N NORME. red.it

Che istituisce in Cascina una R. scuola di agricoltura, industria e commercio per operai. (0800217R)

Art. 7.



La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo e sorveglia l'andamento didattico della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verra' trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sara', a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione Ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero, e vigila, sotto la sua responsabilita', che non siano superati - senza preventiva approvazione ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) da' parere sui regolamenti e suoi ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.