Che istituisce in Cascina una R. scuola di agricoltura, industria e commercio per operai. (0800217R)
Art. 3.
La scuola e' diurna.
L'anno scolastico comincia il primo di ottobre e termina il 15 agosto. Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali.
I corsi della scuola durano quattro anni. In essi vengono impartiti gli insegnamenti seguenti: disegno geometrico, disegno ornamentale, disegno di figura, disegno architettonico, disegno di meccanica, disegno di mobili, plastica e intaglio in legno.
Con deliberazione del Ministero, sentita la Giunta di vigilanza potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni.