Che approva l'annessa Convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione e il comune di Milano per la cessione di deposito a questo degli oggetti di scavo della regione lombarda. (008U0705)
Art. 3
Art. 3.
L'intervento strettamente scientifico del soprintendente, quale e' precisato nell'articolo antecedente, non modifica per nulla la costituzione del Consiglio dei musei artistico e archeologico di Milano e la competenza del medesimo in ordine alle collezioni costituenti detti musei nel Castello Sforzesco secondo i vigenti regolamenti.