Che approva l'annessa Convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione e il comune di Milano per la cessione di deposito a questo degli oggetti di scavo della regione lombarda. (008U0705)
Art. 2
Art. 2.
Per l'esposizione degli oggetti di scavo di proprieta' governativa e per l'apposizione dei relativi cartelli, sara' udito il parere del soprintendente agli scavi archeologici.