Che approva l'annessa Convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione e il comune di Milano per la cessione di deposito a questo degli oggetti di scavo della regione lombarda. (008U0705)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichita' ed arte;
Vista la legge 27 giugno 1907, che istituisce la Soprintendenza agli scavi e ai musei archeologici;
Vista la convenzione 18 maggio 1903, approvata con R. decreto 28 maggio 1903, n. 2991, per effetto della quale la citta' di Milano riceveva in deposito nei civici musei anche oggetti di proprieta' governativa;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Milano in data 31 gennaio 1908, colla quale veniva autorizzata la stipulazione di una nuova convezione col R. Governo circa il deposito nel Museo del Castello Sforzesco di tutta la suppellettile archeologica che perverra' allo Stato per nuovi scavi nella regione lombarda;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvata l'unita convenzione stipulata in data del 5 giugno 1908 tra il prof. Giovanni Patroni, R. soprintendente per i Musei e Scavi della Lombardia in rappresentanza del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, e il senatore Ettore Ponti, sindaco di Milano, in rappresentanza del Comune predetto, par la cessione in deposito nel civico Museo del Castello Sforzesco degli oggetti di scavo di proprieta' governativa provenienti dalla regione lombarda.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 16 novembre 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Rava.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Convenzione
Art. 1
CONVENZIONE
fra il Ministero dell'istruzione pubblica ed il comune di Milano per la cessione in deposito al Comune stesso degli oggetti di scavo di proprieta' governativa provenienti dalla regione Lombarda.
Premesso che all'epoca della Convenzione 1° maggio 1903, n. 44 di repertorio, stipulata fra il comune di Milano e il Governo per il deposito nelle sale del Museo civico di Milano nel Castello Sforzesco degli oggetti antichi di proprieta' governativa, non esisteva ancora la soprintendenza agli scavi archeologici della Lombardia, il cui ufficio e' di sorvegliare le scoperte fortuite e promuovere nuovi scavi; che in tal modo si verra' ad aumentare la suppellettile archeologica governativa e precisamente mediante doni, acquisti, scavi eseguiti direttamente, diritti sul quarto della suppellettile trovata in scavi privati ed eventuali confische in seguito a contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti vaganti in materia di scavo;
Ritenuto essere conveniente conservare nella regione il materiale antico recuperato ad istruzione degli studiosi, impedendo per l'avvenire che esso vada ad arricchire musei di altre regioni; o peggio vada disperso, e che tale convenienza venne riconosciuta dal Ministero della pubblica istruzione e dal municipio di Milano fra i quali precorsero all'uopo intelligenze dirette a completare con atto aggiuntivo la Convenzione suaccennata per il deposito nelle sale del Museo archeologico del materiale antico di provenienza di cui sopra;
In conseguenza e in esecuzione di tale accordo, l'ill.mo signor prof. cav. Giovanni Patroni, ordinario della R. Universita' di Pavia, sopraintendente agli scavi archeologici della Lombardia, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione come da nota di S. E. il ministro in data 1° aprile 1908, numero di posizione 2, Milano, di protocollo generale 6878, a firma dell'onorevole ministro Rava, che si allega sotto A) e l'ill.mo signor marchese comm. grande uff. Ettore Ponti, senatore del Regno, in rappresentanza del Comune di Milano, come da deliberazione dell'on. Consiglio comunale 31 gennaio 1908, omologata dalla locale R. prefettura in data 11 febbraio 1908, n. 4958, Div. I, che si allega sotto B) si addivenne alla stipulazione della seguente Convenzione stabilendo:
Art. 1.
Il municipio di Milano si assume l'obbligo di ricevere in deposito nel proprio museo archeologico nel Castello Sforzesco, a termine delle disposizioni del Codice civile, gli oggetti di antichita' preistorica, gallica, romana e barbarica, che mediante l'attivita' della soprintendenza regionale si potranno trovare negli scavi delle Provincie lombarde.
Art. 2
Art. 2.
Per l'esposizione degli oggetti di scavo di proprieta' governativa e per l'apposizione dei relativi cartelli, sara' udito il parere del soprintendente agli scavi archeologici.
Art. 3
Art. 3.
L'intervento strettamente scientifico del soprintendente, quale e' precisato nell'articolo antecedente, non modifica per nulla la costituzione del Consiglio dei musei artistico e archeologico di Milano e la competenza del medesimo in ordine alle collezioni costituenti detti musei nel Castello Sforzesco secondo i vigenti regolamenti.
Art. 4
Art. 4.
Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente atto si intendono a carico del Comune di Milano.
Per il ministro della pubblica istruzione
GIOVANNI PATRONI.
Il sindaco
ETTORE PONTI.
Il segretario
Dottor GAETANO COZZI.