrazione:
esamina ed approva, entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
cura che tutte le spese siano mantenute nei limiti del bilancio;
autorizza preventivamente l'esecuzione delle spese straordinarie, anche se queste siano gia' inscritte in bilancio;
determina caso per caso, con deliberazioni motivate, e previa autorizzazione della Giunta per l'istruzione media quando sia da adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata per i contratti non eccedenti il valore di lire tremila;
determina le condizioni generali per i servizi ad economia, quando, risolva di provvedere in tal modo alla fornitura dei generi alimentari e ai bisogni immediati dell'Istituto;
esamina e discute i parziali rendimenti di conti, secondo le norme del regolamento di contabilita';
stabilisce, entro il 15 gennaio, il verbale di chiusura; approva i risultati della gestione; esamina ed approva il conto consuntivo.
Art. 15.
Spetta, inoltre, al Consiglio di amministrazione di:
approvare il regolamento interno del Convitto, proposto dal rettore;
stabilire la misura della retta annuale e delle altre corresponsioni a carico dei convittori;
stabilire il numero degli istitutori assistenti in rapporto ai bisogni del servizio e fissarne la retribuzione e ratificare i relativi provvedimenti di nomina o di licenziamento presi dal rettore;
provvedere alla nomina dei sanitari, degli insegnanti interni e, d'accordo con l'autorita', ecclesiastica, del sacerdote incaricato dell'istruzione religiosa e delle pratiche di culto fissando la misura degli onorari e dei compensi da corrispondere agli stessi;
nominare il personale di servizio, e stabilirne il trattamento.
Art. 16.
Il Consiglio di amministrazione ha il compito di deliberare sugli affari che riguardino l'andamento amministrativo del Convitto, l'organizzazione e il funzionamento dei suoi servizi, la conservazione e l'incremento del suo patrimonio.
Esercita, infine, tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 17.
Il Consiglio di amministrazione ha la vigilanza continua sull'andamento del Convitto e sulle gestioni di qualsiasi natura affidate all'economo; a tale scopo, delega uno dei consiglieri;
ad esaminare e controfirmare i mandati dal rettore;
ad ispezionare, insieme col rettore, entro il giorno 8 di ogni mese, la situazione contabile ed amministrativa e a fare la verifica di cassa;
a visitare il convitto, ogni volta che ne ravvisi l'opportunita', per verificare se tutti i servizi siano bene organizzati e funzionino regolarmente; se i locali, la suppellettile e i corredi personali dei convittori siano tenuti e conservati secondo le buone regole dell'igiene e dell'ordine; se le forniture siano fatte a buone condizioni e se siano sottoposte ad efficace controllo.
Del risultato delle sue ispezioni e delle sue visite il consigliere delegato riferisce al Consiglio di amministrazione nella prossima adunanza.
Art. 18.
E' vietato di fare anticipazioni coi fondi della cassa del convitto pel pagamento di stipendi, remunerazioni, indennita' o sussidi dovuti o concessi dal Ministero, ai funzionari del convitto.
E' del pari vietato di assegnare ai detti funzionari statali, sui fondi del convitto, compensi straordinari di qualsiasi natura.
Compensi straordinari possono essere deliberati, quando occorra, in favore degli istitutori assistenti e del personale di servizio.
Art. 19.
Sono sottoposte all'approvazione della Giunta per l'istruzione media e non diventano esecutive, se non quando siano state approvate, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che abbiano per oggetto affari eccedenti l'ordinaria amministrazione, e in particolar modo:
a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo, che debbono essere approvati rispettivamente entro il 15 dicembre e il 28 febbraio;
b) le alienazioni e gli acquisti di immobili, di titoli del debito pubblico e di credito;
c) le locazioni e conduzioni oltre i nove anni;
d) le spese che impegnino il bilancio oltre i nove anni;
e) le accensioni di debiti;
f) le transazioni;
g) le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;
h) le affrancazioni di rendite e di censi;
i) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
l) le nuove e maggiori spese e lo storno dei fondi da una categoria a un'altra del bilancio;
m) la misura della retta annuale e delle altre corresponsioni a carico dei convittori.
Art. 20.
Il Consiglio di amministrazione puo' tuttavia deliberare, per ragioni di urgente necessita', che siano eseguite immediatamente deliberazioni comprese nelle categorie di cui all'articolo precedente.
La necessita' ed urgenza debbono essere dimostrate con particolareggiata relazione.
Le deliberazioni dichiarate dal Consiglio di amministrazione immediatamente esecutive a norma dei precedenti commi, sono sottoposte alla ratifica della Giunta per l'istruzione media.
Art. 21.
Quando il conto consuntivo si chiuda con disavanzo, la Giunta per l'istruzione media ne da' immediatamente avviso, per mezzo del provveditore agli studi, al Ministero della pubblica istruzione, per i provvedimenti prescritti dall'articolo 133 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
Nel frattempo la stessa Giunta puo' ordinare i provvedimenti conservativi e cautelativi, a salvaguardia delle attivita' e delle ragioni del convitto.
Art. 22.
null
invia, quando lo reputi opportuno, un suo rappresentante straordinario ad assistere, senza voto deliberativo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione;
esegue, per mezzo di un suo incaricato di fiducia, le ispezioni ed inchieste, in qualunque ramo dei servizi del convitto;
decide, in via definitiva, i ricorsi che siano presentati dal Consiglio di amministrazione del Convitto o da chiunque abbia diretto interesse contro le deliberazioni della Giunta per l'istruzione media;
promuove lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario, nei casi e con le forme previste dall'art. 125 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
Art. 23.
Contro i provvedimenti del Ministro della pubblica istruzione di cui al precedente articolo e' ammesso ricorso di legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re.
TITOLO II.
Del personale direttivo, educativo e contabile
Capo I
Disposizioni generali.
Art. 24.
Ad ogni Convitto nazionale sono addetti i seguenti funzionari ed impiegati;
a) un rettore;
b) un vice-rettore;
c) un economo;
d) un numero di istitutori di ruolo e di maestri elementari adeguato ai bisogni del convitto.
Possono esservi, inoltre, un vice-economo ed istitutori assistenti.
Questi ultimi sono assunti a carico del bilancio del convitto nei modi prescritti dall'art. 134 del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, e dal capo seguente.
Art. 25.
Ai funzionari ed impiegati statali dei convitti nazionali si applicano, quando non soccorrano norme speciali, le norme comuni vigenti per le corrispondenti categorie degli impiegati civili.
Capo II.
Dei concorsi e delle nomine ai posti di istitutore, di maestro elementare e di vice-economo.
Art. 26.
I concorsi per l'assunzione nei ruoli degli istitutori, dei maestri elementari e dei vice-economi dei convitti nazionali, di cui agli articoli 127, 128 e 129 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono banditi per un numero determinato di posti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo consenso del Ministro per le finanze, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale del Regno e sul Bollettino Ufficiale del Ministero.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 27.
Ai concorsi sono ammessi esclusivamente gli uomini, quando si tratti di posti in Convitti nazionali maschili; esclusivamente le donne, quando si tratti di posti in Convitti nazionali femminili. Il bando, nello stabilire il numero complessivo dei posti messi a concorso, distingue quanti di essi siano riservati agli uomini, quanti alle donne.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 28.
Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi e' di 18 anni; il limite massimo di 40 anni, compiuti alla data del bando.
Sono ammessi, oltre il limite massimo di 40 anni, coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro eta' rispetto al limite di 40 anni.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 29.
I titoli di studio occorrenti per l'ammissione, giusta l'articolo 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; sono:
a) per il concorso a posti di istitutore, una delle lauree rilasciate dalle Facolta' universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia e di scienze politiche; oppure uno qualunque dei diplomi rilasciati dagli Istituti superiori di magistero, antico e nuovo ordinamento; o, infine, uno dei titoli rilasciati, alla fine del corso completo di studi, dagli Istituti superiori istituiti dall'Opera nazionale Balilla a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1449;
b) per il concorso a posti di vice-economo, il diploma di ragioniere rilasciato dalle sezioni di commercio e ragioneria degli istituti tecnici, oppure il diploma di abilitazione tecnica (commercio e ragioneria) oppure il diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale o infine, limitatamente ai concorrenti che siano istitutori straordinari o effettivi, il diploma di licenza liceale o di licenza d'istituto tecnico e di maturita' classica o scientifica.
Al concorso per posti di maestro elementare interno sono ammessi esclusivamente i maestri delle pubbliche scuole elementari in attivita' di servizio con il grado di ordinario.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 30.
Le tasse d'ammissione sono:
di L. 50, per il concorso ai posti di istitutori;
di L. 25, per i concorsi ai posti di maestri elementari di vice-economi.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 31.
La domanda di ammissione, diretta al Ministro della pubblica istruzione, deve pervenire entro il termine indicato nell'avviso, che non puo' essere minore di un mese dalla data del numero della Gazzetta Ufficiale, nel quale e' pubblicato l'avviso; deve essere redatta in carta legale e contenere l'esatta indicazione della residenza del candidato.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 32.
Alla domanda di ammissione devono essere uniti i documenti seguenti:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gl'italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalita';
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato di moralita' rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. La condotta civile e morale del candidato e' accertata, in modo insindacabile, dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone, e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione puo' essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedelta' ed onore;
e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri d'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;
f) certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;
g) ricevuta del pagamento della tassa, giusta quanto e' stabilito nell'art. 30;
h) quando si tratti di concorsi per posti di istitutore o di vice-economo, il titolo legale di studio (in originale o in copia autentica) giusta quanto e' prescritto dall'art. 29;
i) quando si tratti di concorsi per posti di maestro elementare, un certificato del R. provveditore agli studi attestante che il candidato insegna nelle pubbliche scuole elementari col grado di ordinario;
l) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti;
m) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 33.
I documenti specificati nel precedente articolo con le lettere da a) ad f) e la copia autentica di cui alla lettera h) debbono essere legalizzati e i certificati di cui alle lettere b), c), d) ed e) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando. ((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 34.
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) dell'art. 32 i concorrenti che abbiano gia' un ufficio di ruolo in una amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 35.
Ai documenti indicati nell'art. 32 i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel loro interesse e le loro pubblicazioni.
Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate. Qualunque certificato rilascialo da autorita' scolastica, che non sia il R. provveditorato agli studi, dove essere legalizzato.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 36.
L'esame delle domande ai fini dell'ammissione o dell'esclusione dal concorso e' l'atto dal Ministero.
Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine di quindici giorni affinche' il documento sia regolarizzato.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 37.
S'intende ammesso il candidato che non abbia ricevuto alcuna diretta comunicazione fino alla data di inizio delle prove.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 38.
Non sono ammessi al concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti o non abbiano restituito, entro il termine assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al 2° comma dell'art. 36.
La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'ufficio.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 39.
Il provvedimento del Ministero con cui e' negata l'ammissione e' definitivo.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 40.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro per l'educazione nazionale e sono composte nel modo seguente:
a) per i concorsi a posti di istitutore: di un funzionario del Ministero dell'educazione nazionale, di grado non inferiore al sesto, presidente; di un rettore di Convitto nazionale; di un preside dei Regi istituti medi d'istruzione di 2° grado; di un professore ordinario degli Istituti stessi e di una persona di riconosciuta competenza in educazione fisica designata dall'Opera nazionale Balilla;
b) per i concorsi a posti di maestro elementare: di un rettore di convitto nazionale, presidente; di due professori ordinari dei Regi istituti medi d'istruzione di 1° grado e di un direttore didattico;
c) per i concorsi a posti di vice-economo: di un funzionario amministrativo dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale di grado 6°, presidente; di un rettore di convitto nazionale; di un professore ordinario di computisteria e ragioneria degli istituti medi d'istruzione di 2° grado.
Di ciascuna Commissione fara' parte, con funzioni di segretario, un impiegato dell'Amministrazione centrale della educazione nazionale di grado non inferiore al nono.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 41.
I concorsi per posti di istitutore e di vice-economo sono per titoli ed esame. Il concorso per posti di maestro elementare e' per esame.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 42.
Nel concorso per posti di istitutore, l'esame consta di una prova scritta, di una prova orale e di una prova pratica, giusta quanto e' stabilito nella annessa tabella A.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 43.
I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 44.
Tutte le prove d'esame hanno luogo in Roma, nei locali che sono designati dal Ministero della Pubblica Istruzione.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 45.
Per i concorsi a posti di istitutore e di vice-economo, ognuno dei commissari dispone complessivamente di 10 punti, dei quali non meno di 6 e non piu' di 8 sono riservati per l'esame e il resto e' destinato ai titoli.
Alla commissione esaminatrice e' data ampia liberta' di ripartizione dei punti tra le prove d'esame e i titoli, nei limiti fissati dal precedente comma.
La ripartizione deve essere fatta dalla commissione in modo uniforme per ogni commissario nella sua prima adunanza e deve essere chiaramente esposta e motivata nel verbale dell'adunanza e nella relazione.
Quanto alla valutazione dei titoli, speciale preferenza e' data al servizio militare di combattente prestato nella guerra 1915-18 e al servizio di infermiera negli ospedali militari e della Croce Rossa prestato anch'esso nella guerra 1915-18, ai risultati conseguiti nei pubblici concorsi e ai titoli di stadio.
Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli sono considerati nei riguardi del concorso come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti nella votazione complessiva attribuita ai titoli.
I titoli sono valutati per ogni concorrente, prima della prova orale e della prova pratica, limitatamente a quelli fra i concorrenti che sono ammessi alle prove stesse, a norma dell'art. 55.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 46.
Per il concorso ai posti di maestro elementare, ogni commissario dispone complessivamente di 10 punti per l'esame.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 47.
La scelta del tema per la prova scritta e' rimessa alla commissione esaminatrice. La commissione propone almeno due temi, la mattina del giorno assegnato alla prova. Ammessi quindi nella sala d'esame i concorrenti, quello dei temi proposti estratto a sorte da uno dei concorrenti e' l'argomento della prova.
La durata massima di tempo concesso ai candidati per lo svolgimento del tema e' di sei ore dalla dettatura.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 48.
I candidati debbono dimostrare la loro identita' personale, al momento di ognuna delle prove scritta ed orale, nei modi stabiliti dal bando.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 49.
Durante la prova scritta, almeno uno dei commissari della commissione esaminatrice deve essere sempre presente nella sala.
Commissari speciali per la vigilanza possono essere aggregati dal Ministro alla commissione esaminatrice.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 50.
Cosi' la minuta della prova scritta come la buona copia debbono essere stese su carta timbrata, munita del bollo d'ufficio e della firma del presidente della commissione esaminatrice.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 51.
Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma ne altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente ad un'altra di minori dimensioni debitamente chiusa contenente una scheda con l'indicazione del suo nome, cognome e paternita'.
Egli consegna il plico al presidente o ad uno dei membri presenti della commissione esaminatrice.
Il commissario vi appone immediatamente la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.
Nel verbale della prova debbono essere nominativamente indicati i candidati che non si presentarono o che ne furono esclusi durante il suo svolgimento.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 52.
Il presidente della commissione esaminatrice dispone tutto cio' che e' necessario per garantire la sincerita' della prova e la legalita' nelle operazioni d'esame.
Sono esclusi i candidati che contravvengono a tali disposizioni.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 53.
In caso di gravi trasgressioni alle norme del presente regolamento, il presidente ordina, sotto la sua responsabilita', la sospensione delle operazioni d'esame, riferendone immediatamente al Ministro.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 54.
La commissione esaminatrice nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione degli elaborati, verificata la integrita' delle singole buste contenenti i lavori, le apre segnando sopra ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore uno stesso numero di riconoscimento.
Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti i nomi dei concorrenti.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 55.
I concorrenti che non raggiungano almeno i sette decimi dei voti assegnati alla prova scritta non sono ammessi alle prove orale e pratica.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 56.
La Commissione stabilisce l'ordine con cui sono chiamati alla prova orale e alla prova pratica i candidati ammessivi.
Perde il diritto alla prova orale e alla prova pratica chi non si trovi presente quando giunge il suo turno, salvo gravissimi motivi riconosciuti dalla Commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente altro giorno.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 57.
null
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 58.
Compiuta la valutazione delle prove d'esame e dei titoli, la commissione forma la graduatoria dei vincitori, comprendendovi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per i titoli e l'esame o quando trattisi di concorsi a posti di maestro elementare pel solo esame, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi.
Non possono essere inclusi nella graduatoria dei vincitori i concorrenti che' pur avendo riportato almeno sette decimi dei voti complessivi per i titoli e l'esame, non abbiano conseguito il minimo di sette decimi dei voti assegnati alle prove d'esame e di sei decimi per ognuna di esse.
Nella formazione della graduatoria si tiene altresi' conto dei posti che debbono essere riservati agli invalidi di guerra a norma della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del relativo regolamento 26 gennaio 1922, n. 92, e agli ex-combattenti a norma dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.
La Commissione puo' inoltre designare i concorrenti non compresi nella graduatoria dei vincitori, che siano idonei per eventuali incarichi in posti vacanti.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 59.
null
Il decreto ministeriale che approva e rende esecutiva la graduatoria e' pubblicato, insieme con la relazione della commissione, nel Bolletino Ufficiale del Ministero.
Esso e' provvedimento definitivo.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 60.
Le nomine dei vincitori ai posti rispettivamente disponibili di istitutori, di vice economi e di maestri elementari hanno luogo secondo l'ordine delle graduatorie.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 61.
Il vincitore ha diritto ad una sola offerta di nomina. Gli effetti dei concorsi si esauriscono quando tutti i vincitori abbiano avuto l'offerta di nomina.
I concorrenti, che non siano stati compresi nella graduatoria dei vincitori, non hanno nessun diritto alla nomina, qualunque sia il voto da essi conseguito, ed anche se alcuno dei vincitori rinunci all'offerta di nomina.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 62.
L'accettazione della nomina non puo' essere in nessun modo condizionata. Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina; che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione; che non risponda entro il termine fissatogli dall'amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 63.
L'assegnazione della sede e' fatta, d'ufficio, nell'atto stesso in cui si offre la nomina. Il rifiuto della sede assegnata equivale a rifiuto della nomina ed importa gli stessi effetti di cui all'articolo precedente. Nemmeno l'accettazione della sede puo' essere in alcun modo condizionata.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 64.
I vincitori, che accettano la nomina, sono assunti rispettivamente ai posti di istitutori, di vice-economi e di maestri elementari con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi.
Durante tale periodo spetta al funzionario in prova, un assegno mensile, che e' determinato dal Ministro della pubblica istruzione a norma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di cui si fa menzione nel bando di concorso.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 65.
Allo scadere del periodo di prova il rettore del Convitto nazionale invia una particolareggiata relazione sull'opera dello straordinario, esprimendo il suo giudizio in merito alla definitiva assunzione in ruolo. Tale relazione e' trasmessa al provveditore agli studi, il quale, unitevi le sue osservazioni, la invia al Ministero della pubblica istruzione.
Il Ministro decide della definitiva assunzione in ruolo, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero, in base alla predetta relazione, alle note di qualifica, e agli altri elementi di giudizio che siano in suo possesso.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 66.
Per quant'altro non sia espressamente disposto nei precedenti articoli, si applica relativamente al periodo di prova degli istitutori, vice-economi e maestri elementari straordinari dei Convitti nazionali l'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sue modificazioni.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 67.
Compiuto favorevolmente il periodo di prova, gli straordinari sono assunti definitivamente in ruolo col grado rispettivo di istitutori di 2ª classe, di vice-economi di 2ª classe e di maestri di 2ª classe.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 68.
Gli straordinari al momento dell'immissione in servizio e appena ottenuta la nomina stabile, debbono, sotto pena di decadenza, prestare rispettivamente la promessa e il giuramento, di cui agli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Capo III.
Delle promozioni.
Art. 69.
Le note di qualifica per il personale direttivi, educativo e contabile addetto ai Convitti nazionali sono compilate, nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sui modelli che si inviano annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Per i rettori le note sono redatte dal R. provveditore agli studi.
Per l'altro personale le note sono compilate dal rettore del convitto e rivedute dal R. provveditore agli studi.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 70.
Tutte le promozioni nel personale direttivo, educativo e contabile dei Convitti nazionali, salvo quelle di cui all'articolo 73, sono precedute dal parere del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 71.
Le promozioni al grado di maestro elementare di 1ª classe si conferiscono ai maestri elementari di 2ª classe che abbiano compiuto, come tali, almeno otto anni di effettivo servizio.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 72.
Le promozioni ai gradi di istitutore di 1ª classe e di vice-economo di 1ª classe si conferiscono rispettivamente agli istitutori di 2ª classe e ai vice economi di 2ª classe, secondo le norme stabilite dall'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 73.
Salvo quanto e' prescritto dall'art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le promozioni ai posti di vice-rettore e di economo si conferiscono, per un terzo, mediante esame di concorso per merito distinto, rispettivamente agl'istitutori di 1ª e di 2ª classe e ai vice-economi di 1ª e di 2ª classe, e per due terzi, mediante esame di idoneita', rispettivamente agli istitutori e ai vice-economi di 1ª classe.
Si applicano ai predetti esami le disposizioni di cui agli articoli 21, 22, 40 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 74.
Le prove scritte ed orali degli esami di cui al precedente articolo hanno luogo in Roma. Il numero e la qualita' delle prove scritte e delle prove orali, tanto per gli esami di merito distinto quanto per quelli di idoneita', sono stabilite nelle tabelle B e C annesse al presente regolamento.
I programmi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 75.
Le commissioni esaminatrici sono costituite come segue:
1° per l'esame di concorso di merito distinto e per l'esame di idoneita' per i posti di vice-rettore: un consigliere di Stato, presidente; un professore universitario; il direttore generale dell'istruzione media; un ispettore centrale per l'istruzione media, oppure un preside di istituto medio di 2° grado, oppure un rettore di Convitto nazionale;
2° per l'esame di concorso di merito distinto e per l'esame di idoneita' per i posti di economo: un consigliere della Corte dei conti, presidente; il direttore generale dell'istruzione media; un funzionario statale di ragioneria di grado non inferiore al sesto; un preside di istituto medio di 2° grado, oppure un rettore di convitto nazionale.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Art. 76.
Le promozioni ai posti di rettore di 2ª classe e ai posti di rettore di 1ª classe si conferiscono rispettivamente ai vice-rettori e ai rettori di 2ª classe, nei modi prescritti dagli articoli 7 e 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Capo IV.
Dell'assunzione degli istitutori assistenti.
Art. 77.
Il Consiglio di amministrazione stabilisce anno per anno il numero degli istitutori assistenti da assumere nel Convitto, e la misura della retribuzione da corrispondere loro, giusta la disposizione dell'articolo 134 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
Art. 78.
Chi intenda ottenere l'incarico di istitutore assistente deve presentarne domanda in carta legale al rettore entro il termine che e' dal medesimo fissato, e che e' reso pubblico almeno un mese innanzi la sua scadenza, mediante affissione nell'albo del convitto.
Alla domanda deve essere unito il certificato di nascita, il certificato generale del casellario, di data non anteriore di tre mesi, e i titoli di studio, con particolare riguardo ai titoli che danno ragione di preferenza, a norma dell'art. 134 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
L'istante e' tenuto ad esibire inoltre tutti gli altri documenti di cui il rettore gli faccia richiesta.
Art. 79.
Alla nomina degli istitutori assistenti provvede il rettore, entro il numero dei posti fissato dal Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso, ed e' comunicata direttamente agli interessati e mediante affissione nell'albo del Convitto.
L'incarico e' conferito per una durata non superiore ad un anno.
Art. 80.
L'incarico di istitutore assistente puo' essere revocate dal rettore, prima che scada il termine pel quale fu conferito, senza obbligo a speciale indennizzo da parte dell'Amministrazione del convitto, quando cio' sia richiesto da legittimi motivi di servizio e in caso di riconosciuta incapacita'.
Art. 81.
null
Capo V.
Delle attribuzioni dei funzionari dei convitti nazionali. § I. - Del rettore.
Art. 82.
Il rettore sopraintende al buon andamento educativo, didattico ed amministrativo del suo istituto.
Esegue e fa eseguire le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e gli ordini delle autorita' superiori.
Sovrintende alla buona conservazione dell'edificio, del suo arredamento, del materiale didattico e scientifico e dei corredi personali dei convittori.
Art. 83.
Il rettore:
corrisponde col Ministero per mezzo del provveditore agli studi, salvo i casi di assoluta urgenza, nei quali puo' corrispondere direttamente, riferendone nel tempo istesso al provveditore;
conserva personalmente le carte di carattere riservato, registrandole in apposita rubrica; regola e vigila i lavori dell'ufficio di segreteria e ne firma tutti gli atti e i certificati;
vigila sull'esatto adempimento dei propri doveri da parte di tutto il personale addetto al convitto.
Art. 84.
Precipua cura del rettore e' l'educazione degli alunni, che le famiglie affidano al suo convitto.
Egli, pertanto:
visita frequentemente le camerate, interroga gli alunni sull'andamento dei loro studi, sui loro bisogni, sui loro desideri; stimola il senso della buona emulazione rivolgendo la giusta lode ai migliori in presenza dei compagni; al rimprovero e al castigo ricorre, avendo sempre di mira che l'animo del punito non sia sopraffatto ed umiliato, ma disposto al ravvedimento;
riunisce ogni giorno di scuola gli istitutori ed assistenti, per discutere e dare suggerimenti sul contegno delle singole squadre;
informa le famiglie - con le quali egli soltanto deve avere rapporti diretti e tenere corrispondenza - sulla condotta, sul profitto e sullo stato di salute degli alunni.
Art. 85.
Il rettore sorveglia, e dirige l'azione dell'economo; ne' invigila le spese, curando che esse siano compiute nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio e nel modo piu' conveniente per l'interesse dell'istituto.
Emette i mandati nelle forme stabilite, controlla e vista, prima del pagamento, i documenti giustificativi delle spese. Ha cura che gl'inventari e i registri di contabilita' siano tenuti al corrente e in ordine.
Art. 86.
Il rettore invia al Ministero, al termine di ogni anno scolastico, pel tramite del R. provveditore agli studi, una relazione sulle condizioni dell'istituto, nei riguardi educativi, didattici e disciplinari, nella quale fornisce, illustrandole con opportuni dati statistici, notizie:
a) sui locali e sull'arredamento;
b) sul materiale scientifico e sulla biblioteca;
c) sulle condizioni disciplinari ed educative del convitto;
d) sulle inscrizioni degli alunni e sui rapporti tra il convitto e le famiglie;
e) sugli esami sostenuti dagli alunni;
f) sulle manifestazioni piu' salienti della vita collettiva del Convitto durante l'anno.
Art. 87.
Il rettore pubblica ogni anno, entro il mese di dicembre, l'annuario del suo Convitto.
Art. 88.
Il rettore tutela e diffonde la buona riputazione del suo istituto.
Qualora la gravita' dei fatti lo richieda, egli puo' allontanare dal Convitto qualunque dei suoi dipendenti, riferendone immediatamente al R. provveditore agli studi e senza pregiudizio delle definitive sanzioni disciplinari.
Art. 89.
Il vice-rettore coadiuva il rettore in tutte le attribuzioni del suo ufficio nei limiti determinatigli dal rettore stesso e durante le assenze di lui lo sostituisce in tutte le funzioni, salvo il disposto dell'articolo 9 di questo regolamento.
Art. 90.
Il vice-rettore rappresenta piu' specialmente il rettore nella vigilanza della vita interna del Convitto, e salvo che il rettore disponga diversamente, ha cura in particolar modo:
a) dell'attivita', del contegno, del profitto degli alunni entro e fuori il Convitto;
b) dell'igiene e della sanita' degli alunni;
c) della biblioteca, di cui e' conservatore responsabile;
d) del servizio di cucina, di mensa e di guardaroba;
e) del personale di servizio, di cui regola e sorveglia l'opera.
Art. 91.
Il vice-rettore tiene i seguenti registri:
a) del movimento del personale addetto al convitto;
b) del movimento degli alunni;
c) delle tabelle biografiche degli alunni;
d) delle mancanze e delle punizioni disciplinari inflitte agli alunni;
e) delle votazioni di profitto e di condotta degli alunni;
f) dei malati e delle prescrizioni mediche;
g) delle punizioni inflitte al personale assistente e di servizio.
Art. 92.
Gli istitutori di ruolo e gli istitutori assistenti hanno la responsabilita' immediata dell'educazione, della condotta morale e del contegno disciplinare degli alunni che sono loro affidati.
((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Art. 93.
Ogni istitutore ha di regola il governo stabile di una squadra di convittori. L'istitutore non puo' separarsi dagli alunni, se prima non li abbia consegnati ad altro istitutore che lo supplisca, o non li abbia condotti a scuola ed affidati alla vigilanza dei professori; li assiste, consiglia e governa durante le ore di studio e di ricreazione; dorme nella medesima loro camerata, si alza per primo e si corica per ultimo; siede a mensa con loro; li accompagna a passeggio, nelle gite, nelle cerimonie ufficiali e nelle visite ai musei, alle gallerie, ai luoghi d'interesse storico, artistico, industriale.
((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Art. 94.
L'opera dell'istitutore e' diretta a formare il carattere dei giovani, ai quali egli offre il suo stesso comportamento come esempio degno d'imitazione.
Egli segue le direttive segnate dal rettore e adempie ogni incarico che il rettore gli affidi nell'ordine giornaliero di servizio.
((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Art. 95.
Gli istitutori addetti al governo stabile delle squadre tengono un registro sul quale annotano i loro giudizi sul contegno di ciascuno dei propri alunni e trascrivono i fatti di maggiore rilievo sui quali debbono riferire ai loro superiori.
((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Art. 96.
Gli istitutori curano, inoltre, che gli alunni osservino le norme della pulizia e dell'igiene; che siano provveduti degli oggetti di corredo e di cancelleria necessari e che sopratutto si abituino all'esattezza, all'ordine, all'economia.
((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Art. 97.
L'orario d'ufficio degl'istitutori, cosi' di ruolo come assistenti, e' di non meno di sette ore giornaliere.
Il regolamento interno del convitto stabilisce la durata e le modalita' d'osservanza dell'orario d'ufficio degli istitutori.
Lo stesso regolamento determina in quali casi possano essere concesse licenze all'assistente, che in ogni caso non devono superare la durata complessiva di un mese all'anno.
((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Art. 98.
Gl'istitutori possono essere chiamati a turno a tenere agli alunni le conferenze, di cui all'art.
150.
Possono essere anche incaricati dal rettore a tenere alle squadre degli alunni qualche lezione sui diritti e doveri dei cittadini e sui costumi del vivere sociale.
((6))
Possono essere anche incaricati dal rettore a tenere alle squadre degli alunni qualche lezione sui diritti e doveri dei cittadini e sui costumi del vivere sociale.
((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Art. 99.
Durante le assenze del vice-rettore, l'istitutore di ruolo piu' anziano ne assume le funzioni.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Art. 100.
Uno degli assistenti e' incaricato dal rettore del servizio di segreteria del convitto.
((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Art. 101.
All'assistente che manchi ai suoi doveri d'ufficio, che non tenga condotta regolare entro o fuori il convitto, o che comunque commetta azioni riprovevoli, il rettore puo' applicare, secondo la gravita' dei fatti, le seguenti punizioni: a) ammonizione; b) allontanamento temporaneo dal convitto, con sospensione della remunerazione; c) dispensa dal servizio.
La punizione di cui alla lettera c) del precedente comma e' sottoposta alla ratifica del Consiglio d'amministrazione ed e' comunicata a tutti gli altri convitti nazionali.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Art. 102.
Le amministrazioni dei Convitti provvedono all'assicurazione obbligatoria del personale assistente contro l'invalidita' e la vecchiaia, mediante inscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Art. 103.
In ogni convitto e' istituito un collegio di vigilanza educativa, composto del rettore che lo presiede, del vice-rettore, di un consigliere delegato dal Consiglio di amministrazione e di due rappresentanti delle famiglie, residenti nella citta' sede del Convitto.
Art. 104.
Il collegio di vigilanza e' convocato, di regola, almeno una volta il mese, e, straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il presidente, per essere consultato intorno all'andamento disciplinare, educativo e morale del convitto, e per discutere sui programmi degli insegnamenti interni obbliga tori e sulle tabelle biografiche dei convittori.
Art. 105.
L'economo disimpegna, seguendo le norme stabilite dal rettore, il servizio amministrativo e contabile del convitto e tiene il conto separato di ciascun convittore.
La cauzione, che l'economo e' tenuto a prestare a norma dell'art. 132 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e' fissata dal Consiglio d'amministrazione, in misura non inferiore a L. 2000.
La cauzione deve essere prestata entro tre mesi dalla nomina ad economo, mediante deposito di numerario nella Cassa depositi e prestiti, o mediante vincolo di certificati nominativi di rendita sul debito pubblico dello Stato.
Art. 106.
L'economo:
prepara, secondo le direttive del rettore, il bilancio preventivo e presenta alla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo;
riscuote tutte le entrate del convitto;
esegue i pagamenti in base ai mandati emessi dal rettore;
fa tutte le provviste, cosi' generali pel convitto, come particolari per i convittori;
sorveglia e controlla l'esecuzione dei lavori occorrenti nel convitto;
tiene in corrente e in perfetta regola tutti i registri di amministrazione del convitto e quelli per le spese particolari dei convittori.
Art. 107.
L'economo adempie il servizio di cassa, giusta le norme prescritte dal regolamento di contabilita'. Assiste alla verifica di cassa fatta dal rettore e ogni mese presenta la situazione di cassa.
Ogni convitto deve essere provveduto di cassa forte. Il regolamento di contabilita' stabilisce quali siano i valori e i titoli che debbano essere custoditi nella cassa forte e i modi della custodia.
Art. 108.
Se i crediti del convitto non siano puntualmente soddisfatti, l'economo denuncia al rettore per iscritto, entro venti giorni dalla scadenza, i debitori morosi.
Art. 109.
L'economo provvede alle spese dei convittori nei limiti del deposito di cui all'art.
114. Quando il deposito sia esaurito, l'economo sospende qualsiasi anticipazione, salvo autorizzazione scritta del rettore, che in tal caso assume la diretta responsabilita' della spesa.
Art. 110.
Nei convitti ai quali sia assegnato un vice-economo, questi coadiuva l'economo nei modi che sono fissati dal rettore.
Il vice-economo e' incaricato, in particolar modo, delle provviste giornaliere e della tenuta dei libri e dei registri di contabilita'.
Al vice-economo non puo' essere affidato il servizio di cassa. Il vice-economo non presta cauzione.
In caso di assenza dell'economo, il vice-economo puo' essere chiamato a sostituirlo, secondo le prescrizioni e nei limiti fissati dal Consiglio d'amministrazione.
Art. 111.
E' fatto divieto ai rettori e vice-rettori, agl'istitutori, economi e vice-economi di accettare, qualunque sia il motivo dell'offerta, doni individuali o collettivi dagli alunni o dalle loro famiglie.
TITOLO III
Dei convittori.
Capo I
Dell'ammissione e della retta.
Art. 112.
Nel convitto sono ammessi convittori e semi convittori. Questi ultimi sono ammessi, di regola, soltanto per le scuole elementari e per gli istituti medi inferiori.
Art. 113.
Le domande di ammissione, sia per i convittori, sia per i semi convittori, debbono essere firmate dal padre o da chi ne fa le veci, e indirizzate al rettore, corredate della fede di nascita, di un attestato medico di sana costituzione, del certificato di vaccinazione e dell'attestato legale degli studi compiuti.
Per l'ammissione si richiede l'eta' non minore di sei anni e non maggiore di dodici al 30 settembre dell'anno in corso.
Il Consiglio di amministrazione, udito il parere motivato del rettore, puo' accordare l'ammissione ad alunni che abbiano superato i dodici ma non i quindici anni e dimostrino di aver compiuto studi adeguati all'eta'.
Nessuna limitazione di eta' e' stabilita per i giovani provenienti da altro convitto pubblico; ma il rettore, prima di accoglierli, deve chiedere, d'ufficio, al convitto di provenienza la cartella personale dell'alunno e copia delle tabelle biografiche; e deve, indire, accertarsi se le famiglie abbiano soddisfatto a tutti gli obblighi verso il precedente convitto.
Nessun alunno e' ammesso definitivamente, se non dopo che il medico del convitto ne abbia constatata la sana costituzione fisica.
Art. 114.
La retta annuale da pagarsi dalle famiglie degli alunni e' stabilita dal Consiglio di amministrazione il quale determina altresi' la misura della quota fissa da versarsi anticipatamente per spese accessorie e personali. Per gli alunni che fruiscano di posti gratuiti la quota e' stabilita in misura non superiore alla meta', di quella fissata per gli altri convittori.
Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione di cui al precedente comma sono soggette all'approvazione della Giunta per l'istruzione media.
All'uscita degli alunni dal convitto e' restituita alle famiglie quella parte della quota, che non sia stata ancora spesa.
Art. 115.
Il Consiglio di amministrazione ha facolta' di graduare la retta per gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori e delle scuole elementari, o di istituire una retta unica per tutti gli alunni.
Art. 116.
Quando un giovane e' ammesso nel convitto, la famiglia, assume l'obbligo per l'intera retta e quota fissa fino al 30 settembre successivo; il pagamento tanto della retta quanto della quota fissa deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali anticipate, la prima delle quali e' versata, il 1° ottore, e le altre successivamente il 1° febbraio e il 1° giugno.
L'obbligo s'intende prorogato per l'anno scolastico seguente, se la famiglia non abbia dato la disdetta, per iscritto, entro il mese di agosto.
Art. 117.
Quando nel convitto siano piu' di due fratelli, per i due maggiori la famiglia deve la retta per intero e per gli altri la meta'.
Se alcuno dei fratelli goda pasto gratuito vinto per concorso, il beneficio della riduzione e' mantenuto pel minore degli altri.
Quando i fratelli siano due, la famiglia deve per il maggiore la intera retta e per il minore, la retta ridotta di un quinto.
Queste concessioni non sono estese ai semi-convittori.
Art. 118.
Il rettore ha facolta' di allontanare dal convitto il convittore la cui famiglia non paghi in tempo le rate della retta e della quota fissa.
Art. 119.
L'obbligo del pagamento della retta e della quota fissa e' limitato al tempo di effettiva permanenza nel convitto per quei convittori che, pur essendo forniti del titolo richiesto per l'inscrizione ad una classe d'istituto d'istruzione media, non abbiano potuto esservi accolti per mancanza di posti disponibili, e percio' siano stati ritirati dalle famiglie.
Art. 120.
La retta e la quota fissa sono dovute per il solo mese in corso, quando il convittore, avendo terminato gli studi medi che si possano compiere nella sede, lasci nello stesso mese il convitto.
Art. 121.
Se il giovine e' ammesso in convitto nella seconda meta' di un quadrimestre, la retta e la quota fissa del quadrimestre corrente sono ridotte alla meta'.
Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, poi, l'esonero dal pagamento delle rette e quote quadrimestrali non scadute alle famiglie di quei giovani che, per gravi eccezionali circostanze, siano costretti a lasciare il convitto: puo' ordinare anche la restituzione delle rate di retta e di quota fissa gia' pagate per i mesi non incominciati alle famiglie dei giovani allontanati dal convitto per ragioni disciplinari o per malattia riconosciuta dal medico del convitto.
Le famiglie dei convittori i quali, riprovati nell'esame autunnale, vengono immediatamente ritirati, sono tenute soltanto al pagamento del mese in corso.
Art. 122.
Il convitto rimane aperto tutto l'anno; nessuna riduzione di retta e di quota fissa e', pertanto, accordata ai convittori che durante le vacanze autunnali o nel corso dell'anno si assentino temporaneamente, per qualsiasi motivo, dal convitto.
Art. 123.
I semi-convittori debbono una retta mensile stabilita dal Consiglio di amministrazione, per i soli mesi di scuola.
I semi-convittori sono trattenuti in convitto durante il giorno e prendono parte ad una sola refezione in comune con i convittori.
Art. 124.
Per i semi-convittori valgono, in quanto siano applicabili, e salvo speciali disposizioni in contrario, tutte le norme riguardanti i convittori.
Art. 125.
Gli abiti, siano di casa che di uscita, debbono essere uniformi per tutti i convitti nazionali, secondo il modello prescritto dal Ministero della pubblica istruzione.
Il Consiglio di amministrazione ha facolta', di sostituire l'abito di casa con quello stabilito per la educazione fisica a scopo militare.
Art. 126.
Quando la citta' in cui ha sede il convitto sia anche sede di esami, ai quali, secondo le norme vigenti, sono tenuti a presentarsi alunni di istituti regi o pareggiati provenienti da altre localita', gli alunni stessi e, di preferenza, quelli provenienti da altri convitti nazionali, possono per tutto il periodo degli esami essere accolti nel convitto come ospiti, secondo le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione, che fissa anche la relativa retta.
Per l'accoglimento degli alunni di cui al comma precedente, e' richiesto il parere favorevole del preside dell'istituto, e del rettore del convitto da cui provengono. Durante il loro soggiorno in convitto detti alunni devono uniformarsi a tutte le norme disciplinari della vita interna; possono essere allontanati dal rettore con decisione inappellabile, previo avviso tempestivo alle loro famiglie, o al rettore del convitto cui appartengano.
Capo II.
Dell'educazione e dell'istruzione dei convittori.
Art. 127.
I convittori sono educati al senso della responsabilita' e della dignita' personale, al culto della famiglia e della patria, all'estimazione del sapere, all'abito della sincerita', della franchezza e della buona creanza.
Art. 128.
Tutti gli ufficiali del convitto debbono:
serbare nel convitto e fuori un contegno che sia esempio di educazione morale e civile, di compostezza, di decoro;
cooperare, sotto il governo del rettore, al conseguimento dei fini di cui all'articolo precedente;
riferire al rettore o al vice rettore ogni fatto che richieda speciali provvedimenti educativi, disciplinari, igienici o profilattici.
Art. 129.
Circa l'istruzione religiosa e le pratiche del culto, considerate come fattori essenziali dello sviluppo morale, il rettore si conforma alla volonta' espressa dalle famiglie.
Un sacerdote ha cura che gli alunni adempiano tutti i doveri religiosi.
Il sacerdote stesso ha l'obbligo di celebrare la messa nei giorni festivi nell'oratorio del convitto, e di compiere tutti gli altri uffici religiosi propri del suo ministero.
Le famiglie possono chiedere, per iscritto, che i propri figliuoli siano dispensati dall'istruzione e dalle pratiche religiose.
Per gli alunni non cattolici, provvedono le famiglie a loro spese, d'accordo col rettore.
Art. 130.
Ogni dormitorio ha l'immagine del Crocifisso; ogni aula destinata allo studio ha l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re.
Art. 131.
Ogni convitto ha la bandiera nazionale. E' porta-bandiera un convittore della squadra dei piu' anziani, designato dal rettore a titolo d'onore.
Art. 132.
I convittori sono distribuiti in isquadre, secondo la loro eta' e le scuole che frequentano. Di regola, ogni squadra ha non piu' di venti alunni.
Ciascuna squadra puo' essere intitolata dal nome di un antico alunno del convitto, che sia caduto in guerra o si sia segnalato negli studi superiori o nelle carriere civili o militari.
Ogni squadra ha un capo squadra, che vi adempie gli obblighi che gli sono dettati dal rettore o dal vice rettore.
Capo III.
Dei rapporti con le famiglie dei convittori.
Art. 133.
La domanda di ammissione di un giovinetto in un convitto implica accettazione, per parte della sua famiglia, di tutte le norme del presente regolamento e del regolamento interno, che riguardino gli obblighi della famiglia verso il convitto, l'educazione e la disciplina dei convittori.
Il rettore cura, nel modo che reputa piu' efficace, che tali norme siano sempre a conoscenza delle famiglie e dei convittori.
Art. 134.
Per i convittori, la cui famiglia non risieda nella citta' ove e' il convitto, persona bene accetta al rettore, dimorante nella citta' stessa ma non appartenente al personale del convitto, puo' essere incaricata di rappresentare i genitori o chi ne fa le veci.
Art. 135.
Il rettore informa le famiglie e i loro rappresentanti dei comportamenti dei convittori ogni volta che lo creda opportuno, di regola, ogni bimestre con una nota sulla condotta sul profitto scolastico, sulla salute e sullo sviluppo fisico dei convittori stessi.
Art. 136.
Il regolamento interno stabilisce in qual modo i convittori possano corrispondere per lettera colle famiglie, e in quali giorni ed ore possano essere visitati dalle famiglie o dalle persone che le rappresentano.
Art. 137.
Nei giorni che sono stabiliti dal regolamento interno e nei periodi di piu' vacanze scolastiche consecutive, il rettore puo' accordare agli alunni che non abbiano demeritato, di recarsi presso le loro famiglie o presso i rappresentanti di queste.
Capo IV.
Dei rapporti con i presidi degli istituti medi.
Art. 138.
Il rettore rappresenta le famiglie dei convittori rispetto agl'istituti d'istruzione da essi frequentati ed ha carattere di autorita', cui e' affidato il governo di un istituto di educazione dello Stato.
Art. 139.
Il rettore comunica ai presidi degli istituti di istruzione frequentati dai convittori i desideri del convitto circa la formazione e le eventuali modificazioni degli orari, agli effetti dell'articolo 47 del regolamento 30 aprile 1924, n. 965, e circa i quattro giorni di vacanza di cui all'art. 50 dello stesso; prende inoltre con essi gli opportuni accordi, per poter essere informato in tempo di tutte le disposizioni di carattere generale o straordinario riguardanti gli alunni.
Art. 140.
Il rettore si mantiene in relazione coi presidi degli istituti medi d'istruzione frequentati dai convittori, per conoscere e seguire il profitto di ciascuno di questi negli studi e la loro condotta nella scuola.
Il rettore e' tenuto a denunciare ai rispettivi presidi le lezioni private che siano impartite da professori governativi ai propri convittori.
Capo V.
Dell'insegnamento e in particolari degli insegnamenti interni.
Art. 141.
I convittori frequentano le scuole elementari interne che hanno carattere pubblico, o gli istituti regi o pareggiati di istruzione designati dal rettore, previ accordi con i presidi.
Possono, inoltre, seguire speciali insegnamenti interni.
Art. 142.
((Nei Convitti nazionali possono istituirsi classi o corsi completi d'istruzione media classica, tecnica, scientifica e magistrale. Alle classi e ai corsi suddetti, se funzionino secondo l'ordinamento stabilito per le corrispondenti scuole Regie, e' concesso il riconoscimento della validita' degli studi e degli esami previsto dall'art. 51 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653. La istituzione delle classi o dei corsi deve essere deliberata dai Consigli di amministrazione dei Convitti, ed e' subordinata all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, sentito il parere della competente Giunta per l'istruzione media. Le classi o i corsi saranno a totale carico delle amministrazioni dei Convitti e gl'insegnamenti saranno affidati per incarico. Le famiglie che chiedano l'inscrizione degli alunni alle scuole interne del Convitto nazionale sono tenute a versare alla Cassa del Convitto un contributo da fissarsi dal Consiglio di amministrazione, in misura non inferiore all'ammontare delle corrispondenti tasse governative. La vigilanza immediata e continua sulle classi o sui corsi costituiti nel modo anzidetto e' affidata al rettore. Il Ministero dell'educazione nazionale puo' ordinare ispezioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno e sospendere l'applicazione del citato art. 51 quando risulti un funzionamento non regolare delle classi o dei corsi suddetti. Le spese per le ispezioni sono a carico dei Convitti)).
Art. 143.
Quando il Consiglio d'amministrazione non ritenga di istituire le classi interne, di cui all'articolo precedente, i convittori che non abbiano trovato posto negl'istituti pubblici di istruzione media sono restituiti alle famiglie, le quali restano in tal caso obbligate verso l'amministrazione del convitto per la quota di retta, corrispondente al tempo di effettiva permanenza dei convittori nel convitto, e per le altre spese accessorie e personali effettivamente eseguite.
Art. 144.
Nelle scuole elementari interne si seguono i programmi a le norme stabilite per le scuole elementari pubbliche.
L'istruzione religiosa, con programma identico a quello stabilito per le scuole elementari, e' impartita dal sacerdote, di cui all'art 129.
Art. 145.
Gli insegnamenti interni sono diretti ad integrare l'istruzione che i convittori ricevono nella scuola e a conferire loro speciali attitudini o speciali complementi di coltura.
Gli insegnamenti interni sono facoltativi.
Art. 146.
Gl'insegnamenti interni che possono istituirsi sono di regola, i seguenti:
a) per gli alunni delle scuole elementari: lavoro manuale;
b) per gli alunni delle scuole medie di primo grado: disegno, musica, diritti e doveri;
c) per gli alunni delle scuole medie di secondo grado: storia dell'arte, elementi di diritto e di economia, stenografia, scherma, ballo, canto.
Nei convitti femminili di Anagni e di Roma possono istituirsi gl'insegnamenti dei lavori femminili e di economia domestica.
Art. 147.
Gli insegnamenti interni sono impartiti su richiesta delle famiglie che assumono l'obbligo di sostenerne, con versamenti anticipati, la relativa spesa, se il Convitto non sia in grado di provvedervi con i mezzi del suo bilancio.
Art. 148.
Gli insegnamenti interni si impartiscono per un semestre dal 15 novembre al 15 maggio secondo l'orario settimanale stabilito dal rettore; a giudizio di questo possono anche impartirsi agli alunni che durante le vacanze autunnali non lascino il convitto e che non debbano sostenere prove nella sessione di secondo esame.
Al termine del semestre di cui al precedente comma per ciascun insegnamento interno il rettore e il rispettivo insegnante procedono d'accordo ad uno scrutinio finale, dal quale risulti che il profitto del convittore e' stato ottimo o buono o sufficiente o insufficiente.
Quando si tratti di alunni di istituti medi, il risultato dello scrutinio di cui al precedente comma e' comunicato al preside dell'istituto che gli alunni frequentano.
Art. 149.
Art
149.
Gli insegnamenti della storia dell'arte, dei diritti e doveri e degli elementi di diritto e di economia sono affidati dal rettore, senza diritto ad alcuna speciale retribuzione a quegli istitutori che abbiano i necessari requisiti e siano ritenuti piu' idonei.
Quando manchi nel convitto istitutore, idoneo a taluno degli insegnanti di cui al comma precedente, l'incarico ne puo' essere dato a persona estranea al convitto.
Gli insegnamenti della storia dell'arte, dei diritti e doveri e degli elementi di diritto e di economia sono affidati dal rettore, senza diritto ad alcuna speciale retribuzione a quegli istitutori che abbiano i necessari requisiti e siano ritenuti piu' idonei.
Quando manchi nel convitto istitutore, idoneo a taluno degli insegnanti di cui al comma precedente, l'incarico ne puo' essere dato a persona estranea al convitto.
Art. 150.
Nel semestre di cui al primo comma dell'art. 148 sono tenute a turno dagli istitutori e dai maestri ritenuti idonei dal rettore conferenze bimestrali su argomenti di storia, di letteratura, di storia dell'arte, di scienze e di morale.
Gli alunni degli istituti medi di secondo grado, i quali si distinguano per intelligenza, per condotta e per profitto, possono essere chiamati a tenere, su temi approvati dal rettore, qualcuna delle conferenze, di cui al precedente comma.
Art. 151.
Gli alunni degli istituti medi di secondo grado sono riuniti, quando il rettore lo ritenga opportuno, per discutere, sotto la direzione del vice-rettore e con l'assistenza di un istitutore indicato dal rettore, su temi storici, letterari e morali.
Art. 152.
A tutti gli alunni viene impartita da un istitutore designato dal rettore, senza diritto ad alcuna speciale retribuzione, una lezione settimanale sulle regole di buona societa'.
Art. 153.
Il rettore promuove l'istituzione di una biblioteca interna del convitto a vantaggio degli alunni e ne regola il funzionamento e l'incremento, valendosi dell'opera del vice-rettore, a cui puo' aggregare, come coadiutore, qualcuno degli istitutori o dei maestri o dei convittori alunni degli istituti medi di secondo grado.
Il rettore e' responsabile della scelta dei libri: il vice-rettore e' responsabile della loro conservazione, e del funzionamento della biblioteca, a' sensi dell'art. 90, lettera c).
Art. 154.
All'educazione fisica dei convittori provvede ciascun convitto con propri insegnanti.
Art. 155.
In ciascun convitto maschile si svolgono corsi d'istruzione premilitare, con le stesse norme e programmi dei corsi delle societa' di tiro a segno.
Tali corsi sono organizzati, sotto la sorveglianza del rettore, dall'insegnante di educazione fisica del convitto o da un ufficiale in congedo, con l'aiuto delle autorita' militari.
Art. 156.
I corsi di cui al precedente articolo hanno la durata di un biennio. Al termine del biennio, i convittori sono sottoposti, con l'intervento di un ufficiale del Regio esercito, di grado non inferiore a quello di capitano, ad un esame per il conseguimento del brevetto di compiuta istruzione premilitare.
Art. 157.
Possono essere esonerati dal frequentare i corsi di istruzione premilitare soltanto i convittori che abbiano difetti fisici debitamente riconosciuti mediante visita medica.
Art. 158.
Nel periodo delle vacanze autunnali, gli alunni del convitto possono essere condotti in villeggiatura, o ai bagni, o ad un viaggio d'istruzione.
Il Consiglio d'amministrazione approva il preventivo della spesa occorrente e stabilisce anche la parte della spesa da porsi a carico delle famiglie.
Capo VI.
Dei principali doveri e del contegno dei convittori.
Art. 159.
Ogni convittore o semi-convittore deve:
a) attendere con cura ai suoi doveri scolastici e a quelli imposti dalla vita interna del convitto;
b) rispettare ed obbedire agli ufficiali del convitto;
c) usare modi cortesi e fraterni verso i compagni;
d) portare con decoro l'uniforme;
e) aver cura dell'igiene e della nettezza della propria persona e dei propri indumenti.
Art. 160.
Ai convittori che si distinguano per buona condotta e per contegno garbato, per diligenza e per profitto negli studi, possono essere assegnati i seguenti premi:
a) inscrizione del nome nell'elenco dei meritevoli, che si espone ogni bimestre nella sala d'udienza;
b) distintivo d'onore stabilito dal Ministero della pubblica istruzione;
c) visite straordinarie alla famiglia nei giorni di vacanza scolastica;
d) attestazione di lode consegnata alla presenza della squadra o dell'intero convitto;
e) libri od altri oggetti utili allo studio del pari consegnati alla presenza della squadra o dell'intero convitto.
Art. 161.
I premi, di cui al precedente articolo, sono deliberati dal collegio di vigilanza educativa.
Art. 162.
Ai convittori ed ai semi-convittori che manchino ai propri doveri, od offendano, nella scuola o nel convitto, la disciplina, il decoro, la morale, sono inflitte, secondo la gravita' della mancanza, le seguenti punizioni;
a) ammonizione privata;
b) privazione parziale o totale delle ricreazioni per non piu' di un giorno;
c) ammonizione data dal rettore, in presenza della squadra, alla quale l'alunno appartiene;
d) ammonizione solenne, da comunicarsi alla famiglia dell'alunno ed a tutte le squadre, con ordine del giorno del rettore;
e) allontanamento dal convitto;
f) espulsione dai convitti.
Per i provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) deve sentirsi il parere del collegio di vigilanza.
Contro le punizioni di cui alle lettere e) ed f) il padre dell'alunno, o chi ne ha la rappresentanza legale, puo' ricorrere alla Giunta per l'istruzione media entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Tale ricorso non sospende l'applicazione della punizione.
La deliberazione della predetta Giunta ha carattere d provvedimento definitivo a tutti gli effetti.
Art. 163.
La punizione di cui alla lettera f) del precedente articolo e' pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Capo VII.
Dei posti gratuiti.
Art. 164.
I posti gratuiti da godersi nei Convitti nazionali comprendono:
a) i posti a carico del bilancio del Ministero della P. I.: alcuni dei quali riservati ad alunni appartenenti a famiglie delle nuove provincie o ad alunni profughi di guerra;
b) i posti a carico del bilancio dei Convitti o di privata fondazione: alcuni dei quali riservati ad alunni figli di presidi o di professori dei Regi istituti medi d'istruzione o di funzionari dei convitti nazionali.
Il godimento dei posti gratuiti importa di regola il solo esonero dal pagamento della retta, salvoche' per quelli di cui alla lettera b), sia diversamente stabilito dalle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione dei convitti o dagli statuti delle fondazioni.
Art. 165.
I posti di cui al precedente articolo sono conferiti mediante concorso per titoli a giovinetti di scarsa fortuna e meritevoli per profitto e buona condotta, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli anche se mancanti della naturalita', e che raggiungano l'eta' non inferiore a sei e non superiore a dodici anni al 30 settembre dell'anno in cui il concorso ha luogo.
Dal requisito dell'eta' indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che siano gia' alunni dello stesso convitto o di altro convitto nazionale.
Art. 166.
Il concorso e' indetto dal Ministro della P. I. per un numero determinato di posti, distinti secondo l'appartenenza alle diverse categorie di cui all'art.
164.
L'avviso di concorso e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno e sul Bollettino Ufficiale del Ministero della P. I.
L'avviso di concorso e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno e sul Bollettino Ufficiale del Ministero della P. I.
Art. 167.
La domanda di ammissione indirizzata al Ministero della pubblica istruzione (Direzione Generale dell'istruzione media) deve indicare la categoria o le categorie dei posti messi a concorso per le quali l'ammissione e' richiesta.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di sana costituzione fisica;
d) pagella scolastica relativa all'ultimo anno di studio col risultato degli ultimi esami;
e) certificato comunale sulla professione dei genitori, e sulle condizioni economiche della famiglia;
f) dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare tutte le spese accessorie.
Tutti i documenti sopraindicati debbono essere legalizzati.
La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.
Alla domanda possono inoltre essere uniti tutti gli altri documenti o certificati che l'istante ritenga di produrre nel proprio interesse.
I giovinetti che siano gia' alunni dei convitti nazionali sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c).
Art. 168.
Il concorso e' giudicato da una commissione nominata dal Ministro della P. I. e composta di un funzionario amministrativo o tecnico di grado non inferiore al 6° dell'amministrazione centrale, che la presiede, di un preside o professore dei Regi istituti medi d'istruzione e di un funzionario dei convitti nazionali.
Art. 169.
La Commissione forma distinte graduatorie di vincitori per ognuna delle categorie di posti messi a concorso e in numero non superiore a quello dei posti stessi.
Puo' essere compreso come vincitore in piu' di una categoria il candidato che possegga i corrispondenti titoli per esservi ammesso.
Dopo le graduatorie dei vincitori la Commissione designa gli altri concorrenti meritevoli della concessione
Art. 170.
Nella formazione delle graduatorie dei vinditori e dei meritevoli di cui al precedente articolo si tiene conto, in primo luogo, della condizione economica delle famiglie dei concorrenti e del merito dei concorrenti e, a parita' delle suddette condizioni, si da' la preferenza:
1° agli orfani di entrambi i genitori;
2° agli orfani di un solo genitore;
3° ai figli di funzionari resi inabili per eta' o per salute al lavoro;
4° ai figli dei funzionari che si segnalarono per benemerenze patriottiche e civili, massime nel Campo dell'istruzione e dell'educazione dei giovani.
Art. 171.
Le graduatorie seno rese esecutive mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della P. I.
Art. 172.
La destinazione dei vincitori ai convitti nei quali si trovano i posti messi a concorso e' fatta, per le singole categorie di posti, dal Ministero della P. I.
Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede destinatagli o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.
Art. 173.
In caso di decadenza dei vincitori, i corrispondenti posti possono essere conferiti, per ordine di merito, agli altri concorrenti meritevoli designati dalla Commissione a norma dell'art. 169, u. c.
Art. 174.
((Salvo quanto e' disposto nel precedente articolo, i posti gratuiti che siano ancora disponibili dopo il collocamento dei vincitori del concorso, possono essere conferiti per un solo anno dal Ministro per l'educazione nazionale ad alunni che siano particolarmente meritevoli per profitto e per disagiata condizione economica. I detti conferimenti non potranno aver luogo oltre il 30 novembre di ciascun anno)).
Art. 175.
Salvo quanto e' stabilito nel precedente articolo, l'assegnazione di un posto gratuito in un Convitto importa il godimento dello stesso fino al termine degli studi medi che possono seguirsi nel detto convitto.
Il beneficio del posto gratuito non puo' in nessun caso essere mutato in sussidio. Puo' essere trasferito, a giudizio dal Ministero, in altro convitto diverso da quello pel quale fu concesso, quando si tratti di posto a carico del bilancio del Ministero della P. I.
Art. 176.
Il beneficio del posto gratuito cessa, prima della sua scadenza, nei seguenti casi:
a) quando l'alunno sia allontanato o espulso dal Convitto;
b) quando l'alunno incorra in una delle punizioni di cui alle lettere h) ed i) dell'art. 19 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653 sugli alunni, gli esami e le tasse degli istituti medi d'istruzione;
c) quando l'alunno abbia frequentato per due anni la stessa classe con esito negativo.
Il beneficio e' sospeso per un anno quando l'alunno non consegna la promozione alla classe superiore o l'ammissione al corso superiore d'istituti medi.
Il Ministero della pubblica istruzione puo', in via eccezionale, mantenere il beneficio all'alunno che, per gravi ragioni di malattia, debitamente comprovata, non abbia potuto usufruire di tutte le sessioni d'esame.
TITOLO IV.
Del servizio interno nei convitti nazionali.
Capo I
Dei locali, dell'alloggio e del vitto.
Art. 177.
La destinazione, ai vari usi, dei locali del convitto e' fatta dal rettore.
Art. 178.
Per i progetti e la sorveglianza di lavori occorrenti nei locali di convitti nazionali; per le stime, perizie di fondi rustici od urbani, ecc. e' data facolta' alle rispettive amministrazioni di richiedere l'opera degli uffici tecnici di finanza della provincia.
Art. 179.
Tutti i funzionari hanno l'obbligo di alloggiare nei locali del convitto, salvo dispensa da accordarsi caso per caso dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio d'amministrazione. La dispensa non puo' essere concessa contemporaneamente al rettore e al vice-rettore.
Nessuna indennita' e' dovuta al funzionario che abbia ottenuto la detta dispensa.
Una equa indennita' e' invece dovuta, a carico del bilancio del convitto, nella misura che e' stabilita dal Consiglio d'amministrazione, al funzionario che, per deficienza di locali, non possa essere alloggiato nel convitto.
Art. 180.
Ogni Convitto deve prestare gratuitamente l'appartamento al rettore e alla sua famiglia. Nei locali del convitto possono essere altresi' alloggiate le famiglie del vice-rettore e dell'economo.
Gli appartamenti del rettore, del vice-rettore e dell'economo debbono essere indipendenti tra di loro e dall'ingresso principale del convitto e non debbono avere nessuna Comunicazione con gli ambienti riservati ai convittori.
L'ammontare del fitto a carico del vice rettore e dell'economo per l'alloggio alle rispettive famiglie e' stabilito mediante perizia da farsi a cura dell'ufficio tecnico di finanza della provincia.
Art. 181.
I funzionari, che siano comunque incaricati di ispezioni o d'inchieste dal Ministro della pubblica istruzione o dalle autorita' scolastiche locali, possono chiedere di essere ammessi a fruire, per tutto il tempo della loro missione, del vitto e dell'alloggio nei convitti nazionali, dietro corresponsione di una indennita' che sara' fissata dal Consiglio di amministrazione.
Art. 182.
Nei locali dei convitti nazionali non possono alloggiare altre persone, all'infuori degli alunni e delle persone indicate negli articoli precedenti o comunque addette al servizio dei convitti stessi.
Art. 183.
E' vietate alle famiglie dei funzionari del convitto, anche se alloggiate nei locali del convitto, di partecipare alla mensa del convitto e di avere l'uso della biancheria, delle stoviglie e di qualunque altro oggetto della cucina, della mensa e del guardaroba del convitto.
Art. 184.
All'infuori dell'alloggio e della partecipazione alla mensa, nei casi espressamente previsti dagli articoli precedenti, i funzionari del convitto e le loro famiglie non possono fruire degli altri utili della vita interna del convitto.
Art. 185.
Il Ministro della pubblica istruzione da' norme generali per il regime alimentare nei convitti nazionali.
E' vietato in modo assoluto di somministrare liquori ai convittori e a tutto il personale direttivo, educativo, contabile e di servizio.
Capo II.
Dell'igiene e della nettezza in genere e del servizio sanitario.
Art. 186.
La nettezza dei locali e degli arredi, la pulizia della persona e degli indumenti sono considerati come fattori essenziale di educazione morale e civile: l'averne cura per conto proprio e l'esigerne l'osservanza dai convittori e dal personale dipendente e' parte del compito educativo spettante ad ogni ufficiale del convitto nell'ambito delle sue attribuzioni.
Art. 187.
Ogni convitto ha un impianto di bagni, per aspersione, adeguato alle sue esigenze. Nel locale adibito ai bagni vi sono gli apparecchi per la pesatura degli alunni.
Art. 188.
Ogni convitto deve avere un medico-chirurgo e un dentista. La vigilanza del medico del convitto deve esercitarsi sui convittori e su tutto il personale addetto al convitto, compreso il personale di servizio.
Il regolamento interno di ciascun convitto stabilisce piu' particolarmente le attribuzioni dei sanitari e le norme per le visite giornaliere.
Art. 189.
Le norme speciali a cui debbono uniformarsi i convittori e tutto il personale a tutela dell'igiene e della nettezza della persona e degli indumenti, dei locali e degli arredi, sono fissate nel regolamento interno, su proposta del medico del convitto.
Art. 190.
Le lavature, gli spolveri, le disinfezioni e le altre operazioni a tutela dell'igiene, della nettezza e del decoro, che siano richieste da speciali circostanze o non siano previste dal regolamento interno, sono ordinate dal rettore, di propria iniziativa o su proposta o parere del medico del convitto o dell'ufficiale sanitario del Comune.
Art. 191.
Il medico del convitto esegue, quando ne sia richiesto dal rettore o di sua iniziativa, improvvise ispezioni igieniche ai locali tutti dell'istituto o ad alcuni di essi, e segnala per iscritto al rettore ogni inconveniente che abbia riscontrato.
Da' inoltre le prescrizioni d'accordo col rettore, per l'impianto e il sistematico aggiornamento delle tabelle biografiche dei convittori.
Propone l'allontanamento dal convitto degli alunni che non siano adatti alla vita in comune.
Sono, in ogni caso, motivo di esclusione dai convitti le seguenti infermita': malattie d'indole nervosa; tubercolosi polmonare anche iniziale; tubercolosi glandolare, articolare e viscerale; deviazioni della colonna vertebrale; claudicazione grave; deformita'; balbuzie; sordita' grave.
Sono causa di esclusione temporanea dal convitto le malattie prodotte da infezione e da infestazione. Non escludono dal convitto, ma debbono essere curate, perche' gli alunni vi possano rimanere, le seguenti infermita': ernie libere, vegetazioni adenoidi, valgismo o varismo degli arti inferiori, trabismo, difetti di accomodazione visiva, carie e deviazione dei denti.
Art. 192.
La immediata vigilanza sull'igiene e sulla nettezza dei locali e degli arredi destinati alla cucina, alla mensa, al guardaroba o ad uso comune di tutta la famiglia del Convitto spetta al vice-rettore; la stessa vigilanza in ciascuna camerata spetta all'istitutore che e' addetto alla rispettiva squadra.
Art. 193.
Le disposizioni date dal Ministero per la tutela dell'igiene negli istituti d'istruzione si intendono valere anche pei convitti nazionali in quanto siano applicabili.
Art. 194.
Ogni convitto deve avere un'infermeria composta di una sala per le malattie comuni, con un numero di letti pari possibilmente al dieci per cento dei convittori, con annesse una sala da bagno ed una sala per il pronto soccorso, per le medicazioni, per l'armadio farmaceutico e per l'armamentario.
Uno speciale reparto, debitamente separato e fornito di tutto quanto possa occorrere per assicurare l'isolamento di colpiti da malattie di carattere diffusivo, deve essere istituito con almeno due e possibilmente quattro camere, capaci di contenere almeno due letti ciascuna. A corredo integrale di questo reparto deve esservi una dotazione di disinfettanti e gli apparecchi indispensabili per praticare le disinfezioni.
All'infermiere e' dato l'alloggio nell'infermeria.
Capo III.
Del personale di servizio.
Art. 195.
Il personale di servizio dipende esclusivamente, ed a tutti gli effetti, dalle singole amministrazioni dei convitti, alle quali spetta di stabilire le norme per il suo trattamento, salvo quanto e' prescritto negli articoli seguenti.
Il personale di servizio riceve gli ordini esclusivamente dagli ufficiali del convitto secondo le istruzioni date dal vice-rettore coll'approvazione del rettore.
Al personale di servizio non puo' affidarsi alcuna mansione, anche solo temporanea, di disciplina o di vigilanza sui convittori.
Art. 196.
Il personale di servizio e' assunto in prova dal rettore. Al termine di almeno un anno di prova il Consiglio d'amministrazione provvede, su proposta del rettore, alla nomina definitiva.
Il licenziamento del personale di servizio effettivo, per ragioni diverse da quelle di cui all'articolo seguente, non puo' essere deliberato che dal Consiglio d'amministrazione, salvi i casi di urgenza, nei quali puo' essere disposto dal rettore, salvo la ratifica del Consiglio.
Art. 197.
Al personale di servizio che manchi, comunque, ai propri doveri o che non serbi contegno riguardoso, possono essere inflitte, a seconda della gravita' dei fatti, le seguenti punizioni:
1° la multa non superiore a L. 50;
2° la sospensione dal servizio e dalla mercede sino ad un mese;
3° il licenziamento.
Le punizioni sono inflitte dal rettore; quella di 3° grado deve essere ratificata dal Consiglio d'amministrazione.
Contro i provvedimenti di punizione non e' ammesso ricorso.
Art. 198.
I convitti nazionali provvedono all'assicurazione obbligatoria, del personale di servizio contro l'invalidita' e la vecchiaia, mediante inscrizione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
Art. 199.
Le amministrazioni dei convitti nazionali possono stabilire nel regolamento interno, previa approvazione del Ministero della pubblica istruzione, un trattamento di quiescenza per gli inservienti che, dopo dieci anni di servizio, siano costretti ad. abbandonarlo, per avanzata eta' o malferma salute.
Al personale di nomina stabile ed attualmente in servizio, le amministrazioni dei convitti debbono usare, con i fondi dell'ex Cassa indennita' pel personale di servizio, ed occorrendo con i fondi del proprio bilancio, un trattamento non inferiore a quello che sarebbe ad esso spettato in virtu' di precedenti disposizioni.
TITOLO V.
Dei convitti provinciali, municipali, di enti morali e privati.
Art. 200.
Le provincie e i comuni e gli altri enti morali hanno facolta' di aprire convitti di educazione che siano ordinati sul tipo dei convitti nazionali.
I regolamenti speciali per questi convitti debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministero della P. I. a norma dell'art. 239 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.
Art. 201.
La facolta' di aprire convitti di educazione per alunni di scuole elementari e secondarie e' concessa pure ai privati cittadini con le stesse norme stabilite dal Capo 12° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 per l'apertura di istituti privati di istruzione.
Art. 202.
I convitti di educazione di cui ai precedenti articoli sono sottoposti alla vigilanza del R. provveditore agli studi, il quale puo' ordinarne la chiusura temporanea o definitiva per gravi ragioni morali od igieniche.
Art. 203.
E' vietato di adottare per gli alunni dei convitti previsti nel presente titolo un'uniforme simigliante a quella stabilita per gli alunni dei convitti nazionali.
L'infrazione a questa norma puo' essere motivo, a giudizio del R. provveditore agli studi, di temporanea chiusura del convitto sino a quando non sia adottata una uniforme che facilmente e di lontano si distingua da quella degli alunni dei convitti nazionali.
TITOLO VI.
Disposizioni finali.
Art. 204.
E' abrogato il regolamento 24 marzo 1912, n. 1101 e qualunque altra disposizione contraria al presente regolamento.
Art. 205.
Il presente regolamento entrera' in vigore il 1° ottobre
1925.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 1° settembre 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Fedele.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 164. - Granata.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 1° settembre 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Fedele.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 164. - Granata.
Tabelle
Tabella A.
PROVE D'ESAME PER I CONCORSI DI AMMISSIONE
((1° CONCORSO A POSTI DI ISTITUTORE. Prova scritta: Svolgimento di un tema sulla storia d'Italia dalle guerre d'Indipendenza alla Rivoluzione Fascista inclusa. Prova orale: Un colloquio, della durata massima di 45 minuti, sui seguenti argomenti: a) cultura generale (letteraria, storica e giuridica); b) cultura fascista; c) pedagogia ed igiene. Prova pratica di educazione fisica e di tirocinio al comando)) .
II - Concorsi a posti di vice-economo.
Prova scritta:
Svolgimento di un tema di diritto (istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo) o di ragioneria (elementi di ragioneria e di contabilita' di Stato).
Prova orale:
Un colloquio della durata non minore di 45 minuti e non maggiore di un'ora sui seguenti argomenti:
a) istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo;
b) elementi di ragioneria e di contabilita' di Stato;
c) nozioni di legislazione scolastica.
III. - Concorso a posti di maestro elementare.
Prova scritta:
Svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria.
Prova orale:
Un colloquio della durata non minore di 45 minuti e non maggiore di un'ora su seguenti argomenti:
a) nozioni di letteratura italiana;
b) storia d'Italia dei tempi moderni;
c) nozioni di pedagogia ed igiene;
d) aritmetica.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
Fedele.
------
TABELLA B.
PROVE D'ESAME PER I CONCORSI DI MERITO DISTINTO
I. - Concorso di merito distinto per la promozione ai posti di vice-rettore.
Prove scritte:
a) pedagogia;
b) diritto civile, costituzionale ed amministrativo;
c) scienza delle finanze;
d) prova pratica (applicazione di leggi o regolamenti concernenti l'istruzione elementare, l'istruzione media e i convitti nazionali).
Prova orale:
Un colloquio della durata non minore di 45 minuti e non maggiore di un'ora sulle materie delle prove scritte e sulla contabilita' di Stato.
II. - Concorse di merito distinto per la promozione ai posti di economo.
Prove scritte:
a) elementi di diritto civile, commerciale ed amministrativo;
b) scienza delle finanze e contabilita' dello Stato;
c) amministrazione economica ed aziende. Conti, sistemi e metodi di scrittura. Ragioneria applicata;
d) prova pratica.
Prova orale:
Un colloquio della durata non minore di 45 minuti e non maggiore di un'ora sulle materie delle prove scritte.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
Fedele.
------
Tabella C.
PROVE D'ESAME PER GLI ESAMI DI IDONEITA'
I. - Esami di idoneita' per la promozione ai posti di vice-rettore.
Prove scritte:
a) pedagogia;
b) diritto civile;
c) prova pratica (applicazione di leggi e di regolamenti concernenti l'istruzione elementare, l'istruzione media e i convitti nazionali).
Prova orale:
Un colloquio della durata non minore di 30 minuti e non maggiore di 45 sulle materie delle prove scritte e sulla contabilita' di Stato.
II. - Esami di idoneita' per la promozione ai posti di economo.
Prove scritte:
a) scienza delle finanze e contabilita' di Stato;
b) ragioneria applicata;
c) prova pratica.
Prova orale:
Un colloquio della durata non minore di 30 minuti e non maggiore di 45 sulle materie delle prove scritte.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
Fedele.