N NORME. red.it

Che approva l'annessa Convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione e il comune di Milano per la cessione di deposito a questo degli oggetti di scavo della regione lombarda. (008U0705)

Art. 1


CONVENZIONE

fra il Ministero dell'istruzione pubblica ed il comune di Milano per la cessione in deposito al Comune stesso degli oggetti di scavo di proprieta' governativa provenienti dalla regione Lombarda.

Premesso che all'epoca della Convenzione 1° maggio 1903, n. 44 di repertorio, stipulata fra il comune di Milano e il Governo per il deposito nelle sale del Museo civico di Milano nel Castello Sforzesco degli oggetti antichi di proprieta' governativa, non esisteva ancora la soprintendenza agli scavi archeologici della Lombardia, il cui ufficio e' di sorvegliare le scoperte fortuite e promuovere nuovi scavi; che in tal modo si verra' ad aumentare la suppellettile archeologica governativa e precisamente mediante doni, acquisti, scavi eseguiti direttamente, diritti sul quarto della suppellettile trovata in scavi privati ed eventuali confische in seguito a contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti vaganti in materia di scavo;

Ritenuto essere conveniente conservare nella regione il materiale antico recuperato ad istruzione degli studiosi, impedendo per l'avvenire che esso vada ad arricchire musei di altre regioni; o peggio vada disperso, e che tale convenienza venne riconosciuta dal Ministero della pubblica istruzione e dal municipio di Milano fra i quali precorsero all'uopo intelligenze dirette a completare con atto aggiuntivo la Convenzione suaccennata per il deposito nelle sale del Museo archeologico del materiale antico di provenienza di cui sopra;

In conseguenza e in esecuzione di tale accordo, l'ill.mo signor prof. cav. Giovanni Patroni, ordinario della R. Universita' di Pavia, sopraintendente agli scavi archeologici della Lombardia, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione come da nota di S. E. il ministro in data 1° aprile 1908, numero di posizione 2, Milano, di protocollo generale 6878, a firma dell'onorevole ministro Rava, che si allega sotto A) e l'ill.mo signor marchese comm. grande uff. Ettore Ponti, senatore del Regno, in rappresentanza del Comune di Milano, come da deliberazione dell'on. Consiglio comunale 31 gennaio 1908, omologata dalla locale R. prefettura in data 11 febbraio 1908, n. 4958, Div. I, che si allega sotto B) si addivenne alla stipulazione della seguente Convenzione stabilendo:

Art. 1.

Il municipio di Milano si assume l'obbligo di ricevere in deposito nel proprio museo archeologico nel Castello Sforzesco, a termine delle disposizioni del Codice civile, gli oggetti di antichita' preistorica, gallica, romana e barbarica, che mediante l'attivita' della soprintendenza regionale si potranno trovare negli scavi delle Provincie lombarde.