che approva lo statuto organico dell'Istituto femminile «De Pino-Matrone-Jannini» in Maratea (0800209R)
Art. 9
Art. 9.
L'istruzione che viene impartita nell'Istituto comprende tutto l'insegnamento elementare secondo le leggi, i regolamenti e programmi vigenti per le scuole elementari del Regno.
Sara' data larga parte all'insegnamento dei lavori donneschi o degli elementi di cultura pratica piu' specialmente richiesti dai costumi e dai bisogni locali.
Quando le condizioni finanziarie dell'Istituto lo consentono potra' essere aggiunto all'insegnamento elementare un corso di perfezionamento.