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che approva lo statuto organico dell'Istituto femminile «De Pino-Matrone-Jannini» in Maratea (0800209R)

Art. 10


Art. 10.

Nell'Istituto sono accolte fanciulle di eta' non minore di sei anni, ne' maggiore di dodici, e possono rimanervi fino al 18° anno.

Possono essere ammesse, in via eccezionale, e per giustificate ragioni, alunne che abbiano superato i dodici anni, con deliberazione motivata della Commissione amministrativa, udito il parere della direttrice.

La retta e le altre condizioni per l'ammissione saranno determinate dal regolamento interno.