N NORME. red.it

Che istituisce in Cascina una R. scuola di agricoltura, industria e commercio per operai. (0800217R)

Art. 4.



Sono ammessi a frequentare la scuola i giovani che abbiano superato l'esame di compimento della terza classe elementare, se provenienti da frazioni di Comune o da Comune ove non siano stabilite le classi elementari superiori. Gli altri dovranno aver superato l'esame di maturita' o quello di licenza elementare.

E' permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.

Per passare da una classe all'altra e' obbligatorio l'esame di promozione. Agli alunni che avranno superato l'esame di licenza sara' rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e il profitto ottenuto.