Che istituisce in Cascina una R. scuola di agricoltura, industria e commercio per operai. (0800217R)
Art. 11.
Il servizio di Cassa della scuola sara' possibilmente fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli Enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.