che approva lo statuto organico dell'Istituto femminile «De Pino-Matrone-Jannini» in Maratea (0800209R)
Art. 2
Art. 2.
L'Istituto ha per fine di provvedere all'educazione e all'istruzione di fanciullo appartenenti a famiglie di civile condizione e potra' avere anche allieve esterne. Dipende dal Ministero della pubblica istruzione ed e' sottoposto alle disposizioni vigenti per gli Istituti femminili del Regno.